LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 marzo 2001, n. 9

Disposizioni in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale 14/1995. Modifica all'articolo 29 della legge regionale 49/1991 concernente le deliberazioni soggette al controllo di legittimità.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 1
 (Modifiche alla legge regionale 14/1995)
1.
All'articolo 2 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2.I Consigli provinciali e i Consigli comunali dei Comuni aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Negli altri Comuni, lo Statuto può prevedere la figura del Presidente del Consiglio. In mancanza di detta previsione, il Consiglio è presieduto dal Sindaco.>>.

2. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 14/1995, le parole <<con popolazione superiore ai 5.000 abitanti,>> sono abrogate.
4. Nella rubrica dell'articolo 5 della legge regionale 14/1995 le parole <<a 5.000 abitanti>> sono sostituite con le parole <<a 15.000 abitanti>>.
5. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14/1995 le parole <<a 5.000 abitanti>> sono sostituite con le parole <<a 15.000 abitanti>>.
6. Nella rubrica dell'articolo 6 della legge regionale 14/1995 le parole <<a 5.000 abitanti>> sono sostituite con le parole <<a 15.000 abitanti>>.
Art. 2
 (Durata del mandato degli organi elettivi di Comuni e Province)
1. La durata del mandato del Sindaco e del Consiglio comunale, del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale, è fissata in cinque anni.
Art. 3
 (Sottoscrizione dei gruppi dei candidati nelle elezioni provinciali)
1. Nel procedimento per l'elezione degli organi provinciali, la presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.
2. La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:
a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle Province fino a 100.000 abitanti;
b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle Province con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle Province con più di 500.000 abitanti.

Art. 4
 (Sottoscrizione delle liste nelle elezioni comunali)
1. Nel procedimento per l'elezione degli organi comunali, la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco per ogni Comune deve essere sottoscritta:
a) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
b) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
c) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
d) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
e) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
f) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
g) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti;
h) da non meno di 10 e da non più di 20 elettori nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Art. 5
 (Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi nell'elezione del Consiglio provinciale)
1. Nel procedimento per l'elezione dei Consigli provinciali non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 5 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.
Art. 6
 (Disposizioni in materia di composizione del Consiglio comunale)
1. Nei Comuni aventi popolazione compresa tra 15.001 e 30.000 abitanti, il Consiglio è composto dal Sindaco e da ventiquattro membri.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai Consigli eletti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
 (Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 14/1995 concernente le modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)
1.
Dopo l'articolo 3 della legge regionale 14/1995 è inserito il seguente:
<<Art. 3 bis
 (Modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)
1. Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale.
2. Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
3. Le liste per l'elezione del Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
4. La scheda per l'elezione del Sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale appartenente alla lista votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di Sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di Sindaco.
5. È proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Sindaco il candidato più anziano di età e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
6. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco.
7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto Sindaco viene assegnato il sessanta per cento dei seggi.
8. Per l'assegnazione dei restanti seggi a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
9. Per l'assegnazione dei seggi di cui ai commi 7 e 8 nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati, è divisa per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.
10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di Sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.
11. Compiute le operazioni di cui al comma 10, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.>>.

Art. 8
 (Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 14/1995 concernente le schede di votazione e il manifesto dei candidati)
1.
Dopo l'articolo 6 della legge regionale 14/1995 è inserito il seguente:
<<Art. 6 bis
 (Disposizioni relative alle schede di votazione e al manifesto dei candidati)
1. Nei Comuni del Friuli-Venezia Giulia, la scheda per l'elezione del Sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio ed è conforme a quella descritta nelle Tabelle C ed E allegate al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.
2. La scheda per l'eventuale turno di ballottaggio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti comprende il nome e cognome dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i simboli delle liste collegate ed è conforme a quella descritta nelle Tabelle D ed F allegate al decreto del Presidente della Repubblica 132/1993.
3. Ai fini della stampa, sul manifesto e sulle schede di votazione, dei nominativi dei candidati alla carica di Sindaco e dei contrassegni delle liste e dei gruppi di liste ad essi collegate, trova applicazione l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993.>>.

Art. 9
 (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 49/1991 concernente le deliberazioni soggette al controllo di legittimità)
1. All'articolo 29, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come sostituito dall'articolo 24, comma 2, della legge regionale 23/1997, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<<b) le deliberazioni di competenza dei consigli comunali e provinciali e delle assemblee delle Comunità montane, nonché le deliberazioni delle giunte comunali, provinciali e delle Unioni dei Comuni, dei consigli di amministrazione dei Consorzi tra enti locali e dei consigli direttivi delle Comunità montane, qualora un quinto dei consiglieri provinciali o un quinto dei componenti dell'assemblea della Comunità montana, del Consorzio o dell'Unione dei Comuni o un quinto dei consiglieri comunali ne facciano richiesta scritta e motivata, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, ritenendole viziate d'incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio o dell'organo assembleare;>>.

Art 10
 (Norma transitoria)
1. Per le elezioni che si svolgono nell'anno 2001, nei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti è ammessa l'integrazione, con ulteriore documentazione resa necessaria dalle modifiche introdotte dalla presente legge, dei modelli utilizzati prima dell'entrata in vigore della legge per la raccolta delle firme dei sottoscrittori.
Art. 11
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.