LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 luglio 2002, n. 16

Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/2002
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Principi e finalità)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia considera i bacini idrografici quali ecosistemi unitari e riconosce che le acque e il suolo costituiscono una fondamentale risorsa da salvaguardare e utilizzare secondo principi di razionalità e solidarietà, nella tutela delle aspettative e dei diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
2. La presente legge disciplina la materia del riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e la gestione del demanio idrico nell'ambito delle competenze attribuite alla Regione Friuli Venezia Giulia dal decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, e nel rispetto dei principi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.
3. Le funzioni disciplinate dalla presente legge sono esercitate in modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico.
4. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche.
Art. 2
 (Competenze della Regione)
1. In conformità al disposto di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto legislativo 265/2001, sono di competenza della Regione le funzioni amministrative relative alla laguna di Marano-Grado previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, e successive modificazioni, nonché tutte le funzioni amministrative relative ai beni demaniali trasferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 265/2001.
2. In conformità al disposto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 265/2001, sono di competenza della Regione tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 141/1999, e, in particolare, le funzioni relative:
a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere e manutenzioni idrauliche di qualsiasi natura;
b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 112/1998;
c) ai compiti di polizia idraulica, servizi di piena e pronto intervento di cui al testo unico approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni, nonché al regolamento di cui al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, e successive modificazioni, ivi compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito dalla legge 14 gennaio 1937, n. 402, come da ultimo sostituito dall'articolo 8 della legge 37/1994;
g) alla polizia delle acque, anche con riguardo all'applicazione del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni;
h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 112/1998;
l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, qualora tra più utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo unico di cui al regio decreto 1775/1933.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, sono altresì di competenza della Regione le funzioni di cui all'articolo 10 della legge 183/1989, come da ultimo modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 507/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 584/1994, e, in particolare, le funzioni relative:
a) alla delimitazione dei bacini idrografici di propria competenza;
b) alla collaborazione nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano dei bacini di rilievo nazionale secondo le direttive dei relativi Comitati istituzionali, e all'adozione degli atti di competenza;
c) alla formulazione di proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e progetti relativi ai bacini di rilievo nazionale;
d) alla elaborazione, adozione, approvazione e attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo regionale;
e) alla elaborazione, adozione, approvazione e attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo interregionale, in collaborazione con la Regione del Veneto.

TITOLO II
 DISPOSIZIONI SULLA DIFESA DEL SUOLO
CAPO I
 Delimitazione dei bacini idrografici
Art. 3 (Bacino di rilievo interregionale)
 
1. La delimitazione del bacino del fiume Lemene, classificato bacino idrografico di rilievo interregionale dall'articolo 15, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 183/1989, è attuata, in base al decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 dell'1 luglio 1994, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 183/1989.
2. La Regione Friuli Venezia Giulia adotta la proposta di delimitazione di cui al comma 1 con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con la Regione del Veneto.
3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 1, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge 183/1989 sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, previa intesa con la Regione del Veneto.
5. Le intese di cui ai commi 2 e 4 sono adottate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente.
6. Le variazioni della delimitazione del bacino idrografico del fiume Lemene sono adottate con le modalità di cui ai commi 2 e 3.
Art. 4
 (Bacini di rilievo regionale)
1. Nel rispetto del comma 1 dell'articolo 16 della legge 183/1989, sono classificati bacini idrografici di rilievo regionale:
a) il bacino idrografico del torrente Slizza;
b) il bacino idrografico dei tributari della laguna di Marano-Grado, ivi compresa la laguna medesima;
c) il bacino idrografico del levante, posto a est del bacino idrografico del fiume Isonzo e fino al confine di Stato.

2. La delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale è approvata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente.
3. Il decreto del Presidente della Regione, di cui al comma 2, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Le variazioni della delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale sono adottate con le modalità di cui ai commi 2 e 3.
CAPO II
 Autorità di bacino regionale
Art. 5
 (Istituzione)
1. Per i bacini idrografici di rilievo regionale è istituita un'unica Autorità di bacino, che opera in conformità agli obiettivi della presente legge, secondo principi di autonomia e in diretto coordinamento con il Presidente della Regione.
2. L'Autorità di bacino regionale ha sede nel comune di Palmanova.
Art. 6
 (Organi)
1. Sono organi dell'Autorità di bacino regionale:
a) il Comitato istituzionale;
b) il Comitato tecnico;
c) il Segretario generale.

Art. 7
 (Comitato istituzionale)
1. Il Comitato istituzionale è presieduto dal Presidente della Regione ovvero, su sua delega, dall'Assessore regionale all'ambiente, ed è composto:
a) dagli Assessori regionali all'ambiente, alla pianificazione territoriale, alle foreste, ai parchi, all'agricoltura, alla protezione civile e alla viabilità e ai trasporti;
b) dai Presidenti delle Province territorialmente interessate o da assessori da essi delegati competenti per materia.

2. Alle riunioni del Comitato istituzionale partecipano con funzioni consultive il Segretario generale dell'Autorità di bacino regionale e il Segretario generale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, o un suo rappresentante.
3. Il Comitato istituzionale:
a) individua criteri, tempi e modalità per l'elaborazione e l'adozione del piano di bacino, che può articolarsi in piani riferiti a sub-bacini e a piani-stralcio relativi a specifici settori funzionali;
b) adotta il piano di bacino e le necessarie norme transitorie di attuazione e di salvaguardia;
c) controlla l'attuazione del piano di bacino;
d) approva i programmi triennali di intervento per l'attuazione del piano di bacino;
e) nomina, con propria deliberazione, il Segretario generale e i componenti del Comitato tecnico;
f) regolamenta il funzionamento interno dell'Autorità di bacino regionale per quanto non previsto dalla presente legge.

4. Il Comitato istituzionale è costituito con decreto del Presidente della Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 8
 (Comitato tecnico)
1. Il Comitato tecnico è organo di consulenza del Comitato istituzionale ed è presieduto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino regionale.
2. Sono membri del Comitato tecnico:
a) sette dipendenti regionali con qualifica funzionale non inferiore a consigliere e in possesso di requisiti tecnico-professionali coerenti con le problematiche della difesa del suolo e della gestione degli ecosistemi naturali, designati in numero di uno rispettivamente dalla Direzione regionale dell'ambiente, dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale, dalla Direzione regionale delle foreste, dalla Direzione regionale dei parchi, dalla Direzione regionale dell'agricoltura, dalla Direzione regionale della protezione civile e dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti;
b) tre dipendenti esperti nelle materie di cui alla legge 183/1989 designati in numero di uno da ciascuna delle Province presenti nel Comitato istituzionale;
c) due membri designati in numero di uno ciascuno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
d) tre esperti di elevato livello scientifico e professionale designati dal Comitato istituzionale;
e) un esperto designato dai Consorzi di bonifica;
f) un dipendente di elevato livello scientifico designato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);
g) un esperto designato dall'Ente tutela pesca.

3. Il Comitato tecnico può essere occasionalmente integrato da esperti in discipline inerenti alla trattazione di specifiche problematiche, indicati dal Comitato medesimo.
4. Le Direzioni regionali provvedono alla designazione del dipendente prescelto e, contestualmente, del suo sostituto in caso di assenza o impedimento.
5. Le designazioni sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di omessa o ritardata designazione, il Comitato tecnico è validamente costituito se risultano designati almeno la metà dei componenti di cui al comma 2.
6. Il Comitato tecnico è nominato con deliberazione del Comitato istituzionale sulla base delle designazioni pervenute ed è rinnovato ogni cinque anni.
7. Il Comitato tecnico costituisce il supporto tecnico e amministrativo del Comitato istituzionale e svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) cura l'istruttoria degli atti di competenza del Comitato istituzionale, al quale formula proposte;
b) elabora il progetto dei piani regionali di bacino, i progetti dei piani-stralcio, le misure di salvaguardia di cui all'articolo 15, il bilancio idrico e i programmi di intervento;
c) predispone la relazione annuale sull'uso del suolo.

8. Con deliberazione del Comitato istituzionale sono stabiliti i compensi e i rimborsi spese per i componenti di cui ai commi 2, lettera d), e 3, in relazione alla partecipazione alle riunioni del Comitato tecnico.
Art. 9
 (Segretario generale)
1. Il Segretario generale è scelto tra laureati competenti nelle materie relative alla difesa del suolo e alla gestione delle risorse idriche, che siano in possesso dei requisiti di comprovata esperienza professionale.
2. Il Segretario generale:
a) adempie le funzioni attribuite all'Autorità di bacino regionale dalla presente legge e dalla vigente normativa, svolge le competenze delegate dal Comitato istituzionale e provvede altresì agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino medesima;
b) provvede all'istruttoria degli atti di competenza del Comitato istituzionale, cui formula proposte;
c) riferisce al Comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino;
d) assicura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati, alle risorse stanziate per le finalità del piano di bacino da parte delle amministrazioni interessate, nonché agli interventi da attuare nell'ambito del bacino qualora abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo;
e) cura i rapporti e collabora con le Autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale alla stesura dei relativi piani di bacino.

