Art. 1
(Norme relative al sistema delle autonomie locali)
2.
Il
comma 44 dell'articolo 3 della legge regionale 3/2002 è sostituito dal seguente:
<<44. Per le finalità di cui al comma 43 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi ai Comuni, affinché si dotino in via sperimentale, sul proprio territorio, del negozio civico. Le domande possono essere presentate dai Comuni singoli o associati, con popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti.>>.
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 18/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 14 dell'art. 3, L.R. 13/2002.
Art. 2
(Definizione dei rapporti patrimoniali fra i Comuni di Erto e Casso e di Vajont)
1. I rapporti patrimoniali e finanziari fra il Comune di Erto e Casso e il Comune di Vajont, per la parte non ancora definita alla data del 31 agosto 2000, vengono definiti secondo il seguente criterio:
a) il 65 per cento del valore dei beni ancora da assegnare è attribuito al Comune di Erto e Casso;
b) il 35 per cento del valore dei beni ancora da assegnare è attribuito al Comune di Vajont.
Art. 4
(Concessione del titolo di Città)
1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, può essere concesso, ai Comuni che ne facciano richiesta, il titolo di "Città", dopo che siano state verificate le condizioni previste dal comma 2.
2. Il titolo di "Città" può essere concesso ai Comuni particolarmente importanti sotto il profilo storico-culturale, demografico e socio-economico, che rappresentino poli di gravitazione nell'ambito del territorio circostante, nel cui territorio siano presenti insediamenti produttivi, industriali, turistici, storico-archeologici o commerciali di rilevanza nazionale o internazionale.
3. Il Consiglio comunale delibera la richiesta di concessione del titolo di "Città"; tale deliberazione, corredata di una relazione illustrativa dell'esistenza delle particolari condizioni richieste per la concessione del titolo medesimo, è inoltrata al Presidente della Regione, per il tramite della Direzione regionale per le autonomie locali.
4. I Comuni della Regione che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto il titolo di "Città", mantengono tale titolo.
Art. 6
(Estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui sia cessata l'attività)
1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in ordine alle quali, con apposito provvedimento, sia stato preso atto della cessazione dell'attività sono dichiarate estinte con decreto del direttore del Servizio dell'Amministrazione regionale che cura gli adempimenti in materia di ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Art. 7
(Sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze provinciali e comunali)
1. Le violazioni delle norme dei regolamenti o delle ordinanze provinciali e comunali comportano, qualora la legge non preveda apposite sanzioni, l'irrogazione da parte dell'ente locale di sanzioni amministrative pecuniarie, in misura non superiore a diecimila euro, nonché di eventuali sanzioni accessorie sospensive o interdittive di attività derivanti da provvedimenti della medesima Amministrazione, determinate con proprie norme regolamentari.