LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 marzo 2001, n. 8

Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/03/2001
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 4 bis aggiunto da art. 174, comma 1, L. R. 17/2010
2Articolo 4 ter aggiunto da art. 7, comma 11, L. R. 18/2011
Art. 1
 (Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale)
1.  
( ABROGATO )
2.  
( ABROGATO )
3.  
( ABROGATO )
4.  
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
7. La Conferenza svolge i seguenti compiti:
a)   ( ABROGATA )
b) esprime parere sulla proposta di Piano sanitario e sociosanitario regionale;
c) esprime parere sui progetti obiettivo regionali di carattere sociosanitario;
d) esprime parere sulle linee annuali di gestione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 49/1996;
d bis)   ( ABROGATA )
e)   ( ABROGATA )
f)   ( ABROGATA )
g)   ( ABROGATA )
h)   ( ABROGATA )
i)   ( ABROGATA )
l)   ( ABROGATA )
8.  
( ABROGATO )
9.  
( ABROGATO )
9 bis.  
( ABROGATO )
9 ter.  
( ABROGATO )
10.  
( ABROGATO )
11.  
( ABROGATO )
12.  
( ABROGATO )
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 23, L. R. 3/2002
2Parole aggiunte al comma 5 da art. 12, comma 13, L. R. 13/2002
3Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 23/2004
4Vedi la disciplina transitoria del comma 6, stabilita da art. 20, comma 3, L. R. 23/2004
5Parole sostituite al comma 5 da art. 17, comma 1, L. R. 21/2005
6Parole soppresse al comma 7 da art. 63, comma 1, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
7Parole sostituite al comma 7 da art. 14, comma 1, L. R. 19/2006
8Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 10, comma 18, lettera a), L. R. 12/2009
9Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 10, comma 18, lettera b), L. R. 12/2009
10Comma 5 sostituito da art. 10, comma 18, lettera c), L. R. 12/2009
11Lettera a) del comma 7 sostituita da art. 10, comma 18, lettera d), L. R. 12/2009
12Lettera c) del comma 7 sostituita da art. 10, comma 18, lettera e), L. R. 12/2009
13Lettera d) del comma 7 sostituita da art. 10, comma 18, lettera f), L. R. 12/2009
14Lettera e) del comma 7 abrogata da art. 10, comma 18, lettera g), L. R. 12/2009
15Lettera h) del comma 7 abrogata da art. 10, comma 18, lettera g), L. R. 12/2009
16Comma 9 sostituito da art. 10, comma 18, lettera h), L. R. 12/2009
17Comma 10 abrogato da art. 10, comma 18, lettera i), L. R. 12/2009
18Comma 11 abrogato da art. 10, comma 18, lettera i), L. R. 12/2009
19Comma 12 abrogato da art. 10, comma 18, lettera i), L. R. 12/2009
20Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 7, comma 9, lettera a), L. R. 18/2011
21Parole soppresse alla lettera d) del comma 7 da art. 7, comma 9, lettera b), L. R. 18/2011
22Lettera d bis) del comma 7 aggiunta da art. 7, comma 9, lettera c), L. R. 18/2011
23Parole sostituite al comma 8 da art. 7, comma 9, lettera d), L. R. 18/2011
24Comma 9 bis aggiunto da art. 7, comma 9, lettera e), L. R. 18/2011
25Comma 9 ter aggiunto da art. 7, comma 9, lettera e), L. R. 18/2011
26Parole sostituite alla lettera l) del comma 7 da art. 8, comma 9, L. R. 6/2013
27Integrata la disciplina del comma 7 da art. 2, comma 3, lettera e), L. R. 20/2013, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 21, comma 1, L. R. 12/2015
28Comma 1 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
29Comma 2 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
30Comma 3 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
31Comma 4 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
32Comma 5 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
33Comma 6 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
34Lettera a) del comma 7 abrogata da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
35Lettera b) del comma 7 abrogata da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 , a decorrere dall'entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento alle previsioni di cui all'art. 16 della medesima L.R. 12/2015 delle disposizioni relative alle funzioni già in capo alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale.
36Lettera c) del comma 7 abrogata da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 , a decorrere dall'entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento alle previsioni di cui all'art. 16 della medesima L.R. 12/2015 delle disposizioni relative alle funzioni già in capo alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale.
37Lettera d) del comma 7 abrogata da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 , a decorrere dall'entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento alle previsioni di cui all'art. 16 della medesima L.R. 12/2015 delle disposizioni relative alle funzioni già in capo alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale.
38Lettera d bis) del comma 7 abrogata da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
39Lettera f) del comma 7 abrogata da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 , a decorrere dall'entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento alle previsioni di cui all'art. 16 della medesima L.R. 12/2015 delle disposizioni relative alle funzioni già in capo alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale.
40Lettera g) del comma 7 abrogata da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
41Lettera i) del comma 7 abrogata da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
42Lettera l) del comma 7 abrogata da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
43Comma 8 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
44Comma 9 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
45Comma 9 bis abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
46Comma 9 ter abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
47Lettera f) del comma 7 abrogata da art. 5, comma 6, L. R. 33/2015 . Pertanto l'efficacia differita dell'abrogazione della lettera f) medesima disposta all'art. 16, c. 5, L.R. 12/2015 non ha più effetto.
Art. 2
 (Atto aziendale)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con atto di indirizzo e coordinamento, stabilisce i principi e i criteri per l'adozione, da parte delle Aziende sanitarie regionali, dell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 229/1999 e modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 168/2000.
Art. 3

