LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 agosto 1999, n. 24

Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/09/1999
Allegati:
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

CAPO I
 ORDINAMENTO DELLE AZIENDE TERRITORIALI PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione disciplina il settore dell'edilizia residenziale pubblica, attraverso una gestione economica, con le finalità di allargare il mercato delle locazioni, di salvaguardare e valorizzare il patrimonio esistente, di realizzarne di nuovo favorendo interventi di recupero e di riqualificazione urbanistica, di tutelare gli utenti e le categorie meno abbienti, di determinare effetti calmieratori del mercato privato delle locazioni abitative, di sostenere l'edilizia mediante entrate anche non contributive.
2. Ai fini di cui al comma 1 la presente legge definisce il nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.
Art. 2
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione determina gli indirizzi ed i programmi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione territoriale e urbanistica e delle politiche sociali perseguite.
2. La Regione convoca periodicamente una Conferenza Regione - Comuni allo scopo di determinare gli indirizzi di intervento, verificarne l'attuazione, individuare le aree di maggiore tensione abitativa e di incremento demografico, coordinare gli interventi finanziari della Regione e dei Comuni. È facoltà della Conferenza dotarsi di un coordinamento permanente nel quale siano rappresentati in particolare i Comuni a maggior tensione abitativa.
3. La Regione interviene altresì, anche con il concorso degli Enti locali, per garantire alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla realizzazione delle politiche sociali.
4. In coerenza con le determinazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, la Regione:
a) verifica l' attuazione dei piani di intervento previsti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;
b) indirizza le attività degli Enti locali per favorire la gestione sociale degli alloggi e dei relativi servizi con la partecipazione degli utenti;
c) promuove il coordinamento tra gli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;
d) esercita azione di vigilanza sulle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale;
e) programma l' utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione di interventi abitativi finalizzati a calmierare il mercato privato delle locazioni abitative.

Art. 3
 (Aziende territoriali per l'edilizia residenziale)
1. Gli Istituti autonomi per le case popolari di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone e Alto Friuli, di seguito denominati IACP, sono trasformati in Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, di seguito denominate ATER.
2. Le ATER sono enti pubblici economici aventi personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile, sono dotate di un proprio statuto e sottoposte alla vigilanza della Regione. Alle ATER si applica la normativa generale in materia di società per azioni in quanto compatibile.
3. Le ATER, in materia di edilizia residenziale pubblica nell'ambito del territorio regionale, mantengono la competenza sul territorio delle corrispondenti circoscrizioni elettorali regionali.
Art. 4
 (Funzioni)
1. Le ATER realizzano gli obiettivi definiti dalla programmazione regionale nei settori dell'abitazione e dei servizi residenziali e sociali, anche mediante autonome iniziative imprenditoriali ritenute utili al perseguimento dei propri fini istituzionali, e forniscono assistenza tecnica nelle stesse materie ed in quella dell'assetto territoriale agli Enti locali, ad enti pubblici ed a soggetti privati.
2. In particolare le ATER provvedono a:
a) realizzare gli interventi di edilizia residenziale e relativi servizi residenziali, assistiti da agevolazioni pubbliche o finanziati con mezzi propri;
b) realizzare interventi edilizi, servizi residenziali, sociali, opere di urbanizzazione ed infrastrutture urbanistiche per conto di Enti locali, enti pubblici e soggetti privati e nel settore dell'edilizia residenziale universitaria, di cui all'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
c) realizzare, per conto degli Enti locali e privati, progetti urbanistici, piani particolareggiati e di recupero;
d) gestire il patrimonio di loro proprietà e quello di proprietà dello Stato e degli Enti locali, nonch il patrimonio di enti pubblici e privati affidato alla loro gestione;
e) fornire agli Enti locali assistenza tecnica ed amministrativa retribuita per lo svolgimento dell'attività e per la gestione dei servizi di loro competenza, assumendone anche la diretta realizzazione e gestione;
f) fornire assistenza tecnica ed amministrativa retribuita ad enti pubblici e a soggetti privati nel settore dell'edilizia;
g) promuovere, per il migliore conseguimento delle proprie finalità, la costituzione di società di capitale o partecipare a società di capitale, le cui attività rientrino nelle proprie finalità statutarie;
h) intervenire mediante l'utilizzazione di risorse proprie, non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori, sul mercato edilizio realizzando unità immobiliari allo scopo di locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi;
i) formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
l) promuovere o partecipare con soggetti privati ad iniziative nel settore del recupero edilizio ed urbano;
m) svolgere ogni altra funzione attribuita da leggi statali o regionali.

Art. 5
 (Statuto)
1. Lo statuto disciplina l'ordinamento e il funzionamento delle ATER. Esso è adottato dal Consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici.
Art. 6
 (Organi)
1. Sono organi delle ATER:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio sindacale.

Art. 7
 (Presidente)
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ATER, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende al buon funzionamento dell'ATER e vigila sul perseguimento degli obiettivi individuati dal Consiglio di amministrazione. Trasmette alla Giunta regionale le deliberazioni dovute e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza.
2. Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale che lo sceglie tra i due componenti, designati dall'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici, facenti parte del Consiglio di amministrazione.
3. In caso di vacanza o assenza del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, nominato dalla Giunta regionale tra uno dei tre componenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) e c).
Art. 8
 (Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione delle ATER:
a) adotta lo statuto e le eventuali modificazioni;
b) nomina e revoca il Direttore;
c) stabilisce le linee di indirizzo generale dell'ATER, prefigura gli obiettivi pluriennali ed approva il bilancio, nonché i piani finanziari;
d) definisce i piani annuali e pluriennali di attività, approvando gli interventi da realizzare;
e) approva i regolamenti interni per il funzionamento dell'ATER e degli organi collegiali;
f) delibera la partecipazione a società di capitale, per la gestione e realizzazione di interventi edilizi e quant'altro statutariamente previsto per l'attività dell'azienda;
g) nomina i componenti della Commissione paritetica e istituisce eventuali altri organi collegiali operanti all'interno dell'ATER con deliberazione nella quale si evidenzino i compiti ad essi affidati e la loro attinenza con le funzioni svolte dall'ATER medesima;
h) approva i piani di vendita.

Art. 9
 (Nomina e funzionamento del Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione di ciascuna ATER è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici, dura in carica cinque anni ed è composto da:
a) due componenti designati dall'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici;
b) due componenti eletti dal Consiglio provinciale, di cui uno espressione della minoranza consiliare;
c) un componente designato dal Comune nel quale ha sede l'ATER.

2. I componenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono scelti tra soggetti che abbiano svolto mansioni di direzione amministrativa o gestionale di durata pluriennale, in strutture o società pubbliche o private.
3. Il Consiglio di amministrazione è nominato secondo le procedure stabilite dalla legge regionale 12 marzo 1993, n. 9, e successive modificazioni. Ai componenti del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e ineleggibilità di cui alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese ed in via straordinaria quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri in carica o dal Collegio sindacale.
5. Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. In caso di dimissioni, di decadenza a seguito di assenza ingiustificata a tre sedute, di sopravvenute cause di incompatibilità ed in qualunque altro caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, coloro che subentrano restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione. Le sostituzioni sono effettuate con la medesima procedura di nomina del componente cessato dalla carica.
Art. 10
 (Direttore)
1. Il Direttore dell'ATER è nominato dal Consiglio di amministrazione, ed è scelto tra dirigenti pubblici o privati in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche, tecniche o economiche che abbiano svolto attività dirigenziale per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore, che decorre dalla data di nomina e che ha comunque termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza del Consiglio di amministrazione, è regolato da contratto individuale, per la durata massima di cinque anni, ed è rinnovabile; l'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale, commerciale o imprenditoriale, ed è altresì incompatibile con quello di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività delle ATER o con incarichi che determinino un oggettivo conflitto di interessi; le incompatibilità sono comunque definite dallo statuto. L'incarico può essere revocato, prima della scadenza e con atto motivato, dal Presidente, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione.
3. Il trattamento giuridico ed economico del Direttore è determinato dal Consiglio di amministrazione con riferimento alle condizioni previste per gli enti del settore.
4. Qualora il Direttore sia dipendente dell'ATER, ovvero della Regione o di Enti locali, la nomina determina il collocamento in aspettativa senza assegni, utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio, per tutta la durata dell'incarico, con oneri previdenziali a carico o rimborsati dall'ATER.
5. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
a) cura la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ente, anche mediante l'adozione di atti di organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti dei terzi;
b) ha la responsabilità di conseguire gli obiettivi e di dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione;
c) stipula i contratti e provvede alle spese per il normale funzionamento;
d) dirige il personale e organizza i servizi assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini generali e particolari dell'ATER;
e) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dallo statuto e dal Consiglio di amministrazione e compie tutti gli atti di gestione non riservati agli organi dell'ATER.

