LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2000, n. 12

Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/05/2000
Materia:
210.05 - Flora

Art. 1
 (Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel
territorio regionale)
1. La raccolta dei funghi epigei freschi nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia è disciplinata, in attuazione dei principi della legge 23 agosto 1993, n. 352, da un regolamento, da adottare, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La competente Commissione consiliare esprime il parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere. Tale procedura trova altresì applicazione per le modificazioni al regolamento.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina la materia nel rispetto dei seguenti principi:
a) le funzioni amministrative necessarie sono esercitate dalle Province, dalle Comunità montane e dai Comuni;
b) la raccolta dei funghi è esercitata nell'intero territorio regionale, salvo le situazioni di cui alle lettere c) ed h), da soggetti maggiorenni in possesso di autorizzazione onerosa con validità permanente rilasciata previo superamento di colloquio, salvo le situazioni di cui alla lettera f), che accerti la conoscenza delle principali norme vigenti per la raccolta, il trasporto e la conservazione dei funghi e del loro rapporto con l'ambiente;
c) per completare l'offerta turistica nei territori montani, la raccolta è esercitata altresì da soggetti maggiorenni in possesso di permessi temporanei, di durata non superiore a due mesi, rilasciati dai Comuni e dalle Comunità montane, entro limiti massimi dagli stessi stabiliti e con validità per i rispettivi territori;
d) i titolari di diritti reali di godimento sui fondi praticano, per qualsiasi finalità, la raccolta negli stessi senza limitazioni di quantità e senza il possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera b) o del permesso di cui alla lettera c);
e) le autorizzazioni e i permessi temporanei consentono la raccolta anche da parte dei familiari;
f) i soggetti maggiorenni residenti, titolari di permessi di raccolta ai sensi delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge per almeno tre periodi negli ultimi sette anni, possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera b) senza il superamento del colloquio; sono altresì esentati i cittadini in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686;
g) i proprietari o i conduttori di terreni possono riservarsi la raccolta dei funghi, previa recinzione o idonea tabellazione degli stessi;
h) la Regione individua nei territori classificati montani, per il rispetto di usi e consuetudini locali e per tutelare l'economia turistica, le zone nelle quali la raccolta è consentita solo ai residenti e ai titolari di permesso temporaneo;
i) la quantità massima di raccolta giornaliera è fissata in kg. 3 pro capite;
l) per i residenti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 352/1993, che effettuano la raccolta per mantenere o integrare il loro reddito familiare, il limite giornaliero massimo di raccolta è fissato in kg. 15 pro capite;
m) la Regione può stabilire divieti permanenti o temporanei di raccolta, per una o più specie di funghi, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o sanitari;
n) speciali autorizzazioni temporanee, con validità limitata e per la raccolta di alcune predeterminate specie e quantità di funghi, sono rilasciate a persone fisiche in possesso di specifici requisiti, per motivi di studio o per l'allestimento di rassegne micologiche;
o) istituzione di una Commissione scientifica regionale per la micologia quale organismo di consultazione, con rappresentanti delle Università degli studi di Trieste e Udine, degli Ispettorati micologici, delle Aziende per i servizi sanitari, delle associazioni micologiche e naturalistiche maggiormente rappresentative e delle strutture regionali competenti nella materia;
p) istituzione, presso le Province e le Comunità montane, delle Commissioni per lo svolgimento dei colloqui per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera b) con componenti designati dagli stessi enti, dalle Aziende per i servizi sanitari e, tramite rose di nominativi, dalle principali associazioni micologiche;
q) Province e Comunità montane promuovono annualmente, anche avvalendosi delle associazioni micologiche e naturalistiche, corsi di preparazione al colloquio, in sede decentrata;
r) istituzione degli Ispettorati micologici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, da parte delle Aziende per i servizi sanitari, per lo svolgimento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 16 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1998, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, qualora non già istituiti;
s) la Regione determina annualmente, in forma differenziata tra residenti in regione e non residenti, i corrispettivi per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni e per il rilascio dei permessi temporanei. I Comuni e le Comunità montane possono stabilire riduzioni sino al 100 per cento dell'importo per i richiedenti che soggiornino nei territori di validità del permesso temporaneo. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi temporanei sono introitati dagli enti rilascianti e destinati a sollievo delle spese delle funzioni nel settore, nonché al finanziamento di iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente;
t) disciplina transitoria per un periodo non superiore a tre anni, durante i quali sono rilasciati permessi temporanei di raccolta, di durata non superiore ad un anno, dai Comuni e dalle Comunità montane, validi per i rispettivi territori, nel numero massimo dagli stessi stabiliti. Il corrispettivo per il rilascio è determinato con le modalità e per le finalità di cui alla lettera s);
u) la vigilanza sull'applicazione delle norme regolamentari spetta, secondo le rispettive competenze, al personale del Corpo forestale regionale, delle Province e dei Comuni.

3. La disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2001.
Art. 2
 Commercializzazione dei funghi epigei)
1. La commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati è disciplinata dal DPR 376/1995, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le modalità di applicazione sul territorio regionale possono essere disciplinate con apposita direttiva approvata dalla Giunta regionale.
3. Con deliberazione della Giunta regionale può essere integrato l'elenco delle specie di cui all'allegato I del DPR 376/1995 con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione. Le integrazioni sono trasmesse al Ministero della sanità che provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 3
 (Struttura regionale competente)
1. Gli adempimenti facenti riferimento alla Regione previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 1 sono attuati dalla Direzione regionale delle foreste, in collaborazione con le altre Direzioni regionali, secondo le rispettive competenze.
Art. 4
 (Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981,
in materia di vigilanza)
1.
All'articolo 23 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
<<All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni della presente legge provvedono altresì le guardie giurate volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che siano in possesso di decreto prefettizio per l'espletamento delle attività di vigilanza sulla tutela dell'ambiente e della fauna.
I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni della presente legge devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione. I soggetti e gli organi che procedono all'accertamento delle violazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall'articolo 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.>>.

Art. 5
 (Abrogazioni)
1. A decorrere dal termine di cui all'articolo 1, comma 3, è abrogato il capo II della legge regionale 34/1981.
Art. 6
 (Rinvio)
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 1 si fa riferimento alla legge 352/1993 ed al DPR 376/1995.
Art. 7
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.