Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce alle associazioni ornitologiche regionali il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali e culturali della tradizione ornitologica locale.
2. Tale ruolo si estrinseca in particolare attraverso le seguenti iniziative:
a) a carattere associativo per l'allevamento e la cura degli uccelli migratori e stanziali e per il miglioramento delle razze e delle varietà per le specie realizzate in cattività;
b) di carattere culturale, ricreativo e sociale, nonché concernenti l'organizzazione di manifestazioni ornitologiche sia a carattere locale o regionale, sia a carattere nazionale o internazionale;
c) di sensibilizzazione e informazione educativa volte alla conservazione delle specie ornitiche, specialmente quelle in via di estinzione o utili all'agricoltura;
d) volte alla conoscenza delle specie ornitiche e del loro habitat naturale e per la diffusione di corretti sistemi di allevamento e cura.
Art. 2
(Istituzione dell'Albo regionale delle associazioni ornitologiche)
1. È istituito presso il Servizio competente in materia faunistica e venatoria l'Albo regionale delle associazioni ornitologiche del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Albo regionale.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con regolamento, disciplina le modalità per l'iscrizione all'Albo regionale.
3.
Sono in ogni caso requisiti necessari per ottenere l'iscrizione all'Albo regionale:
a) la previsione, nell'atto costitutivo o nello statuto dell'associazione, del perseguimento di una o più delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2;
b) la previsione, nell'atto costitutivo o nello statuto dell'associazione, che la sede sociale sia ubicata nella regione Friuli Venezia Giulia.
4. L'iscrizione all'Albo regionale costituisce condizione indispensabile per accedere ai contributi di cui alla presente legge, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4.
5. Alle associazioni iscritte all'Albo regionale possono essere affidate in gestione, da parte dei Comuni, le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), della
legge regionale 4 giugno 1999, n. 14, nonché tutte le attività collaterali.
Note:
1Lettera b) del comma 3 sostituita da art. 104, comma 1, L. R. 28/2017
Art. 3
(Contributi alle associazioni ornitologiche regionali)
1.La Regione concede contributi alle associazioni ornitologiche iscritte all'Albo regionale, per il finanziamento di programmi annuali di attività concernenti le iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 1.
2.Le domande di contributo recano in allegato i programmi annuali di attività.
3.I contributi sono destinati prioritariamente alle manifestazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), che si siano svolte per almeno tre anni consecutivi.
Note:
1Articolo sostituito da art. 49, comma 1, L. R. 24/2006
2Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 4
(Norma transitoria)
1. In sede di primo esercizio di applicazione della presente legge, le associazioni ornitologiche, per assumere la gestione di cui all'articolo 2, comma 5, ovvero per fruire dei contributi di cui all'articolo 3, devono dimostrare di aver presentato domanda di iscrizione all'Albo regionale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 10/2003