Art. 1
(Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti
amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia
forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le
attività forestali)
1.
All'
articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall'
articolo 2, primo comma, della legge regionale 38/1986 e modificato dall'
articolo 6, comma 1, della legge regionale 6/1997, dopo il tredicesimo comma, sono aggiunti i seguenti:
<< Le zone omogenee A, B, C, D1, D2, D3, H, I, L, M, N, O, P, così come individuate dal Piano urbanistico regionale e recepite dagli strumenti urbanistici locali, non sono soggette al vincolo idrogeologico di cui al RD 3267/1923, come previsto dal primo comma.
Non è, altresì, subordinata alla preventiva acquisizione della suddetta autorizzazione l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, di cui all'articolo 70 del RD 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni e integrazioni. Il soggetto che dispone l'immediata esecuzione dei lavori comunica all'Ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente l'inizio degli stessi e trasmette entro trenta giorni perizia sommaria dell'intervento.
Dopo l'entrata in vigore della
legge regionale 13 novembre 2000, n. 20, nelle zone omogenee di cui al quattordicesimo comma, gli interventi sono realizzati previa verifica geologica, documentata con una relazione che attesti che l'intervento previsto avviene nella completa sicurezza per quanto riguarda la stabilità dei luoghi, il regolare deflusso delle acque superficiali e il rispetto delle forme e dei fenomeni carsici.
L'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, sia per le attività autorizzate dall'Ispettorato medesimo che per quelle autorizzate dalla Direzione regionale delle foreste, può assentire, per concrete necessità esecutive, all'esecuzione di lavori non perfettamente corrispondenti alle previsioni progettuali autorizzate, purché gli stessi non pregiudichino gli aspetti idrogeologici dell'area rispetto alla globalità dei lavori autorizzati.
Nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia non trova applicazione l'articolo 21 del RD 16 maggio 1926, n. 1126, nella parte in cui dispone la pubblicazione all'albo pretorio del Comune della domanda di autorizzazione e del provvedimento assunto al riguardo. >>.
2.
All'
articolo 6 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 35, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
<< 2. L'autorizzazione per la riduzione della superficie a bosco, prevista dal
primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 22/1982, come sostituito dall'
articolo 73, comma 1, della legge regionale 34/1997, prevede l'obbligo di intervento compensativo, mediante la formazione di rimboschimenti, impianti arborei o di verde ornamentale, su una superficie di estensione equivalente a quella ridotta, oppure prevede l'obbligo di miglioramento di boschi esistenti da eseguire su una superficie di estensione almeno doppia di quella ridotta. Quando l'autorizzazione per la riduzione di superficie a bosco viene rilasciata per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, si prescinde dall'intervento compensativo e dalla cauzione. Nel solo territorio montano della regione, così come definito dall'
articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, con esclusione di quello ricadente nell'ambito della Comunità montana del Carso,
per estensioni inferiori a duemila metri quadrati, in luogo della compensazione è ammesso, previa autorizzazione, il versamento di una quota, ragguagliata a ettaro, di lire 7.000.000. Non sono ammesse al versamento compensativo richieste avanzate dallo stesso soggetto per aree contigue a quelle già autorizzate nei due anni precedenti.
..COM=003
3. Nella ipotesi di cui al comma 2, il rilascio dell'autorizzazione per la riduzione di superficie a bosco è subordinato al versamento presso la Tesoreria regionale di un deposito cauzionale, da determinarsi dal Direttore del Servizio della selvicoltura della Direzione regionale delle foreste, a garanzia dei lavori compensativi prescritti. Nel determinare l'ammontare del deposito si tiene conto del costo per l'eventuale esecuzione d'ufficio degli interventi prescritti. In luogo del deposito la cauzione può essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. >>.
..END
3.
All'
articolo 18 della legge regionale 22/1982, come modificato dall'
articolo 73, comma 1, della legge regionale 34/1997, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:
<< Sono altresì escluse dal divieto di cui al primo comma le riduzioni di formazioni boschive ubicate sulle sponde e nelle golene dei corsi d'acqua, quando comprese in interventi di regimazione idraulica, sia straordinari sia di manutenzione ordinaria, approvati dalle competenti autorità. >>.
