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Indice:
L.R. n. 18/1999
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Leggi regionali
Legge regionale
5 luglio 1999
, n.
18
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10/1981 in materia di Enti fieristici e norme contabili.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 07/07/1999, N. 0027
Data di entrata in vigore:
22/07/1999
Materia:
220.05
-
Fiere e mercati
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
(Abrogazione dell'
articolo 3 della legge regionale 10/1981
)
1.
L'
articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10
è abrogato.
Art. 2
(Modifica all'
articolo 5 della legge regionale 10/1981
)
1.
All'
articolo 5, comma 1, della legge regionale 10/1981
dopo le parole << nazionale ed internazionale >> sono aggiunte le parole << ,nonché delle società per azioni appositamente costituite >>.
Art. 3
(Modifica alla
legge regionale 10/1981
)
1.
Dopo l'
articolo 6 della legge regionale 10/1981
è aggiunto il seguente:
<< Art. 6 bis
(Trasformazione degli Enti fieristici)
1.
Gli Enti fieristici di cui alla presente legge, nonché le Aziende speciali istituite da altri Enti pubblici per lo svolgimento di attività fieristiche, possono trasformarsi in società per azioni, secondi i principi della
legge 8 giugno 1990, n. 142
e della
legge 15 marzo 1997, n. 59
.
2.
Alle operazioni connesse alla trasformazione di cui al comma 1 si applica l'
articolo 45, comma 25, della legge 23 dicembre 1998, n. 448
. >>.
Art. 4
(Norme contabili)
1.
Le autorizzazioni di spesa di cui all'
articolo 15, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 1996 n. 9
, nonché all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 31, commi 5 e 6, della
legge regionale 12 febbraio 1998 n. 3
, limitatamente alle quote corrispondenti agli impegni assunti a fronte delle autorizzazioni stesse per l'anno 1998, sono confermate a fronte di pari importo delle maggiori entrate accertate per l'anno medesimo sulla compartecipazione ai proventi dello Stato sul gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 23 novembre 1998.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative