LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1

Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/03/2000
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE REGIONALE E DI
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI REGIONALI
Art. 1
 (Collocamento in aspettativa di dipendenti regionali assunti
presso altre pubbliche amministrazioni)
1. I dipendenti del ruolo unico regionale, assunti con contratto a tempo determinato presso qualsiasi pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Art. 2
 (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 30/1968 in
materia di compensi all'Avvocato della Regione e agli
avvocati dell'Ufficio legislativo e legale della Regione)
1.
All'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, il secondo comma è sostituito dal seguente:
<<Per le prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa dell'Amministrazione regionale e degli Enti patrocinati, è dovuto all'Avvocato della Regione e agli avvocati dell'Ufficio legislativo e legale della Regione stessa uno speciale compenso determinato in base alle tariffe forensi, nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la Regione o per l'Ente patrocinato.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, secondo comma, della legge regionale 30/1968, come sostituito dal comma 1, fanno carico ai capitoli 158, 9630, 9631 e 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.
Art. 3
 (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 53/1981 in
materia di cambiamenti di preposizione di dirigenti di
strutture regionali)
1.
All'articolo 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'articolo 50, comma 1, della legge regionale 18/1996, il terzo comma è sostituito dal seguente:
<<Il cambiamento di preposizione del personale appartenente alla qualifica di Dirigente da un Servizio ad un altro è disposto dalla Giunta regionale su proposta dei Direttori regionali competenti e d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale qualora il cambiamento riguardi un Servizio del Consiglio. Nel caso in cui il cambiamento di preposizione riguardi Servizi del Consiglio regionale, provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Segretario generale.>>.

Art. 4
 (Conferimento di incarichi dirigenziali a persone estranee
all'Amministrazione regionale e modifiche all'articolo 24
della legge regionale 53/1981)
1. Gli incarichi di cui all'articolo 47 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, possono essere conferiti con contratto a tempo determinato dalla Giunta regionale, fino al 50 per cento dei posti in organico rispettivamente di Direttore regionale e di Direttore di Servizio autonomo, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro. Il trattamento economico è commisurato a quello dei Dirigenti regionali con gli incarichi direzionali dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996 e può essere integrato da un'indennità commisurata dalla Giunta regionale alla specifica qualificazione professionale tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
2. I commi quarto e quinto dell'articolo 24 della legge regionale 53/1981, sono abrogati.
3. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 561, 9630, 9631 e 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.
Art. 5
 (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 7/1988 e
modifica all'articolo 26 della legge regionale 7/1999 in
materia di istituzione, modificazione e soppressione di
strutture regionali)
1.
All'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. L'istituzione, modificazione o soppressione delle strutture stabili di livello direzionale è disposta con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le strutture stabili di livello direzionale del Consiglio regionale, provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo.>>.

2.
All'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, è aggiunto il seguente comma:
<<1 bis. In relazione alla istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello direzionale disposte in via amministrativa, l'Assessore regionale alle finanze è autorizzato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, a disporre con decreto variazioni di bilancio relativamente all'istituzione, modificazione e soppressione di Rubriche, unità previsionali di base e capitoli.>>.

Art. 6
 (Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 7/1988
relativo all'incarico di Capo di Gabinetto)
1.
All'articolo 45 della legge regionale 7/1988, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
<<4. L'incarico di Capo di Gabinetto può essere conferito, con contratto a tempo determinato, su indicazione nominativa del Presidente della Giunta regionale tra dipendenti della Regione, tra dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra persone estranee all'Amministrazione regionale. La persona scelta per tale incarico deve possedere una particolare e comprovata qualificazione professionale, per aver svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali o conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro. Il trattamento economico è commisurato a quello dei Dirigenti regionali con incarichi direzionali di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), della legge regionale 18/1996 e può essere integrato da un'indennità commisurata dalla Giunta regionale tenendo conto della fiduciarietà e della temporaneità del rapporto. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti pubblici di cui al presente comma sono collocati in aspettativa senza assegni.
4 bis. L'incarico di cui al comma 4 decade con le dimissioni o la revoca del Presidente della Giunta regionale.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 4, della legge regionale 7/1988, come sostituito dal comma 1, fanno carico ai capitoli 550, 561, 9630, 9631 e 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.
Art. 7
 (Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 18/1996 in
materia di incarichi dirigenziali)
1.
All'articolo 48 della legge regionale 18/1996 il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti per la durata di quattro anni e sono rinnovabili e revocabili. Qualora la Giunta regionale non intenda confermare detti incarichi deve comunque provvedere, entro la scadenza dei medesimi, a conferire agli interessati un altro incarico tra quelli di cui all'articolo 47, comma 2.>>.

