Art. 1
(Finalità della legge)
1. La Regione, al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile, alla lotta contro la povertà, alla solidarietà tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali, promuove e sostiene l'attività di cooperazione allo sviluppo e l'attività di partenariato internazionale.
2. Gli interventi sono indirizzati a favorire lo sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate attraverso:
a) la salvaguardia della vita umana;
b) il soddisfacimento dei bisogni primari;
c) l'autosufficienza alimentare;
d) la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici e dei diritti del lavoro;
e) la valorizzazione delle risorse umane;
f) il mantenimento dell'identità culturale;
g) la conservazione del patrimonio ambientale;
h) la crescita economica, sociale e culturale;
i) la realizzazione di pari opportunità fra i generi ed il miglioramento della condizione dell'infanzia;
l) le attività di ricostruzione e riabilitazione in seguito a calamità e/o conflitti bellici.
3. La cooperazione allo sviluppo promossa e realizzata dalla Regione, dalle comunità locali attraverso le proprie rappresentanze istituzionali e associative è definita "cooperazione decentrata". Tale cooperazione presuppone un analogo coinvolgimento delle comunità locali dei Paesi interessati.
4. L'esercizio in forma decentrata mira a promuovere i valori della cooperazione allo sviluppo nella comunità regionale e, in particolare, nelle sue espressioni culturali e sociali.
5. Al fine di cui al comma 1, in armonia e nel rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni e degli indirizzi dell'Unione europea, la Regione attua, promuove e sostiene le iniziative di cooperazione allo sviluppo e di partenariato internazionale, assunte da soggetti pubblici e privati operanti sul proprio territorio, con i Paesi in via di sviluppo (PVS), i Paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO) e, più in generale, con le comunità e istituzioni di Paesi terzi, anche nell'ambito di programmi nazionali, dell'Unione europea e delle Organizzazioni internazionali e in relazione a eventi eccezionali causati da conflitti armati o calamità naturali.
6. La Regione partecipa, promuovendone altresì la realizzazione, ai progetti di cooperazione con altre Regioni ed Enti locali europei e mediterranei, con particolare riferimento ai progetti concordati nell'ambito dell'Assemblea delle Regioni d'Europa, della Conferenza delle Regioni periferiche e marittime d'Europa e dell'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo.
Art. 2
(Interventi di cooperazione e di partenariato
internazionale)
1. La Regione si rivolge prioritariamente ai Paesi che occupano le ultime posizioni in base ai criteri e agli indici di sviluppo, quantitativi e qualitativi, elaborati dagli Organismi internazionali; i programmi hanno come soggetti attivi le popolazioni della Regione Friuli-Venezia Giulia e quelle del Paese partner direttamente coinvolte nella realizzazione di progetti.
2. Le azioni concernono:
a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi e la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative, anche a carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
b) l'impiego, anche attraverso convenzioni con associazioni o strutture finanziarie quali la Finanziaria regionale del Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA e la Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest SpA, di personale qualificato con compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale;
c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini di PVS, in loco e in Friuli-Venezia Giulia, anche al fine di favorirne il rientro nei Paesi di origine, nonché la formazione di personale residente in Italia destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
d) il sostegno alla realizzazione di progetti e di interventi ad opera di organizzazioni non governative, associazioni, gruppi di associazioni e/o cooperative anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei PVS;
e) l'attuazione di interventi specifici per il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo sociale e culturale della donna con la sua diretta partecipazione ai programmi;
f) la promozione e il sostegno al commercio equo e solidale, riconoscendolo parte integrante della cooperazione;
g) l'incentivazione di iniziative volte a realizzare scambi con i produttori dei Paesi partner che valorizzano le produzioni autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e a basso impatto ambientale;
h) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei PVS;
i) la promozione di esperienze di microcredito per uno sviluppo endogeno sul lungo periodo;
l) la partecipazione a programmi di cooperazione umanitaria, di ricostruzione e riabilitazione e a programmi di rafforzamento dei processi di pace e di rafforzamento democratico;
m) la promozione e il sostegno di gemellaggi tra istituzioni locali finalizzati a una evoluzione in accordi di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, nel rispetto della vigente normativa nazionale;
n) la promozione di rapporti di collaborazione tra le associazioni degli immigrati presenti nel proprio territorio e i loro Stati di origine.
3. Non sono finanziabili nell'ambito di applicazione della presente legge i programmi e i progetti che abbiano come fine la promozione del commercio e degli investimenti italiani all'estero.
4. I finanziamenti regionali per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui alla presente legge non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.
5. Non hanno diritto ai finanziamenti previsti dalla presente legge, con revoca immediata della concessione in corso, gli enti e le imprese - italiani e dei Paesi partner - che si rendano responsabili di violazioni delle norme di tutela del lavoro, dell'ambiente e della salute, nonché di falso in bilancio e nelle comunicazioni sociali.
6. Non possono essere destinatari dei programmi e dei progetti previsti dalla presente legge, con decadenza immediata della concessione in corso, i Governi che si rendano responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, o che destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del Paese, individuati dai competenti organi statali ai sensi della
legge 9 luglio 1990, n. 185.
7. Le azioni progettuali devono essere rispettose delle finalità di cui all'articolo 1 e in particolare:
a) essere volte al sostegno delle azioni di autosviluppo delle popolazioni destinatarie degli interventi;
b) garantire la partecipazione attiva della popolazione locale;
c) ricorrere prioritariamente a professionalità locali, a tecnologie e metodologie rispettose delle culture, degli usi e delle situazioni locali, nonché a beni e attrezzature reperibili nei PVS destinatari degli interventi o viciniori.
Art. 3
(Interventi di emergenza)
1. In caso di eventi eccezionali causati da calamità, conflitti armati, epidemie, situazioni di denutrizione e gravi carenze igienico-sanitarie, la Regione è autorizzata a intervenire nel quadro della cooperazione e della solidarietà internazionali mediante:
a) l'organizzazione diretta di aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, ai profughi e ai rifugiati;
b) l'assegnazione di contributi ai soggetti che organizzano aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, ai profughi e ai rifugiati;
c) la fornitura diretta di attrezzature, medicinali, viveri, generi di conforto e quant'altro risulti necessario per consentire le normali condizioni di vita.
2. Gli interventi di cui al comma 1 e le modalità della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale, al di fuori delle procedure di programmazione di cui al titolo II e sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile. I contributi di cui al comma 1, lettera b), possono raggiungere il 100 per cento della spesa ammissibile e sono erogati in via anticipata e in unica soluzione, con l'obbligo di presentare il relativo rendiconto.
3. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti nel presente articolo sono demandati alla Direzione regionale della protezione civile.
4. La relazione di cui all'articolo 6, comma 4, dà conto degli interventi attuati ai sensi del presente articolo.