LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 luglio 1999, n. 21

Interventi per il riconoscimento e la valorizzazione della funzione sociale e di servizio delle Società di Mutuo Soccorso.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/07/1999
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione riconosce il particolare ruolo delle Società di Mutuo Soccorso, costituite senza fini di lucro nel territorio regionale, per la promozione culturale, civile e sociale delle comunità locali.
2. A tal fine, la Regione valorizza la funzione sociale e di servizio perseguita dalle stesse, favorendo la diffusione delle attività di tali organismi nell'assistenza, nella promozione culturale e nella protezione sociale integrativa e tutelando il loro patrimonio storico-culturale.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 è assicurato il sostegno al funzionamento delle Società di Mutuo Soccorso, nonché alla collaborazione nelle attività tra le stesse, singole o associate, con i Comuni e le altre istituzioni pubbliche, anche mediante la stipula di apposite convenzioni.
Art. 2
 (Riconoscimento di interesse locale)
1. Per assicurare la tutela e la conservazione del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso, la Regione riconosce agli archivi delle Società stesse la qualifica di << interesse locale >>.
2. Per diffondere la conoscenza di tale patrimonio storico-culturale, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e cultura, promuove un preliminare censimento di tutti i beni culturali appartenenti alle Società di Mutuo Soccorso nel territorio regionale.
Art. 3
 (Attribuzione di funzioni)
1. Le funzioni di cui all'articolo 1 sono esercitate dalle Province competenti per territorio.
2. Annualmente la Regione trasferisce alle Province le risorse finanziarie disponibili per gli interventi di cui all'articolo 4 in relazione al numero delle Società di Mutuo Soccorso in attività, sentito il parere del coordinamento di cui all'articolo 7.
Art. 4
 (Interventi)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, le Province sono autorizzate a concedere contributi per:
a) la conservazione ed il restauro del materiale storico e documentario;
b) l'istituzione di premi di studio finalizzati alla ricerca ed all'approfondimento sulle origini e sulle attività delle Società di Mutuo Soccorso;
c) iniziative e programmi per l'aggiornamento e la nuova realizzazione delle finalità di mutuo soccorso, anche nella prospettiva della mutualità e previdenza integrative;
d) convenzioni con le istituzioni locali per la gestione di iniziative e servizi nell'area sociale, formativa e ricreativa;
e) iniziative e programmi per la diffusione dei valori della mutualità nelle comunità locali ed in particolare nelle scuole e per le giovani generazioni;
f) interventi su edifici di proprietà per l'ammodernamento, il rinnovo e la sostituzione di impianti e per l'adeguamento alle normative di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche.

2. Le iniziative ed i programmi di cui al comma 1 devono essere finalizzati comunque al raggiungimento degli scopi sociali previsti negli statuti delle Società di Mutuo Soccorso.
3. I programmi e le iniziative di cui al comma 1, lettere a), d) ed e), possono comprendere anche l'acquisto e la manutenzione straordinaria di attrezzature.
4. I contributi di cui al comma 1, lettera f), sono concessi in conto capitale nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
5. Le Società di Mutuo Soccorso, per le attività diverse da quelle indicate al comma 1, possono accedere ai contributi previsti dalla vigente legislazione regionale di settore con le procedure e modalità dalla stessa previste.
Art. 5
 (Presentazione delle domande di contributo)
1. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 4, le Società di Mutuo Soccorso devono presentare entro il 28 febbraio di ciascun anno domanda alla Provincia competente per territorio, corredata della seguente documentazione:
a) per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) ed e), il programma annuale di massima ed il preventivo di spesa;
b) per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), la relazione descrittiva dell'iniziativa, il preventivo di spesa, la copia della convenzione con l'istituzione locale, anche di durata pluriennale, riguardante una o più Società di Mutuo Soccorso;
c) per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), un progetto preliminare delle opere da realizzare.

Art. 6
 (Concessione dei contributi)
1. Le Province determinano preliminarmente i criteri, le priorità e le modalità di concessione dei contributi.
2. Le Province formulano annualmente un riparto dei contributi ed esercitano il controllo sulla realizzazione dei programmi e sull'utilizzo dei finanziamenti.
3. Per la redazione dei rendiconti trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.
Art. 7
 (Istituzione del coordinamento regionale delle
Società di Mutuo Soccorso)
1. Per promuovere l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 ed assicurare una collaborazione ed un collegamento costante con gli enti pubblici operanti nel territorio regionale, è istituito un coordinamento tra le Società di Mutuo Soccorso, composto da un rappresentante per ciascuna Provincia eletto dalle Società stesse.
2. Il coordinamento designa un referente regionale che resta in carica per due anni e può essere riconfermato; individua altresì la sede del coordinamento stesso.
3. Alle riunioni del coordinamento possono essere invitati, di volta in volta, i rappresentanti di enti, istituzioni ed associazioni.
4. Il coordinamento, d' intesa con le Province competenti per territorio, individua annualmente una quota delle risorse disponibili, non superiore al 10 per cento dell'ammontare delle stesse, la cui utilizzazione deve avvenire secondo le indicazioni del coordinamento stesso anche per spese relative al suo funzionamento.
5. Il coordinamento esprime altresì, annualmente, su richiesta della competente Direzione regionale ed entro trenta giorni dalla stessa, il parere di cui all'articolo 3, comma 2.
Art. 8
 (Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo devono essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 5.
Art. 9
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5228 (1.1.142.2.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla Rubrica n. 22 - programma 0.16.2 - spese correnti - Categoria 1.4 - Sezione VI - con la denominazione << Spese per il censimento nel territorio regionale del patrimonio storico-culturale delle Società di Mutuo Soccorso >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.
2. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 3, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999, a carico del capitolo 5300 (1.1.153.5.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla Rubrica n. 22 - programma 0.16.3 - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VI - con la denominazione << Trasferimenti alle Province per la valorizzazione della funzione sociale e di servizio e per la tutela del patrimonio storico-culturale delle Società di Mutuo Soccorso >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5300 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
3. All'onere complessivo di lire 400 milioni per l'anno 1999, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).
Art. 10
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.