LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 luglio 1999, n. 19

Regolarizzazione della occupazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, modifiche alle leggi regionali 75/1982 e 13/1998, in materia di edilizia residenziale pubblica, alla legge regionale 3/1998, in materia di alloggi di proprietà regionale, alla legge regionale 52/1991, in materia di urbanistica, nonché norme in materia di personale degli Istituti autonomi case popolari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/07/1999
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 5
 (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 3/1998, in
materia di alloggi di proprietà regionale destinati a
particolari categorie)
1. All'articolo 21, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, come modificato dall'articolo 65, comma 9, della legge regionale 9/1999, le parole << dalla data di entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle parole << dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 >>.
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 7
 (Personale degli Istituti autonomi per le case popolari)
1. In attesa dell'attuazione del processo di riforma degli Istituti autonomi per le case popolari della regione Friuli-Venezia Giulia, al personale dipendente dai medesimi continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 1999, senza soluzione di continuità, i contratti collettivi del comparto Regioni - Autonomie locali già applicati per il quadriennio 1994-1997.
2. Al personale di cui al comma 1 sono attribuiti acconti sui futuri miglioramenti contrattuali derivanti dal nuovo assetto degli Istituti, nella stessa misura e con le medesime decorrenze di quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva per il personale degli Enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 128, comma 6, della legge regionale 13/1998.