LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 2001, n. 16

Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/07/2001
Materia:
430.01 - Trasporti
120.05 - Personale regionale

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 16 bis aggiunto da art. 5, comma 13, L. R. 14/2016
CAPO I
 Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici
Art. 1
 (Interventi per il potenziamento dei raccordi ferroviari gestiti dai Consorzi ed Enti di sviluppo industriale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, anche in concorso con le Ferrovie dello Stato SpA, nella misura massima del 100 per cento ai Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aventi sede nel territorio regionale per finanziare interventi di manutenzione straordinaria e di ammodernamento, anche al fine dell'adeguamento agli standard comunitari, dei raccordi ferroviari da questi gestiti aventi funzione di collegamento tra i binari che servono le unità produttive insediate nei rispettivi ambiti territoriali e le reti ferroviarie gestite dalle Ferrovie dello Stato SpA.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 49, L. R. 15/2005
Art. 2
 (Interventi a sostegno del completamento infrastrutturale dei centri merci polifunzionali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori di centri merci polifunzionali, a servizio di tutta l'utenza, siano essi enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico, contributi in conto capitale nella misura massima del 100 per cento della spesa per il finanziamento di interventi di completamento funzionale e di messa in sicurezza delle opere, impianti e attrezzature.
CAPO II
 Disposizioni interpretative, abrogative e transitorie
Art. 3
 (Autorizzazioni periodiche alla circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali)
1.
Il quarto comma dell'articolo 66 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è sostituito dal seguente:
<<Le disposizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo si applicano anche per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli eccezionali richieste per un determinato periodo di tempo.>>.

