Art. 1
        
       (Finalità)
        
        
        
          1. La presente legge contiene disposizioni per l'adozione, l'uso e l'esposizione della bandiera regionale, nonché per l'uso e l'esposizione delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea.
       
      
      
      
        Art. 2
        
       (Bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia)
        
        
        
          1. La bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia è formata da un drappo di forma rettangolare con al centro lo stemma della Regione, posto su fondo azzurro. Lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della bandiera che a sua volta deve essere alta due terzi della sua lunghezza.
        
        
        
       
      
      
      
        Art. 3
        
       (Esposizione della bandiera in occasione delle sedute del Consiglio regionale, dei Consigli provinciali e comunali)
        
        
        
       
      
      
      
        Art. 4
        
       (Estensione dell'obbligo di esposizione)
 
        
        
        
          1. È fatto obbligo di esporre la bandiera della Repubblica italiana, la bandiera dell'Unione europea e la bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia nelle sedi della Giunta regionale, degli uffici distaccati della Regione e nelle sedi degli enti locali e degli altri organismi pubblici.
 
        Note:
        
        
        
          1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 9, comma 8, lettera a), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
 
        
        
        
          2Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 8, lettera b), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
 
       
      
      
      
        Art. 5
        
       (Modalità di esposizione delle bandiere)
        
        
        
        
        
        
          2. Le bandiere sono esposte in modo permanente con collocazione idonea a evidenziarne la dignità e favorirne la visibilità.
 
        
        
        
          3. Il Consiglio regionale, la Giunta regionale, le Province e i Comuni possono, nei limiti delle rispettive competenze, disciplinare con apposito regolamento ulteriori modalità di uso ed esposizione delle bandiere della Repubblica italiana, dell'Unione europea e della Regione Friuli-Venezia Giulia.
        Note:
        
        
        
          1Comma 1 abrogato da art. 9, comma 8, lettera c), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
 
        
        
        
          2Comma 2 sostituito da art. 9, comma 8, lettera d), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
 
       
      
      
      
        Art. 6
        
       (Bandiere delle comunità di riferimento dei gruppi linguistici della Regione)
        
        
        
          1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, sugli edifici pubblici dei Comuni in cui sono insediate popolazioni appartenenti ai diversi gruppi linguistici della Regione, così come individuati dalla 
legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dalla 
legge 23 febbraio 2001, n. 38, viene esposta, accanto alle bandiere italiana, europea e regionale, anche quella della comunità di riferimento.
 
        
        
        
          1 bis. La bandiera della comunità friulana è formata da un drappo di forma rettangolare con al centro un'aquila araldica d'oro con ali spiegate, testa a sinistra, rostro aperto e artigli rossi, posto in campo azzurro. Lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della bandiera che a sua volta deve essere alta due terzi della sua lunghezza.
 
        Note:
        
        
        
          1Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 6/2015
 
       
      
      
      
        Art. 7
        
       (Posizione delle bandiere)
        
        
        
          1. L'esposizione delle bandiere avviene riservando alla bandiera della Repubblica italiana la posizione centrale; alla sua destra è posta la bandiera dell'Unione europea e alla sua sinistra la bandiera regionale.
       
      
      
      
        Art. 8
        
       (Fornitura della bandiera regionale)
        
        
        
          1. In sede di prima applicazione l'Amministrazione regionale è autorizzata a fornire gratuitamente agli enti ed organismi pubblici destinatari del presente provvedimento una bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia per esposizione esterna ed una per collocazione interna. Gli adempimenti connessi all'attuazione dei predetti interventi sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del provveditorato.
       
      
      
      
        Art. 9
        
       (Abrogazione di norma)
        
        
        
       
      
      
      
        Art. 10
        
       (Norma finanziaria)
        
        
        
          1. Per le finalità previste dall'articolo 8 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 con riferimento al capitolo 1469 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, il cui stanziamento è incrementato di pari importo per l'anno 2001, e la cui denominazione viene modificata inserendo dopo le parole <<per esigenze di rappresentanza>> le parole <<,nonché di bandiere della Regione da fornire ad enti ed organismi pubblici>>.
        
        
        
          2. All'onere di lire 150 milioni per l'anno 2001 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso).