DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
COMUNITARI KONVER, PESCA, OBIETTIVO 2, INTERREG ITALIA-
SLOVENIA E ITALIA-AUSTRIA. INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 3
DELLA 
LEGGE REGIONALE 4/1999. ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO
(CE) N. 2064/97 IN MATERIA DI CONTROLLI.
 
        
          Art.   1
          
       (PIC KONVER )
          
          
          
            1.   Al  fine di  assicurare  il  massimo  e  tempestivo utilizzo delle risorse  recate  dal  Programma di iniziativa comunitaria  (PIC)  KONVER,  di  cui  alla  decisione  della Commissione europea n.  C(96) 3024 del 12 novembre 1996, per la misura 4 - azione 1  relativa  alla  concessione di aiuti << soft >> alle piccole e medie  imprese  per la promozione di attività economiche alternative  nelle  aree  ammesse, come previsto dal 
capo I della legge regionale 28  novembre 1997, n. 35, le somme stanziate per gli interventi nel settore del turismo con l'articolo 17,  comma  4,  della  medesima legge come rideterminate in base all'
articolo 20, comma 2, lettera a), della legge  regionale 6 luglio 1998, n.  11, e risultate disponibili dopo  l' approvazione  della  graduatoria  delle domande di contributo presentate dalle imprese turistiche in attuazione della predetta legge, sono assegnate, nell'ambito della medesima misura, al settore industriale.
 
          
          
          
            2.  Tali somme sono destinate, fino ad esaurimento delle risorse,  secondo  l'ordine di graduatoria, all'assegnazione di   contributi  alle  imprese  utilmente  collocate   nella graduatoria formata dalla Direzione regionale dell'industria relativa  agli  interventi del 
capo I della legge  regionale 35/1997,  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della  Regione n. 49 del 9 dicembre 1998.
 
          
          
          
            3.  Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa  complessiva  di lire 401.817.000 per l'anno 1999 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e  del bilancio  per  l'anno  1999, per gli  importi  a  fianco  di ciascuno indicati:
a)        capitolo 8231 - lire 60.822.550;
b)        capitolo 8232 - lire 140.585.950;
c)        capitolo 8233 - lire 200.408.500.
 
          
          
          
            4.  All'onere complessivo di lire 401.817.000 per l'anno 1999  derivante  dall' autorizzazione di spesa prevista  dal comma  3,  si fa fronte mediante storno di pari importo  dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa  dei bilanci  precitati,  per gli importi a  fianco  di  ciascuno indicati,   intendendosi  corrispondentemente  revocate   le relative  autorizzazioni di spesa; detto importo corrisponde alla  quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai  sensi  degli articoli 6, primo e secondo  comma,  e  11, ottavo comma, della 
legge regionale 20 gennaio 1982, n.  10, con decreto dell'Assessore alle finanze 10 febbraio 1999, n. 15:
a)   capitolo 9330 - lire 60.822.550 per l'anno 1999;
b)   capitolo 9331 - lire 140.585.950 per l'anno 1999;
c)   capitolo 9332 - lire 200.408.500 per l'anno 1999.
 
         
        
          Art.   2
          
       (PIC Pesca. Abrogazione dell'articolo 5 della legge
regionale 11/1998)
          
          
          
          
          
          
            2.   Nell' ambito  del  disposto di cui all' 
articolo 4, comma  1,  della  legge  regionale  11/1998,  al  fine   del potenziamento del progetto pilota sulla gestione delle  zone da  pesca,  è  autorizzata  la spesa  complessiva  di  lire 499.635.000  per l'anno 1999 a carico dei seguenti  capitoli dello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a)   capitolo 8254 - lire 299.781.000 per l'anno 1999;
b)   capitolo 8255 - lire 199.854.000 per l'anno 1999.
 