2. All'articolo 48, comma 2 bis, della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 35/1996, le parole <<lettera b)>> sono abrogate.
3.
All'articolo 48 della legge regionale 18/1996, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Al conferimento, alla revoca ovvero al rinnovo degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, si provvede con deliberazione della Giunta regionale; qualora si tratti degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), la Giunta regionale procede su proposta del Direttore regionale preposto alla struttura presso la quale va conferito, revocato o rinnovato l'incarico, sentito il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Al conferimento, revoca o rinnovo degli incarichi di Segretario generale e Vicesegretario generale del Consiglio si provvede con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo. Al conferimento, revoca o rinnovo degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, nonché all'attribuzione dei relativi incarichi di sostituto, si provvede con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo, su proposta del Segretario generale.>>.

Art. 8
 (Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 18/1996 in
materia di incarichi di sostituti di Dirigenti)
1. All'articolo 49, comma 1, della legge regionale 18/1996, le parole <<Il Consiglio di Amministrazione del personale>> sono sostituite dalle parole <<La Giunta regionale>>.
2. La Giunta regionale provvede al conferimento, alla revoca ovvero al rinnovo degli incarichi di cui all'articolo 49 della legge regionale 18/1996, sentito il Direttore regionale, il Direttore di Ente regionale o di Servizio autonomo competenti, nonché il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale.
Art. 9
 (Competenze della Giunta regionale in materia di personale.
Sostituzione dell'articolo 58 della legge regionale 18/1996)
1.
L'articolo 58 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:
<< Art. 58
 (Competenze della Giunta regionale in materia di personale)
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottati i seguenti atti:
a) determinazione della dotazione organica dei singoli profili professionali;
b) determinazione e modificazione del contingente del personale distinto per qualifiche funzionali e per profili professionali spettante alle Direzioni, agli Enti regionali ed ai Servizi autonomi;
c) determinazione del numero di posti disponibili da mettere a concorso, suddivisi per qualifica funzionale e profilo professionale;
d) attribuzione dell'incarico di sostituto del Direttore regionale o di Ente regionale.>>.


Art. 10
 (Competenze del Direttore regionale dell'organizzazione e
del personale. Sostituzione dell'articolo 59 della legge
regionale 18/1996)
1.
L'articolo 59 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:
<< Art. 59
 (Competenze del Direttore regionale dell'organizzazione e
del personale)
1. Con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale sono adottati i seguenti atti:
a) istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello inferiore al Servizio;
b) istituzione, modificazione e soppressione di strutture organizzative periferiche diverse da quelle di cui alla lettera a);
c) costituzione, proroga e revoca dei gruppi di lavoro;
d) comando di personale di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici presso la Regione ed eventuale proroga del medesimo;
e) comando di dipendenti della Regione presso altre amministrazioni pubbliche ed eventuale proroga del medesimo;
f) concessione del periodo di assenza straordinaria per malattia con diritto alla sola conservazione del posto per motivi di particolare gravità;
g) ricorsi avverso il giudizio sfavorevole espresso sul periodo di prova ai fini dell'assunzione in ruolo;
h) ricorsi avverso provvedimenti di trasferimento ad altra struttura regionale;
i) assegnazione ad altro profilo professionale nell'ambito della medesima qualifica funzionale;
l) assegnazione del personale del ruolo unico regionale alle strutture dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali.>>.


Art. 11
 (Norme di coordinamento)
1. La rubrica del Titolo IV della legge regionale 18/1996 è sostituita dalla seguente:<<Competenze della Giunta regionale e del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale>>.
2. Tutte le competenze, diverse da quelle attribuite alla Giunta regionale o al Direttore regionale dell'organizzazione e del personale ai sensi degli articoli 9 e 10, che leggi e regolamenti pongono in capo al Consiglio di amministrazione del personale, devono intendersi soppresse, qualora si tratti di attività consultiva, ovvero trasferite alla Giunta regionale qualora si tratti di attività deliberante.
3. Il Consiglio di amministrazione del personale, già costituito ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 18/1996, rimane eccezionalmente in carica ai soli fini dell'ultimazione delle procedure di cui al Capo III della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11.
Art. 12
 (Utilizzazione del personale assunto con contratto a tempo
determinato)
1. A fronte di particolari esigenze di servizio il personale assunto con contratto di lavoro a termine ai sensi della normativa regionale vigente può essere impiegato presso qualunque struttura regionale a prescindere dalle specifiche finalità individuate dalle rispettive leggi autorizzative dell'assunzione.
Art. 13
 (Norma in materia di assunzioni a termine)
1. Permanendo le esigenze connesse all'attuazione dei programmi comunitari, la durata del rapporto di lavoro del personale assunto ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, già prorogata al 30 aprile 2000, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 11, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2000.
Art. 14
 (Integrazione dell'articolo 11 della legge regionale 31/1997
in materia di assunzione di personale a tempo determinato)
1.
All'articolo 11 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
<<3 bis. Il termine del contratto può essere prorogato, previo consenso del dipendente, esclusivamente per il tempo necessario all'assunzione - per le medesime finalità - di altro contrattista e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.>>.

Art. 15
 (Modifica all'articolo 45 della legge regionale 31/1997 in
materia di determinazione della dotazione organica del
personale)
Art. 16
 (Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.
Copertura assicurativa)
1. Nelle more della definizione del Contratto collettivo di lavoro, gli enti appartenenti al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, possono provvedere alla copertura assicurativa collettiva dei dirigenti e degli altri dipendenti responsabili degli uffici e dei servizi, comprensiva degli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado di giudizio, per il rischio della responsabilità civile per danni causati a terzi, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento di obblighi di ufficio, con esclusione dei fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave.
Art. 17
 (Trattamento di missione degli Amministratori regionali e
dei dipendenti regionali)
1. Il trattamento di missione degli amministratori regionali e dei dipendenti regionali è disciplinato da apposito regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.
3. Sono abrogati gli articoli 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 della legge regionale 53/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le abrogazioni di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto al comma 1.
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA,
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E RISORSE IDRICHE
Sezione I
 Disposizioni in materia di lavori pubblici
Art. 18
 (Ulteriori criteri di affidamento dei lavori)
1. Le stazioni appaltanti presenti sul territorio regionale hanno facoltà di introdurre ulteriori criteri di affidamento dei lavori ad imprese locali, in possesso dei seguenti requisiti:
a) sede legale da almeno tre anni in regione, alla data di pubblicazione del bando di gara;
b) lavori eseguiti in regione negli ultimi tre esercizi, simili o similari a quello oggetto del bando di gara, attraverso attività propria e indiretta, complessivamente nel caso d'imprese associate o consorziate.

Art. 19
 (Sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale 46/1986
in materia di collaudazione di opere e forniture)
1.
In attesa della normativa di recepimento organico dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, l'articolo 39 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, è sostituito dal seguente:
<< Art. 39
 (Collaudazione di opere e forniture)
1. Per i lavori d'importo contrattuale non eccedente 1.500.000 di ECU, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
2. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione.
3. Nelle ipotesi individuate all'articolo 28, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il collaudo in corso d'opera è obbligatorio per i lavori di importo contrattuale superiore a 1.500.000 di ECU.
4. Per i contratti di fornitura il certificato di collaudo può essere sostituito da quello di regolare esecuzione senza limite d'importo.>>.

Art. 20
 (Modifica all'articolo 44 della legge regionale 13/1998 in
materia di esclusione di offerte anomale)
1.
All'articolo 44 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. In attesa della normativa di recepimento organico dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli appalti dei lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria e con numero di offerte valide non inferiore a cinque, sono escluse le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso.>>.

Art. 21
 (Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 20/1999
in materia di finanziamenti di opere pubbliche o di pubblica
utilità)
1.
All'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:
<<5 bis. I contributi per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità interessate alle procedure della presente legge sono concessi sulla base della domanda corredata della documentazione individuata per la presentazione della proposta di cui all'articolo 5.
5 ter. L'erogazione dei contributi avverrà successivamente alla aggiudicazione della relativa gara su presentazione della documentazione attestante l'importo delle risorse pubbliche impiegate.>>.

