LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 agosto 2002, n. 20

Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 1
 (Obiettivi, campo di applicazione e oggetto)
1. La presente legge ridefinisce, in un'ottica di ampia delegificazione, il sistema delle fonti in materia di organizzazione degli uffici e personale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, apportando le necessarie modificazioni alle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53, e 27 marzo 1996, n. 18, e introduce, altresì, sin d'ora, onde garantire la necessaria continuità dell'azione amministrativa e il regolare funzionamento degli uffici, un nuovo sistema di classificazione del personale da definirsi compiutamente in sede di contrattazione collettiva.
Art. 2
 (Sistema di classificazione del personale regionale)
1. Per la prima attuazione del sistema di classificazione di cui all'articolo 1 sono istituite, per il personale regionale non dirigente, quattro categorie denominate A, B, C e D, articolate in posizioni economiche interne; per il personale dirigente è istituita un'unica categoria.
2. Il personale regionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è provvisoriamente collocato nelle categorie e nelle posizioni economiche interne previste dall'allegato A alla presente legge. Detta collocazione è automaticamente aggiornata in relazione agli esiti delle procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 27 marzo 2002, n. 10.
3. In esito a quanto disposto al comma 2, al personale regionale è provvisoriamente attribuito, quale trattamento economico tabellare, quello previsto dall'allegato B alla presente legge.
4. La collocazione del personale regionale nelle posizioni economiche, operata ai sensi del comma 2, viene adeguata agli esiti della contrattazione collettiva riferita al biennio 2000-2001 nell'ambito della categoria attribuita ai sensi del medesimo comma 2. Qualora la definizione di detto biennio dovesse comportare l'attribuzione di trattamenti economici tabellari che non trovano riscontro tra quelli di cui all'allegato B, il personale è collocato, nella posizione economica avente il trattamento economico tabellare più prossimo individuato per difetto, comunque non inferiore a quella attribuita ai sensi del comma 2; l'eventuale differenza è attribuita al maturato economico in godimento in modo che il trattamento tabellare corrisponda a quello della posizione economica in cui il personale è collocato.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana le direttive per la definitiva collocazione, in sede di contrattazione integrativa di ente, del personale regionale nel nuovo sistema di classificazione; in tale sede può essere ridisciplinato, relativamente ai criteri e alle modalità, l'istituto economico di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 10/2002, con la salvaguardia delle decorrenze ivi previste.
6. In relazione alla nuova collocazione del personale regionale di cui al presente articolo, il personale medesimo può continuare a esercitare, negli stessi termini e modalità, funzioni precedentemente attribuite sulla base della qualifica rivestita prima dell'entrata in vigore della presente legge, sino alla modifica delle relative discipline.
7. In attesa della nuova disciplina in materia di mansioni conseguente all'ordinamento professionale introdotto con la presente legge, i dipendenti regionali delle categorie A, B, C e D possono continuare a svolgere le mansioni previste per i profili professionali delle qualifiche di provenienza; il personale con mansioni di autista, proveniente dalle qualifiche di agente tecnico e coadiutore, può continuare a svolgere dette mansioni anche indipendentemente dagli esiti delle procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 10/2002 e dal conseguente aggiornamento della collocazione del personale ai sensi del comma 2.
Art. 3
 (Inquadramento di personale presso l'Amministrazione regionale)
1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in posizione di comando alla Regione ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 53/1981, dell'articolo 10 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, degli articoli 4 e 5 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, dell'articolo 198 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 21 della legge regionale 10/2002, dell'articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, e dell'articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8, può essere inquadrato, nel limite massimo di venticinque unità e previo assenso dell'Amministrazione di appartenenza, nella qualifica corrispondente alla qualifica, al livello o alla categoria formalmente rivestiti presso l'ente di provenienza, secondo le equiparazioni di cui alla seguente tabella:
Ente di provenienza Qualifica, livello o categoria Qualifica equiparata
Provincia di Trieste VI Segretario
Provincia di Udine V Coadiutore
Provincia di Udine VI Segretario
Comune di Trieste VI Segretario
Comune di Udine VIII Consigliere
Comune di Pordenone VI Segretario
Comune di Codroipo VIII Consigliere
Comune di Gorizia Dirigente Dirigente
Comune di Monfalcone V Coadiutore
Comune di Muggia VII Consigliere
Comune di S. Dorligo della Valle VI Segretario
Comune di Duino Aurisina VII Consigliere
Comune di Bagno a Ripoli C 1 Segretario
Consorzio Cellina Meduna 6a fascia funzionale Segretario
Azienda ospedaliera "Ospedali riuniti di Trieste" Categoria B Coadiutore
Azienda per i servizi sanitari n. 2-Isontina Collaboratore professionale sanitario Assistente sanitario Consigliere
Azienda per i servizi sanitari n. 6-Friuli occidentale Dirigente veterinario - II livello Dirigente
Azienda per i servizi sanitari n. 5-Bassa friulana Dirigente amministrativo Dirigente
Azienda per i servizi sanitari n. 3-Alto Friuli Collaboratore amministrativo professionale Consigliere
ARPA - F.V.G. Collaboratore amministrativo professionale Consigliere
Assistente amministrativo cat. C Segretario
Ministero dell'economia e delle finanze C 1 Consigliere
B 2 Coadiutore
Ministero dell'istruzione, università e ricerca 7 livello Consigliere


2. Il personale in servizio presso la Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro a tempo indeterminato del Settore commercio, ai sensi dell'articolo 40, commi 10 e 10 bis, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale nel numero massimo di quattro unità, secondo le seguenti equiparazioni:
Livelli C.C.N.L. Settore commercio Qualifiche ruolo unico regionale
1 e 2 livello Segretario
3 livello Coadiutore