          
          
          
            3.  La domanda di contribuzione per il potenziamento del progetto  pilota  di cui al comma 2 dovrà essere presentata dal  beneficiario,  di cui all'
articolo 4,  comma  1,  della legge regionale 11/1998, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 
          
          
          
            4.  All'onere complessivo di lire 499.635.000 per l'anno 1999  derivante  dall' autorizzazione di spesa prevista  dal comma  2, si fa fronte, in relazione al disposto di  cui  al comma  1,  mediante  storno  di pari  importo  dai  seguenti capitoli  dello stato di previsione della spesa dei  bilanci precitati,  per  gli importi a fianco di ciascuno  indicati, intendendosi   corrispondentemente  revocate   le   relative autorizzazioni di spesa:
a)  capitolo 8257 - lire  299.781.000  per l' anno 1999; detto importo corrisponde  per lire 230.831.000  alla  quota non utilizzata al 31 dicembre 1998  e  trasferita,  ai sensi degli articoli 6, primo e secondo comma, e 11, ottavo comma, della legge regionale  10/1982, con  decreto dell' Assessore alle finanze n.  15 del 1999;
b)  capitolo  8258 - lire  199.854.000  per l'anno 1999; detto  importo  corrisponde  per lire 153.888.000 alla quota non utilizzata al 31 dicembre  1998  e  trasferita, ai sensi degli articoli 6, primo e secondo comma, e 11, ottavo comma, della  legge  regionale 10/1982, con decreto dell' Assessore alle finanze n.  15 del 1999.
 
         
        
          Art.   4
          
       (Disposizioni relative al DOCUP obiettivo 2 1994-1996)
          
          
          
            1.   Le somme  derivanti  dagli interessi  maturati  sui conti  correnti  aperti  presso  le  banche convenzionate in favore  dei   beneficiari  delle  azioni  1.1  << aiuti  agli investimenti    industriali,   artigianali,   servizi   alla produzione >>  e  1.5  << aiuti  investimenti turistici >>  del Documento unico di programmazione (DOCUP) obiettivo 2  1994- 1996, che confluiscono nel Fondo speciale per l' obiettivo 2 1994-1996  istituito  presso  la  << Finanziaria  regionale - Friuli-Venezia - Friulia SpA >> sono riversati  alla  Regione entro il 30 aprile di ciascun anno, nell' ammontare maturato al 31 dicembre dell'anno precedente e al netto delle imposte.
          
          
          
            2.   In  attuazione  della  decisione  della Commissione europea n.  C(96) 4171/2 del  18 dicembre  1996  concernente modifiche  al DOCUP, le somme di cui  al comma 1 affluiscono al << Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e   progetti   ammessi   o   ammissibili   a   finanziamento comunitario >>   e   sono  destinate  al   finanziamento   di interventi  di  sviluppo  regionale nell'ambito  delle  aree ammesse all'obiettivo 2 dei fondi strutturali per il periodo di programmazione 1994-1999.
          
          
          
          
          
          
            4.  In deroga alla  procedura prevista  dal comma 2,  le somme di  cui al comma 1 derivanti dagli interessi  maturati fino al 31 dicembre 1998 dovranno essere riversate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Fondo speciale per l'obiettivo 2 di cui all'
articolo 14, comma  3, della legge regionale 12 febbraio 1998, n.  3, a integrazione delle risorse di cui al comma 12 del medesimo articolo. Tali somme  sono  destinate  al  finanziamento  delle  iniziative utilmente  collocate nella graduatoria approvata  a  seguito dei bandi di partecipazione del 18 agosto 1998 relativamente all'azione 1.4 << Servizi reali alle imprese industriali e di servizio alla produzione industriale >> e non finanziate  per insufficienza di risorse.
 
          
          
          
            5.  In relazione al disposto di cui al  comma  1,  nello stato  di  previsione  dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001  e  del  bilancio  per l'anno 1999 è istituito,  per memoria,  al  titolo IV - categoria 4.3 - il capitolo 1462 (4.3.6) con la denominazione: << Recupero dalla Finanziaria  regionale  Friuli-Venezia Giulia 'Friulia  SpA' delle  somme derivanti dagli interessi  sui  conti  correnti aperti  presso  le  banche  convenzionate   in   favore  dei beneficiari delle azioni 1.1 e 1.5  del  DOCUP  obiettivo  2 1994-1996 >>.
         
