LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 agosto 2002, n. 22

Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze relative alle epizoozie e alle fitopatie in agricoltura e prime norme di applicazione per l'emergenza B.S.E.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/08/2002
Materia:
320.06 - Veterinaria
210.04 - Zootecnia

Art. 1
 (Istituzione del Fondo per le emergenze fitosanitarie e delle epizoozie in agricoltura)
1. Per le finalità previste dal comma 2, è istituito il <<Fondo regionale per le emergenze fitosanitarie e delle epizoozie in agricoltura>>, di seguito denominato Fondo, con gestione fuori bilancio, avente una dotazione iniziale pari a 1.300.000 euro.
2. Con le disponibilità del Fondo, in armonia con gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi interventi a titolo di indennizzo a favore delle aziende agricole operanti nel territorio della regione per le perdite causate da epizoozie o fitopatie purché rientranti in un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia. L'intervento deve perseguire uno dei seguenti obiettivi:
a) la prevenzione attraverso indagini di massa o analisi, l'eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione, la vaccinazione preventiva degli animali o gli opportuni trattamenti delle colture, l'abbattimento preventivo del bestiame o la distruzione dei raccolti e delle colture;
b) la compensazione a seguito dell'abbattimento del bestiame contagiato o della distruzione dei raccolti e delle colture per ordine delle autorità pubbliche, oppure a seguito di morte del bestiame a causa di interventi vaccinali o di altre misure ordinate dalle autorità competenti;
c) combinati: il regime di aiuti compensativi delle perdite imputabili a malattie è soggetto alla condizione che il beneficiario si impegni ad applicare nel futuro idonee misure di prevenzione, secondo quanto prescritto dalle autorità sanitarie pubbliche.

3. Gli interventi possono:
a) coprire il valore normale dei raccolti e delle colture distrutte o del bestiame abbattuto;
b) compensare ragionevolmente la perdita di reddito tenendo conto delle difficoltà relative alla sostituzione del bestiame o al ripristino delle colture, della quarantena o di altri periodi di attesa imposti dalle autorità competenti per consentire l'eliminazione della malattia prima di sostituire il bestiame o le colture;
c) coprire fino al 100 per cento le spese effettivamente sostenute per i controlli sanitari, test e altre indagini, acquisto e somministrazione di vaccini, acquisto di presidi fitosanitari, costi imputabili all'abbattimento del bestiame e alla distruzione dei raccolti e delle coltivazioni.