5. All'
articolo 3 della legge regionale 22/1982, come sostituito dall'
articolo 72, comma 1, della legge regionale 34/1997, al comma 4, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
<< e bis) le formazioni arboree cresciute negli alvei dei corsi d'acqua occupati da piene ricorrenti con tempi di ritorno di trenta anni, con esclusione delle golene, nonché sugli argini artificiali dei corsi d'acqua e sulle relative fasce di rispetto, lato alveo e lato campagna, per una larghezza non superiore a metri 4; >>.
6. All'
articolo 3 della legge regionale 22/1982, come sostituito dall'
articolo 72, comma 1, della legge regionale 34/1997, al comma 4, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
<< f bis) in deroga alla lettera e):
1) i prati abbandonati nel solo territorio montano della regione, così come definito ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, ancorché imboschiti da più di dieci anni, per i quali sia riconosciuta sulla base dei documenti catastali l'originaria coltura a prato, individuati nello strumento urbanistico comunale;
2) le superfici non boscate, così come individuate dai piani di gestione forestale realizzati ai sensi degli articoli 21 e 21 bis. >>.
9.
L'
articolo 5 della legge regionale 65/1976 è sostituito dal seguente:
<< Art. 5
1. All'impegno della spesa dei contributi di cui alla presente legge si provvede sulla base del singolo preventivo di spesa conforme al prezziario regionale previsto da apposito regolamento. All'erogazione del contributo provvede l'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, dopo aver compiuto il collaudo e aver constatato l'ultimazione dei lavori. La liquidazione del contributo avviene a misura, secondo l'accertamento del verbale di collaudo finale.
2. Può essere concessa una anticipazione del contributo sulla base di uno stato di avanzamento del 75 per cento calcolato sul valore della spesa ritenuta ammissibile, previa richiesta del beneficiario contenente la dichiarazione dell'esecuzione dell'impianto.
3. La quota a saldo viene erogata a completamento degli interventi. >>.
10.
All'
articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 22, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. Gli interventi disposti dalla Regione, tramite la Direzione regionale delle foreste, o dagli enti titolari di funzioni delegate o trasferite dalla Regione a favore delle opere di rimboschimento e degli impianti di pioppeti sono disciplinati, per quanto riguarda le modalità di erogazione e di liquidazione dei contributi e l'effettuazione delle operazioni colturali, dalle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446, salvo quanto diversamente disposto dalle specifiche norme che prevedono gli interventi. I richiedenti i benefici contributivi regionali o statali sono autorizzati a iniziare i lavori non appena presentata la relativa domanda con contemporanea dichiarazione resa ai sensi dell'
articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i richiedenti medesimi non hanno dato inizio ai lavori stessi prima della data della domanda, salvo che l'accertamento dell'inesistenza dell'impianto alla
suddetta data non sia già stato effettuato dall'Ispettorato competente. >>.
11. In attesa del riordino delle Comunità montane, all'ultimazione e alla manutenzione delle opere di viabilità forestale, delegate fino alla data del 31 dicembre 1988 alle Comunità montane ai sensi dell'
articolo 26 bis della legge regionale 22/1982, come inserito dall'
articolo 9, primo comma, della legge regionale 38/1986, e delle opere di sistemazione idraulico-forestale affidate alle Comunità montane in concessione fino alla data del 25 maggio 1993, provvede la Direzione regionale delle foreste a decorrere dalla data di presa in carico delle opere, salvo quanto previsto dal comma 13.
12. L'onere derivante dall'applicazione del comma 11 fa carico all'unità previsionale di base 7.2.23.2.145 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2937 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti.
13. Le Comunità montane provvedono comunque alle formalità conclusive delle procedure espropriative per le quali alla data d'entrata in vigore della presente legge sia stata richiesta l'emissione del decreto d'esproprio.
14. Al fine di cui al comma 11, le Comunità montane adottano i seguenti atti da inviarsi alla Direzione regionale delle foreste:
a) stato ricognitivo delle opere in corso;
b) stato ricognitivo dei rapporti giuridici ed economici fra Amministrazione regionale e Comunità montane.
15. Gli atti di cui al comma 14 sono approvati dalla Giunta regionale con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore regionale alle foreste. Intervenuta l'approvazione, la Direzione regionale delle foreste, tramite i propri Ispettorati ripartimentali, provvede alla presa in carico delle opere, alla loro conclusione portando a definizione anche le procedure per la formalizzazione dell'acquisizione dei sedimi, alla loro manutenzione e alla liquidazione delle passività, nonché al recupero dei crediti accertati nei confronti delle Comunità montane.
