Art. 1
(Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'AReRaN)
1. In applicazione delle disposizioni di cui all'
articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e all'
articolo 128 della medesima legge regionale 13/1998, come da ultimo modificato dall'
articolo 16, comma 4, della legge regionale 13/2000 e ulteriormente modificato dal comma 6 del presente articolo, istitutivi rispettivamente, del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN), e ai fini del necessario processo di omogeneizzazione tra i contratti relativi al personale regionale e al personale degli Enti locali, si attuano i principi individuati nel Protocollo generale di intesa per la contrattazione nel comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali, sottoscritto dalla Giunta regionale e dalle organizzazioni sindacali il 14 aprile 2000.
2. Il processo di omogeneizzazione di cui al comma 1 si svolge in sede contrattuale, in attuazione delle direttive della Giunta regionale di cui all'
articolo 128, comma 5, della legge regionale 13/1998 che devono tener conto prioritariamente dei seguenti obiettivi:
a) migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale;
b) favorire strumenti e assetti contrattuali che attuino il processo di riforma delle funzioni e delle competenze della Regione e degli Enti locali;
c) valutare le diverse funzioni e responsabilità.
3. Ai fini di una concreta realizzazione del processo di omogeneizzazione di cui al comma 1, si provvede, per la parte concernente il trattamento economico del personale regionale e del personale degli Enti locali, a dare corso a un processo di equiparazione, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2005, dei trattamenti tabellari. Tale equiparazione è garantita dall'Amministrazione regionale con le necessarie risorse aggiuntive, a partire dall'esercizio finanziario 2001, con riferimento alle risultanze della contrattazione collettiva sviluppatasi presso l'AReRaN, contemporaneamente alla definizione delle modalità di compartecipazione alla spesa da parte degli Enti locali.
21. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 12 e 16 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.4.1.658 del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 590 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 4 da art. 3, comma 32, L. R. 3/2002
2Integrata la disciplina del comma 4 da art. 3, comma 33, L. R. 3/2002
3Parole aggiunte al comma 12 da art. 10, comma 2, L. R. 20/2002
4Parole sostituite al comma 15 da art. 10, comma 2, L. R. 20/2002
5Comma 15 sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 17/2004
6Comma 16 sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 17/2004
7Comma 12 bis aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 8/2005
8Comma 12 ter aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 8/2005
9Comma 16 sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 8/2005
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 10, L. R. 23/2006
11Comma 4 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
12Comma 5 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
13Comma 6 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
14Comma 7 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
15Comma 8 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
16Comma 9 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
17Comma 10 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
18Comma 11 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
19Comma 12 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
20Comma 12 bis abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
21Comma 12 ter abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
22Comma 14 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
23Comma 15 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
24Comma 16 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
25Comma 17 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
26Comma 18 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
27Comma 19 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
28Comma 20 abrogato da art. 13, comma 37, lettera c), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.