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 12, comma 13, L. R. 13/2002 a decorrere dall'1 gennaio 2003.
2Comma 3 abrogato da art. 12, comma 13, L. R. 13/2002 a decorrere dall'1 gennaio 2003.
3Comma 2 sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 23/2004
4Articolo abrogato da art. 8, comma 11, L. R. 6/2013
Art. 4

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 12, comma 13, L. R. 13/2002 , fatti salvi i provvedimenti adottati sulla base della normativa regionale previgente, ai sensi del medesimo articolo 8, comma 40.
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 19, comma 2, L. R. 23/2004
3Comma 3 bis aggiunto da art. 19, comma 2, L. R. 23/2004
4Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera p), L. R. 17/2014
Art. 4 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 174, comma 1, L. R. 17/2010
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 67, comma 1, L. R. 22/2019
3Articolo abrogato da art. 101, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 4 ter

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 11, L. R. 18/2011
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 67, comma 1, L. R. 22/2019
3Articolo abrogato da art. 101, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 5

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 3 interpretato da art. 8, comma 12, L. R. 9/2008
2Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera p), L. R. 17/2014
Art. 6
 (Disposizioni in materia di donazione e trapianto)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 578, all'accertamento della morte, effettuato dal collegio medico, può assistere un medico di fiducia indicato dalla famiglia del potenziale donatore.
2. L'Azienda per i servizi sanitari di residenza del cittadino che ha subito un trapianto di organi o di midollo osseo nella regione Friuli Venezia Giulia o in altra regione italiana, purché già iscritto in lista di attesa presso una struttura regionale, provvede al rimborso delle spese di trasporto o di viaggio e di soggiorno per l'effettuazione:
a) degli esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;
b) dell'intervento di trapianto;
c) di tutti i controlli successivi, nonché di quelli per le eventuali complicanze derivanti dall'intervento stesso.
2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 si applicano anche qualora le prestazioni di cui alle rispettive lettere a), b) e c) vengano effettuate all'estero.
3. L'Azienda per i servizi sanitari di residenza del cittadino provvede altresì al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno di un accompagnatore a sostegno del paziente che deve sottoporsi alle prestazioni sanitarie di cui al comma 2 e al comma 2 bis.
4. Al fine di incentivare l'attività di donazione di organi e tessuti, l'Azienda per i servizi sanitari di residenza del donatore vivente è autorizzata a rimborsare al medesimo le spese di trasporto o di viaggio e di soggiorno per l'effettuazione:
a) degli esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;
b) dell'intervento di espianto;
c) di tutti i controlli successivi, nonché di quelli per le eventuali complicanze derivanti dall'intervento stesso.
5. L'Azienda per i servizi sanitari di residenza del donatore di organo deceduto presso strutture sanitarie regionali o extraregionali è altresì autorizzata a erogare un contributo per le spese funerarie e di trasporto del feretro.
5 bis. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche ai donatori non residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia deceduti presso strutture sanitarie regionali. In tal caso il contributo viene erogato dall'Azienda per i servizi sanitari nel cui territorio è avvenuto il decesso.>>;
6. La misura dei rimborsi e dei contributi di cui ai commi 2 e 2 bis, nonché le modalità per usufruire dei medesimi, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2001.
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 3, comma 3, L. R. 23/2001
2Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 3, L. R. 23/2001
