CAPO I
Consorzi di bonifica
Art. 1
(Norma generale)
1. L'attività di bonifica e irrigazione è riconosciuta dall'Amministrazione regionale quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale, nonché alla tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e dei territori agricoli.
2. Per l'attuazione dei programmi regionali in materia di bonifica e di irrigazione, da realizzarsi tenendo conto degli indirizzi comunitari, degli indirizzi generali della programmazione economica nazionale e del piano regionale di sviluppo, l'Amministrazione regionale può avvalersi dei Consorzi di bonifica, come disciplinati dalla presente legge e dalle norme del
regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e, ove non siano operanti Consorzi di bonifica, delle Province.
3. Ai Consorzi di bonifica può essere affidata da enti pubblici, anche al di fuori del territorio di rispettiva competenza, l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche.
Art. 2
(Individuazione del territorio e dei soggetti attuatori delle opere pubbliche)
1. I comprensori di bonifica sono territori di convenienti dimensioni e funzionalità, non inclusi nelle zone definite montane ai sensi della
direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, delimitati dall'Amministrazione regionale tenendo conto della necessità di attuare interventi coordinati nell'azione pubblica di bonifica, di irrigazione e idraulica.
2. Sul territorio regionale sono individuati comprensori di bonifica i cui perimetri già delimitati possono essere modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, di concerto con l'Assessore regionale all'ambiente, sentiti i Comuni interessati.
3. Qualora un Consorzio di bonifica estenda il proprio comprensorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nelle maggiori spese che il medesimo sostiene per l'esercizio delle funzioni istituzionali sul territorio incorporato. Il concorso regionale alle spese sostenute nei primi cinque anni di attività, come risultano dai conti consuntivi regolarmente approvati, è pari al 100 per cento delle spese ammissibili per il primo anno ed è ridotto del 20 per cento per ciascun anno di esercizio successivo in modo che al quinto anno sia limitato al 20 per cento dei costi effettivi di quell'anno.
4. L'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all'articolo 1 è affidata in delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica.
5. Le opere realizzate dai Consorzi in delegazione amministrativa intersoggettiva per conto dell'Amministrazione regionale e le aree espropriate per la realizzazione delle opere medesime sono gestite dai Consorzi di bonifica, ai quali competono la manutenzione ordinaria e straordinaria, i servizi di vigilanza, gli adempimenti connessi con il rispetto delle norme interne di sicurezza, nonché gli eventuali proventi derivanti dall'utilizzo delle opere stesse.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche alle opere già realizzate dai Consorzi in regime di concessione o di delegazione.
Art. 3
(Natura giuridica dei Consorzi di bonifica ed equilibrio finanziario)
1. I Consorzi di bonifica sono costituiti tra i proprietari di immobili che traggono beneficio dalla bonifica e che sono situati nei singoli comprensori di bonifica. I Consorzi di bonifica sono enti pubblici economici non commerciali e svolgono la loro attività entro i limiti consentiti dalla legge e dai rispettivi statuti, con l'osservanza delle norme di cui alla
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
2. I Consorzi di bonifica sono tenuti al perseguimento dell'equilibrio finanziario.
3. È fatto divieto ai Consorzi di bonifica di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento verso banche e altre istituzioni finanziarie, a eccezione:
a) dell'anticipazione da parte del tesoriere nella misura massima di quattro dodicesimi dell'ammontare annuo delle entrate previste dal bilancio di previsione;
b) della contrazione di mutui o dell'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a quindici anni, per il finanziamento di spese di investimento, fino a un ammontare complessivo delle relative rate per capitale e interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate previste nel bilancio preventivo annuale.
Art. 4
(Funzioni dei Consorzi di bonifica)
1. Ai Consorzi di bonifica possono essere delegati la progettazione, esecuzione, esercizio, vigilanza e manutenzione di:
a) opere di difesa dalle acque e di sistemazione idraulica, nel rispetto della normativa in materia di difesa del suolo;
b) opere di approvvigionamento, accumulo, adduzione, ammodernamento e potenziamento delle reti irrigue, nonché di conservazione, tutela dall'inquinamento e regolazione delle risorse idriche, finalizzate all'irrigazione, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni;
c) opere di ricomposizione fondiaria per favorire la riduzione dei fenomeni di polverizzazione e di frammentazione delle proprietà, comprese quelle di sistemazione agraria, irrigue e di viabilità connesse;
d) opere di tutela e di recupero naturalistico-ambientale del territorio;
e) opere di miglioramento fondiario;
f) impianti e prove di sperimentazione ai fini della bonifica, irrigazione e fitodepurazione;
g) reti di monitoraggio funzionali alla prevenzione del rischio idrologico compatibili con i sistemi informatici regionali;
h) strade interpoderali e vicinali;
i) impianti di produzione di energia elettrica;
l) opere intese a tutelare la qualità delle acque irrigue;
m) opere destinate al riutilizzo delle acque reflue in funzione irrigua;
n) interventi di somma urgenza per prevenire e fronteggiare le conseguenze di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.
