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Legge regionale 29 novembre 2000, n. 22

Proroga contratti di lavoro a tempo determinato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/11/2000
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 (Proroga contratti di lavoro a tempo determinato)
1. Permanendo le esigenze connesse all'attuazione dei programmi comunitari, la durata del rapporto di lavoro del personale assunto ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, è prorogata al 31 dicembre 2002.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a fianco di ciascuna unità previsionale di base indicati, che presentano sufficiente disponibilità:
a) U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550;
b) U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
c) U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.

Art. 2
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.