TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 55
(Gestione fuori bilancio)
1. È costituito un fondo speciale con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'
articolo 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, per le seguenti tipologie di attività di competenza della Direzione regionale dell'ambiente:
a) lavori, dichiarati urgenti ai sensi dell'articolo 146 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 554/1999, di riparazione, di manutenzione straordinaria e di ripristino di manufatti di difesa e di regimazione idraulica lungo i corsi d'acqua e nella laguna di Marano-Grado;
b) rilevamenti topografici e morfologici di corsi d'acqua ai fini del costante monitoraggio della dinamica degli alvei in relazione agli eventi di piena;
c) consulenze e studi specialistici finalizzati alle attività di cui alle lettere a) e b);
d) spese straordinarie di funzionamento dell'Ufficio idrografico e mareografico regionale e delle reti di rilevamento idrologico, ivi incluse le provviste e acquisizioni di materiali e attrezzature;
e) spese straordinarie per il funzionamento del servizio di piena e per i lavori di pronto intervento idraulico di cui all'articolo 147 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 554/1999, ivi incluse le provviste e acquisizioni di materiali e attrezzature;
f) interventi di rimessione in pristino a seguito di abusi, in attuazione dell'irrogazione di sanzioni.
2. Al fondo speciale di cui al comma 1 sono iscritti gli stanziamenti corrispondenti:
a) al finanziamento stabilito annualmente con la legge finanziaria regionale;
b) ai finanziamenti assegnati dallo Stato per le finalità di cui alla lettera d) del comma 1;
c) a ogni altra entrata eventuale.
3. L'organo di gestione del fondo di cui al comma 1 è il Direttore regionale dell'ambiente.
Art. 56
(Finanziamento di interventi previsti dai piani di bacino di rilievo interregionale e nazionale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere la spesa, anche parziale, per la realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino di rilievo interregionale e nazionale.
Art. 57
(Canoni)
1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, sono determinati con cadenza biennale i canoni da applicare relativamente alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche.
2. I canoni relativi all'estrazione di materiale litoide, limi, sabbie, ghiaie, ciottolame e massi, provenienti dai corsi d'acqua e dal demanio idrico in generale, sono determinati in relazione al valore di mercato, al costo di estrazione e al costo del trasporto.
3. Il prelievo dell'inerte è soggetto al pagamento dei prescritti canoni demaniali anche se impiegato per la realizzazione di opere pubbliche.
4. In relazione a esigenze di ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua nell'area montana della regione, per l'estrazione di materiale litoide la Giunta regionale può fissare canoni inferiori rispetto a quelli vigenti, con limite inferiore pari a zero, individuando altresì i tratti di corsi d'acqua dove detti canoni trovano applicazione.
5. L'eventuale impiego del materiale litoide in lavori in amministrazione diretta da parte di organismi regionali, provinciali e comunali o enti delegati non comporta la corresponsione dei canoni per quantitativi non superiori a metri cubi 2.000 per ogni singolo intervento.
6. Il materiale litoide asportato dal demanio idrico regionale per l'esecuzione di lavori di carattere idraulico o idraulico-forestale dichiarati di somma urgenza ai sensi dell'
articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 554/1999 dai competenti organismi regionali, provinciali, comunali o dagli enti territoriali delegati è esente dal pagamento dei prescritti canoni, qualora non sia riutilizzato a titolo oneroso per le amministrazioni o enti territoriali delegati appaltanti. La cessione a privati del suddetto materiale può avvenire a titolo oneroso, previa autorizzazione da rilasciarsi a cura dei Servizi decentrati della Direzione regionale dell'ambiente.
7. Gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento di carattere idraulico e idraulico-forestale, qualora comportino prelievi di materiale litoide dal demanio idrico, per quantità non superiori a metri cubi 5.000 possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere dell'intervento, con il valore dell'inerte estratto riutilizzabile, da valutarsi sulla base dei canoni demaniali vigenti.
