LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 dicembre 1999, n. 29

Disposizioni in materia di Accordi di programma. Modifica alla legge regionale 31/1996.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/1999
Materia:
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
130.01 - Comuni e Province

Art. 1
 (Disposizioni in materia di accordi di programma. Modifica
all'articolo 5 della legge regionale 31/1996)
1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, le parole << il limite massimo di cinque anni >> sono sostituite dalle parole << il limite massimo di sei anni >>.