LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 luglio 1999, n. 18

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10/1981 in materia di Enti fieristici e norme contabili.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/07/1999
Materia:
220.05 - Fiere e mercati

Art. 2
1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 10/1981 dopo le parole << nazionale ed internazionale >> sono aggiunte le parole << ,nonché delle società per azioni appositamente costituite >>.
Art. 3
 (Modifica alla legge regionale 10/1981)
1.
Dopo l'articolo 6 della legge regionale 10/1981 è aggiunto il seguente:
<< Art. 6 bis
 (Trasformazione degli Enti fieristici)
1. Gli Enti fieristici di cui alla presente legge, nonché le Aziende speciali istituite da altri Enti pubblici per lo svolgimento di attività fieristiche, possono trasformarsi in società per azioni, secondi i principi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Alle operazioni connesse alla trasformazione di cui al comma 1 si applica l'articolo 45, comma 25, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. >>.

Art. 4
 (Norme contabili)
1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 1996 n. 9, nonché all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 31, commi 5 e 6, della legge regionale 12 febbraio 1998 n. 3, limitatamente alle quote corrispondenti agli impegni assunti a fronte delle autorizzazioni stesse per l'anno 1998, sono confermate a fronte di pari importo delle maggiori entrate accertate per l'anno medesimo sulla compartecipazione ai proventi dello Stato sul gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 23 novembre 1998.