Art. 9
(Mobilità verticale interna)
1. Al fine di consentire la completa attuazione del processo di riforma dell'impiego regionale di cui alla
legge regionale 18/1996, anche nell'ottica del riordino organizzativo dell'apparato regionale, nonché di garantire la funzionalità e l'efficienza dei singoli settori di intervento e, nel loro ambito, un adeguato coordinamento dell'attività lavorativa, anche a fronte delle accresciute competenze acquisite dalla Regione, con le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli 10 e 11, aventi carattere eccezionale e transitorio, si provvede ai necessari e non più dilazionabili adempimenti in materia di mobilità verticale interna del personale regionale, tenuto conto anche delle oggettive circostanze che ne hanno determinato, di fatto, un blocco ultradecennale.
2. Le procedure di mobilità verticale interna di cui alla
legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, per la decorrenza 1 gennaio 1992, vengono disciplinate dal presente articolo che le sostituisce integralmente.
3. In via eccezionale e transitoria con il presente articolo viene inoltre disciplinato l'accesso alle qualifiche funzionali di coadiutore-guardia, segretario-maresciallo, consigliere e funzionario per la decorrenza 1 gennaio 1998 mediante procedure selettive basate su di un concorso per titoli e sulla valutazione preventiva di cui all'articolo 13, comma 1.
4. I posti disponibili nelle singole qualifiche funzionali e relativi profili professionali per la decorrenza 1 gennaio 1992 sono quelli già fissati dalla tabella A riferita all'
articolo 2 della legge regionale 17/1992; con riferimento alla decorrenza 1 gennaio 1998 sono messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, i posti vacanti alla data del 31 dicembre 1997 nelle misure percentuali del 50 per cento per la qualifica funzionale di funzionario, del 60 per cento per la qualifica funzionale di consigliere, dell'80 per cento per la qualifica funzionale di segretario-maresciallo e del 90 per cento per la qualifica funzionale di coadiutore-guardia. I posti disponibili, ma non assegnati nello scrutinio per merito comparativo di cui alla
legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelli disponibili, ma non assegnati, per la decorrenza 1 gennaio 1992 sono attribuiti, con decorrenza 1 gennaio 1998, nei medesimi profili professionali.
5. I concorsi di cui ai commi 2, 3 e 4 vengono espletati con la valutazione dei seguenti titoli:
a) anzianità di ruolo nella qualifica di appartenenza superiore a 5 anni valutabile fino ad un massimo di 15 anni (punti 0,05 per ogni mese intero o frazione di mese superiore ai 15 giorni fino ad un massimo di 9 punti);
b) possesso del titolo di studio richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per la qualifica e il profilo professionale cui si concorre, qualora non richiesto quale requisito ai sensi del comma 11 (punti 20); per l'accesso alla qualifica funzionale di funzionario per titolo di studio si intende quello richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per il profilo professionale di appartenenza nella qualifica di consigliere; per l'accesso alla qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale consigliere didattico, per titolo di studio si intende qualsiasi diploma di laurea abilitante all'insegnamento (punteggio non cumulabile con quelli di cui alle lettere c) e d));
c) possesso di un titolo di studio superiore rispetto a quello richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di coadiutore-guardia e segretario-maresciallo e relativi profili professionali ai quali si concorre (punti 25) (punteggio non cumulabile con quelli di cui alle lettere b) e d));
d) possesso del titolo di studio richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica e il profilo professionale di appartenenza (punti 10); per l'accesso alla qualifica funzionale di funzionario per titolo di studio si intende quello richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per il profilo professionale di appartenenza della qualifica di consigliere (punteggio non cumulabile con quelli di cui alle lettere b) e c));
e) conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza mediante concorso per esami, per titoli ed esami, corso concorso, selezioni o prove di idoneità (punti 18); conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza mediante concorsi per soli titoli ovvero scrutinio per merito comparativo (punti 9); (titolo non valutabile per l'accesso al profilo professionale di maresciallo del CFR);
f) idoneità conseguita in concorsi per esami, per soli titoli, per titoli ed esami, corso concorso, selezioni presso l'Amministrazione regionale per posti della medesima qualifica funzionale e di profilo professionale omogeneo a quelli cui si accede (punti 1);
g) con riferimento ai soli concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali di consigliere e funzionario: superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari post-lauream con esame finale, di durata pari ad almeno un anno accademico, in materie di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale di accesso, qualora non siano già previsti quali requisiti per l'accesso al profilo professionale medesimo ai sensi del comma 11 (fino ad un massimo di punti 1 e di punti 0,5 per ciascun titolo);
h) incarico di responsabile e di vice responsabile di una stazione forestale formalmente attribuito (punti 2,5 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 35 per l'incarico di responsabile; punti 0,50 per ciascun anno o frazione di anno superiore a 6 mesi fino ad un massimo di punti 7 per l'incarico di vice responsabile); (titolo valutabile per l'accesso alla qualifica funzionale di segretario-maresciallo, profilo professionale di maresciallo del CFR).