3. Il rapporto di lavoro del Segretario generale è disciplinato da un contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta.
4. Il Segretario generale presta la propria attività di lavoro a tempo pieno e, qualora scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione, è collocato in posizione fuori ruolo, in conformità all'articolo 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 253, ovvero in aspettativa senza assegni, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso l'ente di appartenenza. Ai professori universitari si applica il disposto di cui al citato articolo 13, comma 1.
5. Il Segretario generale è equiparato ai direttori regionali.
Art. 10
 (Segreteria tecnico-operativa)
1. Il Presidente della Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, su conforme deliberazione del Comitato istituzionale, istituisce, definendone contestualmente il funzionamento, la Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di bacino regionale, quale struttura di supporto del Comitato istituzionale, del Comitato tecnico e del Segretario generale.
2. La Segreteria tecnico-operativa è costituita da personale comandato dagli enti rappresentati nel Comitato istituzionale, secondo le disposizioni vigenti presso gli enti di appartenenza o in mobilità da altre pubbliche amministrazioni mediante selezione al fine dell'accertamento dei requisiti di alta specializzazione, ovvero assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile.
3. La Segreteria tecnico-operativa è equiparata a tutti gli effetti a un Servizio autonomo dell'Amministrazione regionale.
4. In relazione alle elevate qualificazioni professionali richieste e ai compiti da svolgere, il Comitato istituzionale, sentito il Segretario generale, definisce i requisiti di natura professionale e di esperienza maturata necessari per la selezione del personale regionale da distaccare.
5. La Segreteria tecnico-operativa:
a) cura gli adempimenti di competenza del Comitato tecnico, fornendo il supporto tecnico e organizzativo per il suo funzionamento;
b) svolge le attività istruttorie e preparatorie nelle materie di competenza del Segretario generale;
c) svolge le attività rientranti nei compiti istituzionali dell'Autorità di bacino regionale.

Art. 11
 (Consulta di bacino)
1. In attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera h), della legge 183/1989, al fine di consentire la consultazione di enti, organismi e associazioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, con proprio decreto, su proposta del Comitato istituzionale, istituisce la Consulta di bacino e ne nomina il Presidente.
2. La Consulta formula pareri, raccomandazioni e proposte al Comitato istituzionale, relativamente ai progetti di piano di bacino e alle norme di salvaguardia.
3. La Consulta è presieduta da un Presidente di Provincia, il quale può convocare ulteriori soggetti interessati non rappresentati nella Consulta stessa.
4. L'Autorità di bacino regionale assicura le funzioni di segreteria della Consulta.
5. La Consulta rimane in carica per un periodo di cinque anni.
CAPO III
 Piani di bacino regionali
Art. 12
 (Finalità e contenuti)
1. Il piano di bacino è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo, dei corpi idrici e dell'ambito lagunare, nonché la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato.
2. Il piano di bacino persegue le finalità indicate all'articolo 3 della legge 183/1989 e, in particolare, contiene:
a) il quadro conoscitivo organizzato e aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici, nonché dei vincoli in materia idrogeologica e in materia di tutela ambientale e paesaggistica;
b) l'individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;
c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica e idraulica, l'utilizzazione delle acque e dei suoli, nonché la pianificazione territoriale;
d) l'indicazione delle opere necessarie nei settori geologico, idraulico, idraulico-agrario, idraulico-forestale, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni, distinte in funzione sia dei pericoli, della gravità ed estensione di dissesti, sia del perseguimento degli obiettivi di sviluppo e di riequilibrio territoriale, nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;
e) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione della laguna e dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;
f) l'individuazione delle opere indicate alle lettere d) ed e), qualora siano già state intraprese;
g) la programmazione dell'utilizzazione delle risorse idriche e criteri e direttive che ne assicurino la tutela, in coordinamento con il piano di tutela delle acque di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
h) l'individuazione delle prescrizioni e dei vincoli di ogni altra azione o norma d'uso finalizzati alla difesa e conservazione del suolo e del territorio, nonché alla tutela dell'ambiente;
i) la valutazione preventiva del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse;
l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dai corsi d'acqua;
m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente, della protezione dai rischi degli insediamenti antropici e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
n) gli indirizzi e le prescrizioni atti a preservare dagli inquinamenti il suolo e i corpi idrici superficiali e sotterranei;
o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;
p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui o altri e delle relative portate prelevate;
q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione e altre;
r) il piano delle possibili utilizzazioni future per le derivazioni di cui alla lettera p), distinte per tipologie d'impiego e secondo le relative quantità;
s) le priorità degli interventi e il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto;
t) l'analisi e la programmazione degli interventi nelle aree caratterizzate dalla presenza di formazioni carsiche;
u) l'analisi e la programmazione degli interventi nelle aree della laguna di Marano-Grado;
v) l'indicazione delle aree a rischio idrogeologico, dei relativi vincoli territoriali e delle relative norme;
z) i piani di rilevamento e monitoraggio delle risorse idriche.

Art. 13
 (Valore e ambito di applicazione)
1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore e si applica nell'intera area compresa nel bacino idrografico interessato.
2. Il piano di bacino è coordinato con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo.
3. Le autorità e le amministrazioni competenti provvedono, entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino, ad adeguare, ove occorra, i piani territoriali e i programmi regionali e subregionali nei settori della tutela delle acque dagli inquinamenti, della difesa del suolo, dello smaltimento dei rifiuti solidi, della tutela ambientale e paesaggistica, della bonifica e della pianificazione territoriale.
4. Con riferimento ai piani e programmi di cui al comma 3, le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove si tratti di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai piani-stralcio di bacino.
Art. 14
 (Elaborazione, adozione e approvazione)
1. I progetti di piano di bacino relativi ai bacini idrografici di rilievo regionale sono predisposti dal Comitato tecnico, sentite le competenti Autorità d'ambito per i contenuti di cui alle lettere g), n), p) ed r) del comma 2 dell'articolo 12. Per la predisposizione dei progetti citati il Comitato tecnico può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di istituzioni universitarie, liberi professionisti e organizzazioni tecnico-professionali specializzate.
2. Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, l'Amministrazione regionale può elaborare e approvare un unico progetto di piano di bacino per più bacini regionali.
3. Il progetto di piano di bacino è adottato dal Comitato istituzionale.
4. Dell'adozione del progetto di piano di bacino è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione, con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità di deposito, affinché chiunque sia interessato possa prenderne visione ed estrarne copia. Eventuali osservazioni sul progetto di piano sono trasmesse all'Autorità di bacino regionale entro i successivi quarantacinque giorni dal giorno di scadenza della consultazione.
5. Il Comitato istituzionale si esprime sulle osservazioni di cui al comma 4 e dispone sulle eventuali modificazioni da apportare al piano adottato.
6. Il piano di bacino è approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta del Comitato istituzionale, e ha efficacia dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nel Bollettino Ufficiale della Regione.
7. Le modifiche ai piani di bacino sono approvate con le modalità di cui al presente articolo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai piani-stralcio di bacino.
Art. 15
 (Norme di salvaguardia)
1. In attesa dell'approvazione del piano di bacino regionale, contestualmente all'adozione dello stesso, l'Autorità di bacino regionale impone misure di salvaguardia nell'ambito dei bacini di cui all'articolo 4.
2. Le misure di salvaguardia di cui al comma 1, pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono vincolanti dalla data di pubblicazione e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza delle misure di salvaguardia da parte degli enti interessati, l'Autorità di bacino regionale informa il Presidente della Regione, che diffida l'ente inadempiente a provvedere entro un congruo termine, da indicarsi nella diffida stessa. Decorso inutilmente detto periodo, il Presidente della Regione adotta, con ordinanza cautelare, le necessarie misure a carattere inibitorio di opere, lavori e attività antropica, dandone comunicazione agli interessati.
CAPO IV
 Programmi di intervento
Art. 16
 (Programmi triennali di intervento)
1. I piani di bacino regionali sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenuto conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi e in armonia con le previsioni del Piano regionale di sviluppo e del bilancio regionale per il periodo considerato.
2. Il programma triennale di intervento è approvato dal Comitato istituzionale, su proposta del Comitato tecnico.
3. Nel rispetto dell'articolo 22, comma 4, della legge 183/1989, i programmi triennali di intervento sono trasmessi, entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma in corso, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per l'individuazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio.
4. Le modifiche ai programmi triennali di intervento sono approvate con le modalità di cui al comma 2.
5. I programmi triennali di intervento costituiscono, per l'intero periodo considerato, obiettivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 10/2002.
TITOLO III
 DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO
CAPO I
 Principi generali per la tutela delle risorse idriche
Art. 17
 (Presupposti per la concessione di derivazione d'acqua)
1. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.
2. La dotazione idrica è di norma assicurata dal gestore del servizio di acquedotto ovvero dal consorzio irriguo per le utilizzazioni a scopo di irrigazione.
3. Nelle zone non servite dai soggetti di cui al comma 2 oppure qualora i medesimi non siano in grado di garantire la dotazione idrica, si può dar luogo al rilascio della concessione di derivazione d'acqua, tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.
4. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti d'acqua, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.
5. Nei casi di prelievo da falda si tiene conto della necessità di assicurare l'equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.
6. L'utilizzo di acque qualificate per il consumo umano con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o falde o comunque idonee al predetto consumo ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, può essere assentito, nei termini di cui all'articolo 12 bis del testo unico approvato con regio decreto 1775/1933, come inserito dall'articolo 5 del decreto legislativo 275/1993 e da ultimo sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 258/2000, per usi diversi da quello potabile, sempre che non vi sia possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette, nonché di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.
7. Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tenere conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica e della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo, se necessario, specifiche modalità di irrigazione.
8. In presenza di più richieste di concessione di derivazione, la priorità è assicurata a quelle presentate dagli enti locali territoriali.
CAPO II
 Semplificazione dei procedimenti per le piccole derivazioni
Art. 18
 (Principi)
1. Nel rispetto dei principi di cui al testo unico approvato con regio decreto 1775/1933 e successive modificazioni, il presente capo reca norme relative all'accelerazione e semplificazione delle procedure concernenti le concessioni di derivazione d'acqua, i riconoscimenti, i rinnovi, i subingressi e le varianti, nonché le licenze di attingimento e le autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee.
Art. 19
 (Definizione e procedimenti relativi alle utenze minori)
1. In attuazione dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, con regolamento approvato, previo parere della competente Commissione consiliare, dalla Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate ulteriori semplificazioni delle procedure di cui al presente capo II per le utenze minori, con una portata inferiore o uguale a venti litri al secondo. Sono fissati dal regolamento, in particolare, l'ammontare delle spese di istruttoria, di sorveglianza e del deposito cauzionale, nonché le forme di pubblicità.
2. Il termine di presentazione delle domande di riconoscimento e di concessione in sanatoria, relative alle utenze di cui al comma 1, è fissato al novantesimo giorno dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.
Art. 20
 (Spese per l'istruttoria e sorveglianza)
1. All'atto della presentazione della domanda di concessione, il richiedente è tenuto al versamento di un importo forfetario determinato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, commisurato al tipo di utilizzo e comunque non inferiore a euro 250, a copertura delle spese occorrenti per l'istruttoria e l'esame della domanda, indicate dall'articolo 11, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, nonché di quelle occorrenti per la sorveglianza e il collaudo dei lavori, indicate dall'articolo 16, primo comma, numero 3, lettera k), del regio decreto medesimo.
2. All'atto della presentazione della domanda di licenza di attingimento, il richiedente è tenuto al versamento di un importo forfetario determinato con le modalità di cui al comma 1, commisurato al tipo di utilizzo e comunque non inferiore a euro 50, a copertura delle spese occorrenti per l'istruttoria.
3. Relativamente alle derivazioni ovvero alle licenze di attingimento, già concesse o attualmente in istruttoria, le somme depositate in contabilità speciale sono restituite agli interessati, detratti gli importi previsti rispettivamente al comma 1 ovvero al comma 2.
4. Le somme già prelevate dalla contabilità speciale sono computate in detrazione degli importi dovuti ai sensi, rispettivamente, del comma 1 ovvero del comma 2.
5. Qualora le somme già prelevate superino, rispettivamente, gli importi di cui al comma 1 ovvero al comma 2, è soggetto a restituzione il solo importo residuo depositato in contabilità speciale. Gli importi residui non sono comunque soggetti a restituzione qualora il loro ammontare sia inferiore a euro 25.
Art. 21
 (Pubblicazione)
1. L'avviso di presentazione della domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche sia superficiali che sotterranee, previsto dall'articolo 7 del testo unico di cui al regio decreto 1775/1933, come da ultimo modificato dall'articolo 23 del decreto legislativo 152/1999, nonché dall'articolo 23, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, a spese del richiedente, nonché all'albo pretorio del Comune sul cui territorio è prevista la derivazione.
2. Nei casi di domanda di concessione di derivazione di acque superficiali, l'avviso di presentazione è altresì pubblicato in un quotidiano a diffusione nazionale e in un quotidiano a diffusione locale, a spese del richiedente.
3. Le domande di concessione di derivazione di acque superficiali presentate sino alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali non sia stata rilasciata la prescritta concessione o non siano ancora avviati i lavori per la realizzazione delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque, sono pubblicate per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre 2002. Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i seguenti dati principali della richiesta derivazione:
a) luogo di presa;
b) quantità d'acqua;
c) luogo o luoghi di restituzione e d'uso della derivazione.