Art. 4
 (Spese correnti nel settore della portualità di competenza regionale e della navigazione interna)
1. Al fine di garantire tempestività e immediatezza nel fronteggiare eventuali urgenze, i programmi adottati dalla Giunta regionale per gli interventi in materia di porti di competenza regionale e di navigazione interna, previsti dall'articolo 22 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, nonché dall'articolo 40 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e finanziati mediante accreditamento dei fondi al funzionario delegato della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, conservano validità sino all'approvazione dei nuovi programmi, anche ai fini dell'utilizzo delle complessive risorse finanziarie disponibili.
Art. 5
 (Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 57/1991, in materia di contributi a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste e dei Consorzi per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone e della zona dell'Aussa-Corno)
1. In via di interpretazione autentica, nell'ambito dei programmi di investimento diretti al potenziamento dei porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro, finanziati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 10/1995, sono da considerarsi ammissibili a contributo anche le spese relative allo studio e alla realizzazione di impianti per il deposito, l'inertizzazione e il riutilizzo dei materiali di dragaggio, ivi compreso il costo delle relative aree.
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 7
 (Disposizioni per accelerare le attività previste dall'articolo 4, comma 6, della legge regionale 2/2000, di competenza del Servizio della viabilità)
1. In relazione allo svolgimento dell'attività autorizzata dall'articolo 4, comma 6, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, qualora l'Amministrazione regionale intenda procedere direttamente attraverso i propri uffici, è altresì autorizzata a procedere, in via diretta, con apertura di credito a favore del funzionario delegato, all'acquisto di strumenti di supporto alla pianificazione e alla progettazione stradale e di strumenti per la gestione del catasto delle strade.
Art. 8
 (Finanziamenti per infrastrutture)
1. Per le finalità previste dall'articolo 27 della legge regionale 20/1997, è autorizzata la spesa complessiva di lire 16.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 11.1.25.2.218 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4018 (2.1.233.3.09.18) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 25 - Servizio del trasporto pubblico locale, con la denominazione <<Finanziamenti alle Province per la concessione di contributi in conto capitale a soggetti pubblici e privati per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale>> e con lo stanziamento di complessive lire 16.500 milioni, suddivise in ragione di lire 5.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003.
2. Al predetto onere complessivo di lire 16.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti (partita 76 del prospetto D/2).
Art. 9
 (Modifica al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 2/2000, concernente il Polo intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari)
1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 2/2000, le parole <<relative alle opere di urbanizzazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<interessate dalla realizzazione>>.
Art. 10
 (Modifica al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 2/2000, in materia di interventi connessi alla realizzazione del Corridoio intermodale n. 5)
1. All'articolo 4, comma 4, della legge regionale 2/2000, le parole <<un contributo corrispondente all'onere di progettazione assunto a proprio carico, nel limite massimo di lire 3.000 milioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<un contributo quale cofinanziamento, nel limite massimo del 50 per cento delle spese di progettazione assunte dalle Ferrovie dello Stato SpA medesime>>.
Art. 11
 (Finanziamento di attività promozionali nel settore dei trasporti)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per la promozione e/o partecipazione a iniziative di rilevanza quantomeno regionale, volte a sviluppare il sistema trasportistico regionale con la finalità di rendere competitiva l'offerta trasportistica nell'ottica del raggiungimento della più completa integrazione tra le varie modalità di trasporto.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono individuate in conformità agli indirizzi programmatori di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 2, commi 4, 5, 6 e 7, della legge regionale 10/2001, che conservano validità sino all'approvazione dei nuovi programmi, anche ai fini dell'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.
3. I fondi necessari per le iniziative di cui al comma 1 sono messi a disposizione del Direttore del Servizio del trasporto merci o di un funzionario da lui designato, mediante apertura di credito.
Art. 12
 (Abrogazione della legge regionale 4/1985, recante interventi per la promozione e lo sviluppo dei traffici di interesse della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché dell'autotrasporto merci in conto terzi)
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 136, L. R. 1/2004 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 72/1979, a decorrere dall'1/5/2004.
Art. 14
 (Contributo straordinario al Comune di Barcis per le opere di ammodernamento della strada comunale Piancavallo - Barcis)
1. Al fine di completare in maniera organica gli interventi previsti dal comma 61 dell'articolo 5 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 1 miliardo al Comune di Barcis per le opere di ammodernamento della strada comunale Piancavallo - Barcis.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 112, L. R. 1/2004
CAPO III
 Norme per accelerare le procedure degli interventi di competenza del Servizio dei porti e della navigazione interna
Art. 15
 (Interventi in economia a cura del Servizio dei porti e della navigazione interna)
1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, l'importo di lire 100 milioni previsto per gli interventi da eseguirsi in economia a cura del Servizio dei porti e della navigazione interna, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge regionale 22/1987, è elevato a euro 200.000.
Art. 16
 (Accordi con soggetti privati)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi con i soggetti privati titolari o gestori di marine o di porti e approdi turistici direttamente interessati all'utilizzo di canali marittimi e di vie di navigazione interna, per l'esecuzione, da parte degli stessi, di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, o per la partecipazione, da parte degli stessi, al finanziamento degli interventi quando questi siano eseguiti dall'Amministrazione regionale.
Art. 16 bis
 (Interventi su mote e casoni della laguna di Grado e Marano)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi con i concessionari di mote e casoni direttamente interessati all'utilizzo delle vie d'accesso alla concessione, non costituenti canali lagunari, per l'esecuzione, da parte degli stessi, di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o per la partecipazione, da parte degli stessi, al finanziamento degli interventi quando questi siano eseguiti dall'Amministrazione regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, al fine di salvaguardare le peculiarità turistiche e ambientali delle mote e dei casoni nell'ambito lagunare, la Direzione centrale infrastrutture e territorio è autorizzata a porre in essere direttamente l'iter autorizzatorio.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, comma 13, L. R. 14/2016
Art. 17
 (Redazione di Piani regolatori dei porti)
1. Al fine di favorire il completamento dell'elaborazione dei Piani regolatori dei porti di competenza regionale e loro varianti, anche se non iniziata alla data di entrata in vigore della presente legge, il Direttore del Servizio dei porti e della navigazione interna è autorizzato a confermare, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, i contributi già concessi per la medesima finalità, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 22/1987, fissando termini perentori per la rendicontazione della spesa.
CAPO IV
 Disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare
Art. 18
 (Gestione del demanio turistico balneare)
1. Al fine di fronteggiare le urgenti esigenze operative della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti anche in esito all'intervenuta disdetta della convenzione stipulata il 9 marzo 1998 tra la Regione e il Ministero dei trasporti e della navigazione, con conseguente cessazione dell'avvalimento delle Capitanerie di porto per la gestione del demanio turistico balneare, è autorizzato, previo assenso dell'Amministrazione di appartenenza, il trasferimento alla Regione, nel limite di due unità, del personale civile degli Uffici marittimi già esercitante le suddette funzioni di gestione.
2. Il personale trasferito ai sensi del comma 1 è inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale corrispondente all'area rivestita, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Amministrazione di provenienza, secondo la seguente equiparazione:
Area funzionalePosizione economicaQualifica funzionale di equiparazioneNumero di unità
C 1Consigliere2


3. L'inquadramento ha effetto dalla data dei relativi provvedimenti amministrativi. Il personale inquadrato conserva l'anzianità giuridica maturata presso l'Amministrazione di provenienza; al personale medesimo spetta, alla data di inquadramento:
a) il trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento, individuato in base ai valori indicati dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti regionali;
b) la differenza tra il trattamento economico complessivo annuo in godimento presso l'Ente di provenienza alla data di inquadramento e il trattamento di cui alla lettera a); tale differenza viene conservata a titolo di maturato economico, secondo quanto disposto dal comma 4.

4. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 non può cumulare i benefici contrattuali spettanti presso l'Ente di provenienza con i benefici contrattuali spettanti presso la Regione. In ogni caso è garantito il trattamento economico contrattuale di miglior favore.
5. In relazione agli inquadramenti di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede al conseguente adeguamento dell'organico del ruolo unico regionale.
6. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di nove unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui sei con profilo professionale consigliere giuridico-amministrativo-legale, uno con profilo professionale consigliere geologo e due con profilo professionale consigliere urbanista.
7. Alle assunzioni di cui al comma 6 si provvede mediante recupero dalle graduatorie di merito predisposte nei relativi profili professionali a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dall'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo modificato dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale 4/2000.
8. Per quanto concerne la durata del rapporto di lavoro, nonché lo stato giuridico e il trattamento economico, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 8 della legge regionale 20/1996.
9. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai commi 1 e 6 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuno indicati, che presentano sufficiente disponibilità:
- U.P.B. 52.2.4.1.1- capitolo 550;
- U.P.B. 52.2.8.1.659- capitolo 9630;
- U.P.B. 52.2.8.1.659- capitolo 9631;
- U.P.B. 52.5.8.1.687- capitolo 9650.

Note:
1Integrata la disciplina del comma 6 da art. 11, comma 1, L. R. 20/2002
CAPO V
 Disposizioni finanziarie
Art. 19
 (Autorizzazioni di spesa)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 23.3.25.2.1027, con la denominazione <<Contributi ai Consorzi ed Enti di sviluppo industriale regionali>>, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 alla funzione obiettivo 23 - programma 23.3 - rubrica n. 25 - spese di investimento, con riferimento al capitolo 4102 (2.1.243.5.09.19) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 25 - Servizio del trasporto merci, con la denominazione <<Contributi ai Consorzi ed Enti di sviluppo industriale con sede in territorio regionale per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria e di ammodernamento dei raccordi ferroviari a servizio delle rispettive unità produttive - finanziato con contrazione di mutuo>> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 2001, di lire 2.000 milioni per l'anno 2002 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 10.3.25.2.1028, con la denominazione <<Contributi ai soggetti gestori di centri merci polifunzionali>>, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 alla funzione obiettivo 10 - programma 10.3 - rubrica n. 25 - spese di investimento, con riferimento al capitolo 3881 (2.1.243.5.10.32) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 25 - Servizio del trasporto merci, con la denominazione <<Contributi ai soggetti gestori di centri merci polifunzionali per il finanziamento di interventi di completamento funzionale e di messa in sicurezza delle opere, impianti ed attrezzature - finanziato con contrazione di mutuo>> e con lo stanziamento complessivo di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 2001, di lire 2.000 milioni per l'anno 2002 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2003.
3. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.25.1.564, con la denominazione <<Attività promozionali nel settore dei trasporti>>, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, alla funzione obiettivo 10 - programma 10.1 - rubrica n. 25 - spese correnti, con riferimento al capitolo 3628 (2.1.141.2.09.22) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 25 - Servizio del trasporto merci, con la denominazione <<Spese per la promozione e/o partecipazione ad iniziative volte a sviluppare il sistema trasportistico regionale integrato>> e con lo stanziamento di lire 600 milioni per l'anno 2001.
4. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 72/1979, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 13, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 700 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 10.4.25.1.203 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3911 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. In relazione al disposto di cui al comma 1 dell'articolo 13, la denominazione del capitolo 3911 è così modificata: <<Contributi alle imprese concessionarie degli autoservizi e dei servizi marittimi internazionali, per il trasporto di passeggeri con le Repubbliche di Slovenia e di Croazia, per la particolarità dei servizi prestati>>.
6. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.25.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 3737 (2.1.232.3.09.17) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a decorrere dall'anno 2002, alla rubrica n. 25 - Servizio della viabilità, con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Barcis per le opere di ammodernamento della strada comunale Piancavallo-Barcis - finanziato con contrazione di mutuo>> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 2002.
Art. 20
 (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 1, si fa fronte, nel limite di lire 200 milioni, con la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata con l'articolo 5, comma 158, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, per l'anno 2001, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.25.2.168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 283 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo.
2. All'onere complessivo di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti (partita 80 del prospetto D/2).
3. All'onere complessivo di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 2001, di lire 2.000 milioni per l'anno 2002 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2003, derivante dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti (partita n. 73 del prospetto D/2).
4. All'onere complessivo di lire 1.300 milioni per l'anno 2001 derivante dalle autorizzazioni di spesa previste, rispettivamente, per lire 600 milioni dall'articolo 19, comma 3, e per lire 700 milioni dall'articolo 19, comma 4, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 10.4.25.2.214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3954 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. All'onere di lire 1.000 milioni per l'anno 2002 derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19, comma 6, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 10.1.25.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 3700 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.