4. Non è ammessa, in ogni caso, nel cumulo dei diversi regimi di aiuto, sovracompensazione.
5. I soggetti interessati presentano domanda alla Direzione regionale dell'agricoltura. La documentazione della spesa deve permettere l'individuazione dell'oggetto della spesa e dimostrare l'avvenuto pagamento a favore del soggetto che ne è il destinatario. Possono comunque essere richiesti ulteriori documenti e chiarimenti, nonché disposti controlli ispettivi.
6. La dotazione del Fondo è versata anticipatamente in un conto fruttifero intestato al <<Fondo regionale per le emergenze fitosanitarie e delle epizoozie in agricoltura>>, presso il Tesoriere della Regione. Gli adempimenti connessi sono di competenza del Servizio affari amministrativi e contabili della Direzione regionale dell'agricoltura.
7. Dalla dotazione sono tratte, mediante l'emissione di ordinativi di pagamento, le somme necessarie agli interventi di competenza del Fondo. Il Direttore regionale dell'agricoltura è l'amministratore del Fondo a cui spetta emettere gli ordinativi di pagamento. In sua assenza o impedimento, possono essere delegati il dirigente del Servizio delle produzioni animali per quanto attiene agli interventi per le epizoozie, ovvero il dirigente del Servizio delle produzioni vegetali per quanto attiene agli interventi per le fitopatie.
8. Il Fondo è alimentato annualmente con finanziamenti regionali definiti con la legge finanziaria, ovvero con le leggi di bilancio e con ogni altra eventuale entrata, nonché con finanziamenti nazionali.
9. Con provvedimento amministrativo avente natura regolamentare, da notificare alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea, sono determinati di volta in volta gli interventi ammissibili. Nei casi di assoluta urgenza e necessità l'amministratore del Fondo può disporre interventi da sottoporre con urgenza alla ratifica della Giunta regionale.
10. Per tutti gli adempimenti relativi alla gestione del Fondo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, e successive modifiche. Il documento concernente il "rendiconto finanziario" è predisposto entro il 31 marzo di ogni anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è approvato, previo controllo della Ragioneria generale della Regione, dalla Giunta regionale. Il rendiconto annuale è soggetto al controllo della Corte dei conti nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 689/1977.
11. Per le finalità previste dal comma 2 e in relazione al disposto di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 11.4.61.2.1001 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con la denominazione <<Fondo regionale per le emergenze fitosanitarie e delle epizoozie in agricoltura>> alla funzione obiettivo 15 - programma 11.4 - rubrica n. 61 - spese d'investimento - con riferimento al capitolo 6410 (2.1.210.3.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione <<Finanziamento del Fondo regionale per le emergenze fitosanitarie e delle epizoozie in agricoltura>> e con lo stanziamento di 1.300.000 euro per l'anno 2002.
12. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 11 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 122 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).
Art. 2
 (Interventi straordinari per la B.S.E.)
1. In sede di prima applicazione, per assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza del settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina - B.S.E., in deroga al comma 9 dell'articolo 1, il presente articolo disciplina le norme di utilizzo del Fondo. In particolare il presente articolo attua misure idonee per favorire la sollecita ripresa della produzione del settore zootecnico.
2. Possono beneficiare degli interventi le imprese agricole ovvero i detentori di capi di bestiame interessati da misure sanitarie obbligatorie di protezione contro la B.S.E. con obbligo di distruzione degli animali e delle relative produzioni.
3. Ai soggetti che ricostituiscono il patrimonio zootecnico e riprendono l'attività aziendale, la Regione riconosce altresì un indennizzo per il fermo di impresa che è determinato in una interruzione dell'attività aziendale fino ad otto mesi a partire dalla data dell'Ordinanza di abbattimento. Detto indennizzo viene computato su base giornaliera e liquidato in base alle Unità di bovino adulto (UBA) riacquistate, nella misura fino a otto dodicesimi del margine lordo rilevato dall'Ufficio di contabilità agraria del Friuli Venezia Giulia dell'Istituto nazionale di economia agraria con riferimento alla Rete di informazione contabile agraria (RICA), sulla base dell'ultimo dato utile. Sono calcolati ai fini dell'indennizzo il numero dei capi, espressi in UBA, che l'impresa acquista entro dodici mesi dalla data dell'Ordinanza di abbattimento e comunque non oltre il numero dei capi abbattuti.
4. Qualora intervengano altre provvidenze per le finalità di cui al comma 3, l'intervento deve intendersi per la quota parte residua fino alla soglia ammissibile. In ogni caso deve essere garantito che non ci sia sovracompensazione cumulando i diversi regimi.
5. Gli interventi di cui al presente articolo hanno efficacia dal 12 gennaio 2001 e per l'intero periodo di emergenza decretato dalle competenti autorità.
6. I soggetti interessati presentano idonea domanda al Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell'agricoltura, cui compete l'attività istruttoria, corredata della seguente documentazione:
a) fotocopia dell'Ordinanza di abbattimento dei capi;
b) fotocopia dell'attestato di avvenuta distruzione dei capi;
c) idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta per il riacquisto dei capi di bestiame;
d) ogni altro documento ritenuto utile per l'istruttoria.

7. Il Servizio delle produzioni animali provvede all'istruttoria e può sempre richiedere eventuale documentazione integrativa; dette integrazioni devono essere fornite tempestivamente, pena il non accoglimento della domanda. Sulla base dell'istruttoria, il Servizio delle produzioni animali approva la domanda, quantifica gli importi concedibili e predispone tutti gli atti inerenti alla liquidazione degli aiuti che sono erogati in un'unica soluzione pari al 100 per cento. La liquidazione delle indennità è subordinata al rispetto delle eventuali prescrizioni ordinate dall'autorità sanitaria.
8. Il Servizio delle produzioni animali effettua i controlli amministrativi così come quelli in azienda su tutte le domande di aiuto presentate.
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
10. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 fanno carico al <<Fondo regionale per le emergenze fitosanitarie e delle epizoozie in agricoltura>> istituito con l'articolo 1, comma 1.
Art. 3
 (Entrata in vigore)
1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, la presente legge è inviata alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea, successivamente all'approvazione da parte della competente Commissione del Consiglio regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.