6. In caso di assenza le funzioni del Direttore sono svolte dal sostituto designato dal Direttore medesimo.
Art. 11
 (Collegio sindacale)
1. Il Collegio sindacale di ciascuna ATER è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici.
2. L'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici designa due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, nonch uno dei due membri supplenti. L'altro membro effettivo e l'altro membro supplente vengono designati dalla Provincia di competenza.
3. Il Collegio sindacale esercita funzioni di controllo generale in conformità del codice civile e in particolare valuta la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che ne disciplinano l'attività, ai programmi ed agli indirizzi della Regione, nonch al principio di buon andamento.
4. Il Presidente del Collegio sindacale comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza al Consiglio di amministrazione.
5. I componenti del Collegio sindacale restano in carica per cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di un membro effettivo è disposto il subentro di un membro supplente con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici.
6. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni tre mesi. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata dal Collegio medesimo, il quale promuove la sostituzione dei componenti decaduti.
7. I sindaci assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione.
8. Il Presidente del Collegio sindacale ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ATER, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici, ed è tenuto a fornire ogni informazione e notizia richiesta.
Art. 12
 (Commissione paritetica)
1. Presso ciascuna ATER è istituita una Commissione paritetica la quale esprime parere obbligatorio su tutti i principali atti di carattere generale, in materia di piani di vendita, di canoni e di cambi di alloggio, riguardanti la gestione dell'utenza di edilizia sovvenzionata e sui piani di manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. La Commissione paritetica è nominata dal Consiglio di amministrazione, dura in carica cinque anni ed è composta da:
a) il Presidente dell'ATER, che la presiede o suo delegato;
b) il Direttore dell'ATER;
c) un dirigente o funzionario direttivo dell'ATER;
d) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative nell'ambito di operatività territoriale dell'ATER;
e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative nell'ambito di operatività territoriale dell'ATER.

3. Con apposito regolamento interno è disciplinato il funzionamento della Commissione paritetica. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario dell'ATER.
Art. 13
 (Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi)
1. Presso ciascuna ATER è istituita una Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi nei confronti di tutti coloro che intendono beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi i richiedenti di cui all'articolo 69 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificato dall'articolo 24, comma 2, salvo quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45. La Commissione provvede altresì alla formazione della graduatoria dei richiedenti di interventi di edilizia sovvenzionata e di edilizia convenzionata, la cui assegnazione avviene attraverso bandi.
2. La Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'edilizia e ai servizi tecnici, dura in carica cinque anni ed è composta:
a) da un magistrato, anche in quiescenza, con funzioni di Presidente;
b) dal Presidente dell'ATER, o da un suo delegato, con funzioni di Vicepresidente;
c) da un rappresentante dei Comuni nei quali opera l'ATER designato dall'ANCI;
d) da un rappresentante degli assegnatari designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base regionale;
e) da un rappresentante delle cooperative designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base regionale;
f) per gli interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, dal Sindaco, o da un suo delegato, del Comune in cui sorgono gli alloggi.

3. Con apposito regolamento interno è disciplinato il funzionamento della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario dell'ATER.
Art. 14
 (Compensi)
1. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai membri del Consiglio di amministrazione delle ATER, al Presidente ed ai membri del Collegio sindacale compete un'indennità mensile di carica, secondo quanto indicato nella tabella << A >> allegata alla presente legge. Tali soggetti non possono percepire alcun altro compenso per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali delle ATER.
2. Ai componenti della Commissione paritetica, della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi, nonch degli altri organi collegiali operanti all'interno delle ATER, compete un'indennità di presenza giornaliera per ogni partecipazione alle sedute.
3. Le indennità di presenza di cui al comma 2 non sono mai tra loro cumulabili per la partecipazione nella medesima giornata ai lavori di più organi collegiali appartenenti alla medesima ATER.
4. Le indennità di presenza di cui al comma 2 sono pari a quelle spettanti, ai sensi degli articoli 4 e 17 della legge regionale 11 novembre 1996, n. 46, ai consiglieri dei Comuni capoluogo di Provincia.
5. Gli importi delle indennità di carica e di quelle di presenza, previsti ai commi 1 e 4, sono determinati al lordo delle ritenute d'imposta. Le indennità di carica di cui al comma 1 vengono aggiornate ogni triennio con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici, in misura pari all'incremento dell'indice ISTAT del periodo considerato, a far data dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 15
 (Fonti di finanziamento)
1. Le ATER provvedono al raggiungimento dei propri obiettivi mediante:
a) i finanziamenti dello Stato, della Regione e degli Enti locali destinati all'edilizia residenziale pubblica e per le finalità di cui all'articolo 1;
b) i canoni di locazione degli immobili di proprietà o in gestione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa vigente per l'edilizia residenziale pubblica;
c) i fondi integrativi appositamente stanziati dalla Regione e dai Comuni per il perseguimento delle finalità inerenti al ruolo di calmieratori del mercato per la tutela delle fasce più deboli e per le situazioni di particolare tensione abitativa;
d) i finanziamenti a fronte di spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica;
e) i proventi derivanti dall' alienazione del patrimonio immobiliare;
f) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni;
g) i finanziamenti dell'Unione europea;
h) tutte le ulteriori entrate derivanti dalle attività di cui all'articolo 4.

Art. 16
 (Fondo sociale)
1. Al fine di assicurare la tutela delle fasce più deboli di utenti degli alloggi di edilizia residenziale, presso ciascuna ATER è istituito un apposito Fondo sociale.
2. Al finanziamento del Fondo sociale provvedono:
a) l' ATER, mediante stanziamento determinato nell'ambito dei piani finanziari;
b) i Comuni, relativamente agli alloggi ubicati nel proprio territorio, anche utilizzando le assegnazioni di cui al Fondo sociale regionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4;
c) la Regione con finanziamenti all'uopo stanziati periodicamente nel bilancio, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3.

3. Le risorse sono assegnate dalla Regione all'ATER per coprire la differenza tra il canone di locazione corrisposto dagli utenti di cui all'articolo 65, comma 3, lettera a), della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 23, ed il canone che si ricaverebbe dall'applicazione dell'incidenza sul valore catastale dell'alloggio, stabilita ogni biennio con deliberazione della Giunta regionale.
4. Le modalità di utilizzazione del Fondo sociale di cui al comma 1, nonché le procedure di contribuzione dei Comuni, sono stabilite da apposito regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione dell'ATER, sentiti i Comuni nei quali opera l'ATER medesima, ed approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Parole aggiunte in sede di coordinamento.
Art. 17
 (Bilancio)
1. Il bilancio delle ATER è predisposto in conformità al disposto del codice civile.
2. In allegato al bilancio le ATER devono fornire dettagliati elementi informativi sui costi delle attività espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi introitati, specificando in particolare:
a) la quota dei costi generali non ripartibili;
b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate e dei servizi prestati;
c) ogni ulteriore indicazione rilevante ai fini della rilevazione dell'efficienza ed economicità dell'azienda in generale, nonch delle sue diverse attività gestionali.

