LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3

Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  20/01/1999
Materia:
220.01 - Industria

CAPO I
 Consorzi per lo sviluppo industriale
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia con la presente legge disciplina l'ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale, aventi natura di enti pubblici economici, in riferimento agli ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale individuati dagli strumenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale regionale, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali.
2. I Consorzi per lo sviluppo industriale, costituiti ai sensi degli articoli 156 e seguenti del RD 3 marzo 1934, n. 383, ed operanti negli ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale di cui al comma 1, che alla data del 31 marzo 1999 non siano stati trasformati in società per azioni, sono enti pubblici economici in conformità all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
Art. 2
 (Fini istituzionali)
1. I Consorzi promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nel settore dell'industria. A tale fine realizzano e gestiscono infrastrutture per le attività industriali, promuovono o gestiscono servizi alle imprese.
2. I servizi alle imprese comprendono la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle imprese industriali e di servizi.
3. In particolare, i Consorzi provvedono:
a) all'acquisizione ovvero all'espropriazione e alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive;
b) alla vendita e alla concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;
c) alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali ed artigianali, depositi e magazzini;
d) alla vendita e alla locazione alle imprese di fabbricati e di impianti in aree attrezzate;
e) alla costruzione e alla gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, di stoccaggio di rifiuti speciali tossici e nocivi, nonché al trasporto dei medesimi;
f) al recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi;
g) all'esercizio e alla gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione.

4. I Consorzi possono altresì promuovere, anche al di fuori dell'ambito di competenza, la prestazione di servizi riguardanti:
a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato;
b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali.

5. Per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui ai commi 3 e 4 i Consorzi possono operare sia direttamente sia collaborando con altri soggetti pubblici e/o privati nonché mediante convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 36, comma 5, della legge 317/1991, ovvero promuovendo o partecipando a società di capitali.
6. I Consorzi provvedono, con apposito disciplinare, a regolamentare le modalità di concorso delle singole imprese insediate nelle aree stesse alle spese di gestione e manutenzione ordinaria delle opere di infrastruttura e degli impianti realizzati dai medesimi Consorzi.
Art. 3
 (Piani territoriali infraregionali)
1. Ai Consorzi, fintantoché conservano la natura di enti pubblici economici, e all'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT), sono attribuite funzioni di pianificazione territoriale per il perseguimento dei fini istituzionali limitatamente agli ambiti di cui all'articolo 1, comma 1.
2. I Consorzi adottano, ai sensi e agli effetti dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 51 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, piani territoriali infraregionali.
3. Il piano adottato è sottoposto all'accertamento della compatibilità di cui all'articolo 51, comma 2, della legge regionale 52/1991.
4. Il termine di cui all'articolo 51, comma 5, della legge regionale 52/1991 è ridotto a novanta giorni a partire dalla data di ricevimento del piano adottato da parte del Comune o dei Comuni territorialmente interessati.
5. Gli strumenti di cui al comma 2 sono approvati, previo parere del Comitato tecnico regionale, sezione I, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
6. Con il provvedimento di approvazione sono indicati gli immobili nei riguardi dei quali si procede all'espropriazione per il conseguimento degli obiettivi di piano.
7. L'avviso per estratto del provvedimento di approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Il piano può essere variato con il rispetto delle procedure seguite per la sua formazione, sentiti i soli Comuni il cui territorio è interessato dalla variante medesima.
Art. 4
 (Effetti dell'approvazione dei progetti)
1. L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di competenza dei Consorzi e dell'EZIT comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità di tutte le opere, impianti ed edifici in essi previsti e legittima l'espropriazione delle aree considerate, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.
2. Alle espropriazioni di cui al comma 1 si applicano le norme procedurali previste dalla vigente normativa regionale in materia di opere pubbliche o di interesse pubblico.
Art. 5
 (Facoltà di riacquisto)
1. I Consorzi hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute, avvalendosi delle modalità di cui al comma 3, nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione.
2. I Consorzi hanno altresì la facoltà di riacquistare, unitamente alle aree cedute, anche gli stabilimenti ivi realizzati, avvalendosi delle modalità di cui al comma 3, nell'ipotesi in cui sia cessata da più di tre anni l'attività ivi prevista.
3. Nell'ipotesi dell'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo i Consorzi dovranno corrispondere al cessionario l'importo attualizzato del valore al quale le aree sono state alienate e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di quest'ultimi come determinato da un perito nominato dal Consorzio. Il valore da corrispondere per il riacquisto delle aree è decurtato del valore attualizzato derivante dalla eventuale differenza tra il prezzo a cui l'area è stata ceduta e il suo valore di mercato al momento dell'alienazione. Il prezzo di riacquisto di aree e stabilimenti è in ogni caso ridotto del valore attualizzato delle eventuali contribuzioni finanziarie regionali ricevute dal cessionario per l'acquisto del suolo o l'edificazione dello stabilimento.
4. Le facoltà di cui al presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.
Art. 6
 (Statuto)
1. Lo statuto disciplina l'ordinamento e il funzionamento dei Consorzi.
2. Lo statuto e gli atti modificativi ed integrativi dello stesso sono inviati alla Direzione regionale dell'industria entro quindici giorni dalla loro adozione e sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni.
3. In caso di mancata approvazione, i Consorzi provvedono ad adeguare lo statuto adottato alle indicazioni della Giunta regionale entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione giuntale.
4. Ai fini della trasformazione in enti pubblici economici dei Consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, le assemblee consortili provvedono ad adeguare lo statuto alle disposizioni della presente legge.
5. In sede di prima attuazione della presente legge, i nuovi statuti sono inviati alla Direzione regionale dell'industria entro settantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni.
6. Per l'accesso ai benefici della presente legge, ai Consorzi per lo sviluppo industriale in forma di società per azioni si applicano le disposizioni dei commi precedenti, in quanto compatibili.
7. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di cui al comma 4, previa diffida e fissazione di un nuovo termine per l'adempimento non superiore a trenta giorni, l'Assessore regionale all'industria nomina un Commissario che provvede alla modificazione dello statuto entro il termine perentorio stabilito nell'atto di nomina.
Art. 7
 (Organi dei Consorzi)
1. Gli organi dei Consorzi sono:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) l'Assemblea consortile;
d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 8
 (Presidente)
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione e ne dirige i lavori. Provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e dirige l'attività del Consorzio.
2. Il Presidente, in caso di assenza, impedimento o vacanza, è sostituito dal Vicepresidente. Lo statuto può prevedere la facoltà del Presidente di delegare determinati poteri inerenti alla rappresentanza legale del Consorzio a consiglieri di amministrazione.
3. Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dall'Assemblea consortile tra i componenti del Consiglio di amministrazione.
Art. 9
 (Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea consortile ed è composto da un numero di consiglieri da cinque a sette, di cui almeno uno riservato agli insediati a condizione che abbiano sottoscritto almeno una quota del fondo di dotazione, scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa o imprenditoriale, o professionale; tecnica od economica nel settore industriale o di particolare capacità nell'organizzazione e nella gestione di aziende, enti e società.
2. Il rappresentante designato dal comitato delle imprese insediate, eventualmente costituito, è membro di diritto del Consiglio di amministrazione.
3. Lo statuto può prevedere ulteriori ripartizioni dei componenti il Consiglio di amministrazione tra i soggetti pubblici e privati partecipanti al Consorzio al fine di assicurare la gestione del Consorzio secondo criteri imprenditoriali in conformità alle esigenze degli insediati.
4. I nominativi dei componenti del Consiglio di amministrazione, con l'indicazione del Presidente e del Vicepresidente, sono comunicati alla Giunta regionale, tramite la Direzione regionale dell'industria, entro venti giorni dalla data di nomina.
5. Il Consiglio di amministrazione è preposto alla gestione del Consorzio ed esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dallo statuto agli altri organi.
Art. 10
 (Assemblea consortile)
1. L'Assemblea consortile è composta dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati partecipanti al Consorzio.
2. Ogni soggetto partecipante al Consorzio deve essere rappresentato in Assemblea da un solo componente.
3. A ciascun soggetto spetta un numero di voti proporzionale al valore della rispettiva quota, secondo i criteri determinati dallo statuto.
4. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata.
5. L'Assemblea svolge, in particolare, le seguenti attività:
a) adotta lo statuto e gli atti modificativi dello stesso;
b) delibera sulle materie previste dall'articolo 2364 del Codice civile;
c) approva i seguenti atti:
1) il programma triennale di attività e di promozione industriale;
2) il piano annuale economico e finanziario attuativo del programma di attività e di promozione industriale;
3) gli atti di partecipazione a società;
4) le variazioni del fondo di dotazione.

Art. 11
 (Collegio dei revisori dei conti)
1. Il Collegio dei revisori dei conti dei Consorzi, nominato dall'Assemblea consortile, è composto di tre membri effettivi e due supplenti. I componenti del Collegio sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2. I revisori dei conti partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea.
3. Il Collegio dei revisori dei conti invia una volta all'anno alla Giunta regionale, tramite la Direzione regionale dell'industria, una relazione sulle risultanze del controllo amministrativo e contabile effettuato sugli atti dei Consorzi.
4. Al Collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2399 e seguenti del Codice civile.
Art. 12
 (Fondo di dotazione)
1. Il fondo di dotazione dei Consorzi è costituito dalle quote dei partecipanti conferite al momento della loro costituzione e da quelle dei soggetti successivamente ammessi, aumentato degli utili e diminuito delle eventuali perdite derivanti dalla loro attività.
Art. 13
 (Bilancio)
1. I Consorzi formulano il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX del Codice civile, in quanto compatibili.
Art. 14
 (Vigilanza)
1. I Consorzi sono sottoposti alla vigilanza della Giunta regionale, tramite la Direzione regionale dell'industria, la quale approva i seguenti atti:
a) il programma triennale di attività e di promozione industriale;
b) il piano economico e finanziario, contenente il programma di attività e di promozione industriale relativo all'esercizio successivo.

2. Gli atti di cui al comma 1, corredati dell'ultimo bilancio approvato, sono inviati, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, alla Direzione regionale dell'industria, per essere sottoposti, entro i successivi trenta giorni, all'approvazione della Giunta regionale. Per l'esame dei documenti contabili, la Direzione regionale dell'industria si avvale della Ragioneria generale.
3. In caso di mancata approvazione i Consorzi si adeguano alle indicazioni della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della deliberazione giuntale.
4. La Giunta regionale può richiedere, in qualsiasi momento, l'invio di qualunque atto adottato dai Consorzi, ai fini dello svolgimento della vigilanza di cui al comma 1.
5. La Giunta regionale, in caso di gravi e persistenti irregolarità di gestione, ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell'Assessore regionale all'industria, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e provvede alla nomina di un Commissario, che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e comunque per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi.
CAPO II
 Norme contributive
Art. 15
 (Contributi per investimenti)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi e all'EZIT contributi annuali per la durata massima di quindici anni, destinati a coprire le spese in conto capitale e in conto interessi sostenute a fronte di mutui da stipulare con istituti di credito per la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria o il potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi nelle zone medesime, ivi compreso l'eventuale costo delle aree sulle quali le opere insistono.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina preventivamente le condizioni relative ai mutui da stipulare.
3. Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate alla Direzione regionale dell'industria entro il mese di gennaio di ogni anno.
4. L'accoglimento delle domande avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a) contributi per opere di infrastrutture tecniche e servizi dettati dalla particolare urgenza di fronteggiare specifiche esigenze di tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità;
b) contributi per opere in costruzione, relativamente a:
1) completamento funzionale di opere in corso di costruzione;
2) potenziamento di opere già realizzate o in corso di realizzazione;
c) contributi per nuove opere per la realizzazione delle quali sia prevista la compartecipazione alla spesa del soggetto richiedente o di altro soggetto pubblico o privato.