8. Sono esenti dal pagamento dei canoni i materiali di risulta di ogni genere provenienti dall'esecuzione degli interventi, nel demanio idrico, di cui all'articolo 43, qualora gli stessi rimangano nelle disponibilità dell'ente attuatore.
9. È esente dal pagamento dei canoni il prelievo manuale di limi, sabbie, ghiaie, ciottolame, per usi propri, effettuato con le modalità e i quantitativi previsti dall'articolo 44.
10. I canoni demaniali relativi all'estrazione di inerti possono essere rateizzati fino a un massimo di sei rate bimestrali di uguale importo, con rata minima pari a euro 5.000 da corrispondersi anticipatamente rispetto al prelievo dei corrispondenti quantitativi di materiale, fermo restando l'obbligo di pagamento dell'intero corrispettivo dovuto entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del provvedimento di concessione.
11. La decorrenza dei pagamenti dei canoni relativi alle concessioni di derivazione di acque pubbliche è riferita all'anno solare. I relativi versamenti sono effettuati entro il mese di febbraio dell'annualità in corso. Decorso tale termine, sono applicati gli interessi per il ritardato pagamento.
12. Ai fini della decorrenza dei pagamenti dei canoni, le scadenze delle concessioni di derivazione di acque pubbliche in atto, se infrannuali, sono riferite all'anno solare; gli utenti sono quindi tenuti, per l'annualità successiva all'entrata in vigore della presente legge, al pagamento dell'importo rapportato al periodo intercorrente tra l'originaria scadenza infrannuale e il 31 dicembre.
13. In caso di mancato rinnovo o di scadenza della concessione di derivazione, il soggetto concessionario è tenuto al pagamento dell'ultima rata del canone nella misura corrispondente alla frazione di importo annuo rapportata al periodo intercorrente tra l'1 gennaio e la data effettiva di scadenza.
14. In caso di rinuncia o di pronuncia di decadenza prima della scadenza della concessione di derivazione, è trattenuto l'intero importo già versato a titolo di canone demaniale per l'annualità in corso.
15. Per le concessioni di derivazione di acque pubbliche, ai fini della riscossione dei canoni non corrisposti relativi ad annualità pregresse, qualora il debito complessivo superi l'importo di euro 3.000, è consentita, previa apposita autorizzazione dell'amministrazione concedente, la rateizzazione dei pagamenti fino a un massimo di dodici rate bimestrali di uguale importo, con contestuale applicazione del tasso di interesse legale e con rata minima non inferiore a euro 1.500.
16. Per le concessioni di derivazione di acque pubbliche, nei casi di mancata corresponsione di tre annualità del canone demaniale, comunque ricadenti nell'arco di durata della concessione, qualora, a seguito di diffida, il concessionario, o comunque l'utilizzatore, non acconsenta al pagamento dell'intero debito, l'amministrazione creditrice pronuncia la decadenza della concessione, con obbligo di cessazione della derivazione e di rimessione in pristino dei luoghi o di chiusura del pozzo, a cura e spese del concessionario o utilizzatore.
17. Non è soggetta alla corresponsione di canoni demaniali la concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico regionale necessarie per la realizzazione di manufatti comunali, provinciali e regionali di attraversamento dei corsi d'acqua anche in subalveo.
18. Sono esenti dal pagamento dei canoni le operazioni di taglio e asporto di alberi e arbusti dagli argini e dalle aree golenali demaniali nell'ambito di piani di manutenzione dei corsi d'acqua approvati dai competenti Servizi decentrati della Direzione regionale dell'ambiente.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 34 quater, comma 1, L. R. 16/2002
4Derogata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 2 bis, L. R. 64/1986 nel testo modificato da art. 17, comma 4, L. R. 12/2003
5Derogata la disciplina del comma 1 da art. 34 bis, comma 6, L. R. 16/2002 nel testo modificato da art. 10, comma 12, L. R. 15/2004
Art. 58
(Tariffe per la divulgazione di dati e informazioni)
1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, sono determinate le tariffe da applicare per la divulgazione di dati, informazioni e pubblicazioni, nonché per l'accesso ad altri servizi, relativi alle attività istituzionali della Direzione regionale dell'ambiente nelle materie della difesa del suolo e del demanio idrico.
