Art. 2
(Disposizioni per liberalizzare la distribuzione dei carburanti sulla rete ordinaria)
1. L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti, di seguito denominati impianti, sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione rilasciata dal Comune secondo le modalità di cui alla presente legge e del Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 4.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla verifica della conformità alle prescrizioni urbanistiche e fiscali, a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, la tutela dei beni storici e artistici e alle norme di indirizzo programmatico della Regione.
4. Il richiedente trasmette al Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla normativa richiamata ai commi 2 e 3 e dal Piano di cui all'articolo 4, e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni e delle norme di cui al comma 2.
5. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti da parte del Comune, la domanda si considera accolta se il diniego non è comunicato al richiedente.
6. Il Comune, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal Comune medesimo.
7. Contemporaneamente all'avvio del procedimento conseguente alla domanda di autorizzazione, il Comune dà avvio al procedimento per il rilascio delle concessioni edilizie di cui all'
articolo 82 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, fermo restando che, in deroga al comma 5 dello stesso articolo 82, il termine entro cui l'organo competente al rilascio deve notificare l'avviso contenente la data in cui la concessione edilizia può essere ritirata, nonché la determinazione del contributo da versare, attinente all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione, decorre dall'accoglimento della domanda.
8. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti ne danno comunicazione al Comune, alla Regione e all'Ufficio tecnico di finanza entro quindici giorni.
10. I soggetti già titolari di concessione di impianto in esercizio o legittimamente sospesi, senza necessità di alcun atto amministrativo, possono proseguire l'attività, dandone comunicazione al Comune, alla Regione e al competente Ufficio tecnico di finanza, fino alla verifica di idoneità tecnica di cui all'articolo 10, commi 1 e 3, e successivamente qualora gli impianti siano risultati compatibili con le norme in vigore, o in caso contrario siano stati presentati i programmi di chiusura obbligata, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, e comunque per il tempo necessario all'esecuzione dei programmi, fermo restando il disposto di cui all'articolo 11, comma 6.
11. Le verifiche sull'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e sono successivamente ripetute ad ogni scadenza del termine di quindici anni.
12. L'attività dell'impianto può essere sospesa, dandone comunicazione al Comune, dal titolare dell'autorizzazione per cause di forza maggiore o tali da determinare un'oggettiva impossibilità di funzionamento dello stesso ovvero anche dal gestore dell'impianto nei casi di un suo legittimo e comprovato impedimento.
13. Il trasferimento dell'impianto in altra sede dello stesso Comune può essere autorizzato solo nei casi di effettiva e comprovata necessità quali l'incompatibilità tra impianto e territorio sopravvenuta successivamente alle verifiche di cui all'articolo 10, ovvero alla scadenza dei termini previsti dal medesimo articolo 10.
14. Salvo che non siano pendenti ricorsi in sede giurisdizionale o amministrativa, l'autorizzazione decade di diritto se entro due anni dal suo rilascio o dalla maturazione del silenzio assenso il nuovo impianto o il potenziamento non sono attivati.
15. L'autorizzazione è revocata per motivi di pubblico interesse e negli altri casi previsti dalla disciplina regionale e statale.
Art. 4
(Programmazione e razionalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti)
1. La Regione si dota, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di seguito denominato Piano.
2. Il Piano definisce gli indirizzi programmatici per la razionalizzazione della rete distributiva di carburante, nonché le procedure per il rilascio dei provvedimenti amministrativi e le disposizioni tecniche concernenti gli impianti di distribuzione di carburanti sia ad uso pubblico, ubicati su strade, autostrade e raccordi autostradali, che ad uso privato.
3. Il Piano si prefigge il miglioramento dell'efficienza della rete e la garanzia del servizio pubblico in coerenza con le esigenze territoriali e dell'utenza, nonché la riduzione dei costi della distribuzione e l'aumento della produttività del sistema, il rispetto delle disposizioni poste a tutela della sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, del traffico urbano ed extraurbano e dei beni di interesse storico, architettonico e paesaggistico, e il decongestionamento dei centri urbani.
4. Il Piano è predisposto dall'Amministrazione regionale sentita, in sede consultiva, la Commissione di cui all'articolo 5.
5. Il Piano è approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore competente.
6. Il Piano ha validità triennale, salvo il suo adeguamento a nuove disposizioni nazionali in materia.
7. Fino all'entrata in vigore del nuovo Piano permane la validità di quello anteriore per quanto non in contrasto con la presente legge.
Art. 5
(Commissione consultiva carburanti)
1. Quale organo di consulenza tecnica in materia di distribuzione dei carburanti è istituita, presso l'Ufficio di piano, una Commissione tecnico-consultiva che esprime alla Giunta regionale il parere sui criteri generali da assumere per la predisposizione della disciplina di settore, formula proposte sui problemi concernenti la programmazione e la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti ed esprime parere su ogni altra questione che sia sottoposta dal suo Presidente.
2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è composta:
a) dall'Assessore all'Ufficio di piano o suo sostituto, che la presiede;
b) dai Direttori regionali e dai Direttori dei Servizi motivatamente designati dalla Giunta regionale in ragione della competenza dei loro uffici, o loro delegati;
c) un rappresentante designato a livello regionale dall'Unione Province Italiane (UPI) o un suo delegato;
d) un rappresentante designato a livello regionale dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI) o un suo delegato;
e) un rappresentante designato dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) o un suo delegato;
f) un rappresentante designato dall'Automobil club d'Italia (ACI), designato per accordo delle sedi provinciali, o un suo delegato;
g) un rappresentante designato dall'Ente nazionale idrocarburi (ENI) o un suo delegato;
h) un rappresentante designato dalla Federmetano o un suo delegato;
i) un rappresentante designato dall'Unione petrolifera (UP) o un suo delegato;
l) un rappresentante designato dall'Assopetroli o un suo delegato;
m) un rappresentate individuato dalla Giunta regionale fra i titolari di un'unica autorizzazione, sentite le associazioni di categoria interessate;
n) un rappresentante designato da Distragas o un suo delegato;
o) un rappresentante di ciascuna delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Regione Friuli Venezia Giulia o un suo delegato;
p) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei gestori di impianti stradali di carburanti più rappresentative di ciascuna provincia o un suo delegato, e un rappresentante per la rete autostradale o un suo delegato.
3. Funge da segretario della Commissione un dipendente regionale con qualifica non inferiore a segretario.
4. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. La Commissione resta in carica quattro anni.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 21, comma 5, L. R. 8/2002