6. Le Commissioni giudicatrici, in numero pari alle qualifiche funzionali messe a concorso, sono nominate con deliberazione della Giunta regionale. Per la composizione delle Commissioni trova applicazione il disposto di cui all'
articolo 21 della legge regionale 18/1996, e in particolare le stesse sono composte da un dipendente regionale, con funzioni di Presidente, scelto tra quelli con qualifica funzionale di dirigente e anzianità nella qualifica di almeno cinque anni e da due componenti esterni esperti in materie giuridiche o in organizzazione del lavoro. Ai componenti delle Commissioni giudicatrici esterni all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza pari a lire 200.000.
7. Le procedure concorsuali vengono effettuate progressivamente iniziando dalla decorrenza 1 gennaio 1992 e proseguendo con la decorrenza 1 gennaio 1998; vanno pertanto presentate domande di ammissione distinte in relazione a ciascuna decorrenza.
8. Ai fini dell'ammissione ai concorsi, i dipendenti devono risultare appartenenti al ruolo unico regionale alla data della decorrenza giuridica del passaggio alla qualifica superiore e alla data di scadenza del termine ultimo fissato dai bandi per la presentazione delle domande.
9. Sono ammessi, a domanda, alle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche di funzionario, consigliere e segretario-maresciallo i dipendenti in possesso di un'anzianità effettiva di ruolo nella qualifica immediatamente inferiore di almeno cinque anni con riferimento alle decorrenze 1 gennaio 1992 e 1 gennaio 1998.
10. Alle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica di coadiutore sono ammessi, a domanda, i dipendenti appartenenti alla qualifica di commesso e agente tecnico con anzianità effettiva di ruolo di almeno cinque anni maturata anche complessivamente nelle due qualifiche funzionali con riferimento alle decorrenze 1 gennaio 1992 e 1 gennaio 1998.
11. Non si può prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio allorché esso sia richiesto per le prestazioni professionali proprie del profilo professionale, in base alla normativa vigente.
12. I candidati possono concorrere per l'accesso al profilo professionale della qualifica funzionale superiore previsto nell'ambito dei criteri di corrispondenza individuati nei bandi di concorso ovvero ad altro profilo professionale qualora in possesso del titolo di studio richiesto, per l'accesso a detto profilo, dai bandi medesimi.
13. Tutti i requisiti e i titoli valutabili devono essere posseduti dai candidati alle date del 31 dicembre 1991 e 31 dicembre 1997 per i concorsi di cui ai commi 2 e 3.