        
          Art.   5
          
       (Disposizioni relative al DOCUP obiettivo 2 1997-1999)
          
          
          
            1.   Al fine di accelerare  l' attuazione  del programma concernente l' obiettivo 2 dei fondi  strutturali comunitari per il periodo 1997-1999 e assicurare  il  massimo  utilizzo delle risorse  previste  dal  relativo  DOCUP,  di  cui alla decisione di approvazione della Commissione europea n.  C(97) 3744,   del    18   dicembre  1998,   in  conformità   alla deliberazione   del   Comitato   interministeriale   per  la programmazione economica (CIPE)  n.  189/97, del  16 ottobre 1997,   concernente   indirizzi   per   l' armonizzazione  e l' accelerazione  delle  procedure  attuative  dei programmi cofinanziati dalla Commissione  europea,  l' Amministrazione regionale  è  autorizzata  ad  ammettere   a  finanziamento nell' ambito   del  DOCUP,  nei  limiti  fissati  dal  piano finanziario  per  la corrispondente azione, in  deroga  alle procedure attuative  previste dall' articolo  14 dalla 
legge regionale 3/1998 e dai regolamenti di esecuzione, iniziative realizzate con fondi regionali o di altri enti pubblici o di soggetti privati purché le stesse non risultino inserite in altro  programma  cofinanziato e siano coerenti con il DOCUP in termini di rispetto degli obiettivi del programma e della specifica azione  cui  fanno  riferimento, di ammissibilità degli  impegni  e  delle  spese, di rispetto della normativa comunitaria.
 
          
          
          
            2.  Le iniziative di cui al comma 1 sono individuate con apposita  deliberazione  della Giunta regionale, su proposta della  direzione regionale competente per l'attuazione della relativa azione.
          
          
          
            3.  I soggetti  realizzatori  delle  iniziative  ammesse sono informati,  a  cura della direzione soggetto attuatore, che la loro iniziativa  è stata  inclusa tra gli interventi finanziati dal DOCUP e che a tali iniziative si applicano le disposizioni attuative del DOCUP  e  quelle  in  materia  di pubblicità e di controlli.
          
          
          
            4.   In   relazione    alla    situazione    finanziaria determinatasi conseguentemente all'applicazione del comma 1, con   apposito   provvedimento   legislativo   si   provvede all'assestamento degli stanziamenti  dei  connessi  capitoli del bilancio regionale.
         
        
          Art.   6
          
       (Applicazione dell'articolo 9, comma 5, della legge
regionale 17/1998. Assestamento contabile del DOCUP
obiettivo 2)
          
          
          
            1.   Al fine dell'assestamento contabile previsto  dall' 
articolo 9, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1998,
n.  17,  è  definito  in  complessive  lire  12.660.305.117 l'ammontare delle iniziative ammesse alla rendicontazione  a titolo di finanziamento alternativo del DOCUP obiettivo 2 in conformità  alla deliberazione del CIPE n.  189/97, del  16 ottobre  1997, quali individuate dalla Giunta regionale  con proprie  deliberazioni n.  3823 nella seduta del 29 dicembre 1998,  n.  1211 nella seduta del 23 aprile 1999  e  n.  1295 nella seduta del 30 aprile 1999, nelle seguenti misure avuto riguardo  ai  Fondi  comunitari  cofinanziatori,  ai   sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale 17/1998:
a)  lire  2.494.990.898,  a  titolo  di  cofinanziamento regionale  del  Fondo  europeo di sviluppo regionale (FESR), lire 5.821.645.430,  a titolo di cofinanziamento statale del FESR e lire 2.772.212.109,  a  titolo di cofinanziamento del FESR;
b)  lire  235.718.502,  a  titolo   di   cofinanziamento regionale del Fondo sociale europeo (FSE), lire 942.874.008, a  titolo  di  cofinanziamento  statale   del   FSE  e  lire 392.864.170, a titolo di cofinanziamento del FSE.
 