Art. 22
 (Trasferimenti agli Enti locali in materia di adeguamento
degli impianti degli edifici scolastici e degli impianti
natatori)
1. Per l'anno 1999 e per gli anni successivi, le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 17/1995, e dall'articolo 7, comma 10, della legge regionale 9/1996, e da ultimo modificato dall'articolo 49 della legge regionale 13/1998, devono pervenire entro il 15 dicembre.
2. All'articolo 1, comma 27, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, dopo le parole <<impianti di edifici scolastici>> sono aggiunte le parole <<siti in qualsiasi Comune della regione>>.
3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 10, della legge regionale 9/1996, il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 27, della legge regionale 4/1999, come modificato dal comma 2, è differito, per l'anno 1999, al 31 dicembre.
Sezione II
 Disposizioni in materia urbanistica
Art. 23
 (Modifica dell'articolo 38 della legge regionale 52/1991 in
materia di decadenza dei vincoli urbanistici e competenze
urbanistiche generali)
1.
All'articolo 38 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, il comma 2, come da ultimo sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 34/1997, è sostituito dal seguente:
<<2. È altresì consentita l'adozione di varianti da assumersi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127, comma 2.>>.

Art. 24
 (Modifica all'articolo 52 della legge regionale 52/1991 in
materia di accordi di programma di opere di interesse
pubblico)
1. All'articolo 52 della legge regionale 52/1991, e successive modificazioni ed integrazioni, i commi 8 bis e 8 ter sono abrogati.
Art. 25
 (Modifica all'articolo 104 della legge regionale 52/1991 in
materia di interventi eseguiti senza autorizzazione)
1. All'articolo 104, comma 1, della legge regionale 52/1991, al primo periodo, le parole <<in misura non inferiore a lire cinquecentomila>>, sono sostituite dalle parole <<in misura non inferiore a lire un milione>>.
Art. 26
 (Modifica all'articolo 108 della legge regionale 52/1991 in
materia di accertamento di conformità)
1.
All'articolo 108 della legge regionale 52/1991, prima del comma 9 bis, sono inseriti i seguenti commi:
<<9 bis ante.Fino all'irrogazione della sanzione amministrativa, prevista all'articolo 105, comma 1, il responsabile dell'abuso può presentare la denuncia d'aver già effettuato i lavori allegando la documentazione di cui all'articolo 80, comma 4, nonché la ricevuta del pagamento della somma di lire un milione.
9 bis ante bis.La presentazione della denuncia sospende l'avvio o la prosecuzione delle procedure previste per l'applicazione della sanzione.
9 bis ante ter.Entro sessanta giorni il Sindaco, qualora sia riscontrata l'assenza della documentazione di cui al comma 9 bis ante, applica la sanzione prevista all'articolo 105.
9 bis ante quater.Qualora l'intervento effettuato non rientri nelle fattispecie soggette a denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 77, comma 1 bis e dell'articolo 78, comma 1, lettere a) e b), trovano applicazione le sanzioni previste al Titolo VII per le opere realizzate in assenza della concessione o dell'autorizzazione edilizia o in difformità da esse.>>.

Art. 27
 (Sostituzione dell'articolo 127 della legge regionale
52/1991 in materia di procedure per l'esecuzione di opere e
di impianti pubblici)
1.
L'articolo 127 della legge regionale 52/1991 è sostituito dal seguente:
<< Art. 127
 (Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere e
di impianti pubblici)
1. Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici, anche di competenza di enti diversi, da parte del Consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo, sempre che ciò non determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con standard urbanistici minimi da norme regionali.
2. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, oppure sono destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si riferiscono le opere medesime e che sono regolamentate con standard minimi da norme regionali, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare costituisce adozione di variante agli strumenti stessi e vengono approvate con le modalità previste dall'articolo 32 bis.
3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, i progetti preliminari, oltre alle caratteristiche e agli elementi di cui all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, contengono, su base catastale, l'esatta individuazione dell'area, nonché la copertura finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera.
4. La procedura di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il progetto non rispetti le prescrizioni attinenti a parametri edilizi e a eventuali vincoli procedimentali, ivi comprese le indicazioni perimetrali.>>.

Sezione III
 Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica
Art. 28
 (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 24/1999 in
materia di nomina e funzionamento del Consiglio di
Amministrazione delle ATER)
1. All'articolo 9 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24, al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole <<di direzione>> sono aggiunte le parole <<o consulenze>>;
b) dopo le parole <<in strutture o società pubbliche o private>> sono aggiunte le parole <<ovvero siano stati Amministratori di Enti locali territoriali o degli ex IACP regionali ovvero siano liberi professionisti iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo ordine di appartenenza>>.

Art. 29
 (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 24/1999 in
materia di stato giuridico e trattamento economico del
personale delle ATER)
1. All'articolo 19 della legge regionale 24/1999, al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole <<di altro contratto nazionale>> sono aggiunte le parole <<o regionale>>.
b) dopo le parole <<ritenuto più idoneo>> sono aggiunte le parole <<ad esclusione di quello applicato al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.>>.