3. L'inquadramento di cui ai commi 1 e 2 è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dalla data medesima.
4. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 conserva l'anzianità giuridica maturata nelle qualifiche o livelli o categorie rivestiti presso l'ente di provenienza. Al personale inquadrato ai sensi del comma 2 è riconosciuta l'anzianità giuridica maturata nei rispettivi livelli a decorrere dalla data di subentro della Regione nei relativi contratti ovvero dalla data di inizio servizio presso la Regione medesima.
5. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 spetta, alla data dell'inquadramento, il trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento; nel caso in cui il trattamento economico complessivo annuo in godimento presso l'ente di provenienza alla data di inquadramento, con esclusione di indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni ed incarichi attribuiti ovvero a prestazioni svolte presso l'ente di provenienza, nonché di indennità connesse all'esclusività del rapporto di lavoro con l'ente di provenienza medesimo, sia superiore al trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento, la differenza viene conservata a titolo di maturato economico, tenuto conto di quanto disposto al comma 7.
6. Al personale inquadrato ai sensi del comma 2 spetta, alla data dell'inquadramento, il trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento; nel caso in cui il trattamento economico complessivo annuo in godimento alla data di inquadramento sia superiore al trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento, la differenza viene conservata a titolo di maturato economico, tenuto conto di quanto disposto al comma 7.
7. Per il biennio contrattuale in corso alla data di inquadramento il personale di cui ai commi 1 e 2 non può cumulare i benefici contrattuali spettanti, rispettivamente, presso l'ente di provenienza e in base al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore commercio, con i benefici contrattuali spettanti presso la Regione. In ogni caso è garantito il trattamento economico contrattuale di miglior favore.
8. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 52/1980, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 9 della legge regionale 8/2000, e successive modificazioni e integrazioni, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nella categoria e posizione economica attribuite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, purché in servizio, anche non continuativamente, alla data del 15 luglio 2002 e alla data di inquadramento e purché, nell'ultimo quinquennio, abbia prestato servizio presso la Regione, con contratto di lavoro a tempo determinato, per almeno centoventi giorni consecutivi. Il profilo professionale è attribuito sulla base del titolo di studio posseduto.
9. L'inquadramento del personale di cui al comma 8 è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dall'1 gennaio 2003. L'inquadramento si consegue previo superamento di un corso-concorso da espletarsi secondo modalità e criteri di svolgimento da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale.
10. Al personale inquadrato ai sensi del comma 8 è attribuito il trattamento economico previsto per la rispettiva categoria e posizione economica di inquadramento. È riconosciuto per intero, ai fini economici, il servizio prestato in modo continuativo precedentemente all'inquadramento in ruolo; detto servizio, qualora prestato nella qualifica e categoria corrispondenti a quella di inquadramento, è valutato per metà ai fini giuridici con effetto dalla data del decreto di inquadramento.
11. In relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo la Giunta regionale provvede al conseguente adeguamento dell'organico del ruolo unico regionale.
Art. 4
 (Procedure della contrattazione integrativa dell'Ente Regione)
1. L'Amministrazione regionale istituisce, ai fini della contrattazione integrativa di ente, una delegazione di parte pubblica, presieduta da un Direttore regionale e costituita con decreto del Presidente della Regione.
2. La contrattazione integrativa di ente ha luogo nel rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati al riguardo dalla Giunta regionale.
3. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di ente sono quelli maggiormente rappresentativi, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.
4. Il contratto integrativo di ente ha durata quadriennale e conserva la sua efficacia sino alla stipulazione del contratto successivo. Le organizzazioni sindacali presentano le proprie piattaforme entro sessanta giorni dalla stipula del contratto collettivo di lavoro riferito al relativo quadriennio giuridico; il negoziato deve essere avviato entro i successivi trenta giorni.
5. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa di ente con i vincoli di bilancio è effettuato in via esclusiva dalla Ragioneria generale.
6. Entro quindici giorni dalla conclusione delle trattative l'ipotesi di contratto integrativo di ente, corredata di apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria, è inviata alla Ragioneria generale. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il Presidente della Regione autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. Qualora siano formulati rilievi, le parti si incontrano entro i successivi quindici giorni.
7. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale è trasmesso all'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN), con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. Il contratto integrativo di ente non può essere in contrasto con le disposizioni risultanti dal contratto collettivo regionale.
8. L'Amministrazione regionale individua, secondo le procedure previste dal proprio ordinamento, le risorse finanziarie da destinarsi alla contrattazione integrativa di ente nell'ambito dei rispettivi strumenti annuali e pluriennali di bilancio. Le eventuali economie conseguite nella gestione del personale regionale sono destinate alle stesse finalità di cui al presente comma per gli esercizi successivi.
Art. 5
 (Dotazione organica)
1. In attesa di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 10 della legge regionale 53/1981, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, il personale regionale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito nei profili professionali di cui all'allegato C alla presente legge, in coerenza alle mansioni previste per il profilo professionale di provenienza, e sulla base delle corrispondenze individuate con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, previa informativa alle organizzazioni sindacali.
2. A conclusione delle procedure di mobilità verticale interna e di inquadramento nel ruolo unico regionale di cui alla legge regionale 10/2002 e di cui agli articoli 3 e 11, la Giunta regionale provvede alla rideterminazione dell'organico del ruolo unico regionale con una riduzione pari ad almeno il quindici per cento.
3. In attesa della disciplina di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 53/1981, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, per i dipendenti regionali, ai fini del cambiamento di profilo professionale, continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
 (Disposizioni urgenti in materia di personale)
1. A fronte di particolari esigenze connesse al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 1, della presente legge, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 10 della legge regionale 31/1997, l'Amministrazione regionale può disporre il comando di personale di altre pubbliche amministrazioni avente qualifica corrispondente a quella di dirigente nel ruolo unico regionale. Il comando è disposto per non più di cinque unità anche in deroga ai limiti temporali e numerici di cui all'articolo 45 della legge regionale 53/1981.
2. Il personale regionale che, in esito all'esecuzione di pronunce giurisdizionali aventi ad oggetto gli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, risulti quale avente diritto alla partecipazione ai succitati scrutini per merito comparativo, ovvero risulti quale avente diritto per una diversa decorrenza, ovvero per l'accesso ad una diversa qualifica funzionale, ovvero ad un diverso profilo professionale, è scrutinato ora per allora e, se utilmente collocato in graduatoria, viene inquadrato nella qualifica superiore anche in soprannumero.
3. L'individuazione degli aventi diritto viene effettuata con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei criteri per la formazione degli elenchi nominativi del personale in possesso dei requisiti già adottati dal Consiglio di amministrazione del personale nella tornata di riferimento.
4. La valutazione dei titoli e l'attribuzione dei relativi punteggi viene effettuata da una Commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, sulla base dei criteri per la valutazione dei titoli valutabili già adottati dal Consiglio di amministrazione del personale nella tornata di riferimento.
5. Per quel che attiene alla composizione della Commissione giudicatrice di cui al comma 4, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18.
6. I lavori della Commissione giudicatrice vengono approvati con deliberazione della Giunta regionale. Con la medesima deliberazione viene dichiarato utilmente collocato in graduatoria, con diritto all'inquadramento nella qualifica superiore, anche in soprannumero, il personale che abbia conseguito un punteggio superiore a quello conseguito dai candidati già dichiarati vincitori nella tornata di riferimento, per la medesima qualifica funzionale e il medesimo profilo professionale.
7. Qualora il personale scrutinato ora per allora ai sensi del comma 2 consegua un punteggio pari a quello dell'ultimo dei candidati già dichiarati vincitori nella tornata di riferimento, per la medesima qualifica funzionale e il medesimo profilo professionale, viene considerato utilmente collocato in graduatoria, con diritto all'inquadramento nella qualifica superiore, anche in soprannumero, se in possesso di una maggiore anzianità nella qualifica di appartenenza, a parità di questa di una maggiore anzianità complessiva di servizio, a parità di questa di un maggiore punteggio della relazione e quindi in relazione all'età.
8. I posti eventualmente conferiti in soprannumero sono riassorbiti in relazione al progressivo verificarsi della relativa disponibilità nell'organico del ruolo unico regionale.
9. Al personale inquadrato nella qualifica superiore ai sensi dei commi da 2 a 8, il cui inquadramento è disposto a tutti gli effetti dalla data di decorrenza dello scrutinio, il beneficio economico di cui all'articolo 25, comma 3, ultimo periodo, della legge regionale 18/1996 viene attribuito con decorrenza ed effetto dalla data del passaggio alla qualifica superiore e determinato con riferimento alla tabella B allegata alla legge regionale 53/1981, successivamente modificata, vigente alla data del passaggio; al personale medesimo viene attribuito il salario individuale di anzianità in corso di maturazione alla data di conseguimento della qualifica superiore con decorrenza ed effetto dal giorno successivo a quello di compimento del relativo biennio, rapportando i relativi importi annui lordi, individuati con riferimento alla tabella C allegata alla legge regionale 53/1981, successivamente modificata, vigente alla data di maturazione, al numero dei mesi interi o frazioni superiori a quindici giorni, computate come mese intero, di effettivo servizio maturati rispettivamente nella qualifica di provenienza e nella nuova qualifica conseguita, detratti gli eventuali scatti anticipati per nascita o adozione di figli; al personale medesimo viene applicato l'articolo 23 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, con riferimento alle decorrenze ivi previste.
10. All'articolo 29, comma 3, primo periodo, della legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 10/2002, dopo le parole <<sul Bollettino Ufficiale della Regione>> sono aggiunte le parole <<; nel caso dei Servizi autonomi, con la medesima deliberazione è altresì individuato il Direttore regionale competente all'approvazione dei contratti stipulati dai relativi Direttori>>.
11. All'articolo 198 della legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 21, comma 2, della legge regionale 10/2002, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<, con qualifica funzionale non inferiore a segretario>> sono abrogate;
b) al comma 2 le parole <<, con qualifica funzionale non inferiore a segretario>> sono abrogate;
c) al comma 5 il secondo periodo è sostituito dal seguente: <<Il segretario particolare e gli addetti di segreteria possono essere altresì assunti, con contratto di lavoro a tempo determinato, tra persone estranee alla pubblica amministrazione purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso, mediante pubblico concorso, alle relative qualifiche funzionali.>>;
d) al comma 9 dopo le parole <<di struttura;>> le parole da <<al personale>> a <<di struttura>> sono sostituite dalle parole <<al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta lo stipendio iniziale annuo lordo previsto per le qualifiche di assunzione, nonché l'indennità mensile lorda prevista dalla vigente normativa regionale per il personale degli uffici di segreteria; per il personale assunto con qualifica di dirigente è attribuita una indennità pari a quelle previste per i dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, privi di responsabilità di struttura>>.

12. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 31/1997, come da ultimo sostituito dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 10/2002, dopo le parole <<non inferiore a sette anni>> sono aggiunte le parole << ovvero in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di un'anzianità di servizio di ruolo nella qualifica di consigliere di almeno quindici anni e che sia preposto, da almeno otto anni, ad una struttura stabile di livello inferiore al Servizio,>>.
13.
L'articolo 1 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, come da ultimo sostituito dall'articolo 14, comma 18, della legge regionale 10/2002, è sostituito dal seguente:
<<Art. 1
 (Collocamento in aspettativa di dipendenti regionali )
1. I dipendenti del ruolo unico regionale assunti con contratto a tempo determinato presso la Regione o altra pubblica Amministrazione ovvero in società per azioni con partecipazione maggioritaria della Regione sono collocati in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.>>.

14. All'articolo 9 della legge regionale 10/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole <<e sulla valutazione, preventiva e successiva, di cui all'articolo 13, commi 1 e 5>> sono sostituite dalle parole <<e sulla valutazione preventiva di cui all'articolo 13, comma 1>>;
b) al comma 5, lettera b), dopo le parole <<qualora non richiesto quale requisito>> sono aggiunte le parole <<ai sensi del comma 11>>;
c) al comma 5, lettera g), dopo le parole <<al profilo professionale medesimo>> sono aggiunte le parole <<ai sensi del comma 11>>;
d) al comma 15 le parole <<e abbiano superato il periodo di prova di cui all'articolo 13>> sono abrogate;
e) al comma 17 il secondo periodo è abrogato;
f) al comma 22 le parole <<e al superamento del periodo di prova di cui all'articolo 13>> sono abrogate.

15. All'articolo 11 della legge regionale 10/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, lettera b), numero 2), sono aggiunte le seguenti parole: <<punti 0,25 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni in altra qualifica presso l'Amministrazione regionale;>>;
b) al comma 10 le parole <<ed è subordinata al superamento del periodo di prova di cui all'articolo 13>> sono abrogate.

16. All'articolo 12, comma 2, della legge regionale 10/2002, il secondo periodo è abrogato.
17. All'articolo 13 della legge regionale 10/2002 il comma 5 è abrogato.
18. All'articolo 15, comma 4, della legge regionale 10/2002, le parole <<ai commi 1 e 2>> sono sostituite dalle parole <<al comma 1>>.
19. Le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 10/2002 trovano applicazione anche nei confronti del personale del ruolo unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti aver svolto, sulla base di un provvedimento formale dell'Amministrazione regionale, per un periodo anche non continuativo di almeno due anni, purché l'interruzione non sia superiore a trenta giorni, le funzioni di sostituto del dirigente di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, a fronte di effettiva vacanza dell'incarico e che alla medesima data continui a svolgere le predette funzioni.
20. Per il personale di cui al comma 19, la domanda di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 10/2002 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
21. All'articolo 68, comma 2, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, le parole <<dieci unità>> sono sostituite dalle parole <<sedici unità>>.
22. All'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come modificato dall'articolo 7, comma 41, della legge regionale 23/2001, le parole <<con qualifica non inferiore a segretario>> sono abrogate.
23. Con esclusivo riferimento alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, gli interessati sono invitati a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro entro un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
24. In caso di mancato rispetto, senza giustificato motivo, del termine di cui al comma 23, il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale pronuncia la decadenza dell'interessato all'assunzione.
25. Le Commissioni esaminatrici per la selezione relativa alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori collocati nelle liste di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono composte da dipendenti regionali con qualifica funzionale non inferiore a quella d'accesso e con anzianità di almeno cinque anni nella qualifica medesima.
26. L'esito della selezione di cui al comma 25 è approvato con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale.
27. In relazione all'inquadramento di personale nel ruolo unico regionale o presso gli Enti locali della regione nell'ambito del trasferimento di funzioni dallo Stato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la determinazione delle equiparazioni tra le qualifiche e categorie rivestite dal personale medesimo presso l'ente di provenienza e quelle dell'ente di destinazione, nonché del trattamento giuridico ed economico avviene con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.
28. Al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal contratto nazionale collettivo per dirigenti di aziende industriali, di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, si applicano, con riferimento agli istituti premiali, le disposizioni previste per il personale del ruolo unico regionale con qualifica di dirigente.
Art. 7
 (Modifiche alla legge regionale 53/1981)
1.
L'articolo 10 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 5, primo comma, della legge regionale 54/1983, è sostituito dal seguente:
<<Art. 10
 
1. Il personale del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali è assegnato a un ruolo unico regionale.
2. Il ruolo unico regionale si articola in cinque categorie, denominate A, B, C, D e dirigenziale, distinte per contenuto professionale e retribuzione; in sede di contrattazione integrativa di ente si individuano, nell'ambito di ciascuna categoria, i profili professionali e le relative mansioni.
3. Le categorie A, B, C e D si articolano in posizioni economiche interne. In sede di contrattazione sono disciplinati il numero delle posizioni e i relativi trattamenti economici, nonché i criteri e le modalità di acquisizione delle posizioni economiche interne.>>.