Art. 59
(Riscossione delle entrate)
1. La riscossione dei proventi relativi alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche può essere effettuata per il tramite di apposito concessionario, da individuarsi previo esperimento di gara a evidenza pubblica.
Art. 60
(Entrate)
1. Nelle more dell'istituzione o dell'individuazione degli uffici espressamente deputati allo svolgimento dei procedimenti amministrativi relativi alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), relative alle estrazioni di materiale litoide, e alle funzioni di cui alla lettera i) del medesimo comma, inerenti alle utilizzazioni di acque pubbliche, i proventi derivanti dalle relative concessioni sono introitati in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, di competenza del Servizio dell'idraulica della Direzione regionale dell'ambiente.
2. I proventi derivanti dalla divulgazione di dati, informazioni e pubblicazioni, nonché da altri servizi, relativi alle attività istituzionali della Direzione regionale dell'ambiente nelle materie della difesa del suolo e del demanio idrico, sono introitati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, di competenza del Servizio dell'idraulica della Direzione regionale dell'ambiente.
3. Nelle more dell'istituzione o dell'individuazione degli uffici espressamente deputati all'attività di gestione del demanio idrico trasferito, i proventi derivanti dalle concessioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere e) ed f), sono introitati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, di competenza del Servizio della gestione degli immobili della Direzione regionale degli affari finanziari e patrimonio.
Art. 61
(Destinazione delle entrate)
1. I proventi derivanti dalle concessioni demaniali e dalle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche sono destinati con le modalità previste dalla presente legge al finanziamento, prioritariamente, degli interventi di cui all'articolo 37, comma 2, lettera i), nonché al finanziamento di interventi di tutela dell'assetto idraulico e idrogeologico dei corsi d'acqua e del territorio, e di interventi finalizzati alla salvaguardia delle risorse idriche; parte dei proventi medesimi può essere altresì destinata all'acquisizione di aree al demanio idrico regionale.
2. I proventi dei canoni, relativamente all'attività di asporto dei materiali inerti dai corsi d'acqua, sono destinati nella misura del 20 per cento, e comunque per un importo a metro cubo non inferiore a quello fissato per le attività estrattive dall'
articolo 7 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21, e dai decreti di attuazione emanati dall'Assessore regionale all'ambiente, ai Comuni nei cui territori è esercitata l'attività.
3. In caso di canoni fissati a un valore inferiore a quello vigente, deve essere comunque garantita la quota da destinarsi ai Comuni nella misura di cui al comma 2.
4. I proventi di cui al comma 2 sono prioritariamente impiegati per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale, per la manutenzione della rete idrografica e per la difesa dell'ambiente.
5. Per esercizio dell'attività si intende anche quella conseguente alla movimentazione dei materiali estratti.
6. Le quote dei proventi spettanti ai Comuni interessati ai sensi del comma 1 e le modalità di versamento dei relativi importi sono stabilite nel provvedimento di concessione.
7. I proventi derivanti dalla divulgazione di dati, informazioni e pubblicazioni, nonché da altri servizi, relativi alle attività istituzionali della Direzione regionale dell'ambiente nelle materie della difesa del suolo e del demanio idrico, sono destinati al finanziamento delle attività di studi e ricerca, di raccolta, elaborazione e divulgazione di dati e informazioni, nelle medesime materie.
8. Per i proventi di cui agli interventi previsti dall'articolo 37, comma 2, lettera i), possono trovare applicazione le disposizioni agevolative di cui all'articolo 57, comma 4.
Art. 62
(Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera a), per quanto di competenza della Direzione regionale dell'ambiente, fanno carico all'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 2502 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 20, commi 1 e 2, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.7.556 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1159 (3.7.2) che si istituisce "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - con la denominazione <<Proventi connessi all'istruttoria delle concessioni di derivazioni d'acqua, nonché delle licenze di attingimento e delle autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee>>.