Sezione IV
 Disposizione in materia di risorse idriche
Art. 30
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 9/1999 in
materia di sospensione del rilascio di nuove concessioni per
lo sfruttamento delle acque)
1.
All'articolo 5 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La sospensione di cui al comma 1 non interessa le domande di concessione già pervenute al protocollo regionale entro la data di entrata in vigore della presente legge.>>.

CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA, DI FINANZA E DI
CONTABILITÀ REGIONALE
Sezione I
 Disposizioni in materia di Fondi pensione
Art. 31
 (Agevolazione al funzionamento amministrativo-contabile dei
Fondi pensione costituiti su base territoriale regionale)
1. La Regione, nell'esplicazione della competenza in materia di previdenza attribuitale dal punto 2) dell'articolo 6 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, agevola il funzionamento dei Fondi pensione su base territoriale regionale costituiti, a norma del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, sotto il profilo amministrativo contabile, secondo quanto disciplinato dai seguenti articoli.
Art. 32
 (Statuti dei Fondi)
1. Gli Statuti dei Fondi di cui all'articolo 31 devono garantire la possibilità di aderire ai Fondi medesimi a tutti coloro che ne facciano richiesta.
2. Gli Statuti dei Fondi devono prevedere il rispetto dei criteri di massima redditività ed economicità della gestione e di sicurezza degli investimenti.
3. Negli organi di amministrazione e di controllo devono essere garantiti il rispetto del principio della partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, in quanto si tratti di Fondi per lavoratori dipendenti, nonché la presenza delle componenti lavorative e professionali in proporzione alle rispettive quote di partecipazione economica ai Fondi.
4. Gli interventi previsti dalla presente sezione possono essere disposti esclusivamente a favore dei Fondi i cui statuti abbiano ottenuto apposita approvazione da parte della Giunta regionale.
Art. 33
 (Fondo speciale a sostegno della previdenza complementare)
1. La Regione contribuisce alla costituzione, all'avviamento ed al funzionamento dei Fondi pensione sotto il profilo amministrativo-contabile ed interviene a sostegno degli oneri a carico degli iscritti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a costituire, presso la società di cui all'articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, un Fondo speciale, del quale affida la gestione alla società stessa con contabilità separata, da impiegare per il sostegno della previdenza complementare, secondo le previsioni di cui alla presente sezione.
3. La costituzione del Fondo di cui al comma 2 è subordinata alle seguenti prescrizioni:
a) che la sede legale della società sia stabilita nel territorio regionale;
b) che l'atto costitutivo della società riservi alla Regione la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Collegio Sindacale.

4. Il Fondo di cui al comma 2 è utilizzato a favore dei Fondi pensione che abbiano affidato l'amministrazione dei Fondi stessi alla società di cui al comma 2 ed è destinato:
a) all'attuazione degli interventi contributivi di sostegno degli oneri a carico degli iscritti ai Fondi pensione;
b) al finanziamento della società di cui al comma 2 per l'attività di amministrazione dei Fondi pensione;
c) allo svolgimento di ogni altra attività di sostegno ai Fondi pensione;
d) al reinvestimento delle proprie disponibilità, momentaneamente non utilizzate, in vista di futuri impieghi.

