LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 aprile 2001, n. 12

Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/04/2001
Materia:
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
120.02 - Amministrazione regionale

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Il comunicato relativo all'esame, conclusosi con esito positivo, della presente legge è stato pubblicato sul B.U.R. n. 46 del 14 novembre 2001.
CAPO I
 Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili
Art. 1
1.
All'articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
<<2 bis. La Regione promuove l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato in conformità ai principi della legge 12 marzo 1999, n. 68.>>

Art. 2
 (Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge regionale 1/1998)
1.
Dopo l'articolo 12 della legge regionale 1/1998, è inserito il seguente:
<<Art. 12 bis
 (Incentivi per l'inserimento lavorativo dei disabili)
1. L'Agenzia concede gli incentivi per l'inserimento lavorativo dei disabili previsti dall'articolo 14, comma 4, della legge 68/1999, in conformità al Programma e al relativo regolamento di attuazione.
2. Gli incentivi di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono finalizzati a facilitare l'inserimento lavorativo dei disabili per mezzo della riduzione del divario di produttività del lavoratore disabile rispetto alla produttività media del lavoratore normodotato.
3. In particolare l'Agenzia può concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 7:
a) contributi nella percentuale del 50 per cento ed entro il limite massimo di lire venti milioni a fronte di spese per la realizzazione e l'adeguamento di ciascun posto di lavoro per soggetti disabili assunti a tempo indeterminato ai sensi della vigente legislazione sul collocamento obbligatorio;
b) contributi nella percentuale del 50 per cento ed entro il limite massimo di cinquanta milioni a fronte di spese per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano l'integrazione lavorativa dei disabili e di spese per l'applicazione di segnaletiche tattili e acustiche atte a favorire la mobilità autonoma dei minorati visivi;
c) contributi nella percentuale del 50 per cento ed entro il limite massimo di cento milioni a fronte di spese per progetti pilota che prevedano l'inserimento lavorativo di disabili nelle varie fasi del processo di produzione di beni o di prestazione di servizi ovvero l'inserimento in impresa i cui dipendenti siano costituiti in prevalenza da disabili.

4. Le somme assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 13 della legge 68/1999 sono erogate dall'Agenzia nei limiti previsti dall'articolo medesimo, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento.
5. Le funzioni relative all'amministrazione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 della legge 68/1999 sono esercitate dall'Agenzia in conformità al proprio ordinamento.
6. Per le finalità di cui al comma 5 l'Agenzia provvede, in conformità al proprio ordinamento contabile, all'istituzione nel proprio bilancio di apposite poste vincolate di entrata e di spesa, alle quali rispettivamente fare affluire gli introiti ed imputare le spese relative agli interventi per l'inserimento lavorativo dei disabili definiti dal Programma e dal relativo regolamento di attuazione.
7. Con regolamento dell'Agenzia, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono determinate le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia delle somme relative ai contributi esonerativi di cui all'articolo 5 della legge 68/1999 e degli introiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 della legge 68/1999, anche a seguito di recupero coattivo delle somme dovute.>>.

Art. 3
 (Modifiche e integrazioni all'articolo 13 della legge regionale 1/1998)
1. All'articolo 13 della legge regionale 1/1998, nella rubrica le parole <<Assunzione di invalidi>> sono sostituite dalle parole <<Assunzione di disabili>>.
2. All'articolo 13, comma 1, della legge regionale 1/1998, le parole <<soggetti qualificati invalidi>> sono sostituite dalle parole <<soggetti qualificati disabili>>.
3. All'articolo 13, comma 3, della legge regionale 1/1998, le parole <<soggetti invalidi>> sono sostituite dalle parole <<soggetti disabili>>.
4.
All'articolo 13 della legge regionale 1/1998, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
<<3 bis. L'Agenzia promuove e attua l'inserimento lavorativo dei disabili di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 68/1999, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario anche avvalendosi, per il miglior esito dell'inserimento e secondo il profilo di ciascun caso, della consulenza e dell'accompagnamento dei servizi per l'inserimento lavorativo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17.
3 ter. L'Amministrazione regionale provvede, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale 10 aprile 2001, n. 12 nel Bollettino Ufficiale della Regione e su proposta dell'Assessore regionale alla sanità e all'assistenza, a emanare atti di indirizzo affinché per le finalità della presente legge i servizi per l'inserimento lavorativo operino in stretta integrazione con i dipartimenti di salute mentale.>>.