          
          
          
            2.   In relazione all'attuazione del finanziamento alter nativo   del   DOCUP   obiettivo  2   1994-1996   ai   sensi dell'
articolo 9, comma 1, della legge regionale 17/1998  per l'ammontare ammesso alla rendicontazione di cui al comma  1, è  corrispondentemente ridotto il DOCUP stesso nelle misure indicate al comma 1, lettere a) e b).
 
          
          
          
            3.  In relazione alla riduzione del  DOCUP  obiettivo  2 la Finanziaria  regionale  Friuli-Venezia  Giulia  << Friulia SpA >>  è tenuta a restituire la maggiore assegnazione  già all'uopo  erogata  per l'attuazione del DOCUP  stesso  nella misura   di   lire   12.660.305.117,   delle   quali    lire 8.593.857.539 saranno accertate in corrispondenza al  minore accertamento   dei   residui  attivi   iscritti   per   lire 5.821.645.430 sul capitolo 175 (Fondi statali  FESR)  e  per lire 2.772.212.109 sul capitolo 177 (Fondi FESR) dello stato di  previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999.
          
          
          
            4.   A  tal fine, nello stato di previsione dell'entrata dei  bilanci  predetti,  sono istituiti,  al  titolo  III  - categoria  3.6,  i seguenti capitoli con gli stanziamenti  a fianco   di   ciascuno   indicati   ovvero,   per   memoria, relativamente alle lettere d) ed e):
a)  capitolo   1111   (3.6.2.)   con  la  denominazione: << Restituzione dalla  Finanziaria  regionale  Friuli-Venezia Giulia 'Friulia SpA' delle  maggiori  erogazioni  attribuite per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 1994-1996 a titolo di cofinanziamento regionale del FESR e  del  FSE >>  e  con  lo stanziamento di lire 2.730.709.400 per l'anno 1999;
b)  capitolo   1112   (3.6.2.)   con  la  denominazione: << Restituzione  dalla  Finanziaria  regionale Friuli-Venezia Giulia  'Friulia SpA' delle maggiori  erogazioni  attribuite per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 1994-1996 a titolo di cofinanziamento statale del FSE >> e con lo  stanziamento  di lire 942.874.008 per l'anno 1999;
c)  capitolo   1113   (3.6.2.)   con  la  denominazione: << Restituzione dalla  Finanziaria  regionale  Friuli-Venezia Giulia 'Friulia SpA'  delle  maggiori  erogazioni attribuite per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 1994-1996 a titolo di cofinanziamento del  FSE >>  e  con  lo  stanziamento di lire 392.864.170 per l'anno 1999;
d)  capitolo   1114   (3.6.2.)   con  la  denominazione: << Restituzione dalla  Finanziaria  regionale  Friuli-Venezia Giulia 'Friulia SpA' delle  maggiori  erogazioni  attribuite per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 1994-1996 a titolo di cofinanziamento statale del FESR >> e con lo stanziamento per memoria;
e)  capitolo  1115  (3.6.2.)   con   la   denominazione: << Restituzione  dalla  Finanziaria  regionale Friuli-Venezia Giulia 'Friulia SpA'  delle  maggiori  erogazioni attribuite per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 1994-1996 a titolo di cofinanziamento   del  FESR >>  e  con  lo  stanziamento  per memoria.
 
          
          
          
            5. In relazione al disposto di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della 
legge  regionale  17/1998  e  al  disposto  del comma 1, relativamente agli interventi rendicontati al  FESR è  previsto il rimborso di lire 8.593.857.539, di cui  lire 5.821.645.430  da parte dello Stato e lire 2.772.212.109  da parte  della Unione europea; è inoltre mantenuto, a  titolo di  rimborso,  l'accertamento dei fondi già  versati  dallo Stato  e  dalla Unione europea a fronte del DOCUP  stesso  e iscritti nello stato di previsione dell'entrata dei  bilanci predetti nella misura di lire 942.874.008 sul capitolo 176 e di lire 392.864.170 sul capitolo 178.
 