5. A parità dei requisiti di cui al comma 4 viene data priorità alle domande per le opere per le quali è stato già predisposto il relativo progetto esecutivo; in caso di ulteriore parità viene data priorità ai progetti che prevedono il minor intervento finanziario a carico dell'Amministrazione regionale.
6. I contributi sono concessi con le modalità previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, ed erogati ad inizio dei lavori; eventuali proroghe o fissazioni di termini diversi da quelli previsti dall'articolo 18, primo comma, della medesima legge regionale 46/1986 sono concesse solo per motivate circostanze con decreto del Direttore regionale dell'industria.
7. I contributi possono essere direttamente versati, su richiesta dei Consorzi interessati ed in alternativa alle fideiussioni di cui all'articolo 16, agli istituti mutuanti.
Art. 16
 (Fideiussioni)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare fideiussioni a garanzia dei mutui di cui all'articolo 15.
2. Le domande di concessione delle fideiussioni di cui al comma 1, specificamente motivate in riferimento all'impossibilità di produrre proprie garanzie a copertura dei mutui richiesti, sono presentate alla Direzione regionale dell'industria, corredate dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.
3. La concessione delle fideiussioni di cui al comma 1 è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'industria, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze.
Art. 17
 (Contributi per il funzionamento)
1. In via transitoria, in riferimento agli anni 1999, 2000 e 2001, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi e all'EZIT contributi straordinari per il funzionamento.
2. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione regionale dell'industria entro il mese di aprile di ogni anno, corredate del bilancio dell'anno precedente alla domanda.
3. Lo stanziamento di bilancio è ripartito per l'80 per cento in parti uguali tra i soggetti richiedenti e per la restante parte in proporzione alle spese sostenute per il personale nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo.
4. Nel caso di fusione di due o più Consorzi, la parte di contributo ripartita in parti uguali spettante al nuovo Ente viene raddoppiata e moltiplicata per il numero dei Consorzi in fusione; per la parte rimanente, il nuovo Ente concorrerà per il primo anno in proporzione alle spese sostenute per il personale nell'anno precedente da parte dei Consorzi che si sono fusi e successivamente per il personale suo proprio.
CAPO III
 Norme transitorie, finali e finanziarie
Art. 18
 (Funzioni amministrative regionali)
1. Le funzioni amministrative svolte ai sensi della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, da organi dell'Amministrazione regionale in materia di controllo di atti dei Consorzi per lo sviluppo industriale, costituiti ai sensi degli articoli 156 e seguenti del RD 383/1934, cessano a partire dal giorno di entrata in vigore della presente legge.
2. Il controllo degli atti adottati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, e già trasmessi all'organo regionale di controllo, avviene secondo la disciplina della legge regionale 49/1991 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 19
 (Norma di prima applicazione)
1. In fase di prima applicazione della presente legge, le domande per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 15 e 17 sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 20
 (Inizio della gestione)
1. La gestione contabile e finanziaria dei Consorzi secondo le modalità previste dalla presente legge ha inizio l'1 gennaio 2000.
Art. 21
 (Modifica alla legge regionale 7/1988)
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 184 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è sostituita dalla seguente: << c) provvede alla trattazione degli affari in materia di interventi a favore dei Consorzi ed Enti per lo sviluppo industriale, comprese le attività relative alla vigilanza e al controllo. >>.
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 22
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 11 novembre 1965, n. 24;
b) la legge regionale 19 agosto 1969, n. 31;
c) la legge regionale 19 agosto 1969, n. 34;
d) il Capo III della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63;
e) il Capo V della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47;
f) i commi 1 e 2 dell'articolo 47 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10;
g) gli articoli 5 e 7 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 36.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi i contributi previsti dalla normativa di cui al comma 1, relativamente agli interventi assentiti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 23
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 1, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1999 con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 7417 (2.1.238.4.10.28) che si istituisce, a decorrere dall'anno 1999, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 28- programma 3.2.3. - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione X - con la denominazione "Contributi annui costanti ai Consorzi per lo sviluppo industriale e all'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT) a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui stipulati per la realizzazione, il completamento o il potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi nelle zone medesime" e con l'onere relativo alle annualità dal 2001 al 2013 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
2. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste dall'articolo 16 , comma 1, fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000.
3. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 1, è autorizzata la spesa ripartita di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle quote autorizzate per gli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 7394 (2.1.156.2.10.28) che si istituisce, a decorrere dall'anno 1999, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 28 - programma 3.2.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - con la denominazione "Contributi straordinari per il funzionamento dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT)" e con l'onere relativo alla quota autorizzata per l'anno 2001 a carico del corrispondente capitolo di bilancio per l'anno medesimo.
4. All'onere complessivo di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1 e 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 (partita n. 664 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).
Art. 24
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.