Art. 19
(Conclusione delle lottizzazioni convenzionate)
1. Allo scopo di favorire la conclusione delle procedure relative agli obblighi assunti nell'ambito di piani di lottizzazione convenzionata approvati, ai sensi dell'
articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150
, con convenzioni stipulate entro la data di entrata in vigore della
legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5
(Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono dettate le disposizioni di snellimento e di semplificazione di cui ai commi successivi.
2. Le obbligazioni assunte nell'ambito di convenzioni di cui al comma 1 e concernenti la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e la cessione di aree si intendono adempiute a tutti gli effetti, ivi compreso quello relativo alla svincolo delle garanzie prestate, quando il Comune, pur in assenza di formale documentazione tecnico-amministrativa, abbia tuttavia di fatto provveduto, senza sollevare rilievi o contestazioni, ad assumere a proprio carico la gestione pubblica delle opere di urbanizzazione primaria realizzate dalla ditta lottizzante, ancorché in difetto di regolare concessione edilizia, sempre che dette opere siano state comunque regolarizzate attraverso il rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
3. Fermo restando che ogni altra obbligazione a carico della ditta lottizzante dev'essere adempiuta a termini di convenzione, il Comune accerta, con deliberazione della Giunta comunale, l'adempimento delle obbligazioni di cui al comma 2 secondo le indicazioni del presente articolo e procede quindi allo svincolo delle garanzie prestate dalla ditta lottizzante.
4. Permane a carico del Comune l'onere di procedere formalmente all'acquisizione delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria, dopo la definizione dei rapporti derivanti dalla convenzione di lottizzazione, qualora non vi abbia già provveduto.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 17, L. R. 12/2018
Art. 22
(Scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria)
1. La concessione e, nei casi previsti, l'autorizzazione edilizia costituiscono anche autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria ai sensi dell'
articolo 45 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, e ne viene data esplicita indicazione nel provvedimento edilizio.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di quattro anni e si intende tacitamente rinnovata qualora non siano intervenute modifiche allo scarico, da comunicarsi tempestivamente a cura del soggetto autorizzato, mediante autocertificazione.
3. L'attivazione di un nuovo scarico, al di fuori dei provvedimenti edilizi di cui al comma 1, oppure le modifiche dello scarico esistente, sono autorizzate dal Comune in cui questo ricade.