LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/11/2002
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

CAPO I
 Consorzi di bonifica
Art. 1
 (Norma generale)
1. L'attività di bonifica e irrigazione è riconosciuta dall'Amministrazione regionale quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale, nonché alla tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e dei territori agricoli.
2. Per l'attuazione dei programmi regionali in materia di bonifica e di irrigazione, da realizzarsi tenendo conto degli indirizzi comunitari, degli indirizzi generali della programmazione economica nazionale e del piano regionale di sviluppo, l'Amministrazione regionale può avvalersi dei Consorzi di bonifica, come disciplinati dalla presente legge e dalle norme del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e, ove non siano operanti Consorzi di bonifica, delle Province.
3. Ai Consorzi di bonifica può essere affidata da enti pubblici, anche al di fuori del territorio di rispettiva competenza, l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche.
Art. 2
 (Individuazione del territorio e dei soggetti attuatori delle opere pubbliche)
1. I comprensori di bonifica sono territori di convenienti dimensioni e funzionalità, non inclusi nelle zone definite montane ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, delimitati dall'Amministrazione regionale tenendo conto della necessità di attuare interventi coordinati nell'azione pubblica di bonifica, di irrigazione e idraulica.
2. Sul territorio regionale sono individuati comprensori di bonifica i cui perimetri già delimitati possono essere modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, di concerto con l'Assessore regionale all'ambiente, sentiti i Comuni interessati.
3. Qualora un Consorzio di bonifica estenda il proprio comprensorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nelle maggiori spese che il medesimo sostiene per l'esercizio delle funzioni istituzionali sul territorio incorporato. Il concorso regionale alle spese sostenute nei primi cinque anni di attività, come risultano dai conti consuntivi regolarmente approvati, è pari al 100 per cento delle spese ammissibili per il primo anno ed è ridotto del 20 per cento per ciascun anno di esercizio successivo in modo che al quinto anno sia limitato al 20 per cento dei costi effettivi di quell'anno.
4. L'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all'articolo 1 è affidata in delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica.
5. Le opere realizzate dai Consorzi in delegazione amministrativa intersoggettiva per conto dell'Amministrazione regionale e le aree espropriate per la realizzazione delle opere medesime sono gestite dai Consorzi di bonifica, ai quali competono la manutenzione ordinaria e straordinaria, i servizi di vigilanza, gli adempimenti connessi con il rispetto delle norme interne di sicurezza, nonché gli eventuali proventi derivanti dall'utilizzo delle opere stesse.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche alle opere già realizzate dai Consorzi in regime di concessione o di delegazione.
Art. 3
 (Natura giuridica dei Consorzi di bonifica ed equilibrio finanziario)
1. I Consorzi di bonifica sono costituiti tra i proprietari di immobili che traggono beneficio dalla bonifica e che sono situati nei singoli comprensori di bonifica. I Consorzi di bonifica sono enti pubblici economici non commerciali e svolgono la loro attività entro i limiti consentiti dalla legge e dai rispettivi statuti, con l'osservanza delle norme di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
2. I Consorzi di bonifica sono tenuti al perseguimento dell'equilibrio finanziario.
3. È fatto divieto ai Consorzi di bonifica di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento verso banche e altre istituzioni finanziarie, a eccezione:
a) dell'anticipazione da parte del tesoriere nella misura massima di quattro dodicesimi dell'ammontare annuo delle entrate previste dal bilancio di previsione;
b) della contrazione di mutui o dell'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a quindici anni, per il finanziamento di spese di investimento, fino a un ammontare complessivo delle relative rate per capitale e interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate previste nel bilancio preventivo annuale.