16. La Direzione regionale delle foreste, tramite i propri Ispettorati ripartimentali, porta a definizione le procedure per la formalizzazione dell'acquisizione dei sedimi inerenti alle opere di cui ai commi precedenti con le modalità di cui ai seguenti commi.
17. L'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, dopo aver frazionato i terreni interessati e stimato direttamente, in deroga all'
articolo 90 bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come inserito dall'
articolo 3, comma 1, della legge regionale 24/1995, il valore dei sedimi, provvede a far pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e nell'albo pretorio di ciascun Comune interessato, per sessanta giorni consecutivi, apposito avviso contenente la descrizione catastale dei sedimi frazionati, con il valore per ciascuno stimato e l'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali.
18. Trascorsi trenta giorni dall'inserzione dell'avviso nell'albo pretorio del Comune, con deliberazione della Giunta regionale si prende atto dell'intervenuta acquisizione a titolo originario a favore della Regione dei sedimi e delle opere, per effetto della irreversibile trasformazione del terreno occupato e della mancata emissione del decreto di esproprio entro l'1 gennaio 1997, nonché del valore stimato per ciascuna particella di terreno interessata, che viene depositato presso la Tesoreria regionale a disposizione degli attuali proprietari catastali o dei loro eredi.
22. Anche per l'acquisizione dei sedimi inerenti alle opere pubbliche di competenza della Direzione regionale delle foreste, già affidate ai Consorzi soppressi con la
legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, ovvero eseguite direttamente dalla Direzione regionale medesima, per le quali non siano già stati richiesti i decreti di esproprio, viene seguito il disposto del presente articolo.
23. La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce l'importante significato pubblico rivestito dal bosco per le sue molteplici funzioni: produttiva, idrogeologica, ambientale, naturalistica e turistico-ricreativa. Nel porre limiti, per superiore interesse collettivo, alla libera fruizione delle risorse forestali e nel promuovere una gestione improntata ai principi della selvicoltura naturalistica, la Regione Friuli-Venezia Giulia concede sostegni finanziari per il perseguimento dei migliori livelli di gestione integrata e sostenibile delle risorse forestali, in un quadro di filiera e di valorizzazione economica e ambientale delle stesse.
24. La gestione dei boschi regionali è regolata da due livelli di pianificazione: i piani di gestione forestale e i piani integrati particolareggiati, così come individuati e definiti dall'apposito regolamento di cui al comma 25, che prevede altresì le modalità per la formazione dei piani e per la loro approvazione. La pianificazione forestale è obbligatoria per l'Ente pubblico proprietario, mentre è facoltativa per il proprietario privato; essa si ispira ai principi della selvicoltura prossima alla natura, alle tipologie forestali e all'assetto idrogeologico.
25. Per i boschi non soggetti alla pianificazione forestale di cui al comma 24 e ricadenti in terreni soggetti a vincolo idrogeologico, è emanato apposito regolamento, denominato "Regolamento per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico", che disciplina, tra l'altro, le seguenti materie:
a) gestione selvicolturale e utilizzazione dei boschi;
b) metodologie di intervento e livelli dendrometrici da conservare o conseguire nei popolamenti per garantirne vitalità e perpetuità;
c) procedure relative alle previste dichiarazioni e autorizzazioni inerenti il taglio del bosco;
d) tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico;
e) disposizioni relative a procedure semplificate di dichiarazione per l'attuazione di modesti interventi di cambiamento di coltura e di movimenti di terra che non comportino trasformazione urbanistica ed edilizia ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 22/1982, come integrato dal comma 1 del presente articolo.
26. Le utilizzazioni dei boschi devono essere coerenti con i criteri previsti dagli strumenti di pianificazione di cui al comma 24 o, in assenza di questi, rispettare le prescrizioni contenute nel regolamento di cui al comma 25. Le utilizzazioni forestali sono eseguite sulla base di progetti di taglio, definiti "progetti di riqualificazione forestale e ambientale", redatti da tecnici agronomi forestali abilitati. Le indicazioni per la redazione di tali progetti sono contenute nel regolamento di cui al comma 25, che individua, fra l'altro, le fattispecie per le quali si può prescindere dalla suddetta progettazione. I progetti sono sottoposti all'esame degli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio. Nel caso di progetti predisposti per boschi soggetti alla pianificazione di cui al comma 24, l'esame accerta la rispondenza del progetto alle finalità e alle prescrizioni di tale pianificazione e si conclude con un "visto".
Per progetti riferiti a boschi non pianificati l'esame riguarda la rispondenza del progetto alle prescrizioni del regolamento di cui al comma 25 ed è formalizzato con atto di approvazione. Il "visto" o l'approvazione apposti dall'Ispettorato sui progetti li rendono esecutivi. Eventuali prescrizioni o autorizzazioni di competenza della Direzione regionale delle foreste o degli Ispettorati ripartimentali sono assorbite nell'atto di controllo.
27. Chi esegue interventi difformemente dalle prescrizioni contenute nei progetti di cui al comma 26 o nel regolamento di cui al comma 25, provocando un danno forestale, è punito con una sanzione dal doppio al quadruplo del valore di danno provocato, calcolato in percentuale, prendendo come parametro di riferimento il valore convenzionale a ettaro per tipologia di popolamento corrispondente alle condizioni di vitalità minime previste dal predetto regolamento. In presenza del progetto di cui al comma 26, i criteri per la quantificazione del danno percentuale possono essere definiti in base al valore economico del progetto e allo scostamento dallo stesso determinato dall'azione illecita. I valori, i parametri e i criteri di riferimento per il calcolo del danno forestale sono individuati dal regolamento di cui al comma 25.
28. Chi omette le prescritte dichiarazioni o autorizzazioni relative alle fattispecie previste dal regolamento di cui al comma 25, o incorre in infrazioni diverse da quelle già comprese nella fattispecie di danno forestale di cui al comma 27, contenute nel predetto regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 40.000 a lire 240.000, ferma restando la valutazione di altri danni forestali e ambientali.
29. L'attuazione dei progetti di cui al comma 26 su proprietà pubblica viene eseguita da imprese boschive che posseggono i requisiti individuati dal regolamento di cui al comma 25.
30. Tutti gli interventi di taglio di piante aggiuntive rispetto al progetto di cui al comma 26, purché giustificati e organicamente collegati allo stesso, nonché i tagli forzosi connessi a eventi meteorici o fitopatologici, rappresentano azioni dovute per l'attività di gestione forestale, sono pertanto svincolati da specifici atti autorizzativi e sono gestiti secondo quanto disciplinato dal regolamento di cui al comma 25.
31. Gli impianti di teleferiche bifuni, meglio definiti gru a cavo di tipo tradizionale o mobile, impiegati per l'esbosco dei prodotti forestali, rientrano tra gli impianti temporanei. La disciplina per l'installazione e l'esercizio di tali impianti è attribuita agli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio. Per gli impianti permanenti impiegati per le attività agrarie o forestali, quali le teleferiche trifuni e i fili a sbalzo, la competenza autorizzatoria resta in capo al Comune nel quale viene installato l'impianto, previo parere tecnico dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio. La materia è disciplinata dal regolamento di cui al comma 25. Restano in ogni caso impregiudicati gli obblighi di legge per le fattispecie che costituiscono motivo di pericolo per il volo aereo. Per le fattispecie di cui al presente comma non trova applicazione, nel territorio della regione Friuli-Venezia
Giulia, la disciplina prevista per gli impianti di teleferica di cui alla legge 13 giugno 1907, n. 403, al regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, al decreto ministeriale 15 maggio 1929, n. 1269, come modificato dal decreto ministeriale 25 dicembre 1947, n. 2515, al decreto ministeriale 12 dicembre 1935 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.
32. Per la tutela dell'assetto ecologico delle aree forestali ubicate in zone non soggette a vincolo idrogeologico, dei boschi planiziali e dei boschi ripariali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, approva uno specifico regolamento per la loro gestione sostenibile, in coerenza con la valenza ambientale, naturalistica e di difesa del suolo di tali formazioni. Le infrazioni a tale regolamento sono sanzionate secondo le procedure adottate per le fattispecie di danno forestale e di infrazione previste dai commi 27 e 28.
33. La riscossione delle sanzioni previste dai commi 27, 28 e 32 è di competenza del Servizio del Corpo forestale regionale della Direzione regionale delle foreste.
34. Le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 27, 28 e 32 sono accertate e riscosse sull'unità previsionale di base 3.5.536 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 956 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti.
35. Il regolamento di cui al comma 25 è emanato entro il 31 dicembre 2000, previo parere della competente Commissione consiliare.