2.
L'articolo 11 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 54/1983, è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
 
1. Sono inserite nella categoria A le posizioni di lavoro che comportano attività ausiliarie prevalentemente esecutive o tecnico-manuali comportanti conoscenze semplici, nonché l'utilizzo di strumenti o apparecchiature semplici o comunque elementari o comuni. L'autonomia operativa e la responsabilità sono limitate, rispettivamente, all'esecuzione del lavoro nell'ambito delle istruzioni impartite e alla corretta esecuzione del lavoro stesso.>>.

3.
L'articolo 12 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 54/1983, è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 
1. Sono inserite nella categoria B le posizioni di lavoro che comportano buone conoscenze specialistiche e discreta esperienza nelle attività caratterizzanti la categoria. I contenuti delle attività sono di tipo operativo con discreto grado di complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle possibili soluzioni a detti problemi.
2. L'esercizio delle attività comporta autonomia operativa nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate; la responsabilità è limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro. L'attività può comportare raccordo di addetti della categoria inferiore.>>.

4.
L'articolo 13 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 17/1992, è sostituito dal seguente:
<<Art. 13
 
1. Sono inserite nella categoria C le posizioni di lavoro che comportano approfondite conoscenze monospecialistiche. I contenuti delle attività sono di concetto; i problemi da affrontare presentano una complessità media basata su modelli esterni predefiniti, con significativa ampiezza delle possibili soluzioni. Le attività comportano responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi, nonché rapporti diretti interni ed esterni alla struttura di appartenenza per trattare questioni pratiche importanti.>>.

5.
L'articolo 14 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 17/1992, è sostituito dal seguente:
<<Art. 14
 
1. Sono inserite nella categoria D le posizioni di lavoro che comportano elevate conoscenze plurispecialistiche. I contenuti della categoria sono di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi a importanti e diversi processi produttivi/amministrativi e autonomia operativa nell'ambito di prescrizioni generali. I problemi da affrontare presentano una elevata complessità basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili, con elevata ampiezza delle soluzioni possibili. Le relazioni organizzative interne sono di natura negoziale e complessa gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza; le relazioni esterne con altre istituzioni sono di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale.>>.

6. Gli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 53/1981 sono abrogati.
Art. 8
 (Modifiche alla legge regionale 18/1996)
1. All'articolo 3 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 10/2002, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. Sono regolate da disposizioni di legge regionale ovvero, sulla base delle medesime, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione, le seguenti materie:a) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;b) i procedimenti di selezione per l'accesso agli impieghi regionali;c) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico e le altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;d) le modalità di stipulazione dei contratti collettivi.>>;
b) al comma 1 ter la lettera c) è sostituita dalla seguente:
<<c) le strutture organizzative, il numero, la denominazione e la composizione dei Dipartimenti.>>.

2.
L'articolo 4 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 10/2002, è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
 (Oggetto della contrattazione collettiva)
1. La contrattazione collettiva regionale ha per oggetto le seguenti materie:
a) classificazione del personale in categorie e definizione dei livelli retributivi tabellari delle medesime, del numero delle posizioni e dei relativi trattamenti economici;
b) aspetti generali in materia di forme di lavoro flessibile;
c) aspetti generali in materia di trattamenti previdenziali e assistenziali integrativi su base volontaria;
d) criteri generali per l'istituzione di particolari incarichi o funzioni organizzative;
e) criteri e procedure di mobilità tra Amministrazioni del comparto unico e intercompartimentali;
f) debito orario massimo settimanale;
g) aspetti generali in materia di ferie, permessi e assenze per malattia;
h) quantificazione e definizione delle modalità di corresponsione delle indennità di mobilità tra amministrazioni del comparto unico e intercompartimentali;
i) aspetti generali in materia di tutela della salute, sicurezza sui luoghi di lavoro, gravidanza e puerperio;
j) pari opportunità;
k) modalità di esercizio del diritto di sciopero anche in relazione ai servizi pubblici essenziali;
l) sanzioni disciplinari e relativo procedimento;
m) criteri generali per la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali;
n) criteri generali di disciplina della libertà e della partecipazione sindacale;
o) criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
p) ogni altra materia strettamente inerente alla disciplina del rapporto di lavoro non attribuita ad altra fonte.

2. La contrattazione integrativa di Ente ha per oggetto le seguenti materie:
a) trattamenti economici accessori e produttività;
b) criteri e modalità di acquisizione delle posizioni economiche interne;
c) progressioni di carriera verticale;
d) profili professionali e relative mansioni;
e) modalità per l'istituzione, il conferimento e la revoca degli incarichi di cui al comma 1, lettera d);
f) articolazione dell'orario di servizio e di lavoro;
g) trattamento di missione, lavoro straordinario e quantificazione del relativo compenso;
h) criteri di valutazione del rendimento del personale;
i) criteri e procedure di trasferimento nell'ambito dell'Amministrazione regionale, quantificazione e definizione delle modalità di corresponsione delle indennità di trasferimento;
j) disciplina dei trattamenti previdenziali e assistenziali integrativi su base volontaria;
k) disciplina delle forme di lavoro flessibile;
l) disciplina delle ferie, permessi e assenze per malattia;
m) disciplina della formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale;
n) disciplina della tutela della gravidanza e puerperio;
o) linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
p) disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero anche in relazione ai servizi pubblici essenziali;
q) disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali, della libertà e della partecipazione sindacale;
r) ogni altra materia attribuita in sede di contrattazione collettiva regionale.>>.


3. All'articolo 11 della legge regionale 18/1996, il comma 3 è abrogato.
4.
L'articolo 14 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 14
 (Accesso alla categoria dirigenziale)
1. Alla categoria dirigenziale si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami, ovvero mediante corsi di formazione manageriale da attuarsi a cura di strutture specializzate esterne all'Amministrazione regionale.
2. Sono ammessi al concorso e ai corsi di formazione manageriale i dipendenti regionali della categoria D, a partire dalla posizione 2, in possesso del diploma di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso e di un'anzianità di servizio di ruolo nella categoria medesima di almeno cinque anni.
3. Sono altresì ammessi al concorso candidati già in servizio da almeno cinque anni con qualifica di dirigente presso una struttura pubblica o privata o che abbiano svolto attività professionale con regolare iscrizione ai relativi ordini per un periodo non inferiore a dieci anni, in possesso dei requisiti generali per l'accesso, nonché del diploma di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.
4. In sede di prima applicazione e per una sola tornata concorsuale l'anzianità di servizio di cui al comma 2 è riferita all'anzianità maturata nelle qualifiche di provenienza.>>.

5.
L'articolo 15 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 15
 (Accesso alla categoria D)
1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12 e quanto previsto dall'articolo 18 bis in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna, alla categoria D si accede mediante pubblico concorso per esami o pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.>>.

6.
L'articolo 16 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 16
 (Accesso alla categoria C)
1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12 e quanto previsto dall'articolo 18 bis in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna, alla categoria C si accede mediante pubblico concorso per esami o pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.
2. All'accesso alla categoria C, profilo professionale di maresciallo, possono partecipare dipendenti regionali in servizio nella categoria B, profilo professionale di guardia, nonché candidati esterni che, fermo restando il titolo di studio di cui al comma 1, abbiano acquisito almeno dieci anni di comprovata esperienza nel Corpo forestale dello Stato o in corpi forestali di altre Regioni o Provincie autonome in una qualifica o livello e con una professionalità equiparabili alla categoria B, profilo professionale di guardia.>>.

7.
L'articolo 17 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 17
 (Accesso alla categoria B)
1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12 e quanto previsto dall'articolo 18 bis in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna, alla categoria B si accede mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento ovvero mediante pubblico concorso per esami o pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione; è richiesto, quale titolo di studio, il diploma di istruzione secondaria di primo grado, fermi restando gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità.>>.

8.
L'articolo 18 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 18
 (Accesso alla categoria A)
1. Alla categoria A si accede mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento; è richiesto, quale titolo di studio, l'assolvimento della scuola dell'obbligo.>>.

9.
Dopo l'articolo 18 della legge regionale 18/1996 è aggiunto il seguente articolo:
<<Art. 18 bis
 (Procedure selettive per la progressione verticale interna)
1. In sede di contrattazione integrativa di ente sono disciplinate le procedure selettive anche di tipo valutativo per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore, nel limite dei posti vacanti della dotazione organica di tale categoria che non siano stati destinati all'accesso dall'esterno.
2. Può essere disposta, anche annualmente, la copertura dei posti vacanti destinati alle procedure selettive interne di cui al comma 1. Le procedure suddette sono indipendenti da quelle destinate all'accesso dall'esterno.
3. Possono, altresì, essere previste selezioni anche valutative interamente riservate al personale di ruolo che abbia acquisito esclusivamente all'interno della Regione una qualificata professionalità nello svolgimento della propria attività lavorativa.
4. In sede di prima attuazione delle procedure di progressione verticale interna, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio di ruolo utile per la partecipazione alle procedure medesime, può essere calcolata l'anzianità di ruolo maturata nelle qualifiche di provenienza.>>.

11. All'articolo 22 della legge regionale 18/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente:
 <<(Modalità di esecuzione per l'accesso dall'esterno)>>;
b) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a) i requisiti generali di accesso e i titoli valutabili;>>;
c) al comma 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<<b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle procedure concorsuali anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;>>;
d) al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
<<c) i titoli di studio richiesti quali requisiti, nonché le categorie e le professionalità per le quali è possibile demandare al bando di concorso l'individuazione dei titoli medesimi, anche in relazione ad aggiornamenti dell'ordinamento scolastico o a mutamenti organizzativi delle strutture regionali;>>;
e) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. L'articolazione delle prove concorsuali e le materie oggetto delle medesime sono individuate nei relativi bandi di concorso, previa informazione alle organizzazioni sindacali.>>.

12. All'articolo 35, comma 1, della legge regionale 18/1996, dopo le parole <<è composto da>> sono aggiunte le parole <<un magistrato o>>.
Art. 9
 (Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali)
1. All'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come da ultimo sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10/2002, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera a), le parole <<, Direttore di Ente regionale>> sono abrogate;
b) al comma 3 le parole <<o struttura ad essa equiparata o>> sono sostituite dalle parole <<, a un ente regionale o a struttura equiparata a Direzione regionale ovvero>>;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. In relazione alle maggiori funzioni attribuite, la Giunta regionale può attribuire al coordinatore del dipartimento un trattamento economico più elevato rispetto a quello spettante in relazione all'incarico di Direttore regionale.>>.

2.
Dopo l'articolo 47 della legge regionale 18/1996, è aggiunto il seguente:
<<Art. 47 bis
 (Conferimento dell'incarico di Direttore regionale)
1. L'incarico di Direttore regionale, di Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, di Segretario generale del Consiglio regionale, di Ragioniere generale, di Avvocato della Regione, di Direttore regionale della programmazione, di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, di Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale, di Vice Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, di Vice Segretario generale del Consiglio regionale e di Vice Ragioniere generale è conferito, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, dalla Giunta regionale, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con riferimento all'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale e di Vice Segretario generale del Consiglio regionale ovvero, con riferimento al Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e al Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale, su designazione nominativa, rispettivamente, del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale.
2. L'incarico è conferito a personale del ruolo unico regionale in possesso del diploma di laurea e di un'anzianità di almeno cinque anni nella categoria dirigenziale, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, anche in relazione alle competenze attribuite alle singole strutture, nonché delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente anche in relazione all'attività svolta e agli incarichi in precedenza conferitigli nell'ambito dell'Amministrazione regionale. Il conferimento dell'incarico determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico stesso; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio.
3. L'incarico può altresì essere conferito a soggetti esterni all'Amministrazione regionale in possesso del diploma di laurea e di esperienza professionale almeno quinquennale, adeguata alle funzioni da svolgere, maturata, in qualifiche dirigenziali, presso Amministrazioni pubbliche, Enti di diritto pubblico o Aziende pubbliche o private ovvero acquisita nelle libere professioni, con regolare iscrizione ai relativi albi. Per i soggetti provenienti dal settore pubblico, il conferimento dell'incarico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'Ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.
4. L'incarico può essere conferito per un periodo massimo di cinque anni, eventualmente rinnovabile.
5. Il trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale, anche in modo differenziato in relazione alle funzioni da espletare, con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ovvero ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti. Per gli incarichi da conferire presso il Consiglio regionale, il trattamento economico è determinato d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio medesimo.
6. Gli elementi negoziali essenziali del contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono determinati dalla Giunta regionale; in ogni caso il contratto è risolto di diritto non oltre i centottanta giorni successivi alla fine della legislatura, alla cessazione dalla carica della Giunta regionale che ha conferito l'incarico o dell'Assessore preposto alla struttura interessata ovvero alla cessazione dalle funzioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che ha conferito l'incarico. Nel caso dell'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e di Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale, la risoluzione opera di diritto con la cessazione dall'incarico, rispettivamente, del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale. Il contratto può essere altresì risolto a fronte dell'esito negativo della valutazione operata, annualmente, dall'organo che ha conferito l'incarico, avvalendosi degli strumenti di controllo interno ovvero della consulenza di società specializzate.
7. Salvo quanto determinato ai sensi dei commi 5 e 6, trovano applicazione le disposizioni previste dal Contratto collettivo di lavoro per il personale dell'area dirigenziale.
8. I soggetti cui sia conferito l'incarico di cui al comma 1 non possono rivestire cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.>>.