Art. 4
 (Funzioni dei Consorzi di bonifica)
1. Ai Consorzi di bonifica possono essere delegati la progettazione, esecuzione, esercizio, vigilanza e manutenzione di:
a) opere di difesa dalle acque e di sistemazione idraulica, nel rispetto della normativa in materia di difesa del suolo;
b) opere di approvvigionamento, accumulo, adduzione, ammodernamento e potenziamento delle reti irrigue, nonché di conservazione, tutela dall'inquinamento e regolazione delle risorse idriche, finalizzate all'irrigazione, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni;
c) opere di ricomposizione fondiaria per favorire la riduzione dei fenomeni di polverizzazione e di frammentazione delle proprietà, comprese quelle di sistemazione agraria, irrigue e di viabilità connesse;
d) opere di tutela e di recupero naturalistico-ambientale del territorio;
e) opere di miglioramento fondiario;
f) impianti e prove di sperimentazione ai fini della bonifica, irrigazione e fitodepurazione;
g) reti di monitoraggio funzionali alla prevenzione del rischio idrologico compatibili con i sistemi informatici regionali;
h) strade interpoderali e vicinali;
i) impianti di produzione di energia elettrica;
l) opere intese a tutelare la qualità delle acque irrigue;
m) opere destinate al riutilizzo delle acque reflue in funzione irrigua;
n) interventi di somma urgenza per prevenire e fronteggiare le conseguenze di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali all'agricoltura e all'ambiente, sono individuati i Consorzi idraulici di terza categoria, soppressi ai sensi della legge 16 dicembre 1993, n. 520, e le funzioni già proprie dei medesimi, da delegare ai Consorzi di bonifica secondo la rispettiva competenza territoriale.
3. Le modalità di esecuzione degli interventi di migliorie delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, svolte dai Consorzi di bonifica, sono comprese tra quelle previste dall'articolo 23 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14.
4. I Consorzi di bonifica possono affidare in convenzione alle imprese agricole la manutenzione delle opere pubbliche ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Art. 5
 (Piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio)
1. Per ciascun comprensorio classificato di bonifica, l'attività di bonifica, di irrigazione e idraulica è svolta secondo le previsioni del Piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio.
2. Il Piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio:
a) censisce le opere di bonifica, di irrigazione e idrauliche esistenti nel comprensorio;
b) definisce le linee di intervento nel comprensorio;
c) individua le aree suscettibili di valorizzazione agricola;
d) individua gli interventi di bonifica, idraulici, irrigui e di riordinamento fondiario necessari, indicandone le priorità, la fattibilità amministrativa e tecnica, nonché i costi;
e) prevede la realizzazione delle opere necessarie per la tutela e la valorizzazione rurale del comprensorio e individua gli ambiti particolarmente sensibili, indicando gli interventi per la loro tutela e valorizzazione.