3Comma 2 bis aggiunto da art. 19, comma 3, L. R. 23/2004
4Parole aggiunte al comma 3 da art. 19, comma 3, L. R. 23/2004
5Parole aggiunte al comma 5 da art. 19, comma 3, L. R. 23/2004
6Comma 6 sostituito da art. 19, comma 3, L. R. 23/2004
Art. 7
 (Inserimento lavorativo delle persone handicappate)
1. Nelle more della revisione della legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17, conseguente all'entrata in vigore della legge 12 marzo 1999, n. 68, le risorse destinate agli incentivi previsti dal capo II della legge regionale 17/1994, riferite ai bienni 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002, possono essere utilizzate anche nei casi di stipulazione di convenzione ai sensi dell'articolo 11 della legge 68/1999, che, prima dell'assunzione, preveda lo svolgimento di un periodo di tirocinio.
Art. 8
 (Borsa di inserimento lavorativo)
1. A decorrere dall'1 gennaio 2001, l'ammontare mensile della borsa di inserimento lavorativo di cui all'articolo 6 della legge regionale 17/1994 è fissato in lire 550.000 ed è soggetto ad adeguamento annuale in base alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita riferito al mese di gennaio. Al conseguente maggiore onere si provvede, a decorrere dalla predetta data, nei limiti dello stanziamento già iscritto sull'unità previsionale di base 13.1.41.1.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4789 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 9
 (Commissione regionale per il disadattamento e la devianza)
1Presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali è istituita la "Commissione regionale per il disadattamento e la devianza", avente come scopo il coordinamento, l'integrazione e la programmazione degli interventi di rispettiva competenza, a livello regionale e locale, del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile, della Regione e degli Enti locali, nel campo della prevenzione della devianza nonché degli interventi nell'area penale minorile e per adulti. La Commissione regionale svolge altresì il coordinamento delle sottocommissioni "Adulti" e "Minori", istituite con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia.
2. L'organismo di cui al comma 1 ha la seguente composizione:
a) l'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali, quale Presidente;
b) gli Assessori regionali competenti in materia di formazione professionale, lavoro, volontariato;
c) il Direttore del Servizio per le attività socio - assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;
d) il Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria;
e) il Presidente del Tribunale di sorveglianza;
f) il Direttore del Centro per la Giustizia minorile;
g) un Direttore di Istituto penitenziario;
h) un Direttore di Servizio sociale per adulti;
i) il Direttore dell'Ufficio di servizio sociale per i minorenni;
l) gli Assessori ai servizi sociali di due Amministrazioni provinciali;
m) gli Assessori ai servizi sociali di due Comuni;
n) i Direttori generali di due Aziende per i servizi sanitari;
o) i Coordinatori delle Sottocommissioni "Adulti" e "Minori";
p) i referenti di organizzazioni di volontariato operanti nel settore.
3. I componenti di cui alle lettere g), h), n), p), del comma 2 sono individuati dall'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali. I componenti di cui alle lettere l) e m) del comma 2 sono designati dagli organi di rappresentanza del sistema delle autonomie locali. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a quella di segretario.
4. Per la partecipazione ai lavori dell'organismo di cui al comma 1, ai componenti, con l'esclusione di quelli appartenenti all'Amministrazione regionale, spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla vigente normativa regionale.
Art. 10
 (Modifiche e abrogazioni di norme regionali)
1.  
( ABROGATO )
(4)
2.
All'articolo 33 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Le Province provvedono agli interventi per consentire l'accoglimento di minori adolescenti e giovani, privi di adeguata assistenza, in colonie marine e montane.>>.