2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali all'agricoltura e all'ambiente, sono individuati i Consorzi idraulici di terza categoria, soppressi ai sensi della
legge 16 dicembre 1993, n. 520, e le funzioni già proprie dei medesimi, da delegare ai Consorzi di bonifica secondo la rispettiva competenza territoriale.
Art. 5
(Piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio)
1. Per ciascun comprensorio classificato di bonifica, l'attività di bonifica, di irrigazione e idraulica è svolta secondo le previsioni del Piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio.
2. Il Piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio:
a) censisce le opere di bonifica, di irrigazione e idrauliche esistenti nel comprensorio;
b) definisce le linee di intervento nel comprensorio;
c) individua le aree suscettibili di valorizzazione agricola;
d) individua gli interventi di bonifica, idraulici, irrigui e di riordinamento fondiario necessari, indicandone le priorità, la fattibilità amministrativa e tecnica, nonché i costi;
e) prevede la realizzazione delle opere necessarie per la tutela e la valorizzazione rurale del comprensorio e individua gli ambiti particolarmente sensibili, indicando gli interventi per la loro tutela e valorizzazione.
3. L'Amministrazione regionale si avvale dei Consorzi di bonifica per la predisposizione e l'aggiornamento, in coerenza con la programmazione regionale e con i contenuti della pianificazione urbanistica regionale e comunale e nel rispetto della normativa vigente in materia di difesa del suolo, dei piani generali di bonifica e di tutela del territorio, secondo gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
4. I piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio sono attuati attraverso programmi triennali di intervento redatti secondo gli indirizzi e le finalità dei piani medesimi e in armonia con le previsioni del piano regionale di sviluppo e del bilancio regionale per il periodo considerato.
5. I piani generali di bonifica e di tutela del territorio si conformano alle previsioni dei piani di bacino adottati ai sensi della
legge 18 maggio 1989, n. 183, e delle norme regionali in materia di difesa del suolo e di demanio idrico, nonché alle disposizioni sull'utilizzo delle risorse idriche di cui alla
legge 36/1994.
6. I piani di cui al comma 1 sono depositati, a cura del Consorzio di bonifica, presso la Provincia e le segreterie dei Comuni interessati e chiunque può prenderne visione e presentare proprie osservazioni entro trenta giorni dall'avvenuto deposito. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, affissione nell'albo pretorio dei Comuni interessati e inserzione nella pagina regionale di almeno un quotidiano a diffusione nazionale. I Comuni, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di deposito, trasmettono alla Provincia le eventuali osservazioni ricevute, nonché le proprie osservazioni sui piani. La Provincia, entro trenta giorni successivi al ricevimento delle osservazioni ricevute dai Comuni, esprime il proprio parere sul piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio e lo trasmette, unitamente alle osservazioni, al Consorzio di bonifica che provvede a effettuare eventuali aggiornamenti e integrazioni al piano, a formulare proprie controdeduzioni e a inviarlo alla Direzione regionale dell'agricoltura. Il piano è approvato, previo parere della conferenza dei Direttori regionali prevista dall'
articolo 21, comma 2, della legge regionale 7/2000, su proposta della Giunta regionale, dal Presidente della Regione, che decide sulle eventuali osservazioni.
7. L'Amministrazione regionale, nelle more dell'approvazione dei piani generali di bonifica e di tutela del territorio, può finanziare l'esecuzione di opere di irrigazione, di bonifica e idrauliche.
Art. 6
(Esame tecnico dei piani di riordino fondiario)
Art. 7
(Progetti di conservazione e ricostituzione vegetale)
1. I Consorzi di bonifica, nella predisposizione dei progetti di bonifica e dei piani di riordino fondiario, tengono conto delle valenze paesaggistiche, naturalistiche, storico-archeologiche e residenziali del territorio, adottando misure volte a proteggere le aree boscate e a salvaguardare gli ambiti naturali, in quanto in grado di svolgere azione ecologica positiva nei confronti della flora, della fauna e della stessa produttività agricola, nonché a tutelare e valorizzare le realtà storico-archeologiche presenti.
