<< Art. 14
1. Ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti di cui all'articolo 9 i beneficiari devono presentare alla Direzione del commercio e turismo un programma di massima degli investimenti.
2. Detto programma deve contenere l'indicazione dei singoli interventi proposti, opportunamente deliberati dai competenti organi dei singoli enti, con i relativi preventivi sommari di spesa ed individuazione dei mezzi di finanziamento.
3. Tali programmi, come pure le loro eventuali variazioni, vengono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale la quale, contestualmente, determina l'entità dei finanziamenti nonché le modalità di erogazione.
4. I beneficiari sono tenuti ad utilizzare i finanziamenti entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione.
5. I rendiconti relativi devono essere presentati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di scadenza del termine di utilizzazione.
6. I rendiconti stessi devono essere corredati dei progetti, debitamente approvati e dotati degli eventuali pareri di rito, relativamente alle opere comprese nei programmi di investimento.
7. In casi particolari, adeguatamente motivati, la Giunta regionale può autorizzare una proroga del termine di utilizzazione per ulteriori dodici mesi e per non più di due volte.>>.