Art. 40
(Norme transitorie)
1. Lo statuto-tipo, previsto dall'articolo 8, comma 1, è emanato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge. Lo statuto della Riserva di caccia è adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello statuto-tipo sul Bollettino Ufficiale della Regione, dai cacciatori ad essa assegnati.
2. Restano assegnati alle stesse Riserve di caccia i cacciatori che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultino soci delle Riserve di caccia di diritto medesime.
3. I cacciatori del Friuli-Venezia Giulia, inseriti nelle graduatorie per l'ammissione e/o il trasferimento nella Riserva di caccia di diritto, predisposte dall'Organo gestore Riserve di caccia di diritto, qualora all'entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora assegnati e/o trasferiti, mantengono comunque i punteggi maturati.
4. I Direttori ed i componenti dei Consigli direttivi delle Riserve di caccia in carica all'entrata in vigore della presente legge o successivamente eletti continuano a svolgere le loro funzioni sino al 31 dicembre 2002.
5. In deroga a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, i Direttori di Riserva, sino al 31 dicembre 2002, possono esercitare la funzione anche con la sola partecipazione, entro il 31 dicembre 2000, ad apposito corso di aggiornamento e formazione a frequenza obbligatoria.
6. In caso di mancato funzionamento degli organismi previsti al capo II, sezioni II e IV, la gestione delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori è affidata al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria che può provvedere anche alla sospensione dell'attività venatoria nei territori interessati.
7. Le Riserve di caccia private o consorziali costituite per regolare concessione possono, se in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, essere convertite in aziende faunistico-venatorie o aziende agri-turistico- venatorie prioritariamente rispetto ad altri richiedenti ed in deroga ai limiti di estensione territoriale e di distanza, qualora presentino, a pena di decadenza, domanda alla Regione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. L'Amministrazione regionale dispone, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera g), la riutilizzazione a fini venatori delle aree precluse alla caccia non ricomprese in parchi e riserve naturali regionali, qualora il loro mantenimento contrasti con la previsione dell'articolo 3, comma 1.
9. Le sanzioni disciplinari irrogate ai cacciatori in virtù del sistema previgente alla presente legge non sono considerate impeditive per l'assunzione della carica di Direttore di Riserva di caccia, qualora riguardino sospensioni inferiori ad un anno.
10. Al fine di garantire la necessaria continuità degli interventi di settore, il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria è autorizzato a subentrare, dall'1 gennaio 2000, nei contratti di lavoro stipulati dall'Organo regionale della Federazione italiana della caccia con i dipendenti già in servizio presso l'Organo gestore Riserve di caccia di diritto alla data del 30 giugno 1998.
11. In fase di prima attuazione le attribuzioni dell'Istituto faunistico regionale sono svolte dal Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria che, a fronte delle urgenti necessità connesse allo svolgimento delle nuove attribuzioni demandate dalla presente legge, nonché in attesa di definire la necessaria dotazione organica di personale con professionalità faunistica, è autorizzato a procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato per qualifiche non superiori a quella di consigliere e per una durata massima di due anni rinnovabili per una sola volta per un ulteriore biennio, nel numero massimo di 12 unità; l'assunzione avviene tenuto conto dei titoli di studio e anche delle esperienze maturate nel settore faunistico.
12. Il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con esperti di provata qualificazione nel settore faunistico e venatorio anche per la soluzione di problemi specifici di settore.
13. I beni mobili, i macchinari e le attrezzature in dotazione agli Osservatori faunistici provinciali alla data di entrata in vigore della presente legge vengono acquisiti dalla Regione.
14. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale della Federazione italiana della caccia mette a disposizione dell'Amministrazione regionale i supporti informatici e cartacei, nonché gli archivi storici relativi ai compiti svolti in qualità di Organo gestore delle Riserve di caccia di diritto del Friuli-Venezia Giulia.
15. Qualora l'entrata in vigore della presente legge intervenga durante giudizi disciplinari instaurati e non esaminati o non conclusi in appello secondo la disciplina previgente, ovvero intervenga su procedimenti disciplinari avviati e non conclusi in primo grado o, seppur conclusi, ancora appellabili secondo la previgente disciplina, i relativi procedimenti e provvedimenti sono sospesi. I giudizi sospesi sono attivati dall'Amministrazione regionale con comunicazione agli interessati entro trenta giorni dalla costituzione dei nuovi organismi di cui all'articolo 25. I provvedimenti sanzionatori adottati in primo grado e sospesi nell'efficacia a seguito dell'entrata in vigore della presente legge sono appellabili alle competenti Commissioni di cui all'articolo 25 nei termini fissati dall'Amministrazione regionale, decorsi i quali le sanzioni diventano definitive.
16. Per la liquidazione dei beni attinenti la gestione delle Riserve di caccia di diritto effettuata dall'Organo gestore Riserve, la Giunta regionale nomina un commissario iscritto agli albi provinciali dei commercialisti del Friuli- Venezia Giulia. Le risultanze attive o passive saranno destinate alla Regione.
Art. 41
(Norme finanziarie)
2. Gli oneri derivanti dal disposto degli articoli 22, comma 9, 23, comma 6, e 25, comma 6, fanno carico a decorrere dall'anno 2000 al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 27, commi 1, 2 e 3, sono accertate e riscosse sul capitolo 952 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli anni futuri. In relazione al disposto di cui all'articolo 35, comma 1, la denominazione del capitolo 952 è modificata in << Tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia >>.
4. In relazione al disposto di cui all'articolo 35, comma l, è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001, << per memoria >>, a decorrere dall'anno 2000, il capitolo 4258 (1.1.190.2.08.14), alla rubrica n. 19 - programma 0.7.2 - spese correnti - categoria 1.9 - sezione VIII - con la denominazione << Fondo regionale per il miglioramento ambientale e per la copertura dei rischi di cui all'
articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 >>.