2. I piani di riordino fondiario devono contenere, oltre agli elaborati necessari per la loro approvazione, anche il progetto di conservazione e di ricostituzione vegetale, corredato della relazione sui tempi e sulle modalità di ripristino ambientale.
Art. 8
(Consegna delle opere)
1. Ai Consorzi di bonifica competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche realizzate in delegazione amministrativa intersoggettiva, a partire dalla consegna delle medesime, che si intende effettuata dalla data di emanazione del decreto di liquidazione finale.
Art. 9
(Servitù di banchina)
1. Al fine di consentire l'accesso per l'esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche, i Consorzi di bonifica possono costituire servitù di banchina. La larghezza della fascia di terreno non può superare i quattro metri dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde dei canali di scolo o di irrigazione; sulla predetta fascia il Consorzio può disporre il divieto di piantagioni arboree o arbustive.
Art. 10
(Catasto consortile, piani di classifica e oneri a carico dei consorziati)
1. Presso ciascun Consorzio è istituito il catasto consortile, suddiviso in catasto terreni e catasto fabbricati, nel quale sono individuati gli immobili situati nell'ambito del comprensorio, con l'indicazione della proprietà e degli altri diritti reali di godimento.
2. Il Consorzio provvede, ordinariamente ogni anno, all'aggiornamento del catasto per eseguire le volture e le variazioni nelle intestazioni delle partite catastali dei consorziati.
3. I Consorzi di bonifica predispongono e aggiornano con scadenza quinquennale i piani di classifica per ciascun comprensorio classificato.
4. I proprietari di beni immobili agricoli ed extra agricoli che traggono beneficio dall'attività consortile, nonché gli affittuari dei terreni, qualora l'obbligo al pagamento del contributo di bonifica sia previsto nel relativo contratto, sono tenuti a concorrere alle spese per l'esecuzione delle opere che non siano a totale carico dell'Amministrazione regionale, a quelle di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica, alle spese per le altre attività consortili e per il funzionamento dei Consorzi.
5. La ripartizione, tanto provvisoria che definitiva, della quota di spesa è fatta sulla base di criteri di classifica del beneficio conseguibile o conseguito per effetto dell'attività consortile. I criteri della ripartizione delle quote di spesa sono approvati dal Consiglio dei delegati del Consorzio.
6. In via transitoria, e per un massimo di tre anni dall'emissione del decreto di approvazione dei criteri di classifica, il riparto e l'imputazione di spesa possono essere riferiti a criteri di superficie o ad altri parametri fisici degli immobili.
7. Le deliberazioni consortili di ripartizione provvisoria delle spese sono pubblicate agli albi pretori dei Comuni interessati e all'albo consortile per quindici giorni consecutivi.
Art. 11
(Ufficiale rogante)
1. Le funzioni di ufficiale rogante, riguardo agli atti, ai contratti e alle gare, comprese quelle occorrenti per l'esecuzione delle opere pubbliche, di competenza dei Consorzi di bonifica di cui alla presente legge, possono essere conferite, con atto formale della Deputazione amministrativa del Consorzio, a funzionari appartenenti all'area amministrativa di fascia funzionale non inferiore alla settima e muniti del diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente in servizio presso i Consorzi medesimi, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato di cui agli articoli 95 e seguenti del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'
articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29.
2. Il funzionario incaricato delle funzioni di ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili, e, in particolare, ad autenticare le copie degli atti originali da lui ricevuti per ogni effetto di legge e a rilasciare le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta; custodisce inoltre i contratti in fascicoli per ordine cronologico e tiene il repertorio.
Art. 12
(Organi del Consorzio di bonifica)
1. Sono organi del Consorzio di bonifica:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio dei delegati;
c) la Deputazione amministrativa;
d) il Presidente;
e) il Collegio dei revisori contabili.
2. Gli organi consortili elettivi di cui alle lettere b), c), d) ed e) durano in carica cinque anni.
Art. 13
(Assemblea)
1. L'Assemblea è costituita dai proprietari consorziali che risultino iscritti nel catasto consortile e che siano in regola con il pagamento del contributo consortile di cui all'articolo 10.
2. Gli affittuari dei terreni che ne facciano richiesta hanno diritto all'iscrizione nel catasto consortile e fanno parte dell'Assemblea quando, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto di affitto, siano tenuti a pagare i contributi consortili.