3. Per le finalità previste dagli articoli 30, comma 4, 42, comma 2, e 49, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.22.1.89 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 2487 (2.1.141.2.10.29), che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - spese correnti - con la denominazione <<Spese per attività di studio e sperimentazione in materia di difesa del suolo e di gestione delle risorse idriche, anche in rapporto convenzionale con Università degli studi o altri soggetti specialistici e mediante finanziamento di dottorati di ricerca e di collaborazione>> e con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2003.
4. Per le finalità previste dall'articolo 32, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 9.4.9.2.278 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1428 (1.1.210.3.01.15) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 9 - Servizio della gestione degli immobili - spese d'investimento - con la denominazione <<Spese per l'acquisizione al demanio idrico regionale di aree costituenti pertinenze dei corsi d'acqua o aventi funzione di espansione delle piene, o comunque finalizzate alla conservazione e al ripristino della capacità di laminazione dei corsi d'acqua>> e con lo stanziamento di euro 250.000 per l'anno 2002.
5. In relazione al combinato disposto di cui all'articolo 37, comma 2, e 61, comma 1, nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, è istituito "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il capitolo 2488 (2.1.210.3.10.15) - alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - spese d'investimento - con la denominazione <<Spese per interventi di manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e degli invasi naturali e artificiali, situati nelle zone montane e parzialmente montane, che prevedono l'asportazione di materiale litoide ai fini della sicurezza idraulica del territorio>>.
6. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 42, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di euro 832.000, suddivisa in ragione di euro 416.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 2481 (2.1.210.3.10.29) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - spese d'investimento - con la denominazione <<Spese per la conservazione, la manutenzione, l'adeguamento tecnologico e l'estensione delle reti regionali idrologiche e idrografiche e degli impianti fissi di rilevamento - ricorso al mercato finanziario>> e con lo stanziamento complessivo di euro 832.000, suddiviso in ragione di euro 416.000
per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
7. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 42, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di euro 832.000, suddivisa in ragione di euro 416.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.22.1.89 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, la cui denominazione è modificata in <<Spese per studi, monitoraggi e ogni altra attività finalizzati alla conoscenza delle risorse idriche>>, con riferimento al capitolo 2482 (2.1.141.2.10.29) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - spese correnti - con la denominazione <<Spese per studi, ricerche, rilievi, sondaggi, misure, monitoraggi, elaborazioni e ogni altra attività finalizzati alla conoscenza delle risorse idriche
superficiali e sotterranee, del regime idrologico delle falde acquifere e della rete idrografica, del trasporto solido dei corsi d'acqua, del deflusso minimo vitale, del bilancio idrologico e sedimentologico dei bacini idrografici e della laguna di Marano-Grado>> e con lo stanziamento complessivo di euro 832.000, suddiviso in ragione di euro 416.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
8. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 52 sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.777, che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, al titolo III - categoria 3.5, con la denominazione <<Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative nel settore ambientale>>, con riferimento al capitolo 1404 (3.5.0) che si istituisce "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione della disciplina in materia di difesa del suolo e demanio idrico>>.
9. Per le finalità previste dall'articolo 55, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 2491 (2.1.210.3.10.15) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - spese d'investimento - con la denominazione <<Finanziamenti del Fondo speciale per interventi urgenti e di pronto intervento in materia di regimazione idraulica dei corsi d'acqua e della laguna di Marano-Grado, ivi compresi rilevamenti, studi, materiali e attrezzature>> e con lo stanziamento di euro 50.000 per l'anno 2002.
10. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 60, comma 1, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.2.1160 che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, al titolo III - categoria 3.2 - con la denominazione <<Proventi derivanti da concessioni demaniali e utilizzazioni nel settore ambientale>> con riferimento al capitolo 1183 (3.2.6) che si istituisce "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - con la denominazione <<Proventi derivanti da concessioni demaniali relative alle estrazioni di materiale litoide e alle utilizzazioni di acque pubbliche>>.
11. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto all'articolo 60, comma 2, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.1.666, che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, al titolo III - categoria 3.1 - con la denominazione <<Proventi da servizi in materia di difesa del suolo e demanio idrico>>, con riferimento al capitolo 1403 (3.1.1) che si istituisce "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - con la denominazione <<Proventi derivanti dalla divulgazione di dati, informazioni e pubblicazioni, nonché da altri servizi in materia di difesa del suolo e di demanio idrico>>.
12. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 60, comma 3, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.2.519 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 752 (3.2.6) che si istituisce "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 9 - Servizio della gestione degli immobili - con la denominazione <<Proventi derivanti da concessioni demaniali di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi, nonché di pertinenze idrauliche e di aree fluviali>>.
13. Per l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Autorità di bacino regionale istituita ai sensi dell'articolo 5, è autorizzata la spesa complessiva di euro 500.000, suddivisa in ragione di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.22.1.2002 denominata <<Interventi di parte corrente dell'Autorità di bacino regionale>> che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, alla funzione obiettivo n. 4 - programma n. 4.1 - rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - spese correnti - con riferimento al capitolo 9901 (2.1.141.2.10.29), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - con la denominazione <<Spese per l'attività
istituzionale dell'Autorità di bacino regionale>> e con lo stanziamento complessivo di euro 500.000, suddiviso in ragione di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
14. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui agli articoli 10, comma 2, e 63, commi 1 e 2, fanno carico, a decorrere dall'anno 2003, alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550;
U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.
15. Agli oneri complessivi pari a euro 2.564.000, suddivisi in ragione di euro 300.000 per l'anno 2002, di euro 1.182.000 per l'anno 2003 e di euro 1.082.000 per l'anno 2004, derivanti dalle autorizzazioni di spesa previste dal presente articolo si fa fronte, nell'ambito delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, mediante storno di pari importo dai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati o mediante prelevamento dal fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del medesimo documento tecnico (partita n. 25 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso) intendendosi corrispondentemente ridotte/revocate le relative autorizzazioni di spesa:
a) relativamente agli oneri per l'anno 2002 previsti dai commi 4 e 9:
U.P.B. | cap./S | 2002 | 2003 | 2004 |
53.6.8.2.9 | 9710/25 | -300.000 | - | - |
b) relativamente agli oneri previsti dai commi 3 e 7:
U.P.B. | cap./S | 2002 | 2003 | 2004 |
4.1.22.1.89 | 2240 | - | -516.000 | -416.000 |
c) relativamente agli oneri previsti dal comma 6:
U.P.B. | cap./S | 2002 | 2003 | 2004 |
4.1.22.2.93 | 2267 (M1) | - | -416.000 | -416.000 |
d) relativamente agli oneri previsti dal comma 13:
U.P.B. | cap./S | 2002 | 2003 | 2004 |
4.1.22.1.89 | 2249 | - | -250.000 | -250.000 |
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 63
(Assunzione di personale)
1. In relazione alle maggiori competenze regionali definite dalla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare assunzioni, nel ruolo unico regionale, di personale tecnico e amministrativo nelle qualifiche funzionali di consigliere, segretario e coadiutore, nel limite massimo di quaranta unità.
2. In attesa di procedere alle assunzioni di cui al comma 1, nonché al fine di realizzare interventi di particolare rilevanza e complessità sui corsi d'acqua, l'Amministrazione regionale provvede, con carattere di priorità, a sopperire alle esigenze di personale mediante il ricorso al lavoro interinale di cui alla
legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, anche con riguardo a figure professionali specialistiche per progetti-obiettivo individuati con deliberazione della Giunta regionale, su conforme proposta dell'Assessore competente.