14. Le Commissioni giudicatrici dispongono di 61 punti per la valutazione dei titoli di cui al comma 5 (punti 84 per l'accesso alla qualifica funzionale di segretario-maresciallo, profilo professionale maresciallo del CFR); la valutazione complessiva, riferita ad ogni singola decorrenza, risulta dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti dai candidati. Le graduatorie, distinte in relazione alle singole decorrenze di cui ai commi 2 e 3, suddivise per singole qualifiche e profili professionali, sono formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella valutazione complessiva dei singoli candidati. A parità di punteggio viene data preferenza al candidato che abbia maggiore anzianità nella qualifica funzionale di appartenenza; a parità di questa, alla maggiore anzianità complessiva di servizio; a parità di questa, al possesso del titolo di studio superiore e, in caso di ulteriore parità, al voto ottenuto.
15. La Giunta regionale approva le graduatorie degli idonei e dichiara i vincitori dei concorsi. I dipendenti risultati vincitori conseguono la qualifica superiore purché siano in servizio alla data dei conseguenti provvedimenti di nomina. Il personale vincitore consegue la promozione alla qualifica superiore con decorrenza, rispettivamente, 1 gennaio 1992 e 1 gennaio 1998 ai fini giuridici e dalla data del decreto di nomina ai fini economici.
17. Le guardie del Corpo forestale regionale e le guardie ittiche che conseguono la promozione alla qualifica funzionale di segretario-maresciallo, profilo professionale, rispettivamente, di maresciallo del CFR e di maresciallo ittico, sono tenute a superare un apposito corso di formazione.
18. Sono comunque esclusi dalla partecipazione ai concorsi con decorrenza 1 gennaio 1992 e 1 gennaio 1998 i dipendenti che abbiano riportato, rispettivamente nei bienni antecedenti alle date di riferimento, una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto.
19. Ogni altra modalità di effettuazione delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è disciplinata dai bandi di concorso; il bando di concorso per la decorrenza 1 gennaio 1998 non può essere emanato prima della conclusione del concorso con decorrenza 1 gennaio 1992.
20. Il personale di ruolo che abbia conseguito la qualifica funzionale di appartenenza a seguito di pubblico concorso e che in data antecedente fosse comunque in possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione ai concorsi di cui ai commi 2 e 3, può chiedere di partecipare a detti concorsi.
21. Al fine di disporre di nuove figure professionali rispondenti all'esigenza di migliorare in termini qualitativi e tecnologici il livello dei servizi forniti dall'Amministrazione regionale, in via eccezionale e transitoria, con riferimento alla decorrenza 1 gennaio 1998, sono messi a concorso, nelle medesime misure percentuali di cui al comma 4, i posti disponibili alla data del 31 dicembre 1997 nelle qualifiche funzionali e profili professionali di seguito indicati: funzionario informatico, funzionario conservatore dei beni culturali, funzionario archivista, funzionario chimico, consigliere informatico, consigliere conservatore dei beni culturali, consigliere archivista, consigliere chimico, segretario informatico, segretario assistente sanitario e coadiutore autista. I relativi bandi di concorso regolano, in via transitoria, i titoli ritenuti idonei per l'accesso ai concorsi nelle sopra citate qualifiche funzionali e profili professionali. Il personale vincitore dei concorsi per l'accesso alla qualifica superiore nei profili professionali di cui al presente comma, nelle more della definizione della declaratoria delle relative mansioni, svolge, in via transitoria, le mansioni proprie del profilo professionale ritenuto più attinente avuto riguardo all'esperienza professionale maturata presso l'Amministrazione regionale.