3. L'Amministrazione regionale si avvale dei Consorzi di bonifica per la predisposizione e l'aggiornamento, in coerenza con la programmazione regionale e con i contenuti della pianificazione urbanistica regionale e comunale e nel rispetto della normativa vigente in materia di difesa del suolo, dei piani generali di bonifica e di tutela del territorio, secondo gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
4. I piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio sono attuati attraverso programmi triennali di intervento redatti secondo gli indirizzi e le finalità dei piani medesimi e in armonia con le previsioni del piano regionale di sviluppo e del bilancio regionale per il periodo considerato.
5. I piani generali di bonifica e di tutela del territorio si conformano alle previsioni dei piani di bacino adottati ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e delle norme regionali in materia di difesa del suolo e di demanio idrico, nonché alle disposizioni sull'utilizzo delle risorse idriche di cui alla legge 36/1994.
6. I piani di cui al comma 1 sono depositati, a cura del Consorzio di bonifica, presso la Provincia e le segreterie dei Comuni interessati e chiunque può prenderne visione e presentare proprie osservazioni entro trenta giorni dall'avvenuto deposito. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, affissione nell'albo pretorio dei Comuni interessati e inserzione nella pagina regionale di almeno un quotidiano a diffusione nazionale. I Comuni, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di deposito, trasmettono alla Provincia le eventuali osservazioni ricevute, nonché le proprie osservazioni sui piani. La Provincia, entro trenta giorni successivi al ricevimento delle osservazioni ricevute dai Comuni, esprime il proprio parere sul piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio e lo trasmette, unitamente alle osservazioni, al Consorzio di bonifica che provvede a effettuare eventuali aggiornamenti e integrazioni al piano, a formulare proprie controdeduzioni e a inviarlo alla Direzione regionale dell'agricoltura. Il piano è approvato, previo parere della conferenza dei Direttori regionali prevista dall'articolo 21, comma 2, della legge regionale 7/2000, su proposta della Giunta regionale, dal Presidente della Regione, che decide sulle eventuali osservazioni.
7. L'Amministrazione regionale, nelle more dell'approvazione dei piani generali di bonifica e di tutela del territorio, può finanziare l'esecuzione di opere di irrigazione, di bonifica e idrauliche.
Art. 6
 (Esame tecnico dei piani di riordino fondiario)
1. La conferenza dei Direttori regionali di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 7/2000 esprime parere tecnico sui piani di riordino fondiario di cui al titolo II, capo IV, del regio decreto 215/1933.
Art. 7
 (Progetti di conservazione e ricostituzione vegetale)
1. I Consorzi di bonifica, nella predisposizione dei progetti di bonifica e dei piani di riordino fondiario, tengono conto delle valenze paesaggistiche, naturalistiche, storico-archeologiche e residenziali del territorio, adottando misure volte a proteggere le aree boscate e a salvaguardare gli ambiti naturali, in quanto in grado di svolgere azione ecologica positiva nei confronti della flora, della fauna e della stessa produttività agricola, nonché a tutelare e valorizzare le realtà storico-archeologiche presenti.
2. I piani di riordino fondiario devono contenere, oltre agli elaborati necessari per la loro approvazione, anche il progetto di conservazione e di ricostituzione vegetale, corredato della relazione sui tempi e sulle modalità di ripristino ambientale.
Art. 8
 (Consegna delle opere)
1. Ai Consorzi di bonifica competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche realizzate in delegazione amministrativa intersoggettiva, a partire dalla consegna delle medesime, che si intende effettuata dalla data di emanazione del decreto di liquidazione finale.
Art. 9
 (Servitù di banchina)
1. Al fine di consentire l'accesso per l'esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche, i Consorzi di bonifica possono costituire servitù di banchina. La larghezza della fascia di terreno non può superare i quattro metri dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde dei canali di scolo o di irrigazione; sulla predetta fascia il Consorzio può disporre il divieto di piantagioni arboree o arbustive.
Art. 10
 (Catasto consortile, piani di classifica e oneri a carico dei consorziati)
1. Presso ciascun Consorzio è istituito il catasto consortile, suddiviso in catasto terreni e catasto fabbricati, nel quale sono individuati gli immobili situati nell'ambito del comprensorio, con l'indicazione della proprietà e degli altri diritti reali di godimento.
2. Il Consorzio provvede, ordinariamente ogni anno, all'aggiornamento del catasto per eseguire le volture e le variazioni nelle intestazioni delle partite catastali dei consorziati.
3. I Consorzi di bonifica predispongono e aggiornano con scadenza quinquennale i piani di classifica per ciascun comprensorio classificato.
4. I proprietari di beni immobili agricoli ed extra agricoli che traggono beneficio dall'attività consortile, nonché gli affittuari dei terreni, qualora l'obbligo al pagamento del contributo di bonifica sia previsto nel relativo contratto, sono tenuti a concorrere alle spese per l'esecuzione delle opere che non siano a totale carico dell'Amministrazione regionale, a quelle di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica, alle spese per le altre attività consortili e per il funzionamento dei Consorzi.
5. La ripartizione, tanto provvisoria che definitiva, della quota di spesa è fatta sulla base di criteri di classifica del beneficio conseguibile o conseguito per effetto dell'attività consortile. I criteri della ripartizione delle quote di spesa sono approvati dal Consiglio dei delegati del Consorzio.
6. In via transitoria, e per un massimo di tre anni dall'emissione del decreto di approvazione dei criteri di classifica, il riparto e l'imputazione di spesa possono essere riferiti a criteri di superficie o ad altri parametri fisici degli immobili.
7. Le deliberazioni consortili di ripartizione provvisoria delle spese sono pubblicate agli albi pretori dei Comuni interessati e all'albo consortile per quindici giorni consecutivi.
Art. 11
 (Ufficiale rogante)
1. Le funzioni di ufficiale rogante, riguardo agli atti, ai contratti e alle gare, comprese quelle occorrenti per l'esecuzione delle opere pubbliche, di competenza dei Consorzi di bonifica di cui alla presente legge, possono essere conferite, con atto formale della Deputazione amministrativa del Consorzio, a funzionari appartenenti all'area amministrativa di fascia funzionale non inferiore alla settima e muniti del diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente in servizio presso i Consorzi medesimi, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato di cui agli articoli 95 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29.
2. Il funzionario incaricato delle funzioni di ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili, e, in particolare, ad autenticare le copie degli atti originali da lui ricevuti per ogni effetto di legge e a rilasciare le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta; custodisce inoltre i contratti in fascicoli per ordine cronologico e tiene il repertorio.
Art. 12
 (Organi del Consorzio di bonifica)
1. Sono organi del Consorzio di bonifica:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio dei delegati;
c) la Deputazione amministrativa;
d) il Presidente;
e) il Collegio dei revisori contabili.