36. Per la materia di cui ai commi da 24 a 32, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti ai commi 25 e 32, continua a trovare applicazione la normativa dello Stato, e in particolare gli articoli 8, 9, 10, 26, 29 e 130 del
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, gli articoli 19, 20, 21, 22, 41, 137, 138, 139, 140 e 193 del
regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, nonché gli articoli 1, 2 e 3 della
legge 9 ottobre 1967, n. 950.
37. Ai fini di una gestione più razionale dei lavori e delle maestranze, gli operai assunti con contratto di diritto privato ai sensi dell'
articolo 79 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, come modificato dall'articolo 9, commi 6 e 7, della
legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dal comma 61 del presente articolo, dall'Azienda dei parchi e delle foreste regionali possono essere assegnati, in costanza del rapporto di lavoro, alla Direzione regionale delle foreste per le esigenze operative della medesima, che provvede al loro utilizzo ai sensi della
legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9.
38. Le funzioni di competenza affidate dagli articoli 139 quater e 139 quinquies della
legge regionale 7/1988, come inseriti dall'
articolo 65, comma 1, della legge regionale 42/1996, rispettivamente al Servizio della conservazione della natura e al Servizio delle foreste regionali, possono essere esercitate, in relazione alle tipologie degli interventi da eseguire, dal Servizio delle manutenzioni di Tolmezzo ovvero dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste territorialmente competenti.
39. Per la gestione del patrimonio boschivo, pianificata attraverso gli strumenti dei piani di gestione, approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, in quanto attività che deriva obbligatoriamente dalla pianificazione predetta, si prescinde dall'approvazione della relazione programmatica annuale di cui all'
articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come modificato dall'articolo 71, commi 1, 2 e 3, della
legge regionale 7/2000. Il Direttore del Servizio competente è autorizzato a stipulare i contratti connessi alla predetta attività. Tale disciplina si applica anche all'attività urgente e indifferibile, legata a eventi naturali o biologici non prevedibili, al fine dell'ottimale gestione economico- conservativa del patrimonio forestale affidato.
40. Per promuovere la valorizzazione ambientale ed economica del patrimonio forestale, la Regione e gli Enti pubblici proprietari di boschi possono ricorrere alle seguenti procedure:
a) alienazione diretta dei lotti boschivi nella forma della vendita delle piante in piedi;
b) affidamento, in tutto o in parte, dei lavori di utilizzazione a ditte qualificate ai sensi della vigente normativa, finalizzato alla successiva vendita del legname tondo a strada camionabile;
c) stipula di contratti di commissione per la commercializzazione del legname all'imposto;
d) affidamento in concessione della gestione completa del ciclo di utilizzazione e commercializzazione.
41. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla lettera a) del comma 40, ai proprietari pubblici di boschi è consentito il ricorso alla trattativa privata ai sensi della vigente normativa regionale.
42. L'affidamento dei lavori di cui alla lettera b) del comma 40, a ditte di utilizzazione boschiva qualificate, operanti nel territorio montano, è regolato dalle procedure previste dal
comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97. La successiva vendita del legname tondo a strada camionabile può avvenire secondo quanto previsto dal comma 41.
43. Per il raggiungimento delle finalità di cui alle lettere c) e d) del comma 40, i proprietari pubblici di boschi possono affidare direttamente il mandato a vendere o la concessione della gestione a società, anche private, alle quali i proprietari stessi aderiscano o ad altre società.
44. Le procedure di gestione e di vendita di cui ai commi da 40 a 43 sono applicabili anche quando i proprietari pubblici siano gestori di patrimonio forestale di proprietà di terzi. Gli adempimenti connessi con l'attuazione degli interventi previsti dal comma 40, limitatamente alla gestione del patrimonio forestale di proprietà della Regione o alla stessa affidato, sono demandati al Servizio delle foreste regionali dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.
45. Per far fronte agli oneri relativi agli interventi di cui al comma 40, lettere b), c) e d), limitatamente alla gestione del patrimonio forestale di proprietà della Regione o alla stessa affidato, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 7.1.27.1.731 denominata << Valorizzazione del patrimonio forestale >>, di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2001, nella funzione obiettivo 7 - programma 7.1 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3151 (1.1.141.2.10.11), di nuova istituzione, alla rubrica n. 27 - Servizio delle foreste regionali - spese correnti - del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione << Spese per promuovere la valorizzazione ambientale ed economica del patrimonio forestale mediante l'affidamento
dei lavori di utilizzazione dei boschi a ditte qualificate, la stipula di contratti di commissione per la vendita del legname e l'affidamento in concessione del ciclo di utilizzazione e commercializzazione >> e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
46. All'onere complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 45 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 7.1.23.2.126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 2870 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
49.