3.
L'articolo 48 della legge regionale 18/1996, come da ultimo sostituito dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 10/2002, è sostituito dal seguente:
<<Art. 48
 (Conferimento degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b) )
1. Gli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), sono attribuiti a personale appartenente alla categoria dirigenziale tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare in relazione alle competenze attribuite alle singole strutture, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente anche in relazione all'attività svolta in precedenza nell'ambito dell'Amministrazione regionale.
2. Gli incarichi sono attribuiti per la durata di tre anni e sono rinnovabili e revocabili. Al conferimento, alla revoca ovvero al rinnovo degli incarichi si provvede con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, sentito il Direttore regionale preposto alla struttura presso la quale va conferito, revocato o rinnovato l'incarico; per quanto attiene il conferimento dell'incarico di Direttore di Servizio autonomo, si provvede su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, previa indicazione del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato in materia. Al conferimento, revoca o rinnovo degli incarichi presso la Segreteria generale del Consiglio regionale si provvede con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo, sentito il Segretario generale.
3. Qualora alla data di scadenza dell'incarico, conferito a un dipendente regionale, la Giunta regionale sia in ordinaria amministrazione, l'incarico medesimo è prorogato fino a quando non si sia provveduto ai sensi del comma 4.
4. Gli incarichi possono essere revocati o rinnovati entro novanta giorni dall'elezione della Giunta regionale o dalla nomina dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati.
5. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, secondo le procedure di cui al comma 2, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, per un numero massimo di unità pari al quindici per cento dei posti previsti per gli incarichi medesimi, a persone, in possesso del diploma di laurea, di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi e in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.
6. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 5 a dipendenti del ruolo unico regionale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio.
7. Gli incarichi di cui al comma 5 sono attribuiti per la durata massima di tre anni eventualmente rinnovabili. Per i soggetti provenienti dal settore pubblico, il conferimento dell'incarico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'Ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.
8. La Giunta regionale determina il trattamento economico dei dirigenti di cui al comma 5 con riferimento a quello previsto per i dipendenti regionali cui sono conferiti gli stessi incarichi; detto trattamento può essere motivatamente integrato in esito alla specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per gli incarichi da conferire presso il Consiglio regionale, il trattamento economico è determinato d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio medesimo. La Giunta regionale determina, altresì gli elementi negoziali essenziali del contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata; in ogni caso il contratto è risolto di diritto non oltre i novanta giorni successivi alla cessazione dall'incarico del Direttore regionale della struttura presso cui è avvenuto il conferimento, se riferiti all'incarico di Direttore di Servizio ovvero alla cessazione del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato, se riferiti all'incarico di Direttore di Servizio autonomo. Salvo quanto determinato ai sensi del presente comma, trovano applicazione le disposizioni previste dal Contratto collettivo di lavoro per il personale dell'area dirigenziale.>>.

4.
Dopo l'articolo 48 della legge regionale 18/1996, è aggiunto il seguente:
<<Art. 48 bis
 (Sostituzione del Direttore regionale)
1. Il Direttore regionale è sostituito, in caso di assenza, impedimento e vacanza, da un dirigente nominato dalla Giunta regionale, su proposta del Direttore medesimo, tra quelli in servizio presso la medesima struttura ovvero presso altre strutture. Qualora il dirigente sia in servizio presso una struttura diversa, va sentito il Direttore regionale preposto alla medesima.
2. In caso di vacanza dell'incarico ovvero di assenza continuativa superiore a sessanta giorni nel corso dell'anno, escluso il periodo di ferie, la Giunta regionale determina il trattamento economico aggiuntivo spettante al sostituto; l'entità di detto trattamento, da corrispondersi, rispettivamente, per l'intero periodo di sostituzione e a decorrere dal sessantunesimo giorno di assenza per il periodo di sostituzione, non potrà essere superiore alla differenza tra il trattamento economico del Direttore assente o cessato dall'incarico e quello in godimento.>>.

5.
L'articolo 49 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 4, della legge regionale 10/2002, è sostituito dal seguente:
<<Art. 49
 (Sostituzione dei direttori di Servizio e dei direttori di Servizio autonomo)
1. La Giunta regionale provvede, sulla base dei medesimi criteri di cui all'articolo 48, comma 1, sentito il Direttore regionale, di Ente regionale o di Servizio autonomo competente, alla nomina dei sostituti dei direttori di Servizio e dei direttori di Servizio autonomo, in caso di assenza, impedimento e vacanza. Gli incarichi di sostituto presso la Segreteria generale del Consiglio regionale sono attribuiti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo, su proposta del Segretario generale.
2. I sostituti sono individuati tra il personale appartenente alla categoria D in servizio presso la medesima struttura ovvero, qualora ciò non sia possibile, presso altre strutture.
3. In caso di vacanza dell'incarico ai sostituti spetta, per l'intero periodo di sostituzione, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza fra il trattamento economico della categoria e posizione economica di appartenenza e quello iniziale della categoria dirigenziale oltre alle indennità connesse allo svolgimento dell'incarico medesimo; analogo trattamento compete, in caso di assenza del Direttore titolare superiore ai sessanta giorni consecutivi nell'arco dell'anno, escluso il periodo di ferie, a decorrere dal sessantunesimo giorno e per il periodo di sostituzione.>>.

6. All'articolo 8 della legge regionale 10/2002, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la parola <<quattro>> è sostituita dalla parola <<tre>>;
b) al comma 2 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a) raggruppamento comprendente i dirigenti del ruolo unico regionale;>>;
c) al comma 2 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<<b) raggruppamento comprendente i dirigenti di cui alla lettera a) che non siano stati confermati o comunque privi di incarico a seguito di motivi organizzativi dell'Amministrazione regionale;>>;
d) al comma 2 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
<<c) raggruppamento comprendente i dirigenti di cui alla lettera a) che non abbiano raggiunto i risultati per causa a loro imputabile o che siano incorsi in violazioni gravi e ricorrenti dei doveri d'ufficio.>>;
e) al comma 2 la lettera d) è abrogata;
f) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. I dirigenti di cui al comma 2, lettera b), sono collocati in posizione di disponibilità per la durata massima di due anni. Durante il periodo di disponibilità i dirigenti rimangono a disposizione dell'Amministrazione regionale al fine della copertura di incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, della legge regionale 18/1996, nonché per incarichi presso altre Amministrazioni che lo richiedano. Per il periodo di disponibilità compete il trattamento economico in godimento prima dell'eventuale conferimento con contratto di diritto privato, ridotto, con riferimento alle indennità, del venti per cento ovvero, per i dirigenti con contratto di lavoro di diritto pubblico, il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi già conferiti ridotto, con riferimento alle indennità, del venti per cento. Decorsi i due anni senza aver preso servizio in qualità di dirigente con incarico di cui all'articolo 47, comma 2, della legge regionale 18/1996, è operata un ulteriore riduzione del quaranta per cento e il dirigente medesimo è collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche Amministrazioni che lo richiedano, con salvaguardia della posizione giuridica ed economica in godimento. Decorsi due anni di mobilità senza aver preso servizio presso l'Amministrazione regionale ovvero presso altre pubbliche Amministrazioni, il dirigente cessa il rapporto di lavoro con la Regione.>>.
g) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. I dirigenti di cui al comma 2, lettera c), sono collocati in posizione di disponibilità per la durata massima di un anno. Durante tale periodo al dirigente compete il trattamento economico in godimento per la qualifica. Decorso l'anno senza aver preso servizio in qualità di dirigente con incarico di cui all'articolo 47, comma 2, della legge regionale 18/1996, lo stesso è collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche Amministrazioni che lo richiedano, con salvaguardia della posizione giuridica ed economica in godimento. Decorsi due anni in mobilità senza aver preso servizio presso altre pubbliche Amministrazioni, il dirigente cessa il rapporto di lavoro con la Regione.>>;
h) al comma 5 le parole <<di cui all'articolo 49, comma 3, della legge regionale 18/1996>> sono sostituite dalle parole <<dei dirigenti>>;
i) al comma 6 dopo le parole <<fattispecie verificatesi successivamente alla data di entrata in vigore di quest'ultima,>> sono aggiunte le parole <<nonché ai periodi relativi agli incarichi conferiti ai sensi degli articoli 47 bis e 48, comma 5, della legge regionale 18/1996 e ai periodi di inserimento nell'albo di cui ai commi 3 e 4,>>.