5. Ai fini del comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la società di cui al comma 2 medesimo una convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per il conferimento del mandato e per la definizione delle modalità di funzionamento, di utilizzazione e di controllo del Fondo speciale.
Art. 34
 (Interventi della Regione a favore della previdenza
complementare)
1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, sentita la competente Commissione consiliare, sono definiti gli interventi della Regione a sostegno degli oneri a carico degli iscritti.
Art. 35
 (Norma finanziaria)
1. Per l'avvio del Fondo speciale di cui all'articolo 33 è autorizzata nell'anno 1999 la spesa di lire 300 milioni. Per gli anni successivi gli oneri per il funzionamento del Fondo speciale saranno determinati con legge finanziaria sulla base dei programmi operativi di intervento.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla Rubrica n. 9 - programma 0.32.3 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione XII è istituito il capitolo 1509 (2.1.243.3.12.34) con la denominazione <<Spese per l'avvio del Fondo speciale a sostegno della previdenza complementare>> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 14 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).
Sezione II
 Disposizioni in materia di società a partecipazione
regionale e di servizi finanziari
Art. 36
 (Partecipazione a società per la realizzazione di progetti
di sviluppo economico del territorio)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare a società di capitali, costituite o da costituire, per la realizzazione di progetti di sviluppo economico del territorio, mediante conferimento di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile regionale.
2. Le partecipazioni di cui al comma 1 sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 37
 (Procedure di aggiudicazione e rinnovo dei contratti di
gestione di servizi finanziari)
1. Ove sussistano necessità d'urgenza l'Amministrazione regionale può attivare la procedura della trattativa privata per l'aggiudicazione, o per il rinnovo allo stesso prestatore, della gestione dei servizi di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, relativi in particolare all'emissione ed all'acquisto di titoli obbligazionari non aventi caratteristiche di mercato, finalizzati al reperimento di risorse per la realizzazione di programmi di sostegno o di sviluppo settoriali.
Sezione III
 Disposizioni in materia di contabilità regionale
Art. 38
 (Disposizioni sul sistema della Tesoreria unica per gli Enti
locali della Regione. Modifica all'articolo 1 della legge
regionale 8/1997)
1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1997, n. 8, le parole <<ai Comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero ai Comuni con meno di 15.000 abitanti>> sono sostituite dalle parole <<agli enti locali>>, e le parole <<attribuite ai Comuni>> sono sostituite dalle parole <<attribuite agli enti locali>>.>>.
Art. 39
 (Restituzione di somme erogate a titolo di incentivi e
contributi)
l. La restituzione di somme erogate a titolo di incentivi e contributi ai Comuni, Provincie, Comunità montane e Consorzi di Enti locali soggetti alla Tesoreria unica, nonché agli Enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale, è disposta senza l'applicazione di interessi, fatta salva, in caso di mancata restituzione delle medesime entro il termine stabilito, l'applicazione degli interessi di mora, calcolati al tasso legale ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale.
CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 40
 (Modifica alla legge regionale 14/1991 in materia di diritto
allo studio)
1.
L'articolo 6 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, è sostituito dal seguente:
<< Art. 6
 (Termini di presentazione delle domande)
1. Il termine per la presentazione alle Province delle domande per la concessione degli assegni di studio previsti ai sensi dell'articolo 3 della presente legge è fissato al 31 marzo dell'anno scolastico in corso.>>.

2. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 14/1991, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22/1999, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5029 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, il cui stanziamento è elevato di pari importo. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9700 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 40 dell'elenco n. 6 allegato ai bilanci predetti).
Art. 41
 (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 3/1998 in
materia di interventi nel settore della cultura)
1. All'articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, al comma 48 sono abrogate le parole <<, tenendo anche conto del merito scolastico,>>.
CAPO V
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E
DONNA
Art. 42
 (Modifiche alla legge regionale 23/1990 istitutiva di una
Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna)
1.
All'articolo 6 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:
<<2 bis. In caso di impedimento della Presidente di durata superiore ad un mese o, in caso di dimissioni, fino all'elezione della nuova Presidente, la Vice Presidente che la sostituisce svolge ogni funzione attribuita per legge alla Presidente e percepisce in sua vece l'indennità mensile di cui al comma 1 dell'articolo 7.>>.

2.
All'articolo 7 della legge regionale 23/1990, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
<<3 bis. Alla Presidente o a sua delegata, per la partecipazione ad incontri, convegni o seminari, la cui adesione è decisa dalla maggioranza della Commissione, nonché per l'effettuazione di sopralluoghi connessi con l'attività di verifica dei progetti di azione positiva finanziati dalla Regione, in località diverse dal Comune ove ha sede la Commissione, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, in base all'articolo 3 della legge regionale 63/1982, per una cifra totale annua non superiore a lire dieci milioni.>>.