3. L'Assemblea elegge nel proprio seno i membri elettivi del Consiglio dei delegati.
4. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante pubblicazione del manifesto di indizione delle elezioni a cura del Consorzio, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la data delle elezioni, all'albo del Consorzio e agli albi pretori dei Comuni ricadenti nel perimetro consortile, nonché attraverso appositi annunci sulla stampa.
5. Le elezioni del Consiglio dei delegati sono indette ordinariamente in occasione delle prime consultazioni elettorali successive alla scadenza del mandato del Consiglio uscente e comunque non oltre i dodici mesi dalla scadenza medesima.
6. Ogni elettore ha diritto al voto attivo e passivo e può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro consorziato iscritto nella stessa sezione ed eventuale distretto; non sono ammesse più di due deleghe per ogni elettore.
7. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, il diritto di voto è esercitato dal curatore e dall'amministratore.
8. In caso di comunione di beni l'elettorato è attribuito a uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto.
Art. 14
(Fasce di contribuenza, distretti e sezioni elettorali)
1. Ai fini dell'elezione dei membri elettivi del Consiglio dei delegati, gli aventi diritto al voto sono raggruppati per fasce di contribuenza, definite dallo statuto consortile, in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque, costituenti sezioni elettorali.
2. Il raggruppamento dei consorziati nelle singole fasce è effettuato con deliberazione del Consiglio dei delegati del Consorzio che indica i criteri adottati per la determinazione dei relativi raggruppamenti nelle fasce predette.
3. Al fine di assicurare nel Consiglio dei delegati adeguata rappresentanza di tutto il comprensorio consorziale, il Consorzio può prevedere nello statuto la suddivisione del comprensorio stesso in distretti elettorali aventi caratteristiche omogenee nei riguardi dei consorziati.
4. Qualora il Consorzio provveda all'istituzione dei distretti, è assicurata per ognuno di essi l'elezione di almeno un rappresentante per fascia di contribuenza.
5. Alle sezioni elettorali, definite con le modalità di cui al comma 1, è attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati eleggibili dai consorziati, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione e il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo della metà dei delegati da eleggere suddivisi per distretto.
6. I delegati eventualmente non attribuiti a una sezione, perché eccedenti la metà dei delegati da eleggere, sono attribuiti alle altre sezioni con i criteri di cui al comma 5.
7. L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente sezione per sezione ed eventualmente distretto per distretto, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.
8. Le liste dei candidati sono presentate da non meno di venti consorziati aventi diritto al voto della sezione oppure da almeno il 10 per cento dei consorziati aventi diritto al voto.
9. Alla lista dei candidati che, all'interno di ciascuna sezione, ha conseguito il maggior numero di voti sono assegnati, con gli eventuali arrotondamenti all'unità, i tre quarti dei delegati spettanti alla sezione stessa. Il residuo quarto è attribuito alla lista o alle liste, con riparto proporzionale, purché abbia ottenuto almeno il 10 per cento dei voti espressi. In difetto, l'intera rappresentanza è attribuita alla lista maggioritaria. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.
10. L'elezione del Consiglio dei delegati è valida qualora sia raggiunto il 20 per cento degli elettori calcolato sul numero degli iscritti nel catasto consortile terreni o il 25 per cento della contribuenza. Nel caso in cui non sia raggiunta tale percentuale, sono indette nuove elezioni, mentre gli organi consortili restano in carica per l'ordinaria amministrazione e per un periodo di tempo che è stabilito dall'Amministrazione regionale nel provvedimento di annullamento delle elezioni. Scaduto tale termine senza che sia disposta una nuova data per le elezioni, l'Amministrazione regionale provvede alla nomina del Commissario e determina la durata del commissariamento.
11. I verbali delle operazioni elettorali sono trasmessi alla Direzione regionale dell'agricoltura entro otto giorni consecutivi dalla data dello svolgimento e pubblicati agli albi dei Comuni del comprensorio e all'albo consortile.
12. Gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali sono presentati all'Assessore regionale all'agricoltura entro e non oltre quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dei verbali, così come disposto al comma 11.
13. L'Assessore regionale all'agricoltura decide sui ricorsi; qualora siano accertate irregolarità essenziali, l'annullamento d'ufficio delle elezioni o dei seggi interessati è disposto dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura.