Art. 4
1.
All'articolo 26 della legge regionale 1/1998, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica, ha sede in Trieste ed è articolata in strutture centrali e periferiche. Queste ultime sono denominate Uffici dell'Agenzia regionale per l'impiego, di seguito in forma abbreviata Uffici, ed è tramite questi ultimi che vengono erogati i servizi al pubblico.>>.

Art. 5
1.
L'articolo 38 della legge regionale 1/1998 è sostituito dal seguente:
<<Art. 38
 (Commissione per il diritto al lavoro dei disabili)
1. È istituita presso l'Agenzia la Commissione per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominata Commissione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente.
2. La Commissione esprime il proprio parere sul progetto relativo ai disabili contenuto nel Programma, viene sentita ai fini della stipulazione delle convenzioni volte a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 68/1999, propone l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 11 e svolge ogni altro compito alla stessa attribuito dalla legge 68/1999.
3. La Commissione dura in carica quattro anni ed è composta:
a) dal direttore del Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, con funzioni di presidente;
b) da un dirigente della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;
c) da quattro rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio regionale dei disabili fisici e sensoriali e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio regionale dei disabili psichici, designati dalle associazioni interessate, tenendo conto della specificità delle minorazioni e dell'articolazione territoriale;
d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul territorio regionale, designati dalle organizzazioni interessate;
e) da tre rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul territorio regionale, designati dalle organizzazioni interessate;
f) da un rappresentante per provincia dei servizi per l'inserimento lavorativo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 17/1994.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Agenzia avente qualifica non inferiore a segretario.>>.

Art. 6
 (Inserimento dell'articolo 38 bis nella legge regionale 1/1998)
1.
Dopo l'articolo 38 della legge regionale 1/1998, come sostituito dall'articolo 5, è inserito il seguente:
<<Art. 38 bis
 (Comitati tecnici per il diritto al lavoro dei disabili)
1. È istituito un Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato Comitato tecnico, presso gli Uffici dell'Agenzia, aventi sede nei Comuni capoluogo di Provincia e posti alle dipendenze del Servizio per l'attuazione delle politiche attive del lavoro.
2. Il Comitato tecnico esercita funzioni relative alla materia dell'inabilità, collabora con la Commissione per il diritto al lavoro dei disabili e provvede in particolare alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione delle prestazioni e degli strumenti atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità.
3. Il Comitato tecnico, ove necessario, esprime altresì la valutazione sulla ripetibilità per lo stesso soggetto delle convenzioni previste dall'articolo 12 della legge 68/1999 e svolge ogni altro compito ad esso espressamente attribuito dalla medesima legge 68/1999.
4. Il Comitato tecnico è composto da un medico, uno psicologo, un assistente sociale, un operatore dei servizi territoriali previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 17/1994 e un operatore dei dipartimenti di salute mentale in applicazione dei principi di cui all'articolo 13 comma 3 ter; dura in carica quattro anni ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente.
5. Il Comitato tecnico nomina il presidente tra i suoi componenti. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di tutti i componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Alle sedute partecipa il coordinatore dell'ufficio.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Agenzia con qualifica non inferiore a segretario.>>.

Art. 7
 (Norma transitoria)
1. I disabili che al momento della entrata in vigore della presente legge stanno effettuando tirocini/borse lavoro presso enti pubblici vengono proposti per la convenzione e l'avviamento al lavoro ai sensi della legge 68/1999 con priorità sui soggetti che in quel momento non godono di tale requisito.
Art. 8
 (Consulta regionale delle associazioni dei disabili)
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce la <<Consulta regionale delle associazioni dei disabili>> quale organismo di consultazione e promozione per le politiche di integrazione delle persone disabili nella società.
2. La Consulta formula pareri nell'ambito della competenza regionale in materia di servizi socio-sanitari integrati, con particolare riferimento a:
a) redazione di progetti per la promozione e la tutela dei diritti della persona disabile;
b) realizzazione di attività socio-sanitarie e riabilitative erogate dal Servizio sanitario regionale, in forma diretta o accreditata;
c) promozione dell'inserimento lavorativo;
d) attività assistenziali svolte a domicilio e a supporto delle famiglie con disabili gravi;
e) abbattimento delle barriere architettoniche, culturali e della comunicazione;
f) realizzazione di attività sportive e ricreative.