4. Gli adempimenti relativi all'avvio del procedimento amministrativo, previsti nel titolo I, capo III, del testo unico di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si intendono completati mediante la pubblicazione dell'avviso secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2.
5. Gli obblighi di pubblicità previsti nel testo unico di cui alla legge regionale 7/2000 e successive modificazioni, nonché nel testo unico di cui al regio decreto 1775/1933 e successive modificazioni, relativi al rilascio, rinnovo e varianti della concessione, nonché al subingresso nella medesima, sono assolti dall'amministrazione procedente mediante la pubblicazione, esclusivamente nel Bollettino Ufficiale della Regione, di un estratto del decreto di concessione nel quale sono riportati il nome del concessionario, il luogo di presa della derivazione, la quantità d'acqua, il luogo di restituzione e la durata della concessione.
Art. 22
 (Conferenza di servizi)
1. Nei casi in cui la derivazione comporti l'esecuzione di opere per le quali ricorra la necessità, ai sensi delle leggi vigenti, di conseguire autorizzazioni, pareri o nulla osta, in sede di visita locale di istruttoria l'amministrazione procedente può convocare una conferenza di servizi al fine di esprimere il parere sul progetto preliminare e di concordare le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta.
2. Qualora a seguito della visita locale di istruttoria e delle determinazioni assunte sulle eventuali osservazioni e opposizioni non siano emersi elementi ostativi alla prosecuzione dell'iter istruttorio, e la derivazione comporti l'esecuzione di opere per le quali ricorra la necessità, ai sensi delle leggi vigenti, di conseguire autorizzazioni, pareri o nulla osta, il richiedente è invitato a presentare il progetto definitivo.
3. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 22 del testo unico di cui alla legge regionale 7/2000 e successive modificazioni, l'amministrazione procedente convoca una conferenza di servizi tra tutte le amministrazioni interessate. Per le iniziative in materia di attività produttive indice la conferenza di servizi il responsabile dello sportello unico di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3.
4. Le determinazioni delle amministrazioni pubbliche interessate assunte nella conferenza di cui al comma 3 e risultanti da apposito verbale sostituiscono a tutti gli effetti le intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati.
Art. 23
 (Deposito cauzionale)
1. Il disciplinare di concessione è sottoscritto dal richiedente previo deposito di una cauzione pari a una annualità del canone vigente, e comunque non inferiore a euro 100.
2. Non sono soggetti ad adeguamento gli importi già corrisposti a titolo di cauzione concernenti le derivazioni già concesse ovvero relativamente a quelle per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già stati sottoscritti i relativi disciplinari di concessione.
Art. 24
 (Rinnovi, subingressi e varianti)
1. Nelle more dell'emanazione del provvedimento di rinnovo o di subingresso relativo alla concessione di derivazione di acque pubbliche, ovvero dell'eventuale diniego, rimane autorizzato l'esercizio della derivazione.
2. Nei casi di variazione della ragione sociale, la ditta interessata è tenuta esclusivamente a darne tempestiva comunicazione all'autorità concedente.
Art. 25
 (Domande di riconoscimento o di concessione preferenziale)
1. In relazione alle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale pervenute entro il 30 giugno 2002, è data notizia su un quotidiano locale del luogo e del periodo di tempo in cui chiunque sia interessato può prendere visione delle domande presentate, prescindendo da ogni altra forma di pubblicazione.
2. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con atto ricognitivo che tiene luogo dell'atto formale di riconoscimento o di concessione preferenziale, sono individuati gli utenti ai quali è riconosciuto il diritto di derivare acque pubbliche.
3. Il riconoscimento o la concessione preferenziale avvengono nel rispetto dei diritti delle utenze regolarmente concesse e hanno scadenza al 31 dicembre 2007.
4. Alla scadenza di cui al comma 3, qualora la necessaria dotazione idrica possa essere assicurata dalle strutture pubbliche o consortili esistenti, non si dà luogo al rilascio della nuova concessione.
5. La decorrenza dei canoni demaniali prevista dall'articolo 23, comma 6 bis, del decreto legislativo 152/1999, come inserito dall'articolo 7 del decreto legislativo 258/2000 e da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 73, della legge 448/2001, si applica a tutte le derivazioni per le quali sono state presentate le domande di riconoscimento o di concessione preferenziale.
6. I canoni eventualmente già corrisposti, relativi a periodi antecedenti alla data di decorrenza di cui al comma 5, sono detratti, all'atto dell'emissione del relativo decreto, dagli importi dovuti per le annualità successive, fino a totale scomputo delle somme pagate in eccedenza, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di interessi o indennizzi da parte dell'Amministrazione regionale.
7. Nelle more dell'emanazione del provvedimento di riconoscimento o di concessione preferenziale, ovvero dell'eventuale loro diniego, rimane autorizzato l'esercizio della derivazione.
Art. 26
 (Domande di concessione in sanatoria)
1. Su richiesta degli interessati, da inoltrare entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono equiparate alle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale le domande intese a ottenere la concessione in sanatoria di derivazioni di acque dichiarate pubbliche in forza del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, e successive modificazioni, purché relative a utilizzazioni poste in essere antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili alle istanze presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 36/1994 e successive modificazioni ed entro il termine stabilito per la presentazione delle istanze in sanatoria dall'articolo 23, comma 6 bis, del decreto legislativo 152/1999, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 73, della legge 448/2001.
Art. 27
 (Funzioni consultive)
1. Nell'ambito delle competenze attribuite all'Amministrazione regionale, in armonia con le finalità di semplificazione delle procedure, nei casi in cui il testo unico approvato con regio decreto 1775/1933 e successive modificazioni preveda il pronunciamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici, i relativi pareri sono da ritenersi facoltativi e sono espressi da apposito nucleo di valutazione, istituito con deliberazione della Giunta regionale.
2. Il nucleo di valutazione di cui al comma 1 è composto da sei membri, scelti tra dipendenti regionali esperti nel settore delle derivazioni di acque pubbliche, uno dei quali con profilo professionale giuridico-amministrativo e uno con funzioni di segretario.
Art. 28
 (Licenze di attingimento)
1. Fermi restando i limiti di cui al primo comma dell'articolo 56 del testo unico approvato con regio decreto 1775/1933, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 275/1993, l'attingimento è consentito esclusivamente a mezzo di dispositivi mobili.
2. La licenza si intende in tutti i casi accordata fino alla scadenza dell'anno solare in corso alla data di presentazione della domanda, previo pagamento dell'intera annualità del canone demaniale, e può essere rilasciata una o più volte anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 56, terzo comma, del testo unico di cui al regio decreto 1775/1933, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 275/1993.
3. Il presente articolo si applica ai prelievi di acqua necessari all'attività dei rifugi alpini e delle malghe, anche nel caso in cui i prelievi siano effettuati, senza alterare il profilo dell'alveo, con dispositivi fissi o edicole di presa di modesta entità.
Art. 29
 (Ricerca di acque sotterranee)
1. Nel caso di derivazione di acque sotterranee, con il provvedimento di concessione si intende rilasciata l'autorizzazione di cui all'articolo 95 del testo unico approvato con regio decreto 1775/1933.
2. Per le domande di autorizzazione presentate alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede al rilascio del provvedimento autorizzativo esclusivamente nell'ipotesi in cui la relativa istruttoria risulti completata.
Art. 30
 (Utilizzi domestici)
1. I Comuni provvedono alla tenuta e all'aggiornamento su sistema informatico del catasto dei pozzi a uso domestico presenti nel territorio di competenza. Il catasto deve essere accessibile in via telematica dalla Direzione regionale dell'ambiente.
2. Per i pozzi a uso domestico da realizzarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge, il proprietario del fondo in cui è ubicato il pozzo, o il suo avente causa, provvede, entro il termine massimo di trenta giorni dalla relativa realizzazione, a presentare denuncia al Comune, corredata della portata prelevata, misurata volumetricamente, dei dati stratigrafici risultanti dalla perforazione, dalla profondità e dal diametro del pozzo, dell'ubicazione dei filtri e dell'indicazione di eventuali dispositivi di regolazione della portata derivata. Sulle portate dichiarate in sede di denuncia del pozzo, il Comune effettua controlli a campione e ne dà comunicazione alla Direzione regionale dell'ambiente.
3. La chiusura di pozzi che derivano acque di falda a uso domestico è segnalata al Comune entro trenta giorni dalla relativa dismissione, ai fini dell'aggiornamento del catasto di cui al comma 1. È fatto obbligo al proprietario o avente causa di sigillare la testata del pozzo, la cui efficacia è verificata dal Comune.
4. Al fine di emanare direttive tecniche sugli utilizzi domestici di cui al presente articolo, allo scopo di conseguire ogni possibile forma di risparmio della risorsa idrica sotterranea, la Direzione regionale dell'ambiente provvede, anche avvalendosi della collaborazione delle Università degli studi, alla sperimentazione dei sistemi di emungimento utilizzando pozzi esistenti di soggetti pubblici o privati, ovvero mediante la realizzazione di pozzi di studio. Le direttive tecniche di cui al presente comma sono emanate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale, di concerto con l'Autorità di bacino di rilievo nazionale.
5. Per la tenuta e l'aggiornamento del catasto di cui al comma 1 la Regione impegna con apposito capitolo di bilancio somme annuali individuate con la legge finanziaria regionale.
Art. 31
 (Rogge ornamentali)
1. Le derivazioni di acque pubbliche funzionali al ripristino e all'utilizzo di antiche rogge da parte dei Comuni per sole finalità ornamentali, con l'esclusione di ogni utilizzo avente finalità economiche, non sono soggette alla disciplina di cui al testo unico approvato con regio decreto 1775/1933 e successive modificazioni.
CAPO III
 Demanio idrico regionale
Art. 32
 (Principi)
1. È istituito il demanio idrico regionale.
2. Il demanio idrico regionale è disciplinato dalla presente legge e, per quanto da essa non previsto, dalle norme che disciplinano i beni demaniali dello Stato.
3. La Regione riconosce che le aree del demanio idrico sono un bene fondamentale da tutelare, con riguardo al buon regime delle acque, alla salvaguardia della naturalità dei corsi d'acqua e del paesaggio, e alla fruibilità dell'ambiente fluviale, lacuale e lagunare da parte dei cittadini.
4. La Regione promuove l'acquisizione al demanio idrico regionale di aree costituenti pertinenze dei corsi d'acqua o aventi funzione di espansione delle piene, o comunque finalizzate alla conservazione e al ripristino della capacità di laminazione dei corsi d'acqua.
Art. 33
 (Norme di tutela)
1. È consentita la sdemanializzazione di aree del demanio idrico regionale esclusivamente nei casi in cui le stesse abbiano definitivamente perso ogni funzione idraulica e non possano in alcun modo essere riutilizzate per finalità di tipo idraulico.
2. Le aree del demanio idrico di nuova formazione, ai sensi dell'articolo 942 e seguenti del codice civile, non possono essere oggetto di sdemanializzazione.
3. I progetti di sistemazione e di regimazione dei corsi d'acqua, o aventi comunque a oggetto la realizzazione di manufatti lungo i corsi d'acqua, devono in ogni caso rispettare i principi di conservazione e salvaguardia delle aree del demanio idrico regionale.
4. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica subregionale e ogni altro piano o progetto che comporti ripercussioni sull'assetto territoriale devono essere corredati della planimetria delle aree demaniali ricadenti nel territorio di competenza.
Art. 34
 (Gestione)
1. I beni appartenenti al demanio idrico regionale sono iscritti in apposito registro, alla tenuta del quale provvede la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.
2. I beni di cui al comma 1 sono intestati, nei registri e negli elenchi tenuti dagli Uffici tavolari e dalle Conservatorie dei registri immobiliari, alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con la denominazione "demanio idrico".
3. Le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione anche allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali, o comunque a interventi di ripristino e di recupero ambientale. In tali casi, qualora il concessionario sia un ente pubblico, la concessione è gratuita.
4. Il piano del bacino di rilievo regionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), individua le finalità e i criteri di sostenibilità ai quali sono assoggettate le concessioni per finalità inerenti all'utilizzo turistico, naturalistico, di pesca e di acquacultura.
5. Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino di rilievo regionale, le concessioni di cui al comma 4 sono assentite tenuto conto del rispetto degli usi civici e delle pari opportunità tra gli aventi diritto.
6. Sono fatte salve le domande di concessione presentate agli organi competenti al rilascio fino all'entrata in vigore della presente legge.
7. Le modalità e le direttive per l'acquisizione delle aree di cui all'articolo 32, comma 4, sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
8. I sedimi di rogge appartenenti al demanio idrico regionale, che abbiano perso ogni funzione idraulica, possono, previo parere tecnico della Direzione regionale dell'ambiente, essere ceduti gratuitamente ai Comuni interessati, per finalità pubbliche, con le procedure di cui all'articolo 35.
Art. 35
 (Iscrizioni di beni al demanio idrico regionale)
1. Per l'iscrizione di nuovi beni al demanio idrico regionale si procede con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale.
2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 36
 (Sdemanializzazioni)
1 Per la sdemanializzazione dei beni del demanio idrico regionale, acquisito il parere tecnico vincolante della Direzione regionale dell'ambiente, si procede con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze.
2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 37
 (Attività estrattive di materiali litoidi)
1. Gli interventi di sistemazione idraulica che prevedono modificazioni dell'assetto morfologico del corso d'acqua, ove possibile, sono attuati attraverso la sola movimentazione del materiale.
2. Fino all'adozione del piano di bacino o di un suo stralcio o di direttive emanate dalle competenti Autorità di bacino, l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua, dalle golene demaniali e private, dalle aree di pertinenza fluviale assoggettate dalle leggi vigenti a specifiche misure di salvaguardia ambientale e dai bacini lacuali naturali e artificiali, è consentita solo nei seguenti casi:
a) interventi di manutenzione ordinaria dell'alveo dei corsi d'acqua che prevedono l'asportazione di inerti finalizzata alla conservazione e al ripristino delle sezioni di deflusso, nonché al recupero della funzionalità delle opere idrauliche;
b) interventi di difesa e sistemazione idraulica e idraulico-forestale dei corsi d'acqua;
c) estrazioni di materiale inerte per la rinaturazione degli ambiti fluviali allo scopo di mantenimento o ampliamento delle aree di esondazione;
d) lavori di pronto intervento idraulico e idraulico-forestale dichiarati urgenti o di somma urgenza ai sensi degli articoli 146 e 147 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
e) interventi di estrazione di materiali inerti in tratte d'alveo particolarmente sovralluvionate, per uso commerciale o industriale, di volume complessivo non superiore a metri cubi 5.000;
f) prelievo manuale di ciottoli, ghiaie o sabbie per uso domestico;
g) asportazioni di sedimenti dai bacini di laminazione e di espansione, dai bacini lacuali naturali e artificiali, finalizzate alla conservazione dell'originario stato fisico, geomorfologico e biologico;
h) asportazioni di sedimenti dai bacini lacuali regolati da opere di sbarramento idraulico, per il mantenimento dell'officiosità dei canali di scarico e dei volumi utili di ritenzione previsto dalle concessioni, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di dighe;
i) interventi di manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e degli invasi naturali e artificiali situati nelle zone montane e parzialmente montane che prevedono l'asportazione di materiale litoide ai fini della sicurezza idraulica del territorio.

3. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 97, primo comma, lettere m) ed n), del testo unico approvato con regio decreto 523/1904, il prelievo di materiali inerti effettuato nell'ambito degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), e), g), h) e i), è autorizzato dai Servizi decentrati della Direzione regionale dell'ambiente.
4. Il prelievo di materiali inerti relativo ai lavori urgenti di cui al comma 2, lettera d), è autorizzato dai Servizi decentrati della Direzione regionale dell'ambiente, con lo stesso provvedimento di approvazione dei lavori medesimi; nei casi di somma urgenza, l'autorizzazione al prelievo di materiali inerti si intende rilasciata contestualmente alla redazione del prescritto verbale di somma urgenza, che è immediatamente trasmesso al Servizio decentrato competente per territorio.
5. Per i prelievi di cui al comma 2, lettera f), l'autorizzazione è rilasciata dal Comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 44.
6. Le autorizzazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 possono essere motivatamente revocate dalla Direzione regionale dell'ambiente.
7. L'estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua o dalle aree del demanio idrico, disciplinata dalla presente legge, non è soggetta al regime delle attività estrattive di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, e successive modificazioni.
Art. 38
 (Raccolta di legname trasportato e abbandonato dalle acque nel demanio idrico regionale)
1. È consentita, a titolo gratuito e senza il rilascio di alcuna autorizzazione, salvi i diritti dei terzi, la raccolta del legname trasportato e abbandonato dalle acque negli alvei, nelle golene e pertinenze idrauliche demaniali, nonché negli specchi lacuali e lagunari.
TITOLO IV
 ATTRIBUZIONI E ORGANIZZAZIONE NELLE MATERIE DELLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO
CAPO I
 Attribuzioni e strutture
Art. 39
 (Attribuzioni delle Direzioni regionali)
1. In via transitoria, l'Amministrazione regionale esercita, per il tramite della Direzione regionale dell'ambiente e delle proprie strutture centrali e decentrate, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d), g), h), i), l), e comma 3, lettere a), b) e c).
2. In via transitoria, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), sono esercitate dalla Direzione regionale dell'ambiente, dalla Direzione regionale delle foreste, dalla Direzione regionale dell'agricoltura e dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti nell'ambito delle rispettive competenze, ispirando le proprie azioni ai principi della reciproca e fattiva collaborazione, estesa anche agli altri enti operanti sul territorio.
3. In via transitoria, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, relative alla laguna di Marano-Grado sono esercitate dalla Direzione regionale dell'ambiente e dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze.
4. In via transitoria, l'Amministrazione regionale esercita le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere e) ed f), secondo i principi di organicità e unicità della procedura.
5. Al fine di perseguire l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale riorganizza le attività delle Direzioni regionali degli affari finanziari e del patrimonio, delle foreste, dei parchi, dell'agricoltura, della viabilità e dei trasporti, della protezione civile, dell'ambiente, dell'edilizia e dei servizi tecnici, nonché del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, ponendo in capo a un'unica Direzione regionale tutte le competenze e le attività connesse all'intervento nei bacini idrografici regionali.
6. A decorrere dall'1 gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono attribuite alle Province, con le procedure di cui all'articolo 8 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15.
Art. 40
 (Strutture regionali)
1. Con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 10/2002, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce, alle dipendenze della Direzione regionale dell'ambiente, l'Ufficio idrografico e mareografico regionale cui sono attribuite le competenze previste dall'articolo 42 della presente legge, nonché i seguenti Servizi, definendone le relative funzioni amministrative:
a) Servizio della difesa del suolo e risorse idriche di Udine;
b) Servizio della difesa del suolo e risorse idriche di Pordenone;
c) Servizio della difesa del suolo e risorse idriche di Gorizia.