22. Le graduatorie riferite alla decorrenza 1 gennaio 1998 conservano validità sino al 1 luglio 2000 per la copertura, nelle medesime percentuali previste al comma 4, dei posti vacanti alla data del 30 giugno 2000; a tal fine i candidati aventi titolo alla decorrenza 1 gennaio 1998, partecipano ai concorsi anche qualora non risulti, per la qualifica e il profilo professionale di accesso, alcun posto disponibile per la suddetta decorrenza. Il conseguimento della qualifica superiore, subordinato alla presenza in servizio alla data dei decreti di nomina, avviene con decorrenza dall'1 luglio 2000 ai fini giuridici e alla data del decreto di nomina ai fini economici.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 14, L. R. 20/2002
2Parole aggiunte al comma 5 da art. 6, comma 14, L. R. 20/2002
3Parole soppresse al comma 15 da art. 6, comma 14, L. R. 20/2002
4Parole soppresse al comma 17 da art. 6, comma 14, L. R. 20/2002
5Parole soppresse al comma 22 da art. 6, comma 14, L. R. 20/2002
Art. 10
(Esame-colloquio per l'attribuzione della qualifica di dirigente)
1. In relazione alla perdurante situazione di carenza d'organico della qualifica di dirigente, il personale appartenente al ruolo unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti aver svolto, sulla base di un provvedimento formale dell'Amministrazione regionale, per un periodo anche non continuativo di almeno due anni, purché l'interruzione non sia superiore a trenta giorni, le funzioni di sostituto del dirigente di cui all'
articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 7, a fronte di effettiva vacanza dell'incarico, e che alla medesima data continui a svolgere le predette funzioni, può essere inquadrato nella qualifica di dirigente.
2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 avvengono, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo superamento di un esame-colloquio teso a valutare le esperienze professionali maturate, nonché le capacità di direzione di strutture e hanno effetto, ai fini giuridici, dalla data del conferimento dell'incarico e, ai fini economici, dalla data del decreto di nomina alla qualifica di dirigente.
3. Qualora le funzioni di cui al comma 1 fossero state svolte per periodi non continuativi, l'anzianità nella qualifica di dirigente viene determinata, ai fini giuridici, sommando i periodi degli incarichi dirigenziali conferiti a fronte di effettiva vacanza del titolare e, ai fini economici, dalla data del decreto di nomina alla qualifica di dirigente.
4. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 accede alla qualifica di dirigente nel profilo professionale corrispondente a quello di appartenenza, nei limiti della disponibilità dell'organico del ruolo unico regionale suddiviso per profili professionali. In mancanza di corrispondenza tra profilo professionale di appartenenza e profilo professionale di accesso ovvero, in carenza di posti nel profilo professionale di accesso, il medesimo personale accede al profilo professionale di dirigente che risulti il più omogeneo per tipo di mansioni, titolo di studio e di professionalità richiesti per l'accesso dall'esterno al profilo di appartenenza avuto riguardo, in quest'ultima ipotesi, alla minore anzianità nella qualifica di dirigente, quale determinata ai sensi dei commi 2 e 3.
5. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a decorrere dalla data del decreto di nomina alla qualifica di dirigente, lo stipendio corrispondente alla somma dello stipendio in godimento nella qualifica di provenienza e dell'importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di dirigente e lo stipendio iniziale della qualifica di provenienza.
6. Il medesimo personale conserva altresì il diritto a partecipare alle procedure di mobilità verticale interna di cui alla
legge regionale 17/1992.
7. La Commissione giudicatrice dell'esame-colloquio di cui al comma 2 è nominata con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Per la composizione della Commissione giudicatrice si applica il disposto di cui all'
articolo 21 della legge regionale 18/1996.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 19, L. R. 20/2002
Art. 11
(Accesso alla qualifica di consigliere)
1. Onde garantire la piena e corretta operatività delle strutture della Regione a fronte della grave situazione di carenza di personale laureato, con qualifica funzionale di consigliere, nonché per razionalizzare l'impiego delle risorse umane interne, l'Amministrazione regionale espleta, in via straordinaria e urgente, un concorso per soli titoli per l'accesso alla qualifica funzionale di consigliere riservato ai dipendenti regionali di ruolo, in possesso del diploma di laurea e, ove richiesto, del relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione, appartenenti alla qualifica di segretario e coadiutore. Detti requisiti devono essere posseduti entro il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini della partecipazione al concorso, salva comunque la partecipazione alle procedure concorsuali di cui all'articolo 9, i dipendenti regionali in ruolo devono possedere, in relazione al profilo professionale di accesso, uno dei titoli di studio indicati nell'allegato "A" o loro equipollenti.
