Art. 1
(Finalità)
1. La Regione individua il distretto industriale quale ambito di sviluppo economico-occupazionale e quale sede di promozione e di coordinamento delle iniziative locali di politica industriale attraverso il confronto fra le parti istituzionali, economiche e sociali operanti nell'area, al fine di concorrere al rafforzamento della competitività del sistema produttivo, perseguire l'uso più efficace degli strumenti di politica industriale esistenti, ricercare ed attivare nuove linee di intervento, favorire l'attuazione di progetti transregionali.
2. Al fine di quanto previsto al comma 1, la Regione favorisce la predisposizione di piani di sviluppo attraverso:
a) l' aumento della capacità tecnologica, della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, anche attraverso la diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche;
b) la creazione di progetti comuni a più imprese, in particolare se finalizzati anche all'aggregazione di soggetti inizialmente diversi;
c) la valorizzazione e l' affinamento delle risorse umane attraverso la formazione;
d) il miglioramento delle condizioni ambientali del distretto;
e) l' internazionalizzazione delle imprese e la penetrazione in nuovi mercati, in particolare quando connessa con l'aumento della capacità di regia degli insediati nel distretto;
f) lo stimolo e lo sviluppo di opere o sistemi infrastrutturali e impiantistici, in particolare in abbinamento fra soggetti pubblici e privati;
g) il riordino delle politiche territoriali;
h) il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.
3. Ogni altra attività connessa con quanto previsto al comma 2, ovvero sopravvenuta per effetto di innovazioni tecnologiche, può rientrare nelle finalità di sviluppo dei distretti industriali.
Art. 2
(Individuazione dei distretti industriali)
2. In via transitoria, e fino all'attuazione di quanto stabilito al comma 1, sono fatte salve le deliberazioni della Giunta regionale del 27 maggio 1994, n. 2179, e del 13 ottobre 1994, n. 4751, riguardanti la determinazione dei distretti industriali in Friuli-Venezia Giulia.
Art. 3
(Costituzione del Comitato di distretto)
1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, in ognuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 2 è costituito un Comitato di distretto.
2. Il Comitato di distretto rappresenta il Distretto industriale.
3. Nel Comitato di distretto, così come previsto dall'articolo 4, sono rappresentati i Comuni territorialmente competenti, le Province e le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali.
4. Il Comitato di distretto è costituito con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta di almeno uno dei soggetti aventi diritto alla partecipazione.
5. Ogni Comitato di distretto ha sede e segreteria presso il Comune con maggiore popolazione fra quelli appartenenti al distretto. L'ubicazione di sede e segreteria può essere variata con semplice deliberazione del Comitato di distretto, purché permanga nell'ambito territoriale di quest'ultimo.
6. Per l'organizzazione dei lavori la Giunta regionale, con apposito regolamento, può stabilire ulteriori specifiche modalità operative del Comitato di distretto.
Art. 4
(Composizione e operatività del Comitato di distretto)
1. Il Comitato di distretto è composto da:
a) rappresentanti dei Comuni nelle figure dei Sindaci o di loro delegati, in numero non superiore a tre;
b) due rappresentanti designati unitariamente dalle Associazioni degli industriali;
c) due rappresentanti designati unitariamente dalle Associazioni degli artigiani;
d) un rappresentante per ognuna delle Province su cui si estende il territorio del distretto nella figura del Presidente o di un suo delegato;
e) un rappresentante per ognuna delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,. competenti nel territorio del distretto nella figura del Presidente;
f) un rappresentante designato unitariamente dalle Associazioni sindacali dei lavoratori.
2. In sede di prima nomina i Comuni rappresentati sono quelli che presentano il maggior numero di unità locali produttive di settore insediate nel territorio di riferimento. Successivamente, ad ogni rinnovamento del Comitato di distretto ai sensi dell'articolo 5, comma 4, permangono componenti di diritto non più di due Comuni che presentano il maggior numero di unità locali produttive di settore insediate nel territorio di riferimento, mentre i restanti Comuni sono scelti a rotazione secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 3.
3. I rappresentanti di cui al comma 1, lettere b), c) ed f) sono comunicati alla Giunta regionale dai soggetti competenti e possono essere sostituiti. In mancanza di designazione unitaria, la Giunta regionale provvede autonomamente alla nomina dei componenti mancanti scelti fra persone di comprovata esperienza nel campo economico- produttivo, tenendo conto dei soggetti più rappresentativi, considerati i criteri di cui alla
legge 29 dicembre 1993, n. 580. La Giunta regionale delibera, altresì, singolarmente e per ogni distretto, il numero di rappresentanti dei Comuni di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 2. Successivamente alla prima nomina, il Comitato di distretto, con propria deliberazione, può modificare il numero dei rappresentanti stabiliti con la procedura di cui al periodo precedente.