5. Gli oneri derivanti dal disposto dell'articolo 36, comma 1, fanno carico, a decorrere dall'anno 2000, al capitolo 4255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001, la cui denominazione viene di conseguenza così modificata << Spese per corsi e convegni, per la predisposizione e diffusione di materiale didattico - divulgativo concernenti il patrimonio faunistico, per il concorso al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica protetta, nonché per il rimborso spese per la reintroduzione di specie di particolare interesse faunistico >>.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 40, commi 10 e 11, fanno carico al capitolo 4259 (2.1.121.1.01.14), che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001, a decorrere dall'anno 2000, alla rubrica n. 19 - programma 0.7.2. - spese correnti - categoria 1.2 - sezione I - con la denominazione << Spese per le retribuzioni, il trattamento di fine rapporto, nonché per i relativi oneri riflessi del personale di cui all'articolo 40, commi 10 e 11, della
legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.100 milioni, suddiviso in ragione di lire 550 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Al relativo onere complessivo di lire 1.100 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 4271 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati in relazione al disposto di cui al comma 8.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 40, comma 12, fanno carico al capitolo 4260 (2.1.142.1.01.14), che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001, a decorrere dall'anno 2000, alla rubrica n. 19 - programma 0.7.2 - spese correnti- categoria 1.4 - sezione I - con la denominazione << Spese per la stipula di convenzioni con esperti nel settore faunistico e venatorio >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno2000. Al relativo onere di lire 100 milioni si provvede per la quota di lire 50 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 886 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati e per le restanti lire 50 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 4271 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, in relazione al disposto di cui al comma 8.
8. In relazione al disposto di cui all'articolo 43, comma 1, lettera f), la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, autorizzata a carico del capitolo 4271 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, è revocata e le eventuali somme iscritte per l'anno 1999 e non impegnate entro il 31 dicembre 1999 costituiscono economia di bilancio.
Art. 42
(Norme finali)
1. La Giunta regionale è autorizzata a deliberare i regolamenti per l'esecuzione della presente legge.
2. Per l'esercizio delle funzioni attribuite all'Amministrazione regionale dalla presente legge, la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della medesima, provvede a definire l'assetto organizzativo e le attribuzioni delle strutture regionali deputate al loro assolvimento.
3. Il Consiglio regionale, in adeguamento ai principi di efficienza ed efficacia ed ai fini di una razionale organizzazione del servizio di vigilanza venatoria, provvederà, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a disciplinare il nuovo ordinamento per l'attività di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia.
4. Le competenze in materia di pesca sportiva nelle acque interne sono trasferite all'Ente tutela pesca.
Art. 43
(Abrogazioni e modifiche)
1. Sono abrogate, in particolare:
a) la legge regionale 30 novembre 1965, n. 29;
b) la legge regionale 10 maggio 1966, n. 5;
c) la legge regionale 25 ottobre 1966, n. 29;
d) la legge regionale 22 gennaio 1968, n. 8;
e) la legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni;
f) la legge regionale 3 settembre 1984, n. 46, e successive modifiche e integrazioni, con esclusione dell'articolo 10;
g) gli articoli 1 e 5, l'articolo 8, primo comma, e l'articolo 10 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56;
h) l'articolo 5, comma 2, l'articolo 6, comma 6, e gli articoli 9 e 10 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14;
i) l'articolo 57, commi 2 e 3, della legge regionale 10/1988;
l) la legge regionale 31 gennaio 1989, n. 5;
m) gli articoli 1 e 3, l'articolo 4, commi 1 e 2 bis, l'articolo 5, l'articolo 6, commi 1, 2 e 3, e gli articoli 7, 8, 9, 10, 13 e 18 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21, come modificati dalla legge regionale 24/1996;
n) l'articolo 1, l'articolo 6, commi da 2 a 8, l'articolo 20, comma 1, e gli articoli 31 e 36 della legge regionale 24/1996;
o) l'articolo 71 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.
5.
L'
articolo 4 della legge regionale 56/1986, come modificato dall'
articolo 27, comma 1, della legge regionale 24/1996, è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
1. Le Commissioni provinciali di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio con sede presso le Amministrazioni provinciali sono nominate dall'organo statutariamente competente della Provincia.
2. Le Commissioni di cui al comma 1 sono composte da cinque esperti, di cui uno con funzioni di Presidente, fra i quali almeno uno laureato in Scienze biologiche o in Scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.
3. Per la validità delle sedute, per le funzioni di segreteria, per la durata in carica e per i compensi ai componenti provvedono le Province con apposito provvedimento. >>.
9. All'articolo 7, commi settimo e ottavo, della
legge regionale 56/1986, le parole << dell'Organo gestore riserve >> sono sostitute dalle parole << dei Distretti venatori competenti per territorio >>.
22. All'
articolo 12, comma 2, della legge regionale 21/1993, le parole << Comitato provinciale della caccia >> sono sostituite dalle parole << Distretto venatorio >> e le parole << Osservatorio faunistico competente >> sono sostituite dalle parole << Istituto faunistico regionale >>.
27. All'
articolo 8, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole << Comitato regionale della caccia ed i Comitati provinciali della caccia, questi ultimi previa acquisizione del parere degli osservatori faunistici di cui alla
legge regionale 46/1984, e l'Organo gestore riserve >> sono sostituite dalle parole << Comitato faunistico-venatorio regionale e l'Istituto faunistico regionale >>.
32. All'articolo 17, commi 1 e 2, della
legge regionale 24/1996, la parola << regionale >> è sostituita dalla parola << provinciale >>.
Note:
1Comma 17 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.