Art. 15
(Consiglio dei delegati)
1. Il Consiglio dei delegati è composto dai membri eletti dall'Assemblea e dai rappresentanti dei Comuni il cui territorio ricade totalmente o prevalentemente all'interno del perimetro consortile.
2. Gli statuti consortili fissano il numero dei delegati da eleggere, che non può essere inferiore a quindici né superiore a quaranta. Al fine di assicurare nel Consiglio dei delegati adeguate rappresentanze di tutto il comprensorio, negli statuti può essere prevista la suddivisione dei consiglieri per distretti elettorali.
3. Il componente del Consiglio dei delegati eletto dall'Assemblea che per qualsiasi motivo cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.
4. Nell'impossibilità di procedere alla sostituzione di cui al comma 3 e qualora il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, si provvede al rinnovo delle cariche.
5. Il Presidente del Consorzio di bonifica, entro venti giorni consecutivi dalle elezioni, convoca i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni ricompresi totalmente o prevalentemente nel comprensorio consorziale in una apposita adunanza, nella quale tra i Sindaci o loro delegati sono eletti i rappresentanti dei Comuni quali membri del Consiglio dei delegati.
6. Il numero dei rappresentanti dei Comuni da eleggere è fissato dallo statuto consortile tra un minimo di un decimo e un massimo di tre decimi del numero dei consiglieri da eleggere dall'Assemblea; l'eventuale frazione va considerata per unità intera.
7. Il componente eletto in rappresentanza dei Comuni rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio dei delegati; qualora, per qualsiasi causa, il mandato a Sindaco venga a cessare, il Presidente del Consorzio convoca l'adunanza con le modalità di cui al comma 5, al fine di provvedere alla copertura dei posti resisi vacanti.
8. I rappresentanti dei Comuni possono essere suddivisi ed eletti separatamente per distretti, secondo quanto previsto dal comma 2.
Art. 16
(Presidente e Deputazione amministrativa)
1. Il Consiglio dei delegati elegge il Presidente del Consorzio fra i membri eletti dall'Assemblea.
2. Il Consiglio elegge, in conformità allo statuto consortile, gli altri componenti della Deputazione amministrativa in numero massimo di membri pari a un quinto del Consiglio dei delegati, assicurando la partecipazione di almeno un rappresentante dei Comuni e di almeno un delegato eletto in ciascuna sezione elettorale.
Art. 17
(Collegio dei revisori contabili)
1. Il Collegio dei revisori contabili è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Il Presidente, un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura; un membro effettivo e uno supplente sono nominati dal Consiglio dei delegati.
2. La cancellazione o la sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti è causa di decadenza dalla carica.
Art. 18
(Amministrazione commissariale)
1. Qualora nella gestione dei Consorzi di bonifica siano riscontrate gravi irregolarità, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, è disposto lo scioglimento degli organi di amministrazione dei Consorzi.
2. Con lo stesso provvedimento di scioglimento si dispone la nomina, per la durata di un anno, del Commissario regionale incaricato dell'amministrazione dell'ente e della Consulta commissariale. Il Commissario regionale convoca, entro i termini fissati dallo stesso decreto, l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.
3. Il Commissario regionale rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi organi consortili.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si procede alla eventuale proroga del mandato commissariale o alla nomina di un nuovo Commissario regionale.
5. Il Commissario regionale è assistito da una Consulta composta da non più di sette membri, nominati con il provvedimento di cui al comma 1, tenendo conto delle zone e delle categorie di consorziati interessate.
6. Il parere della Consulta è obbligatorio nelle materie sottoindicate:
a) regolamento e norme sul funzionamento dei servizi e sull'ordinamento organico e disciplinare dei dipendenti;
b) programmi di attività del Consorzio;
c) progetti delle opere da eseguirsi dal Consorzio;
d) criteri di riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata;
e) bilancio preventivo e variazioni;
f) conto consuntivo;
g) assunzione di mutui;
partecipazione a enti, società o associazioni.
Art. 19
(Statuto)
1. Lo statuto consortile è adottato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dei delegati ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura.
2. Nello statuto del Consorzio di bonifica sono, fra l'altro, determinati gli scopi e le funzioni dell'ente, le norme del relativo funzionamento, i poteri degli organi consortili, le modalità del loro esercizio, il regolamento elettorale, le cause di ineleggibilità e incompatibilità vigenti per gli amministratori consortili ed eventuali poteri sostitutivi.
3. Per le eventuali modifiche dello statuto si osservano le procedure di cui al comma 1.