LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27

Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2002
Materia:
450.03 - Fauna

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce alle associazioni ornitologiche regionali il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali e culturali della tradizione ornitologica locale.
2. Tale ruolo si estrinseca in particolare attraverso le seguenti iniziative:
a) a carattere associativo per l'allevamento e la cura degli uccelli migratori e stanziali e per il miglioramento delle razze e delle varietà per le specie realizzate in cattività;
b) di carattere culturale, ricreativo e sociale, nonché concernenti l'organizzazione di manifestazioni ornitologiche sia a carattere locale o regionale, sia a carattere nazionale o internazionale;
c) di sensibilizzazione e informazione educativa volte alla conservazione delle specie ornitiche, specialmente quelle in via di estinzione o utili all'agricoltura;
d) volte alla conoscenza delle specie ornitiche e del loro habitat naturale e per la diffusione di corretti sistemi di allevamento e cura.

Art. 2
 (Istituzione dell'Albo regionale delle associazioni ornitologiche)
1. È istituito presso il Servizio competente in materia faunistica e venatoria l'Albo regionale delle associazioni ornitologiche del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Albo regionale.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con regolamento, disciplina le modalità per l'iscrizione all'Albo regionale.
3. Sono in ogni caso requisiti necessari per ottenere l'iscrizione all'Albo regionale:
a) la previsione, nell'atto costitutivo o nello statuto dell'associazione, del perseguimento di una o più delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2;
b) la previsione, nell'atto costitutivo o nello statuto dell'associazione, che la sede sia ubicata nella regione Friuli Venezia Giulia. Possono altresì ottenere l'iscrizione all'Albo regionale le associazioni che, pur avendo la sede sociale fuori del territorio regionale, operano nel territorio stesso attraverso un comitato, gruppo o raggruppamento delle associazioni medesime.

4. L'iscrizione all'Albo regionale costituisce condizione indispensabile per accedere ai contributi di cui alla presente legge, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4.
5. Alle associazioni iscritte all'Albo regionale possono essere affidate in gestione, da parte dei Comuni, le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), della legge regionale 4 giugno 1999, n. 14, nonché tutte le attività collaterali.
Art. 3
 (Contributi alle associazioni ornitologiche regionali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni ornitologiche iscritte all'Albo regionale per il finanziamento di programmi annuali di attività concernenti le iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 1.
2. Le domande di contributo di cui al comma 1, con allegati i programmi annuali di attività, sono presentate al Servizio competente in materia faunistica e venatoria.
3. La Giunta regionale, con apposito regolamento, disciplina modalità e termini per la presentazione delle domande, nonché i criteri di riparto dei contributi, che dovranno essere destinati prioritariamente per le manifestazioni che si siano svolte per almeno tre anni consecutivi.
Art. 4
 (Norma transitoria)
1. In sede di primo esercizio di applicazione della presente legge, le associazioni ornitologiche, per fruire dei contributi di cui all'articolo 3, devono dimostrare di aver presentato domanda di iscrizione all'Albo regionale.
Art. 5
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 11.6.23.1.1209 ridenominata <<Contributi per attività in materia faunistico-venatoria>>, con riferimento al capitolo 4274 (1.1.162.2.12.29) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 23 - Servizio per la conservazione della fauna e della caccia - con la denominazione <<Contributi alle associazioni ornitologiche per il finanziamento dei programmi annuali di attività, concernenti iniziative per la tutela dei valori naturali e culturali della tradizione ornitologica locale>> e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2002.
2. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2002, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante prelevamento dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 53.5.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2), il cui stanziamento è ridotto di pari importo.