3. In esito a quanto disposto al comma 1, le riduzioni di organico previste dall'
articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, sono attuate dall'Amministrazione regionale, soltanto nella misura del 10 per cento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 64
(Inquadramento di personale statale)
1. L'Amministrazione regionale assicura l'efficienza e la continuità amministrativa nell'ambito del trasferimento delle funzioni di cui al
decreto legislativo 265/2001 e a tal fine favorisce il trasferimento di tutto il personale dell'amministrazione periferica dello Stato che, al 30 giugno 2001, svolgeva attività inerenti alla gestione tecnica e amministrativa del demanio idrico della regione Friuli Venezia Giulia con particolare riferimento al personale dipendente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al personale dell'Agenzia del demanio, settore demanio pubblico.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, mediante avviso pubblico distribuito anche presso gli uffici periferici dello Stato, informa tutti i dipendenti dell'avvio della procedura di trasferimento del personale potenzialmente coinvolto dalla presente legge, dando contestualmente notizia dell'inquadramento economico e funzionale potenzialmente conseguibile.
3. Entro i trenta giorni successivi, il personale interessato al trasferimento presenta domanda presso gli uffici regionali competenti allegando alla stessa un'apposita autocertificazione riguardante l'inquadramento economico-funzionale e le mansioni svolte.
4. La determinazione delle equiparazioni tra le qualifiche e categorie rivestite dal personale medesimo presso l'ente di provenienza e quelle dell'ente di destinazione, nonché del trattamento giuridico ed economico avviene con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.
5. Per la garanzia della continuità degli atti amministrativi sono istituiti, presso le direzioni periferiche dell'Amministrazione regionale, appositi uffici decentrati relativi alla gestione del demanio idrico.
Art. 65
(Alloggi demaniali)
1. I contratti di comodato relativi agli alloggi demaniali, già stipulati dallo Stato, per gli effetti di cui all'articolo 5 del regolamento approvato con
regio decreto 2669/1937, con gli addetti ai tronchi di vigilanza, restano in vigore fino alla loro naturale scadenza.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in comodato al personale regionale addetto alla vigilanza dei tronchi idraulici gli alloggi demaniali che si rendono disponibili o che vengono acquisiti al demanio regionale per le finalità della presente legge.
Art. 66
(Disciplina transitoria dei canoni demaniali)
1. Fino all'assunzione di nuove determinazioni da parte della Giunta regionale in materia di canoni relativi alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni comunque denominate di beni demaniali e di acque pubbliche, si applicano in via transitoria i canoni vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Le maggiorazioni dei canoni demaniali nei termini di cui all'articolo 12 bis, comma 2, del testo unico approvato con
regio decreto 1775/1933, come da ultimo sostituito dall'
articolo 7 del decreto legislativo 258/2000, si applicano alle nuove concessioni di derivazione da rilasciare con le modalità previste dall'articolo 17, comma 6.
Art. 67
(Programmi annuali di intervento nella fase transitoria)
1. Fino all'approvazione dei piani di bacino, gli interventi relativi ai bacini idrografici di rilievo regionale, interregionale e nazionale sono attuati in base a programmi annuali di intervento.
2. I programmi annuali di intervento nei bacini di rilievo regionale sono approvati con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 16.
3. I programmi annuali di intervento nei bacini di rilievo regionale, qualora non sia ancora costituita l'Autorità di bacino regionale, ovvero i programmi annuali di intervento nei bacini di rilievo interregionale e nazionale, finanziati con fondi del bilancio regionale, sono approvati dalla Giunta regionale, su proposte formulate, rispettivamente, dalle Direzioni regionali dell'ambiente, delle foreste, dell'agricoltura e della viabilità e dei trasporti, previo coordinamento tra le stesse, sentita la Direzione regionale della protezione civile.
4. I programmi annuali di intervento di cui al comma 1 sono approvati nei limiti delle risorse annualmente assegnate sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, prescindendo dall'assunzione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'
articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/1996, come da ultimo sostituito dall'
articolo 2, comma 2, della legge regionale 10/2002, e nel rispetto delle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione stabilite dalla Giunta regionale, ai sensi della
legge regionale 18/1996, nel precedente esercizio finanziario, sempre che, rispetto alle precedenti direttive, non ricorra la necessità di definire particolari obiettivi o priorità da conseguire, individuando le relative risorse, né di emanare nuove direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione.
Art. 68
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 16 agosto 1979, n. 42;
b) articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 76;
c) articolo 20 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;
d) legge regionale 17 agosto 1985, n. 38.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 69
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.