LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 luglio 1999, n. 21

Interventi per il riconoscimento e la valorizzazione della funzione sociale e di servizio delle Società di Mutuo Soccorso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/07/1999
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione riconosce il particolare ruolo delle Società di Mutuo Soccorso, costituite senza fini di lucro nel territorio regionale, per la promozione culturale, civile e sociale delle comunità locali.
2. A tal fine, la Regione valorizza la funzione sociale e di servizio perseguita dalle stesse, favorendo la diffusione delle attività di tali organismi nell'assistenza, nella promozione culturale e nella protezione sociale integrativa e tutelando il loro patrimonio storico-culturale.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 è assicurato il sostegno al funzionamento delle Società di Mutuo Soccorso, nonché alla collaborazione nelle attività tra le stesse, singole o associate, con i Comuni e le altre istituzioni pubbliche, anche mediante la stipula di apposite convenzioni.
Art. 2
 (Riconoscimento di interesse locale)
1. Per assicurare la tutela e la conservazione del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso, la Regione riconosce agli archivi delle Società stesse la qualifica di << interesse locale >>.
2. Per diffondere la conoscenza di tale patrimonio storico-culturale, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e cultura, promuove un preliminare censimento di tutti i beni culturali appartenenti alle Società di Mutuo Soccorso nel territorio regionale.
Art. 3
 (Attribuzione di funzioni)
1. Le funzioni di cui all'articolo 1 sono esercitate dalle Province competenti per territorio.
2. 
( ABROGATO )
(1)
2 bis. 
( ABROGATO )
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 3, comma 49, L. R. 4/2001
2Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 10, L. R. 13/2002
3Comma 2 bis abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
Art. 4

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 15/2005 , con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
Art. 6
 (Concessione di contributi)
1.Le Province, con apposito regolamento, disciplinano i criteri, le priorità e le modalità di concessione di contributi, nonché le modalità di controllo sulla realizzazione dei programmi e sull'utilizzo delle assegnazioni.
Note:
1Articolo sostituito da art. 64, comma 1, L. R. 24/2006
Art. 7
 (Sostegno all'Associazione regionale delle Società di Mutuo Soccorso)
1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove il coordinamento tra le Società di Mutuo Soccorso nonché la collaborazione e il costante coordinamento con gli enti pubblici operanti nel territorio regionale.
2. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere le attività dell'associazione regionale da costituirsi tra le Società di Mutuo Soccorso con sede nel Friuli Venezia Giulia, mediante la concessione di un contributo annuo a sostegno delle spese di funzionamento e per il perseguimento delle finalità istituzionali.
3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di erogazione e rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 3, comma 49, L. R. 4/2001
2Comma 5 bis aggiunto da art. 14, comma 10, L. R. 13/2002
3Comma 4 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
4Comma 5 bis abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
5Articolo sostituito da art. 9, comma 121, L. R. 14/2012
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 123, L. R. 14/2012
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
Art. 10
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.