2. Le funzioni dei Servizi decentrati sono coordinate dalla Direzione regionale dell'ambiente, allorché queste facciano riferimento a corsi d'acqua o loro tratte, costituenti confini provinciali, regionali o nazionali.
3. Le funzioni amministrative di livello decentrato relative alla laguna di Marano-Grado sono esercitate unitariamente dal Servizio della difesa del suolo e risorse idriche di Udine.
4. I Servizi di cui al comma 1 si avvalgono, per l'adempimento delle funzioni conferite, di personale che svolge le proprie mansioni presso le sedi delle rispettive strutture e di personale idraulico, dislocato presso i magazzini idraulici regionali, che esplica, quale mansione primaria, i servizi di polizia idraulica, di sorveglianza e di guardia degli ambiti fluviali, lacuali, lagunari, nonché di bonifica, ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti e delle successive modificazioni.
Art. 41
 (Organizzazione dei servizi di polizia idraulica, di piena e pronto intervento)
1. La Direzione regionale dell'ambiente provvede, attraverso le proprie strutture decentrate, all'espletamento dei servizi di piena e pronto intervento sui tronchi dei corsi d'acqua arginati con opere idrauliche classificate di prima e seconda categoria ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al regio decreto 523/1904 e del regolamento di cui al regio decreto 2669/1937.
2. In attuazione delle norme di cui all'articolo 4, comma 10 ter, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, sentite le Autorità di bacino, sono individuate, con deliberazione della Giunta regionale, le tratte dei corsi d'acqua arginati, classificate in categorie diverse dalla prima e dalla seconda, alle quali estendere i servizi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, sentite le Autorità di bacino, emana, con propria deliberazione, apposite direttive concernenti i criteri per lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena e pronto intervento idraulico, nonché le modalità di coordinamento organizzativo con gli analoghi servizi predisposti dalla Regione del Veneto sui corsi d'acqua a carattere interregionale e con i servizi di protezione civile operanti nella regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 42
 (Ufficio idrografico e mareografico regionale)
1. L'Ufficio idrografico e mareografico regionale esercita le seguenti funzioni:
a) raccolta, trasmissione, elaborazione, aggiornamento e diffusione dei dati idrologici e idrografici relativi ai corsi d'acqua, alle acque sotterranee e alla laguna di Marano-Grado;
b) conservazione, manutenzione, adeguamento tecnologico ed estensione delle reti regionali idrologiche e idrografiche, nonché degli impianti fissi di rilevamento;
c) studi, ricerche, rilievi, sondaggi, misure, monitoraggi, elaborazioni e ogni altra attività finalizzati alla conoscenza delle risorse idriche superficiali e sotterranee, del regime idrologico delle falde acquifere e della rete idrografica, del trasporto solido dei corsi d'acqua, del deflusso minimo vitale, del bilancio idrologico e sedimentologico dei bacini idrografici e della laguna di Marano-Grado.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può avvalersi, mediante apposite convenzioni, di istituti universitari, di istituti di ricerca, di altri enti pubblici e di studi privati specialistici.
3. Al fine di raccogliere, elaborare e pubblicare in modo unitario i dati di rilevamento concernenti le risorse idriche regionali, è fatto obbligo alle istituzioni e agli enti pubblici, anche economici, che gestiscono a qualsiasi titolo stazioni di rilevamento idrologico e mareografico, di trasmettere annualmente i dati rilevati all'Ufficio idrografico e mareografico regionale.
4. L'Ufficio idrografico e mareografico regionale e l'Osservatorio meteorologico regionale (OSMER) assicurano con continuità e immediatezza il mutuo scambio dei dati di comune interesse ai fini delle rispettive attività istituzionali.
CAPO II
 Deleghe di funzioni
Art. 43
 (Funzioni ordinarie e straordinarie delegate ai Comuni in materia di difesa del suolo)
1. L'Amministrazione regionale delega ai Comuni singoli o associati la gestione dei corsi d'acqua limitatamente alle tratte interne ai centri abitati, con particolare riferimento alle seguenti attività:
a) pulizia delle tratte dei corsi d'acqua mediante la rimozione di modeste sedimentazioni di materiali litoidi, limi, sabbie, ghiaie o ciottolame, nonché mediante l'asporto di rifiuti solidi, piante e arbusti che siano di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
b) manutenzione ordinaria dei paramenti di muri d'argine, dei parapetti e delle altre opere idrauliche accessorie poste a difesa dei centri abitati;
c) interventi di sfalcio dell'erba e di taglio di cespugliame e piante presenti sui rilevati arginali e loro pertinenze;
d) rimozione dei depositi e di altri materiali che costituiscono ostruzione alle opere minori di attraversamento stradale e ai tratti di alveo canalizzati di attraversamento dei centri urbani.

2. Gli interventi di cui al comma 1 non sono soggetti ad alcuna autorizzazione o concessione, né alla corresponsione di canoni demaniali, e sono regolamentati da apposite convenzioni adottate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa tra i Comuni interessati e l'Amministrazione regionale, nel rispetto dei piani di bacino e loro stralci, ovvero dalle norme di salvaguardia, ove adottati.
3. In situazioni di pericolo incombente conseguenti a dissesti di carattere idraulico, il Sindaco può ordinare, in applicazione dell'articolo 54, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, interventi di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 147 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 554/1999, sui corsi d'acqua non rientranti nelle competenze dei Servizi decentrati della Direzione regionale dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 41, o dei Consorzi di bonifica, ai sensi dell'articolo 45.
4. Gli interventi di cui al comma 3 sono immediatamente segnalati al Servizio decentrato competente per territorio della Direzione regionale dell'ambiente e al Centro operativo regionale della protezione civile, i quali, in relazione alle rispettive competenze, assumono gli eventuali provvedimenti atti a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità e del territorio. Degli interventi di cui al comma 3 è altresì data comunicazione alla Direzione regionale della pianificazione territoriale.
5. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo i Comuni possono stipulare accordi o convenzioni con le società multiservizi ovvero con i Consorzi di bonifica.
Art. 44
 (Funzioni delegate ai Comuni in materia di gestione del demanio idrico)
1. L'Amministrazione regionale delega ai Comuni rivieraschi, fatti salvi i diritti dei terzi, il rilascio ai residenti dell'autorizzazione al prelievo manuale di materiale litoide, limi, sabbie, ghiaie o ciottoli per usi domestici e senza finalità commerciali, per una quantità annuale massima di metri cubi 20 per ciascun nucleo familiare. Copia dell'autorizzazione è trasmessa al competente Servizio decentrato della Direzione regionale dell'ambiente. Le autorizzazioni possono essere revocate per motivi sopravvenuti inerenti alla gestione del demanio idrico, in conformità agli indirizzi stabiliti dalla Regione.
2. Ai Comuni spetta la vigilanza sull'attività di cui al comma 1.
3. I prelievi di cui al comma 1 non sono soggetti ad alcuna altra autorizzazione.
Art. 45
 (Attività conferite ai Consorzi di bonifica in materia di difesa del suolo)
1. I Consorzi di bonifica concorrono ad assicurare la difesa del suolo. A tal fine, l'Amministrazione regionale si avvale prioritariamente dei Consorzi di bonifica nei rispettivi territori di competenza per le seguenti attività:
a) progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di difesa e relative pertinenze classificate e non, ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 523/1904;
b) esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere di cui alla lettera a);
c) servizi di piena e pronto intervento idraulico sui corsi d'acqua del comprensorio, individuati dalla Direzione regionale dell'ambiente.