4. Il Comitato di distretto è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.
Art. 5
(Il Presidente)
1. Il Comitato di distretto nomina il proprio Presidente fra i membri di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c).
2. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato di distretto e resta in carica 3 anni.
3. Decorsi trenta giorni dalla costituzione del Comitato di distretto senza che sia intervenuta l'elezione del Presidente, la Giunta regionale provvede direttamente alla nomina.
4. Ogniqualvolta decade il Presidente, il Comitato di distretto si rinnova nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, commi 2 e 3.
5. Il Presidente, se eletto tra i membri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), cessa dal mandato in caso di decadenza dalle funzioni di rappresentante dei Comuni.
Art. 6
(Compiti del Comitato di distretto)
1. Il Comitato di distretto svolge i seguenti compiti:
a) istituisce la denominazione breve del proprio distretto industriale;
b) adotta il Programma di sviluppo e provvede a sorvegliarne lo stato di attuazione;
c) approva i progetti predisposti dalle reti di enti e dai gruppi progettuali privati, al fine di ammetterli all'accesso delle risorse per lo sviluppo del Distretto;
d) delega il Presidente all'effettuazione di singoli interventi esecutivi del Comitato di distretto;
e) ogni sei mesi, ovvero ogniqualvolta lo ritenga necessario, convoca i rappresentanti di tutti i Comuni del distretto industriale, delle Province e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, delle Associazioni imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali, nonché delle altre realtà economico-associative operanti nel distretto, al fine di assicurare la più ampia partecipazione delle realtà sociali ed economiche operanti nello stesso.
2. Il Comitato di distretto fissa con regolamento interno le proprie modalità operative e le occasioni di consultazione degli organismi di cui al comma 1, lettera e), nel rispetto di quanto previsto nella presente legge e nelle norme correlate.
3. Il Comitato di distretto fissa i criteri di rotazione dei rappresentanti dei Comuni in seno al Comitato stesso, previo parere dell'organismo di cui al comma 1, lettera e).
Art. 7
(Programma di sviluppo dei distretti industriali)
1. Il Programma di sviluppo ha, di norma, durata triennale e viene aggiornato almeno annualmente su iniziativa del Comitato di distretto, ricostituendone la medesima estensione triennale.
2. Il Programma di sviluppo, nell'ambito di un progetto di politica industriale volto allo sviluppo del distretto industriale e conformemente alle finalità della presente legge, determina:
a) le linee strategiche dell'operato del distretto;
b) le scelte prioritarie di investimento privato per lo sviluppo del distretto;
c) gli interventi prioritari infrastrutturali nel territorio del distretto;
d) la possibilità di accesso di specifici progetti alle risorse previste.
3. I Programmi di sviluppo possono indicare le specifiche iniziative da realizzaré qualora queste siano già state proposte dai soggetti di cui agli articoli 8 o 9 e complete di piani finanziari e temporali di spesa relativi a ciascuno di essi, con indicazione del tipo e dell'entità delle risorse pubbliche e private. Nei casi di progetti di iniziativa privata, gli incentivi richiesti al Comitato di distretto e destinati alla realizzazione del progetto, non potranno essere superiori alla metà dell'ammontare della previsione di spesa.
4. Dopo la sua adozione, il Programma di sviluppo è trasmesso alla Giunta regionale, che lo approva anche parzialmente entro sessanta giorni ovvero lo rinvia al Comitato di distretto per un riesame, ovvero lo respinge.
5. La Giunta regionale, approvato il Programma di Sviluppo, ovvero decorsi inutilmente sessanta giorni dopo la richiesta di riesame, si attiva secondo quanto stabilito dalla presente legge.
6. Il Programma di sviluppo approvato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 8
(Progetti di iniziativa pubblica e Conferenza dei Servizi)
1. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza del Comitato di distretto, convoca una Conferenza dei Servizi ai sensi della normativa vigente, al fine di accelerare l'attuazione di specifici progetti che richiedono l'azione coordinata e integrata dell'Amministrazione regionale e di ogni altra Amministrazione locale o statale, o comunque di altri soggetti pubblici o privati, per la definizione e la realizzazione di opere pubbliche, interventi sul territorio e infrastrutture di interesse prioritario.
2. Ove una Amministrazione esprima il suo motivato dissenso nei confronti delle determinazioni della Conferenza dei Servizi, il Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato di distretto, promuove le intese necessarie per raggiungere l'unanimità delle adesioni.
3. Se l'intesa di cui al comma 2 non è raggiunta entro tre mesi dall'accertato contrasto, relativamente agli Enti locali il Presidente della Giunta regionale avoca alla sua competenza le determinazioni da assumere. Se la mancata intesa riguarda altri enti, si procede ai sensi dell'
articolo 4, comma 1, lettera a), del DPR 15 gennaio 1987, n. 469.
