LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17

Norme di semplificazione in materia di gestione dei rifiuti agricoli.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  13/09/2001
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 1
 (Attivazione del servizio integrativo)
1. La Regione è autorizzata a concedere contributi <<una tantum>> a favore dei Comuni e dei soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare l'attivazione del servizio integrativo per la gestione dei rifiuti prodotti dalle attività agricole, non assimilati ai rifiuti urbani.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 12, L. R. 13/2002
Art. 2
 (Individuazione dei siti di stoccaggio)
1. Lo stoccaggio dei rifiuti provenienti da attività agricole avviene presso centri appositamente attrezzati e controllati da un responsabile; questi sono soggetti alla tenuta di un registro di carico e scarico finalizzato all'inoltro, da parte del soggetto gestore del servizio, della comunicazione di cui all'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
Art. 3
 (Adempimento della tenuta dei registri)
1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 22/1997 e successive modificazioni, i soggetti, la cui produzione annua di rifiuti non ecceda le cinque tonnellate di rifiuti non pericolosi e una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
Art. 4
 (Accordi di programma)
1. Le Province possono stipulare accordi di programma con i Comuni al fine di agevolare l'istituzione e il funzionamento del servizio integrativo per la gestione dei rifiuti provenienti da attività agricole, di cui all'articolo 1.
Art. 5
 (Contenitori di prodotti fitosanitari)
1. Fermi restando gli obblighi di legge, l'Assessore regionale all'ambiente, sentita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, emana, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, specifiche disposizioni tecniche di buona prassi per la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, al fine di favorirne il recupero.
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.