All'
articolo 3 della legge regionale 9/1990, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
<< 1 bis. Ai fini di cui al comma 1, sono assimilabili a operazioni proprie dei cantieri edili o di genio civile la manutenzione e il ripristino delle opere ingegneristiche di sistemazione idraulico-forestale, delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua, degli immobili di proprietà regionale, della viabilità forestale e di servizio, nonché delle opere di riqualificazione ambientale e di ingegneria naturalistica previste quali opere accessorie nell'ambito dei lavori principali di tipo edile. Sono propriamente attività forestali quelle selvicolturali di carattere vivaistico, di miglioramento delle aree verdi o forestali, i tagli colturali e sanitari e le utilizzazioni forestali, nonché i lavori esclusivamente di riqualificazione ambientale. >>.
50.
Dopo l'
articolo 3 della legge regionale 9/1990, è inserito il seguente:
<< Art. 3 bis
2. Il Servizio delle manutenzioni della Direzione regionale delle foreste provvede alla stipula delle polizze assicurative di cui al comma 1. >>.
51.
Dopo l'
articolo 3 bis della legge regionale 9/1990, come aggiunto dal comma 50, è inserito il seguente:
<< Art. 3 ter
1. Per il personale cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, il Direttore regionale delle foreste, in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, può sottoscrivere il contratto integrativo regionale di lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Per il personale di cui al comma 1, il Direttore regionale delle foreste può sottoscrivere accordi con le organizzazioni sindacali, unitamente alla rappresentanza aziendale dei lavoratori, per l'erogazione di remunerazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi, concordati tra le parti, nel rispetto dei programmi di cui all'articolo 4, aventi come obiettivo incrementi di produttività e qualità.
3. Ai fini del raggiungimento degli accordi di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale emana apposite direttive e autorizza la stipula degli accordi medesimi. >>.
52.
Dopo l'
articolo 3 ter della legge regionale 9/1990, come aggiunto dal comma 51, è inserito il seguente:
<< Art. 3 quater
1. Il personale operaio in servizio presso gli Ispettorati ripartimentali delle foreste alla data del 24 novembre 1998 che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, viene assoggettato al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria secondo le equiparazioni di cui all'allegato "A" continua a mantenere da tale data il trattamento economico in godimento alla data medesima.
2. Ai fini di cui al comma 1, si considera trattamento economico l'importo determinato dalla somma dell'importo percepito come paga base, contingenza, elementi economici territoriali, elemento distinto della retribuzione e scatti di anzianità o anzianità professionale.
3. L'eventuale differenza fra la retribuzione come determinata al comma 2 e la retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria, fatta eccezione per gli scatti di anzianità o anzianità professionale, viene conservata come assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici previsti dal contratto di cui al comma 1 dell'articolo 3 ter o in alternativa dagli accordi di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 ter. >>.
53. Alla
legge regionale 9/1990 è aggiunto il seguente allegato:
Allegato "A" (riferito all'articolo 3 quater) |
Classificazione operai edili | Classificazione operai forestali |
Capi squadra 3a categoria più maggiorazione 10% | Operai specializzati super 4 livello |
Operai specializzati 3a categoria | Operai specializzati 3 livello |
Operai qualificati 2a categoria | Operai specializzati 2 livello |
Operai qualificati 1a categoria | Operai specializzati 1 livello |
54. Al personale assegnato alla Direzione regionale delle foreste ai sensi del comma 37, a seconda della tipologia dei lavori per la quale viene adibito, si applica a tutti gli effetti normativi, economici, previdenziali, infortunistici e assicurativi il contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese edili e affini o il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria. Al personale assoggettato al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria si applica il disposto dell'
articolo 3 quater della legge regionale 9/1990, come inserito dal comma 52, a partire a tutti gli effetti dalla data di assegnazione.
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla risoluzione in via transattiva dei contenziosi sorti in relazione all'esecuzione di opere dei Consorzi di bonifica. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso della Direzione regionale delle foreste.
