LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 marzo 2002, n. 9

Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/04/2002
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1Comma 3 abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 14/2008 , a decorrere dall'1 giugno 2009, come stabilito dall'art. 18, c. 1 della medesima L.R. 14/2008.
2La decorrenza 1 giugno 2009 è posposta all' 1 gennaio 2010, a seguito della sostituzione dell'art. 18, L.R. 14/2008, ad opera dell'art. 3, L.R. 8/2009.
3La decorrenza è ulteriormente posposta al 30 settembre 2010, a seguito della modifica dell'art. 18, comma 1, L.R. 14/2008, ad opera dell'art. 14, comma 5, lett. b), L.R. 24/2009.
4La decorrenza è ulteriormente posposta all' 1 settembre 2011, a seguito della modifica dell'art. 18, comma 1, L.R. 14/2008, ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. b), L.R. 12/2010.
5La decorrenza 1 settembre 2011 è ulteriormente posposta all'1 settembre 2012, a seguito della sostituzione dell'art. 18, L.R. 14/2008, ad opera dell'art. 13, comma 24, lett. b), L.R. 11/2011.
6Articolo abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 14/2008 , a decorrere dall'1 giugno 2009, come stabilito dall'art. 18, c. 1 della medesima L.R. 14/2008.
2La decorrenza 1 giugno 2009 è posposta all' 1 gennaio 2010, a seguito della sostituzione dell'art. 18, L.R. 14/2008, ad opera dell'art. 3, L.R. 8/2009.
3La decorrenza è ulteriormente posposta al 30 settembre 2010, a seguito della modifica dell'art. 18, comma 1, L.R. 14/2008, ad opera dell'art. 14, comma 5, lett. b), L.R. 24/2009.
4La decorrenza è ulteriormente posposta all' 1 settembre 2011, a seguito della modifica dell'art. 18, comma 1, L.R. 14/2008, ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. b), L.R. 12/2010.
5La decorrenza 1 settembre 2011 è ulteriormente posposta all'1 settembre 2012, a seguito della sostituzione dell'art. 18, L.R. 14/2008, ad opera dell'art. 13, comma 24, lett. b), L.R. 11/2011.
6Articolo abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
Art. 15
 (Norma transitoria)
1. Le riduzioni del prezzo alla pompa del gasolio per autotrazione sono attivate con decorrenza 1 giugno 2002.
2. Per la raccolta delle domande e la consegna delle autorizzazioni per l'ottenimento dei benefici di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, le Camere di Commercio possono avvalersi degli uffici delle Amministrazioni comunali.
Art. 16
 (Norme finanziarie)
1. Per l'introito delle somme derivanti dal disposto di cui all'articolo 5 quater del decreto legge 452/2001, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 16/2002, sull'unità previsionale di base 1.2.511 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 122 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'ulteriore stanziamento di complessivi euro 66.000.000, suddiviso in ragione di euro 22.000.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004.
2. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 47/1996, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di euro 66.000.000, suddivisa in ragione di euro 22.000.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 a carico dell'unità previsionale di base 16.1.13.1.634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 920 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. In conformità alle modifiche introdotte dall'articolo 5 quater del decreto legge 452/2001, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 16/2002, al testo dell'articolo 3, comma 16, della legge 549/1995, e recepite dalla presente legge, si provvede alle seguenti modifiche di denominazione:
a) nell'unità previsionale di base 1.2.511 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, ridenominata <<Quota delle accise sui carburanti per autotrazione>>, la denominazione del capitolo 122 dell'allegato documento tecnico è sostituita dalla seguente: <<Entrate derivanti dall'attribuzione della quota delle accise sulle benzine e sul gasolio per autotrazione ai sensi dell'articolo 3, comma 16, della legge 549/1995, come modificato dall'articolo 5 quater del decreto legge 452/2001, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 16/2002>>;
b) nell'unità previsionale di base 16.1.13.1.634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, ridenominata <<Rimborso di somme anticipate ai gestori dei punti vendita di carburante per autotrazione, relative alla riduzione alla pompa>>, la denominazione del capitolo 920 dell'allegato documento tecnico è sostituita dalla seguente: <<Rimborso alle compagnie petrolifere delle somme anticipate ai gestori dei punti vendita dei carburanti per autotrazione relative alle riduzioni di prezzo praticate alla pompa>>.