          
          
          
            6.   Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  sono  a  tal fine istituiti, al titolo IV -  categoria 4.3,  i  seguenti capitoli con lo stanziamento a  fianco  di ciascuno indicato:
a)  capitolo   1416   (4.3.6.)  con  la   denominazione: << Rimborsi da parte dello Stato per interventi realizzati in attuazione    dell' obiettivo   comunitario   2   1994-1996, cofinanziati in conformità alla delibera del CIPE n.  189/97 del  16  ottobre  1997 - cofinanziamento  FESR >>  e  con  lo stanziamento di lire 5.821.645.430 per l'anno 1999;
b)  capitolo   1417   (4.3.6.)   con  la  denominazione: << Rimborsi  da  parte  della  Unione  europea per interventi realizzati   in   attuazione  dell'obiettivo  comunitario  2 1994-1996,  cofinanziati  in  conformità  alla delibera del CIPE  n.  189/97 del 16 ottobre 1997 - cofinanziamento FESR >> e con lo stanziamento di lire 2.772.212.l09 per l'anno 1999.
 
          
          
          
            7.  In attuazione del disposto di cui  all' 
articolo  9, comma 4,  della legge regionale 17/1998, per le finalità  e con    le   modalità   ivi   previste,   nonché   previste dall'articolo  14,  commi da 1 a 15, della  
legge  regionale 3/1998,  come  modificato dall'
articolo 21, comma  1,  della legge  regionale 11/1998, è autorizzata la  spesa  di  lire 12.660.305.117  per l'anno 1999. Nello stato  di  previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e  del bilancio per l'anno 1999 è istituito alla rubrica n. 26  -  programma 0.28.1 - spese di investimento -  categoria 2.4 - sezione X - il capitolo 8099 (2.1.243.5.10.32) con  la denominazione:  << Conferimento a  favore  della  Finanziaria regionale   Friuli-Venezia   Giulia   'Friulia   SpA'    per l'attuazione di interventi a valere sul 'Fondo speciale  per l'obiettivo 2 1997-1999' in conformità al DOCUP obiettivo 2 1997-1999 >> e con lo stanziamento di lire 12.660.305.117 per l'anno 1999.
 
          
          
          
            8.   All'onere di lire 12.660.305.117 per  l' anno  1999 derivante dal comma 7, si provvede come segue:
a)  per lire 8.593.857.539 con l'entrata di cui al comma 5;
b)  per lire 4.066.447.578 con l'entrata di cui al comma 4,   lettere   a),   b)  e  c),  corrispondenti   per   lire 1.335.738.178 al mantenimento di quote di entrata  a  titolo di   rimborsi  ai  sensi  del  comma  5,  nonché  per  lire 2.730.709.400 della riduzione delle quote di cofinanziamento regionale del DOCUP originario ai sensi del comma 2.
 
          
          
          
            9.  Il pagamento dell'importo di lire 12.660.305.117 sul citato  capitolo  8099 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti è disposto con vincolo di commutazione sui seguenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata dei  bilanci  medesimi per gli importi a fianco di  ciascuno indicati:
a)        capitolo di entrata 1111 lire 2.730.709.400;
b)        capitolo di entrata 1112 lire 942.874.008;
c)        capitolo di entrata 1113 lire 392.864.170;
d)        capitolo di entrata 1114 lire 5.821.645.430;
e)        capitolo di entrata 1115 lire 2.772.212.109.
 