Art. 18
 (Vigilanza)
1. Le ATER sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici che ne riferisce alla stessa, al fine dell'accertamento della loro produttività e del pieno raggiungimento delle finalità istituzionali.
2. La Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici, può richiedere in qualsiasi momento l'invio di qualunque atto adottato dalle ATER e disporre ispezioni e controlli ai fini della vigilanza di cui al comma 1.
3. Le deliberazioni adottate dalle ATER sono immediatamente esecutive. Devono essere trasmesse all'organo di vigilanza, ai fini di mera comunicazione informativa, quelle riguardanti il bilancio, i piani finanziari, i piani di vendita, i regolamenti, i programmi di attività edile e manutentiva, le piante organiche e gli incarichi dirigenziali.
4. In caso di impossibilità di funzionamento, di reiterate violazioni di norme di legge e di regolamenti, di gravi irregolarità omissive e contabili rilevate dal Collegio sindacale, ovvero nel caso di rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto anticipatamente. Con lo stesso provvedimento è nominato un Commissario per la gestione provvisoria delle ATER fino alla nomina dei nuovi organi e comunque per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi.
5. I bilanci sono pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 19
 (Stato giuridico e trattamento economico del personale)
1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle ATER è regolato su base contrattuale collettiva ed individuale.
2. In sede di prima applicazione, al personale non dirigente delle ATER è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Aziende aderenti a Federcasa-Aniacap, mentre al personale dirigente viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti delle Aziende aderenti alla CISPEL, fatto salvo quanto disposto, per il Direttore, dall'articolo 10. La Giunta regionale, con adeguata motivazione, può successivamente disporre l'applicazione di altro contratto nazionale ritenuto più idoneo.
3. Con regolamento interno vengono stabilite le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti e le modalità di reclutamento del personale, ivi compreso il Direttore.
4. Entro sei mesi dall'approvazione dello statuto le ATER determinano la dotazione organica del personale, previa verifica dei carichi di lavoro. Sino all'approvazione della dotazione organica sono consentite le assunzioni necessarie per coprire esclusivamente le posizioni previste dalle piante organiche, già approvate dagli IACP, resesi vacanti per quiescenza e riconosciute essenziali per il funzionamento delle ATER.
5. Il personale non dirigente che risultasse in esubero può essere collocato, mediante le procedure vigenti in materia di mobilità e nei limiti delle disponibilità della pianta organica, presso Enti locali.
6. Le medesime procedure possono essere applicate anche al personale non dirigente che ne faccia richiesta entro sei mesi dall'avvenuta determinazione della dotazione organica.
7. Entro sei mesi dall'avvenuta determinazione della pianta organica le ATER promuovono appositi corsi di formazione ed aggiornamento professionale del personale.
Art. 20
 (Norma finale)
1. Quando leggi statali e regionali, o altri atti normativi, menzionano gli IACP, la menzione si intende riferita alle ATER.
Art. 21
 (Norme transitorie)
1. Le ATER mantengono la titolarità dei beni immobili e mobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi precedentemente costituiti dagli IACP. Il personale degli IACP continua ad operare presso le ATER.
2. Gli organi degli IACP in carica all'entrata in vigore della presente legge continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento degli organi delle ATER. Le Commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi insediate presso gli IACP continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento delle Commissioni di cui all'articolo 13. Per la durata massima di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli incarichi di Direttore delle ATER sono attribuiti agli attuali Direttori degli IACP.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono nominati i Consigli di amministrazione delle ATER. L'insediamento dei Consigli di amministrazione delle ATER avviene non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di nomina. Entro trenta giorni dall'insediamento, i Consigli di amministrazione delle ATER adottano i rispettivi statuti.
CAPO II
 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 75/1982,
NONCHÉ ULTERIORI NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA
Art. 22
 (Abrogazioni e modifiche agli articoli 8, 12, 13, 14, 15,
16, 29, 30, 32, 33, 35 e 50 della legge regionale 75/1982)
1. L'articolo 8, comma 1, lettere a), b) ed e), gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 32, 33 e l'articolo 35, comma 2, della legge regionale 75/1982 sono abrogati.
2. Al primo comma dell'articolo 50 della legge regionale 75/1982 le parole << La Commissione di cui al precedente articolo 29 >> sono sostituite dalle parole << La Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi >>.
Art. 23
 (Sostituzione dell'articolo 65 della legge regionale
75/1982, in materia di canone di locazione e piani
finanziari)
1.
L'articolo 65 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 68 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è sostituito dal seguente:
<< Art. 65
 (Canone di locazione e piani finanziari)
1. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata è comprensivo:
a) di una quota determinata secondo le modalità di cui ai commi seguenti e destinata a coprire ogni costo di ammortamento di tutti gli alloggi in proprietà o in gestione dell'ATER, al netto dell'intervento pubblico;
b) di una quota per spese generali e di amministrazione delle ATER, deliberata dai rispettivi Consigli di amministrazione;
c) di una quota a fronte delle spese per interventi di recupero determinata sulla base di programmi approvati dal Consiglio di amministrazione.