7. All'articolo 100, comma 3, della legge regionale 18/1996, dopo le parole <<comma 1>> sono aggiunte le parole <<, dal personale titolare degli incarichi conferiti con contratto di diritto privato ai sensi degli articoli 47 bis e 48, comma 5, nonché dal personale inserito nell'albo ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere b) e c), della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10>>.
8. Ai fini dell'applicazione del disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 100 della legge regionale 18/1996, l'ammontare del maturato di cui all'articolo 140 della legge regionale 53/1981 è calcolato, nel caso degli incarichi di cui all'articolo 47 bis della legge regionale 18/1996, computando come indennità teoricamente spettante un importo della retribuzione onnicomprensiva attribuita al titolare dell'incarico pari alla percentuale esistente tra retribuzione complessivamente spettante e indennità di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del contratto collettivo di lavoro relativo ai bienni economici 1994-1995 e 1996-1997, area dirigenziale e, rispettivamente per i dirigenti di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, della legge regionale 10/2002, computando l'indennità senza le riduzioni ivi previste. Per gli incarichi di cui all'articolo 48, comma 5, della legge regionale 18/1996, l'ammontare del maturato è calcolato computando come indennità teoricamente spettante un importo della retribuzione onnicomprensiva attribuita al titolare dell'incarico pari alla percentuale esistente tra retribuzione complessivamente spettante e indennità attribuite, nel tempo, dal contratto collettivo di lavoro.
9. Gli incarichi di Direttore regionale già conferiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono confermati, con applicazione della disciplina giuridica ed economica in godimento, sino alla loro naturale scadenza. Detti incarichi possono cessare prima di detta scadenza per accordo tra le parti, da raggiungersi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, volto alla stipula di un contratto di diritto privato, ai sensi del disposto di cui all'articolo 47 bis della legge regionale 18/1996, come introdotto dal comma 2, ovvero al verificarsi di una delle condizioni risolutive di diritto di cui al comma 6 del medesimo articolo 47 bis. Si intendono altresì confermati, salva diversa determinazione della Giunta regionale, sino alla loro naturale scadenza, gli incarichi di sostituto di Direttore regionale, nonché quelli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996 e gli incarichi sostitutori di cui all'articolo 49 della legge regionale 18/1996, già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora gli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, siano conferiti con contratto di diritto privato, i medesimi si intendono confermati sino alla loro naturale scadenza ovvero sino al verificarsi di una delle condizioni risolutive di cui all'articolo 48, comma 8, della legge regionale 18/1996, come sostituito dal comma 3.
10. In sede di prima applicazione del disposto di cui all'articolo 47 bis della legge regionale 18/1996, come introdotto dal comma 2, ai fini della determinazione dell'anzianità di cui al comma 2 del medesimo articolo 47 bis, è calcolata anche quella maturata nella qualifica di dirigente. In sede di prima applicazione del disposto di cui all'articolo 49 della legge regionale 18/1996, come sostituito dal comma 5, l'individuazione dei sostituti nell'ambito della categoria D è operata con riferimento al personale proveniente dalla qualifica di funzionario e al personale proveniente dalla qualifica di consigliere equiparato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 31/1997, come modificato dall'articolo 6, comma 12; in sede di contrattazione collettiva sono individuate le posizioni interne alla categoria D cui attribuire l'incarico sostitutorio.
Art. 10
 (Modifiche alle leggi regionali 13/1998 e 2/2001 concernenti l'AReRaN)
1. All'articolo 128 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 10/2002, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Il Presidente nomina un Vice Presidente, con funzioni vicarie in caso di assenza, impedimento o vacanza, tra i componenti del Comitato direttivo.>>;
b) al comma 8 dopo la parola <<Ove>> sono aggiunte le parole <<, per gli enti locali di cui all'articolo 127,>>;
c) al comma 9 bis le parole <<per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle parole <<non oltre il 31 dicembre 2005>>; dopo le parole <<di cui all'articolo 127>> sono aggiunte le parole <<ovvero di altra pubblica Amministrazione avente sede in Friuli Venezia Giulia>>.

2. All'articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12, quarto periodo, dopo le parole <<con riconoscimento dell'anzianità di servizio>> sono aggiunte le parole <<; ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza trova applicazione la normativa statale vigente.>>;
b) al comma 15 le parole <<maturato un'anzianità di servizio con qualifica di dirigente, presso una struttura pubblica o privata, di almeno cinque anni>> sono sostituite dalle parole <<svolto funzioni dirigenziali, presso una struttura pubblica o privata, per almeno cinque anni>>.

Art. 11
 (Inquadramenti di personale assunto a tempo determinato)
1. Il personale assunto mediante procedure selettive pubbliche, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 31/1997 e dell'articolo 18, comma 6, della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale nella categoria e posizione economica attribuite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, purché in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data di inquadramento.
2. L'inquadramento del personale si consegue previo superamento dell'esame colloquio previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 10/2002, ovvero con distinto esame colloquio da espletarsi secondo modalità e criteri di svolgimento da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale. È esonerato dall'effettuazione dell'esame colloquio il personale che abbia conseguito l'idoneità in concorsi per esami o per titoli ed esami presso l'Amministrazione regionale per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, in qualifica funzionale corrispondente, ai sensi dell'allegato A alla presente legge, a quella di inquadramento.
3. L'inquadramento è disposto, a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle procedure di inquadramento del personale di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale 10/2002. L'inquadramento ha effetto a decorrere dall'1 gennaio 2003.
4. Nelle more dell'espletamento delle procedure di inquadramento, i contratti di lavoro a tempo determinato sono prorogati, alla scadenza, sino alla data di esecutività del provvedimento di inquadramento.
5. Ai dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 è riconosciuto, sino all'inquadramento, il medesimo trattamento giuridico ed economico dei dipendenti del ruolo unico regionale.
6. Al personale inquadrato è attribuito il trattamento economico previsto per la rispettiva categoria e posizione economica di inquadramento. È riconosciuto per intero, ai fini economici, il servizio prestato in modo continuativo precedentemente all'inquadramento in ruolo; detto servizio, qualora prestato nella qualifica e categoria corrispondenti alla categoria di inquadramento, è valutato per metà ai fini giuridici con effetto dalla data del decreto di inquadramento.
7. All'articolo 14 della legge regionale 10/2002, il comma 5 è abrogato.
8. In relazione agli inquadramenti di cui al comma 1 e di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale 10/2002, la Giunta regionale provvede al conseguente adeguamento dell'organico del ruolo unico regionale.
9. Gli Enti locali di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998 possono prevedere l'inquadramento di personale assunto a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 12
 (Assunzioni a termine)
1. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato mediante utilizzo di graduatorie già a tal fine predisposte in attuazione di specifiche normative regionali sono autorizzate dalla Giunta regionale.
Art. 13
 (Personale dell'ARPA)
1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente può essere inquadrato in ruolo dell'Agenzia medesima, conservando l'anzianità giuridica, il trattamento economico, le funzioni e le qualifiche rivestite purché in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data di inquadramento.
2. L'inquadramento avviene a domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo superamento di un corso-concorso; è esonerato dall'effettuazione del corso-concorso il personale che sia stato assunto mediante procedure selettive pubbliche.
Art. 14
 (Modificazioni all'articolo 41 quater della legge regionale 49/1996 in materia di responsabili e coordinatori del Servizio sociale dei Comuni)
1. All'articolo 41 quater della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 7, lettera b), della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, le parole <<dall'ente gestore del servizio sociale, d'intesa con l'assemblea dei sindaci di distretto, tra il personale a disposizione dello stesso ente gestore>> sono sostituite dalle parole <<su base fiduciaria dall'ente gestore del servizio sociale, d'intesa con l'assemblea dei sindaci di distretto, tra il personale a disposizione dell'ente gestore ovvero tra personale esterno allo stesso>>;
b) al comma 1, secondo periodo, le parole <<e che abbia svolto le relative funzioni per almeno tre anni>> sono abrogate.

