<<Art. 12 bis
(Incentivi per l'inserimento lavorativo dei disabili)
2. Gli incentivi di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono finalizzati a facilitare l'inserimento lavorativo dei disabili per mezzo della riduzione del divario di produttività del lavoratore disabile rispetto alla produttività media del lavoratore normodotato.
3. In particolare l'Agenzia può concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 7:
a) contributi nella percentuale del 50 per cento ed entro il limite massimo di lire venti milioni a fronte di spese per la realizzazione e l'adeguamento di ciascun posto di lavoro per soggetti disabili assunti a tempo indeterminato ai sensi della vigente legislazione sul collocamento obbligatorio;
b) contributi nella percentuale del 50 per cento ed entro il limite massimo di cinquanta milioni a fronte di spese per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano l'integrazione lavorativa dei disabili e di spese per l'applicazione di segnaletiche tattili e acustiche atte a favorire la mobilità autonoma dei minorati visivi;
c) contributi nella percentuale del 50 per cento ed entro il limite massimo di cento milioni a fronte di spese per progetti pilota che prevedano l'inserimento lavorativo di disabili nelle varie fasi del processo di produzione di beni o di prestazione di servizi ovvero l'inserimento in impresa i cui dipendenti siano costituiti in prevalenza da disabili.
4. Le somme assegnate alla Regione ai sensi dell'
articolo 13 della legge 68/1999 sono erogate dall'Agenzia nei limiti previsti dall'articolo medesimo, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento.
5. Le funzioni relative all'amministrazione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'
articolo 14 della legge 68/1999 sono esercitate dall'Agenzia in conformità al proprio ordinamento.
6. Per le finalità di cui al comma 5 l'Agenzia provvede, in conformità al proprio ordinamento contabile, all'istituzione nel proprio bilancio di apposite poste vincolate di entrata e di spesa, alle quali rispettivamente fare affluire gli introiti ed imputare le spese relative agli interventi per l'inserimento lavorativo dei disabili definiti dal Programma e dal relativo regolamento di attuazione.
7. Con regolamento dell'Agenzia, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono determinate le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia delle somme relative ai contributi esonerativi di cui all'
articolo 5 della legge 68/1999 e degli introiti derivanti dall'applicazione dell'
articolo 15 della legge 68/1999, anche a seguito di recupero coattivo delle somme dovute.>>.