CAPO VI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 43
 (Modifica all'articolo 47 della legge regionale 29/1996 in
materia di finanziamento al Centro meteorologico regionale)
1. All'articolo 47, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 ed alle successive norme di finanziamento, le parole <<"Centro Servizi Agricoli">> sono sostituite dalle parole <<"Centro Servizi Agrometeorologici per il Friuli-Venezia Giulia">>.
Art. 44
 (Condizioni per investimenti nel settore lattiero-caseario)
1. Nella concessione di incentivi a favore di aziende agricole di produzione primaria per investimenti nel settore lattiero-caseario, il richiedente è tenuto a dimostrare la disponibilità di quote latte pari alla potenzialità produttiva dell'azienda, entro cinque anni dal provvedimento di impegno e concessione del contributo, pena la revoca dello stesso.
Art. 45
 (Disposizioni in materia di risorse assegnate all'ERSA)
1. Le risorse finanziare assegnate all'ERSA ai sensi dell'articolo 91, commi 2 e 4, della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 e dell'articolo 10, commi 1 e 2, della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14, e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, convergono in un unico capitolo del bilancio dell'ERSA.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono utilizzate in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.
3. L'ERSA per attivare il proprio bilancio nei modi di cui al comma 1 applica le procedure d'urgenza di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, della legge regionale 28 novembre 1997, n. 36.
Art. 46
 (Abrogazione di norme regionali in materia di agricoltura)
2. All'articolo 4 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, come sostituito dall'articolo 18, primo comma, della legge regionale 58/1975, al primo comma, sono abrogate le parole <<previo parere di tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative>>.
3. Gli effetti di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle domande per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata conclusa l'istruttoria con l'emissione del nulla osta prevista dalla legge regionale 45/1973.
Art. 47
 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 44/1983 in
materia di bonifica)
1. All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, dopo le parole <<e di bonifica montana>>, sono aggiunte le parole <<nonché alla Provincia di Trieste>>.
CAPO VII
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO
Art. 48
 (Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 26/1967
in materia di finanziamenti straordinari per opere ed
attrezzature rivolte ad incentivare lo sviluppo delle
attività economiche nella regione)
1.
L'articolo 14 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, è sostituito dal seguente:
<< Art. 14
 
1. Ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti di cui all'articolo 9 i beneficiari devono presentare alla Direzione del commercio e turismo un programma di massima degli investimenti.
2. Detto programma deve contenere l'indicazione dei singoli interventi proposti, opportunamente deliberati dai competenti organi dei singoli enti, con i relativi preventivi sommari di spesa ed individuazione dei mezzi di finanziamento.
3. Tali programmi, come pure le loro eventuali variazioni, vengono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale la quale, contestualmente, determina l'entità dei finanziamenti nonché le modalità di erogazione.
4. I beneficiari sono tenuti ad utilizzare i finanziamenti entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione.
5. I rendiconti relativi devono essere presentati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di scadenza del termine di utilizzazione.
6. I rendiconti stessi devono essere corredati dei progetti, debitamente approvati e dotati degli eventuali pareri di rito, relativamente alle opere comprese nei programmi di investimento.
7. In casi particolari, adeguatamente motivati, la Giunta regionale può autorizzare una proroga del termine di utilizzazione per ulteriori dodici mesi e per non più di due volte.>>.

Art. 49
 (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 8/1999 in
materia di grandi strutture di vendita)
1.
All'articolo 8 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
<<3 bis. Nel caso in cui nella Conferenza di servizi di cui al comma 3 il solo rappresentante della Regione esprima parere contrario al rilascio dell'autorizzazione, la Regione, in caso di contenzioso, è titolare dell'azione giudiziale e ne assume la rappresentanza in giudizio ed i relativi oneri.>>.

Art. 50
 (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 8/1999 in
materia di attività particolari di vendita)
1. All'articolo 27 della legge regionale 8/1999, al comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
<<f bis) le concessionarie e le rivendite autorizzate di autocarri, autovetture e motocicli in occasione di campagne dimostrative promosse direttamente dalle case produttrici.>>.