2. Gli organi consortili elettivi di cui alle lettere b), c), d) ed e) durano in carica cinque anni.
Art. 13
 (Assemblea)
1. L'Assemblea è costituita dai proprietari consorziali che risultino iscritti nel catasto consortile e che siano in regola con il pagamento del contributo consortile di cui all'articolo 10.
2. Gli affittuari dei terreni che ne facciano richiesta hanno diritto all'iscrizione nel catasto consortile e fanno parte dell'Assemblea quando, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto di affitto, siano tenuti a pagare i contributi consortili.
3. L'Assemblea elegge nel proprio seno i membri elettivi del Consiglio dei delegati.
4. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante pubblicazione del manifesto di indizione delle elezioni a cura del Consorzio, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la data delle elezioni, all'albo del Consorzio e agli albi pretori dei Comuni ricadenti nel perimetro consortile, nonché attraverso appositi annunci sulla stampa.
5. Le elezioni del Consiglio dei delegati sono indette ordinariamente in occasione delle prime consultazioni elettorali successive alla scadenza del mandato del Consiglio uscente e comunque non oltre i dodici mesi dalla scadenza medesima.
6. Ogni elettore ha diritto al voto attivo e passivo e può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro consorziato iscritto nella stessa sezione ed eventuale distretto; non sono ammesse più di due deleghe per ogni elettore.
7. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, il diritto di voto è esercitato dal curatore e dall'amministratore.
8. In caso di comunione di beni l'elettorato è attribuito a uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto.
Art. 14
 (Fasce di contribuenza, distretti e sezioni elettorali)
1. Ai fini dell'elezione dei membri elettivi del Consiglio dei delegati, gli aventi diritto al voto sono raggruppati per fasce di contribuenza, definite dallo statuto consortile, in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque, costituenti sezioni elettorali.
2. Il raggruppamento dei consorziati nelle singole fasce è effettuato con deliberazione del Consiglio dei delegati del Consorzio che indica i criteri adottati per la determinazione dei relativi raggruppamenti nelle fasce predette.
3. Al fine di assicurare nel Consiglio dei delegati adeguata rappresentanza di tutto il comprensorio consorziale, il Consorzio può prevedere nello statuto la suddivisione del comprensorio stesso in distretti elettorali aventi caratteristiche omogenee nei riguardi dei consorziati.
4. Qualora il Consorzio provveda all'istituzione dei distretti, è assicurata per ognuno di essi l'elezione di almeno un rappresentante per fascia di contribuenza.
5. Alle sezioni elettorali, definite con le modalità di cui al comma 1, è attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati eleggibili dai consorziati, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione e il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo della metà dei delegati da eleggere suddivisi per distretto.
6. I delegati eventualmente non attribuiti a una sezione, perché eccedenti la metà dei delegati da eleggere, sono attribuiti alle altre sezioni con i criteri di cui al comma 5.
7. L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente sezione per sezione ed eventualmente distretto per distretto, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.
8. Le liste dei candidati sono presentate da non meno di venti consorziati aventi diritto al voto della sezione oppure da almeno il 10 per cento dei consorziati aventi diritto al voto.
9. Alla lista dei candidati che, all'interno di ciascuna sezione, ha conseguito il maggior numero di voti sono assegnati, con gli eventuali arrotondamenti all'unità, i tre quarti dei delegati spettanti alla sezione stessa. Il residuo quarto è attribuito alla lista o alle liste, con riparto proporzionale, purché abbia ottenuto almeno il 10 per cento dei voti espressi. In difetto, l'intera rappresentanza è attribuita alla lista maggioritaria. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.
10. L'elezione del Consiglio dei delegati è valida qualora sia raggiunto il 20 per cento degli elettori calcolato sul numero degli iscritti nel catasto consortile terreni o il 25 per cento della contribuenza. Nel caso in cui non sia raggiunta tale percentuale, sono indette nuove elezioni, mentre gli organi consortili restano in carica per l'ordinaria amministrazione e per un periodo di tempo che è stabilito dall'Amministrazione regionale nel provvedimento di annullamento delle elezioni. Scaduto tale termine senza che sia disposta una nuova data per le elezioni, l'Amministrazione regionale provvede alla nomina del Commissario e determina la durata del commissariamento.
11. I verbali delle operazioni elettorali sono trasmessi alla Direzione regionale dell'agricoltura entro otto giorni consecutivi dalla data dello svolgimento e pubblicati agli albi dei Comuni del comprensorio e all'albo consortile.
12. Gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali sono presentati all'Assessore regionale all'agricoltura entro e non oltre quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dei verbali, così come disposto al comma 11.
13. L'Assessore regionale all'agricoltura decide sui ricorsi; qualora siano accertate irregolarità essenziali, l'annullamento d'ufficio delle elezioni o dei seggi interessati è disposto dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura.
Art. 15
 (Consiglio dei delegati)
1. Il Consiglio dei delegati è composto dai membri eletti dall'Assemblea e dai rappresentanti dei Comuni il cui territorio ricade totalmente o prevalentemente all'interno del perimetro consortile.
2. Gli statuti consortili fissano il numero dei delegati da eleggere, che non può essere inferiore a quindici né superiore a quaranta. Al fine di assicurare nel Consiglio dei delegati adeguate rappresentanze di tutto il comprensorio, negli statuti può essere prevista la suddivisione dei consiglieri per distretti elettorali.
3. Il componente del Consiglio dei delegati eletto dall'Assemblea che per qualsiasi motivo cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.
4. Nell'impossibilità di procedere alla sostituzione di cui al comma 3 e qualora il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, si provvede al rinnovo delle cariche.
5. Il Presidente del Consorzio di bonifica, entro venti giorni consecutivi dalle elezioni, convoca i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni ricompresi totalmente o prevalentemente nel comprensorio consorziale in una apposita adunanza, nella quale tra i Sindaci o loro delegati sono eletti i rappresentanti dei Comuni quali membri del Consiglio dei delegati.
6. Il numero dei rappresentanti dei Comuni da eleggere è fissato dallo statuto consortile tra un minimo di un decimo e un massimo di tre decimi del numero dei consiglieri da eleggere dall'Assemblea; l'eventuale frazione va considerata per unità intera.
7. Il componente eletto in rappresentanza dei Comuni rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio dei delegati; qualora, per qualsiasi causa, il mandato a Sindaco venga a cessare, il Presidente del Consorzio convoca l'adunanza con le modalità di cui al comma 5, al fine di provvedere alla copertura dei posti resisi vacanti.
8. I rappresentanti dei Comuni possono essere suddivisi ed eletti separatamente per distretti, secondo quanto previsto dal comma 2.
Art. 16
 (Presidente e Deputazione amministrativa)
1. Il Consiglio dei delegati elegge il Presidente del Consorzio fra i membri eletti dall'Assemblea.
2. Il Consiglio elegge, in conformità allo statuto consortile, gli altri componenti della Deputazione amministrativa in numero massimo di membri pari a un quinto del Consiglio dei delegati, assicurando la partecipazione di almeno un rappresentante dei Comuni e di almeno un delegato eletto in ciascuna sezione elettorale.
Art. 17
 (Collegio dei revisori contabili)
1. Il Collegio dei revisori contabili è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Il Presidente, un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura; un membro effettivo e uno supplente sono nominati dal Consiglio dei delegati.
2. La cancellazione o la sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti è causa di decadenza dalla carica.
Art. 18
 (Amministrazione commissariale)
1. Qualora nella gestione dei Consorzi di bonifica siano riscontrate gravi irregolarità, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, è disposto lo scioglimento degli organi di amministrazione dei Consorzi.
2. Con lo stesso provvedimento di scioglimento si dispone la nomina, per la durata di un anno, del Commissario regionale incaricato dell'amministrazione dell'ente e della Consulta commissariale. Il Commissario regionale convoca, entro i termini fissati dallo stesso decreto, l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.
3. Il Commissario regionale rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi organi consortili.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si procede alla eventuale proroga del mandato commissariale o alla nomina di un nuovo Commissario regionale.
5. Il Commissario regionale è assistito da una Consulta composta da non più di sette membri, nominati con il provvedimento di cui al comma 1, tenendo conto delle zone e delle categorie di consorziati interessate.
6. Il parere della Consulta è obbligatorio nelle materie sottoindicate:
a) regolamento e norme sul funzionamento dei servizi e sull'ordinamento organico e disciplinare dei dipendenti;
b) programmi di attività del Consorzio;
c) progetti delle opere da eseguirsi dal Consorzio;
d) criteri di riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata;
e) bilancio preventivo e variazioni;
f) conto consuntivo;
g) assunzione di mutui;
partecipazione a enti, società o associazioni.

Art. 19
 (Statuto)
1. Lo statuto consortile è adottato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dei delegati ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura.
2. Nello statuto del Consorzio di bonifica sono, fra l'altro, determinati gli scopi e le funzioni dell'ente, le norme del relativo funzionamento, i poteri degli organi consortili, le modalità del loro esercizio, il regolamento elettorale, le cause di ineleggibilità e incompatibilità vigenti per gli amministratori consortili ed eventuali poteri sostitutivi.
3. Per le eventuali modifiche dello statuto si osservano le procedure di cui al comma 1.
CAPO II
 Associazione dei Consorzi di bonifica della regione Friuli Venezia Giulia
Art. 20
 (Associazione dei Consorzi di bonifica)
1. Fra tutti i Consorzi di bonifica operanti sul territorio regionale può essere costituita l'Associazione dei Consorzi di bonifica della regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Associazione.
2. L'Associazione è struttura stabile di diritto pubblico per la gestione in via esclusiva di servizi in comune, con l'obiettivo di conseguire economie di spesa attraverso la razionalizzazione delle attività dei Consorzi aderenti e la soppressione degli analoghi servizi presenti nei Consorzi medesimi.
3. Le spese di funzionamento dell'Associazione sono a carico dei Consorzi di bonifica aderenti.
4. Ad avvenuta dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese sostenute nei primi cinque anni di attività dell'Associazione con un contributo pari al 70 per cento delle spese ammissibili per il primo anno, al 50 per cento per il secondo anno, al 30 per cento per il terzo anno e al 20 per cento per il quarto e quinto anno di esercizio. Le spese ammissibili comprendono l'affitto dei locali, l'acquisto di attrezzature da ufficio, inclusi il materiale e i programmi informatici, i costi di esercizio, le spese legali e amministrative.
Art. 21
 (Organi e statuto dell'Associazione)
1. Sono organi dell'Associazione:
a) il Consiglio;
b) il Presidente;
c) il Collegio dei revisori contabili.

2. Il Consiglio dell'Associazione è composto dai legali rappresentanti dei Consorzi di bonifica della regione Friuli Venezia Giulia che durano in carica fino alla scadenza del loro mandato presso il Consorzio del quale sono legali rappresentanti. Al Consiglio competono tutti i poteri ordinari e straordinari per la gestione dell'Associazione.
3. Il Consiglio dell'Associazione nomina nel proprio seno il Presidente che dura in carica cinque anni e comunque non oltre la scadenza del suo mandato presso il Consorzio del quale è legale rappresentante.
4. Il Collegio dei revisori contabili è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti, scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Il Presidente, un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura; un membro effettivo e uno supplente sono nominati dal Consiglio dell'Associazione. La cancellazione o la sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti è causa di decadenza dalla carica.
5. Lo statuto dell'Associazione è adottato con il voto favorevole unanime dei componenti il Consiglio ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura.
6. Nello statuto dell'Associazione sono, fra l'altro, determinati gli scopi e le funzioni della medesima, le norme del relativo funzionamento, i poteri dei suoi organi e le modalità del loro esercizio. Per le eventuali modifiche dello statuto si osservano le procedure di cui al comma 5.
7. Per la disciplina dei controlli sugli atti dell'Associazione si rinvia a quanto previsto dagli articoli 22 e 23.
CAPO III
 Controlli
Art. 22
 (Competenza all'esercizio del controllo)
1. Le funzioni di controllo sui Consorzi di bonifica sono esercitate dal Comitato regionale di controllo di cui alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, e successive modificazioni, di seguito denominato Comitato, con provvedimenti definitivi.
2. Il controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica è limitato alla valutazione di legittimità.
3. Sono soggetti al controllo preventivo necessario di legittimità:
a) i bilanci preventivi e le eventuali variazioni;
b) i conti consuntivi;
c) ogni atto deliberato per il quale sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno il 20 per cento dei componenti presenti dell'organo deliberante, qualora detta richiesta sia presentata al Consorzio entro i termini di pubblicazione previsti dall'articolo 23, comma 1, e siano menzionati i presunti vizi di legittimità. In questo caso il controllo è limitato al solo vizio denunciato;
d) gli atti degli organi consortili, qualora sia espressamente disposto dall'organo deliberante nell'atto medesimo.

4. Sugli atti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 è sentito preventivamente il parere della Ragioneria generale; la richiesta di parere interrompe i termini di cui all'articolo 23, comma 4.
Art. 23
 (Pubblicazione degli atti, invio all'organo di controllo, reclami e denunce)
1. Le deliberazioni dei Consorzi sono pubblicate all'albo consortile entro sette giorni dalla loro adozione; la pubblicazione dura sette giorni.
2. Gli atti soggetti a controllo previsti all'articolo 22, comma 3, sono trasmessi al Comitato in duplice copia integrale con l'attestazione, per ciascuno, del periodo di pubblicazione, entro i tre giorni successivi alla pubblicazione medesima.
3. Nell'esercizio delle competenze previste all'articolo 22, il Comitato può richiedere documentazioni e chiarimenti utili ai fini dell'istruttoria. La richiesta di elementi istruttori è disposta con ordinanza da trasmettersi all'ente entro il quindicesimo giorno dalla data di ricezione dell'atto. Entro detto termine può essere data al Consorzio notizia, anche attraverso strumenti informatici e telematici, dell'emissione dell'ordinanza, ma in tal caso il testo della stessa deve essere trasmesso nei cinque giorni successivi alla scadenza del quindicesimo giorno.
4. Il controllo per gli atti di cui all'articolo 22, comma 3, va eseguito entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'atto. La richiesta di elementi istruttori interrompe il termine per una sola volta e per il periodo di quindici giorni dalla ricezione delle ordinanze di cui al comma 3 del presente articolo; dalla ricezione della risposta all'ordinanza decorre, per l'esercizio del controllo, un nuovo termine di dieci giorni.
5. Nell'esercizio del controllo di legittimità riguardante gli atti di cui all'articolo 22, comma 3, il Comitato, entro i termini indicati dal comma 4 del presente articolo, può annullare gli atti ritenuti illegittimi, con provvedimento motivato che deve pervenire al Consorzio, a pena di decadenza, entro i medesimi termini. Qualora il provvedimento sia stato comunicato all'ente attraverso strumenti telematici o informatici, la trasmissione dello stesso deve avvenire, a pena di decadenza, entro dieci giorni successivi all'avvenuta comunicazione.
6. Per motivate ragioni di urgenza, gli atti soggetti a controllo possono essere dichiarati immediatamente esecutivi dall'organo deliberante con voto espresso dalla maggioranza dei votanti e sono inviati, entro sette giorni dalla loro adozione, al Comitato e pubblicati all'albo del Consorzio per sette giorni.
7. I termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono computati escludendo i giorni festivi e il sabato.
8. Gli atti sottoposti al controllo di legittimità diventano esecutivi:
a) quando siano scaduti i termini stabiliti dal comma 4 senza che il Comitato ne abbia disposto l'annullamento;
b) quando, prima della scadenza del termine di cui al comma 4, il Comitato ne abbia dato formale avviso di legittimità al Consorzio.