Art. 9
(Progetti di iniziativa privata)
1. Le società in qualunque forma costituite, i consorzi, le associazioni temporanee, e le altre forme di cooperazione fra imprese comunque denominate, che siano costituiti da imprese di cui almeno una insediata nel territorio distrettuale possono sottoporre al Comitato di distretto specifici progetti finalizzati agli obiettivi di sviluppo del distretto industriale.
2. I soggetti di cui al comma 1, costituiti in forma di società di capitali, possono prevedere la collaborazione di soggetti pubblici e privati non insediati nel distretto, purché gli esterni non partecipino al capitale sociale in misura superiore al cinquanta per cento del complessivo. Ogni soggetto di cui al comma 1 può comunque prevedere la collaborazione di soggetti, pubblici e privati, non insediati nel distretto, purché gli esterni non partecipino in misura superiore al settanta per cento del costo complessivo del singolo progetto.
3. All'interno di un medesimo progetto si considera unitaria la partecipazione di diverse aziende giuridicamente autonome ma facenti capo ai medesimi soci di riferimento.
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, al fine di raggiungere lo scopo previsto nel progetto, possono prevedere la costituzione di un nuovo soggetto privato a cui si impegnino a partecipare, per l'intera durata di svolgimento del progetto, con quote predeterminate e tali da costituire l'intero capitale del nuovo soggetto. A quest'ultimo soggetto possono essere trasferite le competenze di sviluppo, attive e passive, autorizzate dal Comitato di distretto, nei confronti del progetto medesimo.
5. Il Comitato di distretto esamina le proposte e, se rientrano nel Programma di sviluppo del distretto, le approva, le trasmette alla Giunta regionale, e consente l'accesso alle procedure di cui agli articoli 7 e 11.
6. La Giunta regionale, in casi particolari, può respingere il progetto ovvero sospenderne l'approvazione per un periodo non superiore a centottanta giorni, decorsi i quali viene dato corso, senz'altro, alle conseguenze esecutive una volta che il Comitato di distretto abbia proceduto entro i termini di sospensione alla sua ratifica.
Art. 10
(Accelerazione delle procedure amministrative previste per
l'attuazione del Programma di sviluppo dei distretti e per
la realizzazione di nuovi investimenti)
1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 8, sono ridotti della metà tutti i termini previsti da leggi o atti amministrativi regionali relativi a procedimenti per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi o di atti comunque denominati la cui acquisizione è necessaria per l'attuazione delle iniziative progettuali di cui agli articoli 8 e 9, nonché per la realizzazione di nuovi investimenti da parte di imprese industriali, artigiane di produzione e di servizio alla produzione nei distretti.
2. In difetto della determinazione di un termine, il procedimento relativo al rilascio degli atti di cui al comma 1 deve concludersi entro sessanta giorni. Per la decorrenza dei termini di cui al presente comma e di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'
articolo 6, comma 2, della legge regionale 28 agosto 1992, n.29.
3. I responsabili dei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione delle iniziative e degli interventi di cui al comma 1 sono tenuti ad apporre sulle domande e richieste relative presentate dai soggetti interessati apposita annotazione evidenziante l'applicazione della riduzione dei termini di cui al comma 1.
Art. 11
(Risorse per la gestione e l'attuazione dei Programmi di
sviluppo dei distretti industriali)
1. Per l'individuazione delle modalità e delle forme di finanziamento degli interventi previsti nel Programma di sviluppo e ritenuti prioritari possono essere promossi specifici accordi di programma, ai sensi della normativa vigente.
2. I contributi correlati ai programmi di sviluppo dei distretti, nell'ambito di quanto previsto al comma 1, possono essere erogati a favore di soggetti pubblici, privati o di natura mista, responsabili della attuazione delle iniziative inserite nel Programma di sviluppo.
3. Per l'attuazione di opere pubbliche, di interventi sul territorio o di infrastrutture, il cui progetto è compreso nel Programma di sviluppo, i contributi di cui al comma 2 possono essere concessi sino alla misura del cento per cento.
Art. 12
(Forme di finanziamento)
1. Alle iniziative progettuali, inserite nel Programma di sviluppo di cui agli articoli 8 e 9 ed approvate dalla giunta regionale, finanziabili attraverso le leggi agevolative esistenti, secondo le modalità loro proprie, potrà essere riconosciuta dalla giunta stessa priorità.
2. Per l'assegnazione dei contributi, nel caso non si ritenesse di utilizzare le leggi agevolative esistenti, si ricorrerà a stanziamenti specificatamente attribuiti con la legge di bilancio.
Art. 13
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2000.