Art. 51
 (Disciplina regionale in materia di distribuzione dei
carburanti. Proroga delle concessioni riguardanti impianti
incompatibili con il territorio)
1. Al fine di evitare situazioni di disservizio e consentire un passaggio graduale dalla vigente normativa in materia di distribuzione dei carburanti alla entrata in vigore della riforma organica del settore di cui all'articolo 117 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, sono prorogati di un anno e comunque sino all'entrata in vigore della riforma i termini di validità delle concessioni previsti e disciplinati dall'articolo 2, comma 4 e dall'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 40, nonché dall'articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 3.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto dall'1 gennaio 2000.
CAPO VIII
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE
Art. 52
 (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 40/1996 in
materia di ricostruzione in Friuli)
1. All'articolo 17, comma 1, della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, le parole <<è prorogato al 31 dicembre 1998>> sono sostituite dalle parole <<è prorogato al 31 dicembre 2000>>.
2. All'articolo 17, comma 4, della legge regionale 40/1996, le parole <<Lo stesso termine perentorio del 31 dicembre 1998>> sono sostituite con le parole <<Lo stesso termine perentorio del 31 dicembre 2000>>.
Art. 53
 (Disposizione in materia di interventi di recupero statico e
funzionale degli edifici facenti parte del patrimonio
disponibile dei Comuni)
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, le disposizioni di cui all'articolo 71 della medesima legge regionale si applicano anche agli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici già facenti parte del patrimonio disponibile dei Comuni alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 9/1999.
CAPO IX
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ
Art. 54
 (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa delle
Aziende sanitarie regionali)
1. In sede di definizione del programma pluriennale degli investimenti, di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d), della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, per il triennio 2000-2002, le Aziende sanitarie regionali debbono indicare le opere edilizie ed impiantistiche per la cui realizzazione siano stati già concessi finanziamenti regionali, non iniziate a seguito di modificazioni intervenute nelle linee di programmazione regionale e aziendale, nonché le opere cui si intendono destinare i finanziamenti predetti. La nuova destinazione si intende autorizzata per effetto dell'approvazione, da parte della Giunta regionale, del programma pluriennale consolidato di cui all'articolo 16 della legge regionale 49/1996.
2. Entro sei mesi dall'approvazione del programma pluriennale consolidato, le Aziende sanitarie regionali debbono inviare alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali i progetti esecutivi delle opere da realizzare, regolarmente approvati, ai fini della conferma dei finanziamenti già concessi.
3. In relazione a quanto disposto dai commi 1 e 2, i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per la conseguente rendicontazione, fissati nei decreti di concessione dei finanziamenti regionali, sono revocati.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al Policlinico universitario di Udine nel rispetto delle vigenti procedure concernenti la programmazione degli investimenti dei predetti Enti e le verifiche di competenza della Regione.
CAPO X
 MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 75/1978 RECANTE LA DISCIPLINA
DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE IN ENTI E ISTITUTI
PUBBLICI
Art. 55
 (Disposizioni in materia di divieto di nomina o designazione
nei Consigli di Amministrazione delle Società a
partecipazione regionale, in quelli degli Enti regionali e
nei Comitati di nomina regionale)
1.
Prima dell'articolo 7 bis della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, viene inserito il seguente:
<< Art. 7 bis ante
 
1. Non possono essere nominati o designati a far parte di Consigli di Amministrazione delle Società a partecipazione regionale, in quelli degli Enti regionali e nei Comitati di nomina regionale soggetti che hanno subito condanne per reati previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale. Tale divieto vale anche per quanti, per gli stessi reati, hanno patteggiato la pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e si estende per un periodo di cinque anni dalla data del patteggiamento. Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, ricoprano tali incarichi e si trovino nelle condizioni sopraindicate, decorsi 30 giorni, sono dichiarati decaduti.
2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, tutti coloro che ricoprono le cariche di cui sopra devono rendere formale dichiarazione alla Presidenza della Giunta regionale e alla Giunta delle nomine del Consiglio regionale di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dal presente articolo. Analoga dichiarazione devono presentare preventivamente i soggetti preposti alla nomina o alla elezione nei Consigli di Amministrazione delle Società o degli Enti regionali o nei Comitati di nomina regionale.
3. Non possono altresì essere nominati componenti delle Giunte comunali o provinciali o eletti nei Direttivi delle Comunità montane o in quelle di Consorzi tra Enti locali tutti coloro che si trovano nelle condizioni ostative di cui al comma 1. Qualora, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, ricoprano tali incarichi, decorsi 30 giorni, sono dichiarati decaduti.
4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, tutti coloro che ricoprono tali cariche devono dichiarare al Sindaco o al Presidente della Provincia o al Presidente della Comunità montana o al Presidente del Consorzio e all'Assessore regionale per le autonomie locali di non trovarsi nello stato di incompatibilità previsto dal presente articolo. Analoga dichiarazione devono presentare i soggetti all'atto della nomina o dell'elezione nelle suddette cariche.
5. Per tutte le nomine di cui al comma 1 i candidati devono dichiarare alla Presidenza della Giunta regionale e alla Giunta delle nomine del Consiglio regionale la loro eventuale appartenenza a Società massoniche o comunque a carattere segreto. La mancata dichiarazione costituisce condizione ostativa alla nomina.>>.

CAPO XI
 MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 47/1996 IN MATERIA DI
RIDUZIONE DEL PREZZO ALLA POMPA DELLE BENZINE NEL TERRITORIO
REGIONALE
Art. 56
 (Sospensione dei procedimenti sanzionatori relativi agli
illeciti previsti dalla legge regionale 47/1996)
1. In attesa del riordino della materia, i procedimenti sanzionatori derivanti da illeciti di cui alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sospesi per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.