3. La Consulta viene sentita, con riguardo alle azioni di cui al comma 2, nei processi di verifica della qualità dei servizi e dell'adeguatezza delle prestazioni sanitarie.
4. La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali pone a disposizione della Consulta le dotazioni necessarie allo svolgimento delle attribuzioni di cui ai commi 2 e 3 e provvede al rimborso delle spese di viaggio sostenute dai suoi componenti, fino ad un massimo di 10 unità, per le riunioni della Consulta connesse all'esercizio delle predette attribuzioni, secondo le vigenti disposizioni regionali.
CAPO II
 Disposizioni in materia di telelavoro, in materia previdenziale, modificazioni alla legge regionale 1/1998 e alla legge regionale 20/1999
Art. 9
 (Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge regionale 1/1998)
1.
Dopo l'articolo 16 della legge regionale 1/1998, è inserito il seguente:
<<Art. 16 bis
 (Telelavoro)
1. L'Agenzia concede incentivi per investimenti a Province, Comuni e datori di lavoro che realizzano progetti di telelavoro, al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane.
2. Gli incentivi sono concessi nei confronti delle imprese secondo la regola del "de minimis".
3. Gli incentivi sono concessi in conformità al Programma e al relativo regolamento.>>.

Art. 10
 (Abrogazione)
Art. 11
 (Telelavoro presso l'Amministrazione regionale)
1. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
<<e bis) il ricorso al telelavoro al fine di realizzare l'impiego flessibile delle risorse umane, nonché economie di gestione.>>.

2. Le modalità e i termini di applicazione del telelavoro nell'ambito dell'Amministrazione regionale sono definiti con i contratti collettivi di lavoro del personale regionale.
Art. 12
1.
All'articolo 20 della legge regionale 1/1998, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. In conformità all'articolo 15, comma 4, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come integrato dall'articolo 81, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i soggetti presso i quali è svolta l'esperienza lavorativa corrispondono direttamente l'indennità spettante ai giovani anche per la parte di competenza dell'Agenzia. Le somme anticipate sono conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all'INPS relativi ai lavoratori dipendenti. Dette somme, previa rendicontazione, sono rimborsate all'INPS da parte dell'Agenzia.>>.

Art. 13
1. All'articolo 32, comma 1, della legge regionale 1/1998, la lettera g) è abrogata.
Art. 14
1. All'articolo 41, comma 1, della legge regionale 1/1998, sono aggiunte, in fine, le parole <<e il rimborso delle spese sostenute ai fini della partecipazione alle sedute>>.
2.
All'articolo 41 della legge regionale 1/1998, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
<<2 bis. Al presidente e ai componenti del Comitato di cui all'articolo 38 bis spettano i compensi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, della legge regionale 45/1988 e il rimborso delle spese sostenute ai fini della partecipazione alle sedute.>>.

3. All'articolo 41, comma 3, della legge regionale 1/1998 sono aggiunte, in fine, le parole <<e il rimborso delle spese sostenute ai fini della partecipazione alle sedute>>.
Art. 15
1. All'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, le parole <<di presentazione della domanda di contributo>> sono sostituite dalle parole <<di assunzione del lavoratore per il quale viene richiesto il contributo>>.
2. All'articolo 16, comma 2, lettera b), della legge regionale 20/1999, le parole <<di presentazione della domanda di contributo>> sono sostituite dalle parole <<di assunzione del lavoratore per il quale viene richiesto il contributo>>.
3. All'articolo 16, comma 3, della legge regionale 20/1999, le parole <<di presentazione della domanda di contributo>> sono sostituite dalle parole <<di assunzione del lavoratore per il quale viene richiesto il contributo>>.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione per le domande di contributo presentate in data successiva all'1 gennaio 2001.
CAPO III
 Norme finanziarie e finali
Art. 16
 (Norme finanziarie)
l.Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 dell'articolo 8 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al capitolo 150 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16 bis della legge regionale 1/1998, come inserito dall'articolo 9, comma 1, della presente legge, fanno carico all'unità previsionale di base 21.1.63.2.345 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8525 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 11, relativamente alla dotazione e gestione delle attrezzature necessarie all'applicazione del telelavoro, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 52.3.1.1.664 - capitolo 156;
b) UPB 52.3.1.2.666 - capitolo 180;
c) UPB 52.3.9.1.669 - capitolo 1455;
d) UPB 52.3.9.1.669 - capitolo 1474;
e) UPB 52.3.9.2.679 - capitolo 1495.

Art. 17
 (Effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell'Unione europea)
1. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 2, notificate alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della predetta legge, sono sospesi, salvo quanto previsto al comma 2, sino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione dell'Unione europea.
2. Nelle more della pubblicazione di cui al comma 1, gli incentivi di cui all'articolo 2 della presente legge sono concessi secondo la regola <<de minimis>> di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.
Art. 18
 (Testo unico)
1. La legge regionale 1/1998 viene ripubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione così come modificata ed integrata dalle norme emanate successivamente alla data della sua originaria pubblicazione fino alla data di pubblicazione della presente legge.