Art. 1
(Finalità)
1. In attuazione della vigente legislazione nazionale, che riconosce l'Unione Nazionale Mutilati per Servizio (UNMS), l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL), l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (ANMIC), l'Ente Nazionale Sordomuti (ENS) e l'Unione Italiana Ciechi (UIC) quali enti morali, con l'esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive categorie, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia valorizza il ruolo di tali associazioni e del coordinamento tra le stesse costituito, il Comitato regionale della Federazione nazionale tra le associazioni dei disabili.
2. Per le finalità di cui al comma 1, con la presente legge è promosso il ruolo delle associazioni presso l'Amministrazione regionale, gli enti locali, le Aziende sanitarie regionali nonché presso le altre istituzioni che hanno come scopo ovvero sono titolari di attività rilevanti per l'integrazione e l'elevazione morale dei soggetti disabili totali o parziali, nei settori dell'educazione, del lavoro, della formazione professionale, dei trasporti e comunicazioni, dell'assistenza sanitaria e sociale, del turismo e dello sport.
Art. 2
(Designazioni)
1. I soggetti pubblici, ivi compresi i loro enti strumentali e aziende speciali, di cui all'articolo 1, comma 2, presso i quali operano organismi consultivi, assicurano negli stessi la partecipazione di un rappresentante per associazione o ente di cui all'articolo 1, comma 1, operanti nel territorio regionale.
2. Le designazioni avvengono con riferimento alle tematiche rappresentate e precisamente l'UNMS per le problematiche inerenti all'invalidità per servizio, l'ANMIL per le problematiche relative all'invalidità e sicurezza sul lavoro, l'ANMIC per le problematiche relative all'invalidità civile, l'ENS per le problematiche relative ai minorati dell'udito e della favella e l'UIC per le problematiche inerenti ai minorati della vista.
3. I soggetti di cui al comma 2 provvedono autonomamente alle designazioni presso gli enti interessati, dando contestuale notizia delle stesse al Comitato di cui all'articolo 1, comma 1.
Art. 3
(Convenzioni)
1. I soggetti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, per delegare a esse lo svolgimento di compiti e funzioni non attribuiti dalla legge esclusivamente alla pubblica amministrazione, ivi comprese funzioni relative a procedimenti per l'attribuzione di benefici ai disabili previsti dalle norme nazionali e regionali.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.