2. A richiesta delle Amministrazioni comunali, i Consorzi di bonifica possono eseguire, con le stesse procedure e modalità, gli interventi previsti dall'articolo 43.
Art. 46
 (Poteri sostitutivi)
1. In caso di grave e persistente inerzia da parte degli enti di cui all'articolo 43 nell'esercizio delle funzioni rispettivamente delegate, la Giunta regionale invita gli enti stessi a provvedere, assegnando un termine non superiore a sei mesi. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta stessa dispone sul compimento degli atti relativi.
2. Nel caso di ulteriore e persistente inattività, ovvero di inosservanza delle direttive e degli indirizzi forniti dalla Regione, la Regione medesima avoca a sé le funzioni delegate, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
CAPO III
 Rapporti istituzionali
Art. 47
 (Rapporti con lo Stato e la Regione del Veneto)
1. Il Presidente della Regione, o per sua delega l'Assessore regionale all'ambiente, stipula intese con lo Stato per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti alla laguna di Marano-Grado, trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 265/2001, nonché per l'avvalimento degli uffici regionali da parte dello Stato in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo medesimo.
2. Il Presidente della Regione, o per sua delega l'Assessore regionale all'ambiente, stipula intese con la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 112/1998, lungo i tratti dei fiumi Tagliamento e Livenza che fanno da confine con la regione Veneto, ferme restando le competenze dello Stato in ordine alla titolarità del demanio idrico nei medesimi tratti dei corsi d'acqua sopra menzionati.
Art. 48
 (Rapporti con gli Stati confinanti)
1. Il Presidente della Regione stipula intese con la Repubblica di Slovenia e con la Repubblica d'Austria in conformità ai principi di cui all'articolo 117, nono comma, della Costituzione, al fine del coordinamento delle attività in materia di difesa del suolo nei bacini idrografici transfrontalieri.
Art. 49
 (Rapporti con le Università degli studi)
1. Per lo studio di problematiche di carattere scientifico inerenti alle finalità della presente legge, l'Amministrazione regionale promuove rapporti di collaborazione con le Università degli studi, mediante apposite convenzioni, e tramite il finanziamento di dottorati di ricerca ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché di analoghi strumenti previsti dagli statuti delle Università medesime.
2. I fondi da destinare alle attività di cui al comma 1 sono stabiliti annualmente con la legge finanziaria regionale.
TITOLO V
 NORME SANZIONATORIE
CAPO I
 Divieti e sanzioni
Art. 50
 (Divieti)
1. In applicazione dell'articolo 41 del decreto legislativo 152/1999, sono vietate:
a) la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità ovvero da ragioni di rilevante interesse pubblico;
b) la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti nella fascia di 150 metri dagli argini maestri, dalla linea di massimo invaso delle acque di piena con tempi di ritorno pari a cento anni e dalla linea di massima escursione di laghi.

Art. 51
 (Deroghe)
1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 93 del testo unico approvato con regio decreto 523/1904 e successive modificazioni gli interventi consistenti nella posa in opera di tubazioni e canalizzazioni sugli impalcati di manufatti di attraversamento di corsi d'acqua, a condizione che le medesime siano rigorosamente contenute entro la sagoma di ingombro degli impalcati stessi.
2. Nei casi di cui al comma 1, il soggetto interessato dà comunicazione alla Direzione regionale dell'ambiente, allegando il relativo progetto, trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.
3. Qualora i manufatti di attraversamento debbano essere rimossi per superiori esigenze di carattere idraulico, nessun indennizzo spetta al soggetto esecutore o proprietario o comunque gestore del servizio che utilizza la tubazione o canalizzazione di cui al comma 1, il quale deve altresì provvedere, a propria cura e spese, alla relativa rimozione.
Art. 52
 (Sanzioni)
1. La violazione dell'articolo 50, comma 1, lettera a), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, nonché l'obbligo di demolizione del manufatto abusivamente realizzato e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
2. La violazione dell'articolo 50, comma 1, lettera b), fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste da altre leggi, comporta l'obbligo della rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
CAPO II
 Competenze sanzionatorie
Art. 53
 (Polizia idraulica e lagunare)
1. Sono esercitate dalla Direzione regionale dell'ambiente le competenze di controllo e sanzionatorie in materia di polizia delle acque previste:
a) dal testo unico di cui al regio decreto 523/1904 e successive modificazioni;
b) dal regolamento di cui al regio decreto 2669/1937 e successive modificazioni;
c) dal testo unico di cui al regio decreto 1775/1933 e successive modificazioni;
d) dall'articolo 52 della presente legge.

2. Le competenze di controllo e vigilanza in materia di polizia lagunare previste dalla legge 366/1963 e successive modificazioni sono esercitate dalla Direzione regionale dell'ambiente, fatte salve le competenze della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti in materia di porti e vie navigabili.
3. All'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme di cui al comma 1 e dalla legge 366/1963 e successive modificazioni provvede il Direttore regionale dell'ambiente.
Art. 54
 (Procedura sanzionatoria)
1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di polizia delle acque, previste dal testo unico di cui al regio decreto 523/1904 e successive modificazioni, dal regolamento di cui al regio decreto 2669/1937 e successive modificazioni, dal testo unico di cui al regio decreto 1775/1933 e successive modificazioni, nonché dalla presente legge si osservano le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, e successive modificazioni.
2. È fatta salva la procedura prevista dagli articoli 18 e 19 del regolamento di cui al regio decreto 2669/1937 per la rimessione in pristino dello stato dei luoghi e l'adozione di provvedimenti eventualmente necessari per riparare o impedire danni e pericoli dipendenti dai fatti contestati.
TITOLO VI
 DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 55
 (Gestione fuori bilancio)
1. È costituito un fondo speciale con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, per le seguenti tipologie di attività di competenza della Direzione regionale dell'ambiente:
a) lavori, dichiarati urgenti ai sensi dell'articolo 146 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 554/1999, di riparazione, di manutenzione straordinaria e di ripristino di manufatti di difesa e di regimazione idraulica lungo i corsi d'acqua e nella laguna di Marano-Grado;
b) rilevamenti topografici e morfologici di corsi d'acqua ai fini del costante monitoraggio della dinamica degli alvei in relazione agli eventi di piena;
c) consulenze e studi specialistici finalizzati alle attività di cui alle lettere a) e b);
d) spese straordinarie di funzionamento dell'Ufficio idrografico e mareografico regionale e delle reti di rilevamento idrologico, ivi incluse le provviste e acquisizioni di materiali e attrezzature;
e) spese straordinarie per il funzionamento del servizio di piena e per i lavori di pronto intervento idraulico di cui all'articolo 147 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 554/1999, ivi incluse le provviste e acquisizioni di materiali e attrezzature;
f) interventi di rimessione in pristino a seguito di abusi, in attuazione dell'irrogazione di sanzioni.

2. Al fondo speciale di cui al comma 1 sono iscritti gli stanziamenti corrispondenti:
a) al finanziamento stabilito annualmente con la legge finanziaria regionale;
b) ai finanziamenti assegnati dallo Stato per le finalità di cui alla lettera d) del comma 1;
c) a ogni altra entrata eventuale.