Art. 15
 (Personale appartenente a particolari categorie negli enti pubblici non economici)
1.
All'articolo 7 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 12, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
<<1 bis. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le convenzioni di cui al comma 1, qualora riguardanti pubbliche amministrazioni o enti pubblici non economici, possono essere stipulate anche per l'assolvimento parziale degli obblighi occupazionali di cui alla predetta legge 68/1999.
1 ter. Al fine di rispettare i criteri di trasparenza di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, la selezione dei soggetti di cui al presente articolo viene effettuata mediante lo svolgimento di una procedura ad essi riservata.>>.

Art. 16
 (Reinquadramento di personale transitato nei ruoli regionali ai sensi del
DPR 839/1979)
1. In attuazione della norma di tutela e garanzia stabilita dall'articolo 14 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, che ha confermato le norme di salvaguardia previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, al personale transitato nei ruoli regionali ai sensi del medesimo decreto 839/1979 e della citata legge regionale 70/1980 che è risultato definitivamente inquadrato presso le Amministrazioni di provenienza nei termini formalmente stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 1991, vengono riconosciuti l'omogenea corretta perequazione e reinquadramento, in conformità e coerenza con le analoghe equiparazioni ed inquadramenti effettuati con le altre leggi regionali per il personale proveniente dall'Amministrazione statale, secondo la seguente tabella di equiparazione riferita all'ordinamento statale di provenienza e di
quello regionale d'arrivo. Il perequato reinquadramento decorre dalla data di inquadramento provvisorio stabilita dalla medesima legge regionale 70/1980, dandosi atto che il suddetto personale ha continuato a svolgere presso la Regione mansioni coerenti ai livelli riconosciuti nel citato decreto interministeriale del 9 ottobre 1991.
Amministrazione statale di provenienza Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
VIII livello VII livello Consigliere
VI livello V livello Segretario
IV livello Coadiutore
III livello Agente tecnico
II livello Commesso


2. Gli inquadramenti operati ai sensi del comma 1 costituiscono titolo per la conseguente pari modifica, in aumento e rispettiva diminuzione, tra le qualifiche funzionali interessate della pianta organica del ruolo unico regionale, con effetto dalla data di inquadramento provvisorio stabilito dalla legge regionale 70/1980 di cui al comma 1.
3. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1, attualmente in servizio, conserva il diritto, qualora ne sia titolare, di partecipare alle procedure di mobilità verticale interna di cui alle leggi regionali 7 marzo 1990, n. 11 e successive.
4. In analogia con l'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, il personale di cui al comma 3, il quale non è stato ammesso in tempo utile agli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990 per l'accesso alla qualifica superiore a quella a cui è pervenuto con il perequato reinquadramento operato ai sensi del comma 1, è scrutinato ora per allora con rinnovate procedure e graduatorie separate a salvaguardia delle tornate concorsuali già svolte ed ove, a sanatoria, risulti idoneo è inquadrato in soprannumero con decorrenza ed effetti previsti dalla legge regionale 11/1990, entro i termini utili per l'applicazione della presente legge. Vengono fatte salve ed escluse dall'inquadramento soprannumerario le coerenti posizioni giuridiche ed economiche che risultino già acquisite in base ad altro titolo.
5. All'attuazione delle procedure di cui al comma 4, provvede il Consiglio di amministrazione del personale rimasto in carica per gli effetti dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1.
6. Per il personale non risultato idoneo negli scrutini di cui al comma 4, sono riaperti i termini per la partecipazione agli scrutini previsti dalla legge regionale 10/2002.
7. Al personale di cui al presente articolo compete il trattamento economico coerente e conseguente con gli effetti giuridici riconosciuti con i precedenti commi.
8. Sono derogate le norme e disposizioni regionali contrastanti o incompatibili con le finalità e gli effetti determinati dal presente articolo.
Note:
1Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2004.
Art. 17
 (Riduzione delle posizioni economiche in sede di contrattazione collettiva regionale)
1. In sede di contrattazione collettiva regionale relativa al biennio 2002-2003, da tenersi in sede AReRaN, si provvederà alla riduzione delle posizioni economiche ed in particolare alla soppressione di quelle iniziali, A1, A2, B1, B2, C1 e D1, previste per ogni categoria, con effetto dall'1 gennaio 2002, e comunque successivamente al definitivo inquadramento nel nuovo ordinamento professionale del personale della Regione e del personale degli enti locali rispettivamente previsto con la presente legge per il personale regionale e con il contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - area enti locali - biennio economico 2000-2001 e parte normativa quadriennio 1998-2001 per il personale degli enti locali.
Art. 18
 (Norme finali)
1. Quando leggi o regolamenti regionali menzionano le qualifiche funzionali di commesso, segretario e consigliere, le menzioni si intendono riferite, rispettivamente, alle categorie A, C e D. Quando leggi o regolamenti regionali menzionano le qualifiche funzionali di funzionario e dirigente, le menzioni si intendono riferite, rispettivamente alle categorie D e dirigenziale. Quando leggi o regolamenti regionali menzionano le qualifiche funzionali di agente tecnico e coadiutore, la menzione si intende riferita alla categoria B.
2. Qualora leggi e regolamenti regionali prevedano l'assegnazione a determinati uffici di personale con indicazione delle precedenti qualifiche, i dipendenti rimangono comunque assegnati agli uffici medesimi sino a quando non si provvederà alle relative modifiche con gli atti di organizzazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1.
Art. 19
 (Differimento dell'efficacia di disposizioni)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 16 trovano applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2004.
Art. 20
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Gli altri oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 52.2.4.1.1 - capitolo 550;
b) UPB 52.2.4.1.653 - capitolo 605;
c) UPB 52.5.8.1.687 - capitolo 9650;
d) UPB 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631.

3. Qualora l'applicazione della presente legge comporti l'anticipazione di oneri inerenti la contrattazione collettiva, l'Assessore alle finanze è autorizzato a disporre, in conformità a deliberazione della Giunta regionale, il prelevamento delle somme all'uopo necessarie dal fondo per l'attuazione del contratto collettivo del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale, per gli anni 2000-2001 iscritto sull'unità previsionale di base 52.2.4.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9637 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.