1. Nell'ambito degli interventi previsti all'articolo 1, comma 2, l'Amministrazione regionale concede contributi per progetti concernenti:
a) la conservazione, la manutenzione e il restauro di beni immobili quali trincee, camminamenti, grotte fortificate, fortificazioni, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, ai relativi proprietari, pubblici e privati;
b) l'acquisizione e/o sistemazione dei beni immobili da destinare ad uso museale, nella misura massima del 90 per cento della spesa amissibile, ai soli enti pubblici;
c) la ricerca, acquisizione, catalogazione, conservazione di reperti, oggetti, documenti, pubblicazioni, diari e archivi relativi al primo conflitto mondiale, al loro restauro e valorizzazione attraverso attività editoriali, espositive, mostre, seminari, convegni, conferenze e altri strumenti didattico-divulgativi, anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi coinvolti nel primo conflitto mondiale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, agli Enti locali e ad altre istituzioni ed enti pubblici;
d) la realizzazione e manutenzione di forme di fruizione turistica, anche transfrontaliera, come sentieri, percorsi, punti d'informazione e accesso, attrezzature complementari, dei luoghi teatro delle battaglie che hanno interessato il territorio regionale, nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile, agli Enti locali, anche in concorso con soggetti pubblici o privati interessati;
e) la definizione, l'allestimento, l'organizzazione e la pubblicizzazione di organici percorsi didattici concernenti testimonianze significative del primo conflitto mondiale, nella misura massima del 60 per cento della spesa ammissibile, agli Enti locali, anche in concorso con altri soggetti pubblici o privati;
f) la gestione delle strutture di cui alle precedenti lettere, al fine di garantirne la fruizione secondo le finalità della presente legge, nella misura massima del 60 per cento della spesa ammissibile, ad enti pubblici e privati;
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), anche associazioni che perseguono finalità coerenti con la presente legge e che rispondano ai seguenti requisiti:
a) operare senza fini di lucro;
b) essere costituite regolarmente con atto o statuto;
c) disporre di strutture o attrezzature e organizzazione adeguata allo svolgimento dei progetti proposti.
5. Le domande di contributo sono presentate entro il 31 gennaio di ogni anno alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredate di:
a) relazione illustrativa delle caratteristiche del progetto;
b) descrizione dello stato dei beni immobili o dei luoghi oggetto di intervento;
c) documentazione relativa alla natura e all'entità degli interventi programmati, con un dettagliato piano finanziario.