3. L'organo di gestione del fondo di cui al comma 1 è il Direttore regionale dell'ambiente.
Art. 56
 (Finanziamento di interventi previsti dai piani di bacino di rilievo interregionale e nazionale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere la spesa, anche parziale, per la realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino di rilievo interregionale e nazionale.
Art. 57
 (Canoni)
1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, sono determinati con cadenza biennale i canoni da applicare relativamente alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche.
2. I canoni relativi all'estrazione di materiale litoide, limi, sabbie, ghiaie, ciottolame e massi, provenienti dai corsi d'acqua e dal demanio idrico in generale, sono determinati in relazione al valore di mercato, al costo di estrazione e al costo del trasporto.
3. Il prelievo dell'inerte è soggetto al pagamento dei prescritti canoni demaniali anche se impiegato per la realizzazione di opere pubbliche.
4. In relazione a esigenze di ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua nell'area montana della regione, per l'estrazione di materiale litoide la Giunta regionale può fissare canoni inferiori rispetto a quelli vigenti, con limite inferiore pari a zero, individuando altresì i tratti di corsi d'acqua dove detti canoni trovano applicazione.
5. L'eventuale impiego del materiale litoide in lavori in amministrazione diretta da parte di organismi regionali, provinciali e comunali o enti delegati non comporta la corresponsione dei canoni per quantitativi non superiori a metri cubi 2.000 per ogni singolo intervento.
6. Il materiale litoide asportato dal demanio idrico regionale per l'esecuzione di lavori di carattere idraulico o idraulico-forestale dichiarati di somma urgenza ai sensi dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 554/1999 dai competenti organismi regionali, provinciali, comunali o dagli enti territoriali delegati è esente dal pagamento dei prescritti canoni, qualora non sia riutilizzato a titolo oneroso per le amministrazioni o enti territoriali delegati appaltanti. La cessione a privati del suddetto materiale può avvenire a titolo oneroso, previa autorizzazione da rilasciarsi a cura dei Servizi decentrati della Direzione regionale dell'ambiente.
7. Gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento di carattere idraulico e idraulico-forestale, qualora comportino prelievi di materiale litoide dal demanio idrico, per quantità non superiori a metri cubi 5.000 possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere dell'intervento, con il valore dell'inerte estratto riutilizzabile, da valutarsi sulla base dei canoni demaniali vigenti.
8. Sono esenti dal pagamento dei canoni i materiali di risulta di ogni genere provenienti dall'esecuzione degli interventi, nel demanio idrico, di cui all'articolo 43, qualora gli stessi rimangano nelle disponibilità dell'ente attuatore.
9. È esente dal pagamento dei canoni il prelievo manuale di limi, sabbie, ghiaie, ciottolame, per usi propri, effettuato con le modalità e i quantitativi previsti dall'articolo 44.
10. I canoni demaniali relativi all'estrazione di inerti possono essere rateizzati fino a un massimo di sei rate bimestrali di uguale importo, con rata minima pari a euro 5.000 da corrispondersi anticipatamente rispetto al prelievo dei corrispondenti quantitativi di materiale, fermo restando l'obbligo di pagamento dell'intero corrispettivo dovuto entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del provvedimento di concessione.
11. La decorrenza dei pagamenti dei canoni relativi alle concessioni di derivazione di acque pubbliche è riferita all'anno solare. I relativi versamenti sono effettuati entro il mese di febbraio dell'annualità in corso. Decorso tale termine, sono applicati gli interessi per il ritardato pagamento.
12. Ai fini della decorrenza dei pagamenti dei canoni, le scadenze delle concessioni di derivazione di acque pubbliche in atto, se infrannuali, sono riferite all'anno solare; gli utenti sono quindi tenuti, per l'annualità successiva all'entrata in vigore della presente legge, al pagamento dell'importo rapportato al periodo intercorrente tra l'originaria scadenza infrannuale e il 31 dicembre.
13. In caso di mancato rinnovo o di scadenza della concessione di derivazione, il soggetto concessionario è tenuto al pagamento dell'ultima rata del canone nella misura corrispondente alla frazione di importo annuo rapportata al periodo intercorrente tra l'1 gennaio e la data effettiva di scadenza.
14. In caso di rinuncia o di pronuncia di decadenza prima della scadenza della concessione di derivazione, è trattenuto l'intero importo già versato a titolo di canone demaniale per l'annualità in corso.
15. Per le concessioni di derivazione di acque pubbliche, ai fini della riscossione dei canoni non corrisposti relativi ad annualità pregresse, qualora il debito complessivo superi l'importo di euro 3.000, è consentita, previa apposita autorizzazione dell'amministrazione concedente, la rateizzazione dei pagamenti fino a un massimo di dodici rate bimestrali di uguale importo, con contestuale applicazione del tasso di interesse legale e con rata minima non inferiore a euro 1.500.
16. Per le concessioni di derivazione di acque pubbliche, nei casi di mancata corresponsione di tre annualità del canone demaniale, comunque ricadenti nell'arco di durata della concessione, qualora, a seguito di diffida, il concessionario, o comunque l'utilizzatore, non acconsenta al pagamento dell'intero debito, l'amministrazione creditrice pronuncia la decadenza della concessione, con obbligo di cessazione della derivazione e di rimessione in pristino dei luoghi o di chiusura del pozzo, a cura e spese del concessionario o utilizzatore.
17. Non è soggetta alla corresponsione di canoni demaniali la concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico regionale necessarie per la realizzazione di manufatti comunali, provinciali e regionali di attraversamento dei corsi d'acqua anche in subalveo.
18. Sono esenti dal pagamento dei canoni le operazioni di taglio e asporto di alberi e arbusti dagli argini e dalle aree golenali demaniali nell'ambito di piani di manutenzione dei corsi d'acqua approvati dai competenti Servizi decentrati della Direzione regionale dell'ambiente.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 34 quater, comma 1, L. R. 16/2002
4Derogata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 2 bis, L. R. 64/1986 nel testo modificato da art. 17, comma 4, L. R. 12/2003
5Derogata la disciplina del comma 1 da art. 34 bis, comma 6, L. R. 16/2002 nel testo modificato da art. 10, comma 12, L. R. 15/2004
Art. 58
 (Tariffe per la divulgazione di dati e informazioni)
1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, sono determinate le tariffe da applicare per la divulgazione di dati, informazioni e pubblicazioni, nonché per l'accesso ad altri servizi, relativi alle attività istituzionali della Direzione regionale dell'ambiente nelle materie della difesa del suolo e del demanio idrico.
Art. 59
 (Riscossione delle entrate)
1. La riscossione dei proventi relativi alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche può essere effettuata per il tramite di apposito concessionario, da individuarsi previo esperimento di gara a evidenza pubblica.
Art. 60
 (Entrate)
1. Nelle more dell'istituzione o dell'individuazione degli uffici espressamente deputati allo svolgimento dei procedimenti amministrativi relativi alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), relative alle estrazioni di materiale litoide, e alle funzioni di cui alla lettera i) del medesimo comma, inerenti alle utilizzazioni di acque pubbliche, i proventi derivanti dalle relative concessioni sono introitati in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, di competenza del Servizio dell'idraulica della Direzione regionale dell'ambiente.
2. I proventi derivanti dalla divulgazione di dati, informazioni e pubblicazioni, nonché da altri servizi, relativi alle attività istituzionali della Direzione regionale dell'ambiente nelle materie della difesa del suolo e del demanio idrico, sono introitati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, di competenza del Servizio dell'idraulica della Direzione regionale dell'ambiente.
3. Nelle more dell'istituzione o dell'individuazione degli uffici espressamente deputati all'attività di gestione del demanio idrico trasferito, i proventi derivanti dalle concessioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere e) ed f), sono introitati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, di competenza del Servizio della gestione degli immobili della Direzione regionale degli affari finanziari e patrimonio.
Art. 61
 (Destinazione delle entrate)
1. I proventi derivanti dalle concessioni demaniali e dalle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche sono destinati con le modalità previste dalla presente legge al finanziamento, prioritariamente, degli interventi di cui all'articolo 37, comma 2, lettera i), nonché al finanziamento di interventi di tutela dell'assetto idraulico e idrogeologico dei corsi d'acqua e del territorio, e di interventi finalizzati alla salvaguardia delle risorse idriche; parte dei proventi medesimi può essere altresì destinata all'acquisizione di aree al demanio idrico regionale.
2. I proventi dei canoni, relativamente all'attività di asporto dei materiali inerti dai corsi d'acqua, sono destinati nella misura del 20 per cento, e comunque per un importo a metro cubo non inferiore a quello fissato per le attività estrattive dall'articolo 7 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21, e dai decreti di attuazione emanati dall'Assessore regionale all'ambiente, ai Comuni nei cui territori è esercitata l'attività.
3. In caso di canoni fissati a un valore inferiore a quello vigente, deve essere comunque garantita la quota da destinarsi ai Comuni nella misura di cui al comma 2.
4. I proventi di cui al comma 2 sono prioritariamente impiegati per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale, per la manutenzione della rete idrografica e per la difesa dell'ambiente.
5. Per esercizio dell'attività si intende anche quella conseguente alla movimentazione dei materiali estratti.
6. Le quote dei proventi spettanti ai Comuni interessati ai sensi del comma 1 e le modalità di versamento dei relativi importi sono stabilite nel provvedimento di concessione.
7. I proventi derivanti dalla divulgazione di dati, informazioni e pubblicazioni, nonché da altri servizi, relativi alle attività istituzionali della Direzione regionale dell'ambiente nelle materie della difesa del suolo e del demanio idrico, sono destinati al finanziamento delle attività di studi e ricerca, di raccolta, elaborazione e divulgazione di dati e informazioni, nelle medesime materie.
8. Per i proventi di cui agli interventi previsti dall'articolo 37, comma 2, lettera i), possono trovare applicazione le disposizioni agevolative di cui all'articolo 57, comma 4.
Art. 62
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera a), per quanto di competenza della Direzione regionale dell'ambiente, fanno carico all'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 2502 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 20, commi 1 e 2, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.7.556 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1159 (3.7.2) che si istituisce "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - con la denominazione <<Proventi connessi all'istruttoria delle concessioni di derivazioni d'acqua, nonché delle licenze di attingimento e delle autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee>>.
3. Per le finalità previste dagli articoli 30, comma 4, 42, comma 2, e 49, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.22.1.89 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 2487 (2.1.141.2.10.29), che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - spese correnti - con la denominazione <<Spese per attività di studio e sperimentazione in materia di difesa del suolo e di gestione delle risorse idriche, anche in rapporto convenzionale con Università degli studi o altri soggetti specialistici e mediante finanziamento di dottorati di ricerca e di collaborazione>> e con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2003.
4. Per le finalità previste dall'articolo 32, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 9.4.9.2.278 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1428 (1.1.210.3.01.15) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 9 - Servizio della gestione degli immobili - spese d'investimento - con la denominazione <<Spese per l'acquisizione al demanio idrico regionale di aree costituenti pertinenze dei corsi d'acqua o aventi funzione di espansione delle piene, o comunque finalizzate alla conservazione e al ripristino della capacità di laminazione dei corsi d'acqua>> e con lo stanziamento di euro 250.000 per l'anno 2002.
5. In relazione al combinato disposto di cui all'articolo 37, comma 2, e 61, comma 1, nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, è istituito "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il capitolo 2488 (2.1.210.3.10.15) - alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - spese d'investimento - con la denominazione <<Spese per interventi di manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e degli invasi naturali e artificiali, situati nelle zone montane e parzialmente montane, che prevedono l'asportazione di materiale litoide ai fini della sicurezza idraulica del territorio>>.
6. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 42, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di euro 832.000, suddivisa in ragione di euro 416.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 2481 (2.1.210.3.10.29) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - spese d'investimento - con la denominazione <<Spese per la conservazione, la manutenzione, l'adeguamento tecnologico e l'estensione delle reti regionali idrologiche e idrografiche e degli impianti fissi di rilevamento - ricorso al mercato finanziario>> e con lo stanziamento complessivo di euro 832.000, suddiviso in ragione di euro 416.000
per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

7. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 42, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di euro 832.000, suddivisa in ragione di euro 416.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.22.1.89 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, la cui denominazione è modificata in <<Spese per studi, monitoraggi e ogni altra attività finalizzati alla conoscenza delle risorse idriche>>, con riferimento al capitolo 2482 (2.1.141.2.10.29) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - spese correnti - con la denominazione <<Spese per studi, ricerche, rilievi, sondaggi, misure, monitoraggi, elaborazioni e ogni altra attività finalizzati alla conoscenza delle risorse idriche
superficiali e sotterranee, del regime idrologico delle falde acquifere e della rete idrografica, del trasporto solido dei corsi d'acqua, del deflusso minimo vitale, del bilancio idrologico e sedimentologico dei bacini idrografici e della laguna di Marano-Grado>> e con lo stanziamento complessivo di euro 832.000, suddiviso in ragione di euro 416.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

8. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 52 sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.777, che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, al titolo III - categoria 3.5, con la denominazione <<Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative nel settore ambientale>>, con riferimento al capitolo 1404 (3.5.0) che si istituisce "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione della disciplina in materia di difesa del suolo e demanio idrico>>.
9. Per le finalità previste dall'articolo 55, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 2491 (2.1.210.3.10.15) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - spese d'investimento - con la denominazione <<Finanziamenti del Fondo speciale per interventi urgenti e di pronto intervento in materia di regimazione idraulica dei corsi d'acqua e della laguna di Marano-Grado, ivi compresi rilevamenti, studi, materiali e attrezzature>> e con lo stanziamento di euro 50.000 per l'anno 2002.
10. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 60, comma 1, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.2.1160 che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, al titolo III - categoria 3.2 - con la denominazione <<Proventi derivanti da concessioni demaniali e utilizzazioni nel settore ambientale>> con riferimento al capitolo 1183 (3.2.6) che si istituisce "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - con la denominazione <<Proventi derivanti da concessioni demaniali relative alle estrazioni di materiale litoide e alle utilizzazioni di acque pubbliche>>.
11. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto all'articolo 60, comma 2, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.1.666, che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, al titolo III - categoria 3.1 - con la denominazione <<Proventi da servizi in materia di difesa del suolo e demanio idrico>>, con riferimento al capitolo 1403 (3.1.1) che si istituisce "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - con la denominazione <<Proventi derivanti dalla divulgazione di dati, informazioni e pubblicazioni, nonché da altri servizi in materia di difesa del suolo e di demanio idrico>>.
12. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 60, comma 3, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.2.519 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 752 (3.2.6) che si istituisce "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 9 - Servizio della gestione degli immobili - con la denominazione <<Proventi derivanti da concessioni demaniali di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi, nonché di pertinenze idrauliche e di aree fluviali>>.
13. Per l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Autorità di bacino regionale istituita ai sensi dell'articolo 5, è autorizzata la spesa complessiva di euro 500.000, suddivisa in ragione di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.22.1.2002 denominata <<Interventi di parte corrente dell'Autorità di bacino regionale>> che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, alla funzione obiettivo n. 4 - programma n. 4.1 - rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - spese correnti - con riferimento al capitolo 9901 (2.1.141.2.10.29), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - con la denominazione <<Spese per l'attività
istituzionale dell'Autorità di bacino regionale>> e con lo stanziamento complessivo di euro 500.000, suddiviso in ragione di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

14. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui agli articoli 10, comma 2, e 63, commi 1 e 2, fanno carico, a decorrere dall'anno 2003, alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550;
U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.

15. Agli oneri complessivi pari a euro 2.564.000, suddivisi in ragione di euro 300.000 per l'anno 2002, di euro 1.182.000 per l'anno 2003 e di euro 1.082.000 per l'anno 2004, derivanti dalle autorizzazioni di spesa previste dal presente articolo si fa fronte, nell'ambito delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, mediante storno di pari importo dai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati o mediante prelevamento dal fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del medesimo documento tecnico (partita n. 25 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso) intendendosi corrispondentemente ridotte/revocate le relative autorizzazioni di spesa:
a) relativamente agli oneri per l'anno 2002 previsti dai commi 4 e 9:
U.P.B. cap./S 2002 2003 2004
53.6.8.2.9 9710/25 -300.000 - -

b) relativamente agli oneri previsti dai commi 3 e 7:
U.P.B. cap./S 2002 2003 2004
4.1.22.1.89 2240 - -516.000 -416.000

c) relativamente agli oneri previsti dal comma 6:
U.P.B. cap./S 2002 2003 2004
4.1.22.2.93 2267 (M1) - -416.000 -416.000

d) relativamente agli oneri previsti dal comma 13:
U.P.B. cap./S 2002 2003 2004
4.1.22.1.89 2249 - -250.000 -250.000


TITOLO VII
 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 63
 (Assunzione di personale)
1. In relazione alle maggiori competenze regionali definite dalla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare assunzioni, nel ruolo unico regionale, di personale tecnico e amministrativo nelle qualifiche funzionali di consigliere, segretario e coadiutore, nel limite massimo di quaranta unità.
2. In attesa di procedere alle assunzioni di cui al comma 1, nonché al fine di realizzare interventi di particolare rilevanza e complessità sui corsi d'acqua, l'Amministrazione regionale provvede, con carattere di priorità, a sopperire alle esigenze di personale mediante il ricorso al lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, anche con riguardo a figure professionali specialistiche per progetti-obiettivo individuati con deliberazione della Giunta regionale, su conforme proposta dell'Assessore competente.
3. In esito a quanto disposto al comma 1, le riduzioni di organico previste dall'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, sono attuate dall'Amministrazione regionale, soltanto nella misura del 10 per cento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 64
 (Inquadramento di personale statale)
1. L'Amministrazione regionale assicura l'efficienza e la continuità amministrativa nell'ambito del trasferimento delle funzioni di cui al decreto legislativo 265/2001 e a tal fine favorisce il trasferimento di tutto il personale dell'amministrazione periferica dello Stato che, al 30 giugno 2001, svolgeva attività inerenti alla gestione tecnica e amministrativa del demanio idrico della regione Friuli Venezia Giulia con particolare riferimento al personale dipendente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al personale dell'Agenzia del demanio, settore demanio pubblico.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, mediante avviso pubblico distribuito anche presso gli uffici periferici dello Stato, informa tutti i dipendenti dell'avvio della procedura di trasferimento del personale potenzialmente coinvolto dalla presente legge, dando contestualmente notizia dell'inquadramento economico e funzionale potenzialmente conseguibile.
3. Entro i trenta giorni successivi, il personale interessato al trasferimento presenta domanda presso gli uffici regionali competenti allegando alla stessa un'apposita autocertificazione riguardante l'inquadramento economico-funzionale e le mansioni svolte.
4. La determinazione delle equiparazioni tra le qualifiche e categorie rivestite dal personale medesimo presso l'ente di provenienza e quelle dell'ente di destinazione, nonché del trattamento giuridico ed economico avviene con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.
5. Per la garanzia della continuità degli atti amministrativi sono istituiti, presso le direzioni periferiche dell'Amministrazione regionale, appositi uffici decentrati relativi alla gestione del demanio idrico.
Art. 65
 (Alloggi demaniali)
1. I contratti di comodato relativi agli alloggi demaniali, già stipulati dallo Stato, per gli effetti di cui all'articolo 5 del regolamento approvato con regio decreto 2669/1937, con gli addetti ai tronchi di vigilanza, restano in vigore fino alla loro naturale scadenza.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in comodato al personale regionale addetto alla vigilanza dei tronchi idraulici gli alloggi demaniali che si rendono disponibili o che vengono acquisiti al demanio regionale per le finalità della presente legge.
Art. 66
 (Disciplina transitoria dei canoni demaniali)
1. Fino all'assunzione di nuove determinazioni da parte della Giunta regionale in materia di canoni relativi alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni comunque denominate di beni demaniali e di acque pubbliche, si applicano in via transitoria i canoni vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Le maggiorazioni dei canoni demaniali nei termini di cui all'articolo 12 bis, comma 2, del testo unico approvato con regio decreto 1775/1933, come da ultimo sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 258/2000, si applicano alle nuove concessioni di derivazione da rilasciare con le modalità previste dall'articolo 17, comma 6.
Art. 67
 (Programmi annuali di intervento nella fase transitoria)
1. Fino all'approvazione dei piani di bacino, gli interventi relativi ai bacini idrografici di rilievo regionale, interregionale e nazionale sono attuati in base a programmi annuali di intervento.
2. I programmi annuali di intervento nei bacini di rilievo regionale sono approvati con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 16.
3. I programmi annuali di intervento nei bacini di rilievo regionale, qualora non sia ancora costituita l'Autorità di bacino regionale, ovvero i programmi annuali di intervento nei bacini di rilievo interregionale e nazionale, finanziati con fondi del bilancio regionale, sono approvati dalla Giunta regionale, su proposte formulate, rispettivamente, dalle Direzioni regionali dell'ambiente, delle foreste, dell'agricoltura e della viabilità e dei trasporti, previo coordinamento tra le stesse, sentita la Direzione regionale della protezione civile.
4. I programmi annuali di intervento di cui al comma 1 sono approvati nei limiti delle risorse annualmente assegnate sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, prescindendo dall'assunzione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/1996, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 10/2002, e nel rispetto delle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione stabilite dalla Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 18/1996, nel precedente esercizio finanziario, sempre che, rispetto alle precedenti direttive, non ricorra la necessità di definire particolari obiettivi o priorità da conseguire, individuando le relative risorse, né di emanare nuove direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione.
Art. 68
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 16 agosto 1979, n. 42;
b) articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 76;
c) articolo 20 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;
d) legge regionale 17 agosto 1985, n. 38.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 69
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.