         
        
          Art.   7
          
       (DOCUP obiettivo 2 1997-1999. Attuazione dell'azione 3.2)
          
          
          
            1.  L' Amministrazione  regionale  è autorizzata a dare attuazione, nell'ambito del DOCUP obiettivo 2 per  gli  anni 1997-1999,    alla    misura   denominata   << Valorizzazione ambientale  di iniziativa pubblica nelle aree  protette >>  - asse  3  -  azione  3.2, approvata con  deliberazione  della Giunta regionale n.  560 del 26 febbraio 1999, finanziata per l'80  per cento della spesa ammissibile a valere sul << Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999 >> e per il 20 per cento della stessa a carico dell'Amministrazione regionale.
          
          
          
            2.   Per   le   finalità  previste   dal  comma  1,  è autorizzata la spesa di lire 3.560 milioni per l'anno 1999.
          
          
          
            3.  In relazione al disposto di  cui  ai  commi  1  e 2, nello  stato  di  previsione  della   spesa   del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  alla  rubrica  n.  15 - programma 0.7.2. - titolo II - categoria 2.1 - sezione VIII è istituito il  capitolo  3147 (2.1.210.3.8.29)   con   la   denominazione:   << Spese   per l' attuazione  della  misura  'Valorizzazione  ambientale di iniziativa   pubblica   nelle  aree  protette'  nell' ambito dell'obiettivo comunitario 2 per il periodo 1997-1999 - asse 3 - azione 3.2 a valere sul Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999 >> e con lo stanziamento di lire 2.848 milioni  per l'anno 1999.
          
          
          
            4.  Corrispondentemente, nello stato di previsione dell' entrata  del bilancio pluriennale per  gli anni 1999-2001  e del  bilancio per l'anno 1999 è istituito, al titolo III  - categoria   3.4,   il   capitolo   885   (3.4.5.)   con   la denominazione:   << Acquisizione   di   assegnazioni    dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia 'Friulia SpA'  a valere  sul  Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999  per l'attuazione  della  misura  'Valorizzazione  ambientale  di iniziativa pubblica nelle aree protette' - asse 3  -  azione 3.2 >> e con lo stanziamento di lire 2.848 milioni per l'anno 1999.
          
          
          
            5.  L'ulteriore onere di lire 712 milioni, relativo alla quota  di  cofinanziamento regionale, derivante dal comma 2, fa  carico al capitolo 3139 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e  del bilancio   per   l'anno   1999,  che  presenta   sufficiente disponibilità.
         
        
          Art.   9
          
       (Attuazione dei Programmi operativi regionali nell'ambito
dell'iniziativa comunitaria INTERREG II Italia-Slovenia e
INTERREG II Italia-Austria)
          
          
          
            1.   Al  fine di assicurare l'utilizzo complessivo delle assegnazioni  comunitarie  e statali,  nonché  della  quota regionale, relative al finanziamento del Programma operativo regionale per il periodo dal 24 novembre 1994 al 31 dicembre 1999, per la parte relativa al FESR, approvato con decisione della Commissione della Comunità europea n.  C(97) 2207, del 24  luglio  1997,  nell'ambito  dell'iniziativa  comunitaria INTERREG  II  Italia-Slovenia, sono  autorizzate  variazioni compensative  di spesa per complessive lire  48.787.200  per l'anno  1999 a carico dei seguenti capitoli dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, i cui stanziamenti sono variati per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a)  capitolo  790 - variazione   in   diminuzione - lire 7.318.080;
b)  capitolo  800 - variazioni   in   aumento   -   lire 7.318.080;
c)  capitolo  791 - variazioni   in   diminuzione - lire 17.075.520;
d)  capitolo  801 - variazioni   in   aumento   -   lire 17.075.520;
e)  capitolo  792 - variazione   in   diminuzione - lire 24.393.600;
f)  capitolo  802 - variazione   in   aumento   -   lire 24.393.600.
 