9. Gli atti deliberativi non compresi tra quelli previsti all'articolo 22, comma 3, diventano esecutivi trascorso il termine di loro pubblicazione.
CAPO IV
 Modifiche alle leggi regionali 9/1999, 7/2000, 28/2001 e 16/2002
Art. 24
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 9/1999, concernente la sospensione del rilascio di nuove concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque)
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, come modificato dall'articolo 30, comma 1, della legge regionale 1/2000, sono aggiunte, in fine, le parole: <<, anche qualora concesse per altri usi>>.
Art. 25
 (Modifica all'articolo 51 della legge regionale 7/2000, concernente la restituzione di somme erogate senza applicazione di interessi)
1. Al comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 7/2000, dopo le parole: <<servizio sanitario regionale>> sono inserite le seguenti: <<ovvero per l'esecuzione di lavori pubblici in regime di concessione o delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica,>>.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti di concessione o delegazione amministrativa già posti in essere antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 26
 (Modifiche alla legge regionale 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua)
1.
Dopo l'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28, sono aggiunti i seguenti:
<<Art. 1 bis
 
1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo 2003, emana un regolamento al fine di disciplinare specifiche portate di rilascio relative alle utilizzazioni su corpi idrici per i quali vi siano particolari esigenze di portate che possono essere fissate in deroga al parametro previsto dal comma 4 dell'articolo 1.
Art. 1 ter
 
1. Al fine di consentire l'efficace applicazione della presente legge, la Regione promuove misure di ammodernamento delle infrastrutture pubbliche irrigue per incentivare la riduzione del consumo d'acqua.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per l'esecuzione di opere pubbliche di trasformazione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione.>>.

2. Per le finalità previste dall'articolo 1 ter, commi 1 e 2, della legge regionale 28/2001, come aggiunto dal comma 1, è autorizzata la spesa di euro 542.000 per l'anno 2002, a carico dell'unità previsionale di base 11.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6890 (2.1.210.3.10.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 61 - Servizio della bonifica e dell'irrigazione - con la denominazione <<Spese per opere pubbliche di trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione>> e con lo stanziamento di euro 542.000 per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo complessivo dalle seguenti unità previsionali di base del precitato stato di previsione della spesa, con riferimento ai sottonotati capitoli del documento tecnico per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) UPB 11.5.61.932 - capitolo 6806 - euro 379.700; capitolo 6807 - euro 19.900;
b) UPB 11.5.61.1.375 - capitolo 6841 - euro 92.400;
c) UPB 11.1.61.1.348 - capitolo 6265 - euro 50.000.

Art. 27
 (Modifiche alla legge regionale 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico)
1.
La rubrica dell'articolo 20 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, è sostituita dalla seguente:
 <<Spese afferenti all'istanza di concessione>>.

2.
Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 16/2002 è sostituito dal seguente:
<<1. A decorrere dall'anno 2003, all'atto della presentazione della domanda di concessione, il richiedente è tenuto al versamento di un importo forfetario determinato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, commisurato al tipo di utilizzo e comunque non inferiore a euro 230, in relazione agli oneri per l'istruttoria e l'esame della domanda, al versamento di cui all'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 1775/1933, alla pubblicità, alla registrazione del disciplinare di concessione, nonché agli oneri per la sorveglianza e il collaudo dei lavori. Con la medesima deliberazione sono altresì individuate le aliquote degli importi forfetari da assoggettare a restituzione nei casi di reiezione dell'istanza o di diniego della concessione.>>.