4. All'articolo 13, comma 2, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, le parole <<in possesso della cittadinanza italiana e>> sono abrogate.
5.  
( ABROGATO )
(5)
6.
L'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21 è sostituito dal seguente:
<<Art. 9
 (Svolgimento dell'attività ispettiva)
1. L'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali, con proprio provvedimento, affida l'incarico per lo svolgimento dell'attività ispettiva a esperti, anche esterni all'Amministrazione regionale, che abbiano acquisito una comprovata esperienza in una delle seguenti materie:
a) programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
b) osservazione epidemiologica, prevenzione e sanità pubblica, controllo sulla qualità;
c) gestione del personale;
d) gestione economico-finanziaria;
e) acquisizione di beni e servizi;
f) politiche di investimento e lavori pubblici.
2. Gli ispettori hanno libero accesso, anche individualmente, a tutti gli atti e ai documenti amministrativi e contabili, anche interni, nonché a tutte le strutture sanitarie delle Aziende sanitarie regionali, restando comunque vincolati al segreto d'ufficio.
3. Qualora gli ispettori non siano dipendenti dell'Amministrazione regionale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, in misura non superiore a quella prevista dalle disposizioni vigenti per i dipendenti regionali, nonché a un'indennità oraria stabilita con il provvedimento di affidamento dell'incarico. Gli oneri derivanti dall'attività ispettiva svolta da esperti esterni all'Amministrazione regionale sono posti a carico delle risorse regionali destinate al funzionamento del Servizio sanitario regionale.>>.

7.
L'articolo 10 della legge regionale 21/1992 è sostituito dal seguente:
<<Art. 10
 (Interventi conseguenti all'attività ispettiva)
1. Le risultanze dell'attività ispettiva di cui all'articolo 8 sono comunicate all'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali. Qualora tali risultanze evidenzino il verificarsi delle fattispecie di cui all'articolo 3 bis, comma 7, del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999, la Regione risolve il contratto del Direttore generale dichiarandone la decadenza e provvedendo alla sua sostituzione.>>.

8. È abrogata la legge regionale 18 marzo 1992, n. 11 e successive modifiche e integrazioni.
9.  
( ABROGATO )
(1)
10.  
( ABROGATO )
(2)
11.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Comma 9 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
2Comma 10 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
3Comma 11 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
4Comma 1 abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
5Comma 5 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
6Comma 4 abrogato da art. 50, comma 4 ter, L. R. 17/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, c. 2, L.R. 10/1997, con effetto dalla data di avvio del nuovo sistema di finanzamento come stabilito all'art. 50, c. 4 bis, L.R. 17/2014, introdotto dall'art. 9, c. 47, L.R. 31/2017.
7Comma 4 abrogato da art. 65, comma 7, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, commi da 1 a 5 bis, L.R. 10/1997, a decorrere dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui all'art. 65, c. 6 della medesima L.R. 22/2019.
Art. 11
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 6, della presente legge, e dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale 21/1992, come sostituito dall'articolo 10, comma 6, fanno carico all'unità previsionale di base 12.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4355 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli per gli anni successivi.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 150 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli per gli anni successivi.