2. La quota per i servizi di pulizia, di riscaldamento, di ascensore e di altri eventuali servizi derivanti da usi e consuetudini locali, nonch per consumi di acqua ed energia elettrica relativi alle parti comuni, e per l'asporto di rifiuti solidi, sarà fissata preventivamente dalle ATER ed annualmente sottoposta a conguaglio sulla base del costo dei servizi prestati.
3. Il canone di locazione, a seconda della situazione reddituale degli utenti, viene biennalmente determinato dalle ATER entro i seguenti limiti annui:
a) per gli utenti il cui reddito non sia superiore a quello corrispondente a due pensioni minime INPS, il canone annuo viene determinato, sulla base delle condizioni oggettive dell'alloggio e della composizione del nucleo familiare, in misura non superiore all'8 per cento del reddito stesso;
b) per gli utenti il cui reddito sia compreso tra il limite di cui alla precedente lettera a) e l'importo di cui all'articolo 61, primo comma, lettera e), il canone viene determinato in misura non superiore al 7 per cento del valore catastale dell'alloggio, da graduarsi in funzione del reddito degli assegnatari;
c) per gli utenti il cui reddito sia superiore al predetto importo di cui all'articolo 61, primo comma, lettera e), il canone viene determinato in misura anche superiore al 7 per cento del valore catastale dell'alloggio.

4. Ai soli fini del presente articolo per reddito degli utenti s'intende quello imponibile, determinato con riferimento a quelli posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare che occupano l'alloggio e dalle eventuali altre persone conviventi, con riduzione dell'importo previsto all'articolo 24, comma 6, per ogni componente del nucleo familiare o convivente che non produce alcun reddito. Il reddito è dato dalla media di quelli posseduti nel secondo e terzo anno antecedente il biennio di vigenza del canone.
5. Ai fini di cui al comma 3 le ATER approvano ogni biennio un piano finanziario contenente i canoni di locazione e le previsioni del relativo utilizzo.
6. Per le finalità di cui ai commi precedenti gli assegnatari devono comunicare ogni due anni all'ATER la composizione del proprio nucleo familiare ed il reddito del nucleo stesso quale risulta dalle dichiarazioni dei redditi presentate relativamente al secondo e terzo anno antecedenti il biennio di vigenza del canone. La mancata comunicazione o la comunicazione di dati non corrispondenti al vero per due volte comportano di diritto, previa diffida, la revoca dell'assegnazione oltre all'eventuale risarcimento dei danni che ne siano conseguiti all'ATER.
7. I piani finanziari non possono prevedere la chiusura in perdita. Alla scadenza dei singoli piani finanziari le ATER sono tenute a verificare i dati consuntivi del piano riferiti agli stessi parametri di valutazione, impiegati per la determinazione del canone di locazione e conseguentemente, qualora si verifichi una perdita, a caricarla quale disavanzo sul successivo piano finanziario, o, qualora si evidenzi un avanzo, a destinarlo per le seguenti finalità:
a) all'esecuzione di opere di recupero;
b) al finanziamento di programmi di edilizia sovvenzionata;
c) al ripianamento dei disavanzi pregressi;
d) alla realizzazione di servizi ed urbanizzazioni in quartieri o immobili di edilizia pubblica carenti di tali opere. >>.