3.
Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 16/2002 è inserito il seguente:
<<1 bis. L'importo forfetario da versare per le domande di riconoscimento, di concessione preferenziale e di sanatoria di cui agli articoli 19, comma 2, 25 e 26, è determinato, con le modalità di cui al comma 1, in misura non inferiore a euro 50, e, per gli usi irrigui, a euro 10.>>.

4.
Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 16/2002 è sostituito dal seguente:
<<2. A decorrere dall'anno 2003, all'atto della presentazione della domanda di licenza di attingimento, il richiedente è tenuto al versamento di un importo forfetario determinato con le modalità di cui al comma 1, commisurato al tipo di utilizzo e comunque non inferiore a euro 5, in relazione agli oneri per l'istruttoria.>>.

5.
Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 16/2002 è inserito il seguente:
<<2 bis. A decorrere dall'anno 2003, le somme introitate ai sensi del comma 2 dell'articolo 62 sono utilizzate per le spese di pubblicità e di registrazione dei disciplinari di concessione mediante apertura di credito a favore di funzionari delegati presso gli uffici competenti allo svolgimento delle istruttorie, nell'ambito dei procedimenti relativi alle piccole derivazioni di acque pubbliche.>>.

6.
Dopo il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 16/2002 è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Fino all'individuazione delle modalità di utilizzo dei proventi di cui all'articolo 62, comma 2, sono mantenute le contabilità speciali. Dalla medesima attivazione decorre l'applicazione dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo.>>.

7. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 16/2002 sono soppresse le parole: <<, a spese del richiedente>>.
8. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 16/2002 sono soppresse le parole: <<, a spese del richiedente>> ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Per le derivazioni da acque superficiali a uso irriguo, si prescinde dalla pubblicazione nel quotidiano a diffusione nazionale.>>.
..END

9. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 16/2002 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Per le concessioni di derivazione a uso irriguo l'importo minimo a titolo di cauzione è fissato in euro 10.>>.
..END

10.
Il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 16/2002 è sostituito dal seguente:
<<1. Il termine per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale, relative agli utilizzi posti in essere antecedentemente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, è fissato al 31 dicembre 2003. Delle domande medesime è data notizia in forma cumulativa, su un quotidiano locale, del luogo e del periodo di tempo in cui chiunque sia interessato può prendere visione delle domande presentate, prescindendo da ogni altra forma di pubblicazione.>>.

11. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 16/2002 le parole: <<entro due anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro tre anni>> e dopo le parole: <<che tiene luogo>> sono inserite le seguenti: <<del disciplinare di concessione, nonché>>.
12. Al comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 16/2002 le parole: <<31 dicembre 2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2013>>.
13.
All'articolo 50 della legge regionale 16/2002 è aggiunto il seguente comma:
<<1 bis. In deroga al divieto di cui alla lettera b) del comma 1, con regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, sono individuate le opere la cui realizzazione sia resa necessaria da ragioni di rilevante interesse pubblico, ovvero dalla necessità di adeguamento degli impianti esistenti agli obblighi imposti dalla normativa di tutela ambientale.>>.

14. Al comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 16/2002 le parole: <<nonché al finanziamento di interventi di tutela dell'assetto idraulico e idrogeologico dei corsi d'acqua e del territorio, e di interventi finalizzati alla salvaguardia delle risorse idriche;>> sono sostituite dalle seguenti: <<al finanziamento di interventi di tutela dell'assetto idraulico e idrogeologico dei corsi d'acqua e del territorio, nonché di interventi destinati alla salvaguardia delle risorse idriche, ivi comprese, nella misura del 50 per cento dei proventi medesimi, le opere attuate dalla Direzione regionale dell'agricoltura per la trasformazione dei sistemi irrigui da scorrimento ad aspersione;>>.
15. Al comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 16/2002 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, nonché alle iniziative previste dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/1996, relativa all'individuazione delle direttive per l'azione amministrativa e la gestione per l'esercizio finanziario 2002>>.
16. In relazione al disposto di cui al comma 5 bis dell'articolo 20 della legge regionale 16/2002, come aggiunto dal comma 6, per quanto concerne il mantenimento delle contabilità speciali e il differimento dell'applicazione delle disposizioni ivi richiamate, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.7.556 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, è soppresso il capitolo 1159 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
CAPO V
 Norme finali
Art. 28
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 11 giugno 1983, n. 44;
b) l'articolo 4 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25;
c) la legge regionale 23 agosto 1985, n. 43;
d) i commi 12, 13 e 14 dell'articolo 102 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;
e) i commi 1 e 2 dell'articolo 29 della legge regionale 9/1999;
f) l'articolo 47 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1.