56. Per le finalità di cui al comma 55 è autorizzata la spesa di lire 2.250 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 53.1.23.1.238 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2965 (1.1.158.2.10.12), di nuova istituzione, alla rubrica n. 23 - Servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso - con la denominazione << Oneri derivanti dalla risoluzione in via transattiva dei contenziosi sorti in relazione all'esecuzione di opere dei Consorzi di bonifica >> e con lo stanziamento di lire 2.250 milioni per l'anno 2000.
57. All'onere di lire 2.250 milioni derivante dal comma 56 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9680 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
58.
All'
articolo 4 della legge regionale 42/1996, come modificato dall'
articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/1998, dopo il comma 2 ter, sono aggiunti i seguenti:
<< 2 quater. Ai fini della conservazione, del miglioramento e del mantenimento della biodiversità all'interno dei biotopi naturali regionali di cui al comma 2 bis, gli interventi di ripristino ambientale attuati dall'Amministrazione regionale sono di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti e indifferibili.
..COM=0020400
2 quinquies. Le opere previste dagli interventi di cui al comma 2 quater possono essere affidate, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, in delegazione amministrativa ai Comuni sul cui territorio è individuato il biotopo naturale. >>.
..END
59. All'
articolo 69, comma 1, della legge regionale 42/1996, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) al di fuori delle delimitazioni dei centri edificati assunte ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non è consentita l'esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale o che modifichino lo stato dei corsi d'acqua o la morfologia dei suoli, salvo l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, o anche di interesse privato, purché finalizzate queste ultime alla regimazione delle acque o all'approvvigionamento idrico necessario per il perseguimento di attività produttive in atto, sulle quali la Giunta regionale con propria deliberazione su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, esprime parere vincolante entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; trascorso tale termine, l'opera si intende assentita; >>.
60. All'
articolo 69, comma 2, della legge regionale 42/1996, dopo le parole << di attuazione dei piani suddetti >>, sono aggiunte le seguenti: << , che possono essere derogate con apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, al fine di consentire l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, o anche di interesse privato, purché finalizzate queste ultime alla regimazione delle acque o all'approvvigionamento idrico necessario per il proseguimento di attività produttive in atto >>.
63. La Direzione regionale delle foreste è autorizzata a sottoscrivere accordi o convenzioni, anche pluriennali, con la PROMOTUR SpA per l'utilizzo, da parte di quest'ultima, di personale in divisa del Corpo forestale regionale sulle proprie piste da sci, al fine di assicurare:
a) la prevenzione di incidenti e di situazioni di pericolo per le persone attraverso la costante azione di monitoraggio e ripristino dei sistemi di sicurezza, nonché l'intervento di dissuasione degli utenti da comportamenti prodromici alle stesse situazioni;
b) la verifica di apertura e chiusura piste nelle giornate sciatorie;
c) il primo soccorso agli infortunati.
64. Tutte le spese di attrezzature e vestiario, così come quelle connesse alla preparazione e all'aggiornamento del personale utilizzato ai sensi del comma 63, sono a carico della PROMOTUR SpA, che assicura, a tal fine, lo svolgimento di appositi corsi.
65. Il personale del Corpo forestale regionale incaricato di svolgere i servizi previsti dagli accordi o convenzioni di cui al comma 63, durante gli stessi, è considerato a tutti gli effetti in servizio e pertanto gode, se dovuti, dei trattamenti di missione e straordinario previsti dalla normativa vigente.
66. La Direzione regionale delle foreste, nell'individuare il numero delle persone cui affidare lo svolgimento dei servizi oggetto di convenzione o accordo con la PROMOTUR SpA, assicura un'adeguata rotazione tra il personale avente le caratteristiche e qualifiche adeguate ai servizi da svolgere, garantendo nel contempo il pieno funzionamento delle stazioni forestali o degli uffici di provenienza.
67. La Direzione regionale delle foreste può altresì autorizzare, di volta in volta, la partecipazione di personale forestale, anche non in divisa, a quelle manifestazioni sportive, agonistiche o di settore, anche se tenute all'estero, per il cui svolgimento si rendesse necessaria od opportuna, per le specifiche competenze del Corpo forestale o per rappresentanza, la partecipazione del medesimo. In tali casi, al personale incaricato della partecipazione sono assicurati, ove dovuti, i trattamenti previsti al comma 65.