Art. 24
 (Abrogazioni e modifiche degli articoli 66, 67 e 69 della
legge regionale 75/1982)
1. Gli articoli 66 e 67 della legge regionale 75/1982 sono abrogati.
2. All'articolo 69, comma 3, della legge regionale 75/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 9/1999, le parole << sono inquilini da oltre dieci anni, >> sono abrogate.
Art. 25
 (Modifiche all'articolo 70 della legge regionale 75/1982, in
materia di determinazione del prezzo di cessione in
proprietà dell'alloggio)
1.
All'articolo 70 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 6, della legge regionale 4/1999, il primo comma è sostituito dal seguente:
<< Il prezzo di cessione in proprietà dell'alloggio è determinato dall'ente proprietario o gestore in misura corrispondente al valore di mercato del medesimo alloggio e deve essere indicato nel piano di vendita nel quale risulta inserito l'alloggio stesso. >>.

2. All'articolo 70 della legge regionale 75/1982 i commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto sono abrogati.
Art. 26
 (Integrazione alla legge regionale 75/1982, in materia di
riacquisizione di alloggi venduti)
1.
Dopo l'articolo 71 della legge regionale 75/1982 è aggiunto il seguente:
<< Art. 71 bis
 (Riacquisizione di alloggi venduti)
1. Le ATER che possiedano almeno i due terzi delle quote condominiali di comproprietà di stabili da sottoporre ad interventi di recupero, che impongano di acquisire la disponibilità delle unità immobiliari interessate, possono riacquistare a trattativa privata ed in qualunque tempo gli eventuali alloggi ceduti.
2. In tal caso, qualora il riacquisto dell'alloggio avvenga alle condizioni di cui all'articolo 71, quarto comma, all'alienante, se in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia sovvenzionata ed in presenza di un reddito non superiore a quello previsto dall'articolo 61, primo comma, lettera e), può essere assegnato altro alloggio in locazione. Le ATER sono in alternativa autorizzate a permutare l'alloggio da acquistare con altro di edilizia sovvenzionata, con eventuale conguaglio da calcolarsi ai sensi dell'articolo 70. >>.

Art. 27
 (Ulteriori norme in materia di cessioni in proprietà di
alloggi e di progetti di edilizia sovvenzionata ammessi a
contributo)
1. Le cessioni in proprietà di alloggi il cui prezzo è determinato secondo le disposizioni della presente legge non comportano l'applicazione dell'articolo 71 della legge regionale 75/1982 e non rilevano ai fini dell'articolo 24, comma 1, lettera d), della medesima legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 55, comma 1, della legge regionale 13/1998.
2. Per le opere ammesse a contributo, i progetti di edilizia sovvenzionata e le loro varianti relativi ad interventi di nuova costruzione e di recupero di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, vengono verificati, ai fini della determinazione della spesa ammissibile, dal Direttore provinciale dei servizi tecnici competente per territorio.
Art. 28
 (Norme transitorie)
1. Le disposizioni dell'articolo 65 della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 23, hanno effetto dall'1 luglio 2000 con decorrenza dal piano finanziario del biennio 2000-2001 e con riferimento ai redditi 1997-1998. Sino a tale data continueranno ad applicarsi i canoni in vigore per l'anno 1999.
2. In sede di prima applicazione, limitatamente a quanto previsto alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 65 della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 23, continuano ad applicarsi, per l'anno 2000, ad eccezione del reddito di riferimento, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale 10 marzo 1998, n. 067/Pres., mentre per gli anni 2001, 2002 e 2003 l'adeguamento dei canoni di locazione alla disciplina stabilita dalla presente legge viene graduato progressivamente con deliberazione della Giunta regionale.
3. In sede di prima applicazione dell'articolo 70, primo comma, della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, fino al 31 dicembre 2003 il prezzo di cessione in proprietà degli alloggi potrà essere scontato fino al prezzo determinato secondo i parametri catastali.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 3 da art. 5 quater, comma 7, L. R. 44/1993