3. Ai fini della partecipazione al presente concorso i dipendenti interessati presentano, entro trenta giorni dalla conclusione delle procedure concorsuali di cui all'articolo 9, domanda in carta semplice corredata di certificato attestante il punteggio conseguito nel diploma di laurea, ai fini della predisposizione delle graduatorie di cui al comma 8, indirizzata alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale. Ciascun candidato può presentare domanda per l'accesso ad un unico profilo professionale, che deve essere indicato nella domanda medesima a pena di esclusione. Dalla domanda deve risultare il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. La domanda deve indicare cognome e nome, data e luogo di nascita del candidato, nonché deve essere sottoscritta in forma autografa dal medesimo, a pena di nullità. Sono comunque esclusi dalla partecipazione al presente concorso i dipendenti che abbiano riportato, nel biennio antecedente l'entrata in vigore della presente legge, una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto.
4. Costituiscono titoli valutabili:
a) superamento di esami professionali di Stato e di corsi universitari post-lauream con esame finale, in materie attinenti il profilo professionale di accesso e qualora non richiesti come requisito per l'accesso al profilo professionale medesimo (punti 2 per ciascun titolo, fino ad un massimo di punti 10);
b) servizio di ruolo prestato presso l'Amministrazione regionale o altre pubbliche Amministrazioni nelle qualifiche di segretario o coadiutore o in qualifiche o livelli equiparati:
1) segretario: punti 0,70 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni;
2) coadiutore: punti 0,50 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni; punti 0,25 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni in altra qualifica presso l'Amministrazione regionale;
c) conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza mediante concorso per esami, per titoli ed esami, per corso concorso, per selezioni o prove di idoneità (segretario: punti 20; coadiutore: punti 15); il punteggio è ridotto alla metà qualora il conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza sia avvenuto per effetto di concorso per soli titoli ovvero per effetto di scrutinio per merito comparativo;
d) incarichi di coordinamento di strutture stabili di livello inferiore al Servizio o di altre strutture organizzative periferiche, di componente di gruppi di lavoro formalmente costituiti, di ufficiale rogante aggiunto, di funzionario delegato e di commissario ad acta per periodi continuativi superiori a sei mesi (con riferimento ad ogni incarico punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 12).
5. Tutti i titoli devono essere posseduti dal candidato entro il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge. Il candidato deve predisporre un elenco dei titoli di cui al comma 4, da allegare alla domanda. Non vengono presi in considerazione i titoli non risultanti espressamente dal succitato elenco titoli. I titoli di cui al medesimo comma 4, qualora non siano già acquisiti al fascicolo personale tenuto dalla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, devono essere allegati alla domanda, in originale, in copia autentica ovvero autocertificati nelle forme di legge. I titoli non comprovati dal candidato o non acquisiti al fascicolo personale non sono valutati.
6. La valutazione dei titoli è effettuata da un'apposita Commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Per la composizione della Commissione giudicatrice trova applicazione il disposto di cui all'
articolo 21 della legge regionale 18/1996, e, in particolare, la stessa è composta da un dipendente regionale, con funzione di Presidente, scelto tra quelli con qualifica funzionale di dirigente e anzianità nella qualifica di almeno cinque anni e da due componenti esterni esperti in materie giuridiche o in organizzazione del lavoro. Ai componenti della Commissione giudicatrice esterni all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza pari a lire 200.000.
7. La Direzione regionale dell'organizzazione e del personale provvede a trasmettere alla Commissione giudicatrice l'elenco dei titoli di cui al comma 4, posseduti dai candidati.
8. La Commissione giudicatrice, una volta ultimata la valutazione dei titoli, forma le graduatorie suddivise per profili professionali sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati ai sensi del comma 4. Nei casi di parità di punteggio viene data preferenza al candidato di qualifica superiore e, a parità di questa, è data preferenza al candidato che abbia maggiore anzianità complessiva di servizio; in caso di ulteriore parità la preferenza è data al candidato che abbia conseguito il diploma di laurea con un punteggio superiore.