          
          
          
            2.   Al  fine di assicurare l'utilizzo complessivo delle assegnazioni  comunitarie  e statali,  nonché  della  quota regionale, relative al finanziamento del Programma operativo regionale per il periodo 1997-1999, per la parte relativa al FESR,   approvato  con  decisione  della  Commissione  della Comunità  europea  n.  C(97)  111,  del  15  aprile   1997, nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II  Italia- Austria,  sono autorizzate variazioni compensative di  spesa per  complessive lire 175.779.840 per l'anno 1999  a  carico dei  seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale pluriennale per gli anni 1999-2001  e del  bilancio  per  l'anno  1999, i  cui  stanziamenti  sono variati per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a)  capitolo   793 - variazione in  diminuzione  -  lire 5.760.000;
b)  capitolo  2695 - variazione   in  aumento    -  lire 5.760.000;
c)  capitolo   794 - variazione in  diminuzione  -  lire 4.032.000;
d)  capitolo  2696 - variazione   in  aumento    -  lire 4.032.000;
e)  capitolo   795 - variazione in  diminuzione  -  lire 1.728.000;
f)  capitolo  2697 - variazione   in  aumento    -  lire 1.728.000;
g)  capitolo  5640 - variazione in  diminuzione  -  lire 24.638.976;
h)  capitolo   796 - variazione   in  aumento    -  lire 24.638.976;
i)  capitolo  5641 - variazione in  diminuzione  -  lire 57.490.944;
l)  capitolo   797 - variazione   in  aumento    -  lire 57.490.944;
m)  capitolo  5642 - variazione in  diminuzione  -  lire 82.129.920;
n)  capitolo   798 - variazione   in  aumento    -  lire 82.129.920.
 
          
          
          
            3.  Gli importi di cui ai commi 1, lettere a), c), ed e) e   2,   lettere  a), c) ed e) corrispondono a  parte  delle quote  non  utilizzate al 31 dicembre 1998 e trasferite,  ai sensi  degli articoli 6, primo e secondo comma e 11,  ottavo comma,   della   
legge   regionale  10/1982,   con   decreto dell'Assessore alle finanze n.  15 del 1999.
 
         
        
          Art.  11
          
          
          
          
            1.   Ai fini della prima attuazione nella regione Friuli -Venezia  Giulia  del  
regolamento (CE)  n.  2064/97,  della Commissione  europea,  del 15 ottobre  1997,  concernente  i controlli  finanziari effettuati dagli  Stati  membri  sulle operazioni     cofinanziate    dai    fondi     strutturali, l'Amministrazione regionale è autorizzata  ad  affidare  ad una   società  specializzata,  selezionata  mediante   gara pubblica  europea, per un periodo non superiore a tre  anni, l'espletamento  delle  attività di controllo,  il  rilascio delle  attestazioni  per  la  liquidazione  delle  forme  di intervento  previsti dal regolamento predetto, la formazione del personale regionale interessato per gli aspetti inerenti all'applicazione del citato regolamento.
 
          
          
          
            2.  Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la  spesa  complessiva  di lire 1.080 milioni, suddivisa  in ragione di lire 360 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al  2001 a carico del capitolo 748 (1.1.141.2.01.32) che  si istituisce  nello  stato  di  previsione  della  spesa   del bilancio  pluriennale per gli anni 1999-2001 e del  bilancio per  l'anno  1999,  alla rubrica n.  5 - programma 0.3.1.  - spese  correnti  -  categoria  1.4  -  sezione  I,  con   la denominazione:  << Spese  per  l'espletamento  di   attività inerenti  al  controllo  previsto dal  
regolamento  (CE)  n. 2064/97 >>  e con lo stanziamento complessivo di  lire  1.080 milioni,  suddiviso  in  ragione di  lire  360  milioni  per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001.
 
          
          
          
            3.   All' onere  complessivo  di  lire   1.080  milioni, suddiviso in ragione di lire 360 milioni per ciascuno  degli anni dal 1999  al 2001,  derivante  dall' autorizzazione  di spesa   prevista   dal   comma  2,  si  fa  fronte  mediante prelevamento di pari importo  dal  capitolo 9600 dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 << Fondo per il finanziamento  e  l' adeguamento  di  programmi  e  progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario >>.