9. Le graduatorie suddivise per profili professionali sono approvate con deliberazione della Giunta regionale. Sono dichiarati vincitori i candidati che abbiano raggiunto almeno 46 punti. I vincitori vengono nominati nei singoli profili professionali della qualifica funzionale di consigliere con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale e vengono collocati nella quota di posti non riservati ai candidati del concorso di cui all'articolo 9 ed eventualmente in soprannumero. I posti eventualmente in soprannumero sono riassorbiti in relazione al progressivo verificarsi della relativa disponibilità nell'organico del ruolo unico regionale.
10. La nomina dei vincitori decorre agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini economici, dalla data del decreto di nomina.
11. Il possesso dei requisiti, qualora non risulti dal fascicolo personale, deve essere documentato dai vincitori secondo la normativa vigente, a pena di decadenza dalla nomina.
12. Le procedure di cui al presente articolo vengono avviate una volta concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 9.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 15, L. R. 20/2002
2Parole soppresse al comma 10 da art. 6, comma 15, L. R. 20/2002
Art. 12
(Accesso alla qualifica di segretario maresciallo forestale)
1. In relazione alla perdurante carenza di organico nella qualifica di segretario maresciallo, profilo professionale maresciallo del Corpo forestale regionale e attesa l'urgenza dell'Amministrazione regionale di disporre a ogni effetto e con immediatezza di personale in possesso della suddetta qualifica onde soddisfare le esigenze operative del Corpo forestale regionale, il personale del ruolo unico regionale con qualifica di coadiutore-guardia, profilo professionale guardia del Corpo forestale regionale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti aver svolto, sulla base di un provvedimento formale dell'Amministrazione regionale, per un periodo di almeno due anni l'incarico di responsabile di Stazione forestale e che, alla medesima data, continui a svolgere il predetto incarico, viene inquadrato nella qualifica di segretario maresciallo, profilo professionale maresciallo del Corpo forestale regionale.
2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 avvengono, a domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo superamento di apposito corso di formazione, ed hanno effetto, ai fini giuridici dall'1 gennaio 1998, ovvero dalla data di conferimento dell'incarico qualora successiva e, ai fini economici, dalla data del decreto di nomina alla qualifica di segretario maresciallo.
3. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a decorrere dalla data del decreto di nomina alla qualifica di segretario maresciallo, lo stipendio corrispondente alla somma dello stipendio in godimento nella qualifica di coadiutore guardia e dell'importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di segretario maresciallo e lo stipendio iniziale della qualifica di coadiutore guardia.
4. Il medesimo personale conserva altresì il diritto a partecipare alle procedure di mobilità verticale interna di cui alla presente legge.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 16, L. R. 20/2002
Art. 14
(Personale assunto a contratto o in posizione di comando)
1. Il personale assunto, mediante procedure selettive pubbliche, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'
articolo 30 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, degli articoli 7 e 8 della
legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, degli articoli 15 e 16 della
legge regionale 31/1997 e dell'
articolo 72 della legge regionale 1/1998, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nella qualifica funzionale e profilo professionale corrispondente a quello di appartenenza, purché in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e purché in servizio alla data dell'inquadramento. Per il personale assunto nella qualifica funzionale di segretario ai sensi dell'
articolo 30 della legge regionale 35/1995 per profilo professionale corrispondente si intende quello di segretario amministrativo.
2. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 si consegue previo superamento di un esame-colloquio, da espletarsi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, secondo le modalità e i criteri di svolgimento che sono stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.
3. Sono esonerati dall'effettuazione del predetto esame-colloquio coloro i quali abbiano conseguito l'idoneità in concorsi per esami o per titoli ed esami presso l'Amministrazione regionale per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, nella medesima qualifica funzionale per cui è previsto l'inquadramento.
4. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ha effetto a decorrere dall'1 gennaio 2003.
6. Nelle more dell'espletamento delle procedure di inquadramento, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 sono prorogati, alla scadenza, sino alla data di esecutività del provvedimento di inquadramento.
7. Sino al verificarsi dell'inquadramento di cui al presente articolo, ai dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 è riconosciuto il medesimo trattamento giuridico ed economico dei dipendenti appartenenti al ruolo unico regionale.
8. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi del presente articolo è attribuito il trattamento economico previsto per la rispettiva qualifica di inquadramento.
9. Al personale regionale inquadrato ai sensi del presente articolo viene riconosciuto per intero, ai fini economici, il servizio prestato in modo continuativo precedentemente all'inquadramento in ruolo.
10. Il servizio di cui al comma 9, qualora prestato nella qualifica corrispondente a quella di inquadramento in ruolo, viene valutato per metà ai fini giuridici con effetto dalla data del decreto di inquadramento.
11. Il personale del Comune di San Pietro al Natisone che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi, ai sensi dell'
articolo 6 della legge regionale 31/1997, in posizione di comando presso la Regione Friuli-Venezia Giulia, può essere inquadrato, con effetto dalla data dei relativi provvedimenti amministrativi, nel ruolo unico regionale nelle qualifiche funzionali corrispondenti a quelle rivestite presso l'Ente di provenienza alla suddetta data, secondo le equiparazioni di cui alla tabella riportata all'allegato "B".
12. L'inquadramento avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale inquadrato conserva le anzianità maturate nelle qualifiche rivestite presso il Comune.
13. Al personale di cui al comma 11 spetta, alla data dell'inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio iniziale della qualifica d'inquadramento individuato in base ai valori indicati dall'articolo 3, comma 4, del Contratto collettivo di lavoro per i bienni economici 1994-1995 e 1996-1997, area non dirigenziale, stipulato in data 1 agosto 1997 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 dell'8 ottobre 1997;
14. Al personale inquadrato ai sensi del comma 11 è attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'
articolo 71 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44. Al fine dell'applicazione del
comma 3 dell'articolo 71 della legge regionale 44/1988, per "maturato in godimento" si intende lo stipendio attribuito alla data di inquadramento ai sensi del comma 13, detratti lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza vigente alla data di inquadramento e gli eventuali benefici economici indicati al comma 3 del suddetto articolo. Al medesimo personale viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'
articolo 1, comma 6, della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19, con riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993-1994 presso l'Amministrazione di provenienza.
15. Al medesimo personale viene altresì corrisposto, dalla data di inquadramento e fatti salvi i successivi conguagli, l'assegno di cui all'articolo 2, comma 2, del documento stralcio al Contratto collettivo di lavoro del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 1998-2001, area non dirigenziale, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 21 gennaio 2000.
16. L'eventuale differenza tra lo stipendio in godimento presso l'Ente di provenienza alla data di inquadramento e la somma dello stipendio determinato ai sensi dei commi 13 e 14 e l'assegno di cui al comma 15 viene conservata come assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici da corrispondere anche sugli istituti di cui all'articolo 104, settimo comma, primo e secondo punto, della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'articolo 7, terzo comma, della
legge regionale 49/1984 e modificato dall'
articolo 1, comma 10, della legge regionale 19/1996.
17. In relazione agli inquadramenti di cui al comma 11, l'organico del ruolo unico regionale è elevato delle seguenti unità:
segretario | 2 |
agente tecnico | 1 |
TOTALE | 3 |
18.
L'
articolo 1 della legge regionale 1/2000 è sostituito dal seguente:
<<Art. 1
1. I dipendenti del ruolo unico regionale assunti con contratto a tempo determinato presso qualsiasi pubblica Amministrazione o in società per azioni con partecipazione maggioritaria della Regione sono collocati in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.>>.
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 11, comma 7, L. R. 20/2002
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 103, comma 1, L. R. 9/2019