LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 gennaio 1998, n. 2

Ulteriori modificazioni della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20: << Legge elettorale regionale >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/02/1998
Materia:
110.05 - Elezioni

Art. 1
 
1.
All'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 il terzo comma è sostituito dal seguente:
<< Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire una preferenza nei modi stabiliti dalla presente legge. >>.

Art. 2
 
1.
L'articolo 6 della legge regionale 20/1968, come modificato dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 27 agosto 1992, n. 27, è sostituito dal seguente:
<< Art. 6
 
1. I partiti o i gruppi politici, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare, presso la Cancelleria della Corte d'appello di Trieste, il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico.
2. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.
3. Non è ammessa comunque la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici, di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, ovvero con quelli riproducenti simboli notoriamente usati da partiti diversi. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.
4. È comunque ammessa la presentazione congiunta da parte di partiti o gruppi politici, che notoriamente fanno uso di determinati simboli, di un contrassegno comune recante parti di simboli di quei partiti o gruppi politici.
5. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui al comma 1, i partiti o i gruppi politici depositano anche il documento di programma per la legislatura.
6. Il documento di programma è sottoscritto dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dal presidente o segretario regionale che tale risulti per attestazione del presidente o del segretario nazionale.
7. Ciascun partito o gruppo politico ha inoltre facoltà di collegare la lista individuata dal proprio contrassegno e presentata nelle singole circoscrizioni elettorali, con quelle presentate nelle stesse circoscrizioni elettorali da uno o più partiti o gruppi politici.
8. Ciascun partito o gruppo politico che si avvale della facoltà di cui al comma 7 deve presentare il medesimo programma di cui al comma 5 e proporlo per tutte le circoscrizioni elettorali della regione.
9. I partiti o i gruppi politici possono depositare lo stesso documento di programma per la legislatura anche se non collegati fra loro.
10. Ciascun partito o gruppo politico che intende collegarsi allega al contrassegno la dichiarazione di collegamento sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico o dal presidente o segretario regionale che tale risulti per attestazione del presidente o del segretario regionale con l'indicazione dei partiti o gruppi politici con i quali effettua il collegamento e con la dichiarazione di accettazione degli stessi. >>.

Art. 4
 
1.
All'articolo 7 della legge regionale 20/1968, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 27/1992, i commi 1 e 2 sono così sostituiti:
<< 1. Il deposito del contrassegno, del documento di programma per la legislatura e della dichiarazione di collegamento deve essere effettuato dal rappresentante del partito o del gruppo politico o da persona da lui delegata con atto autenticato nella firma da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, non prima delle ore 8 del terzo giorno e non oltre le ore 20 del quarto giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
2. I contrassegni devono essere depositati in sei esemplari anche a colori. >>.

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 20/1968, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 27/1992 le parole << munita del mandato richiesto >> sono sostituite dalle parole << munita della delega richiesta >>.
Art. 6
 
1. Al primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 20/1968 le parole << autenticato da notaio >> sono sostituite dalle parole << autenticato nella firma da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. >>.
2. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 20/1968, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 27/1992, le parole << nonché le dichiarazioni di collegamento >> sono soppresse.
Art. 7
 
1.
All'articolo 10 della legge regionale 20/1968, così come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 27/1992, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. Per i partiti o gruppi politici costituiti nel Consiglio regionale in gruppi consiliari almeno dodici mesi prima della data di svolgimento delle elezioni regionali o che nell'ultima elezione del Consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio, le liste dei candidati possono essere sottoscritte dal presidente o dal segretario del partito o raggruppamento politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati dai rispettivi presidenti o segretari nazionali con atto autenticato nella firma da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Analoga procedura si applica nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere. >>.

2.
Nell'articolo 10 della legge regionale 20/1968, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 27/1992, il comma 6 è sostituito dal seguente:
<< 6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione autenticata nella firma da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. >>.

Art. 8
 
1.
Dopo l'articolo 10 della legge regionale 20/1968, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 27/1992, è aggiunto il seguente:
<< Art. 10 bis
 
1. All'atto della presentazione delle liste di candidati, gli appartenenti alla minoranza slovena che intendono concorrere all'attribuzione dell'eventuale seggio da individuare secondo modalità da disciplinare con successiva legge regionale, dichiarano la propria appartenenza alla minoranza stessa, presentando, contestualmente alla dichiarazione di accettazione della candidatura di cui all'articolo 10, comma 6, una dichiarazione di sostegno individuale sottoscritta da un minimo di 150 a un massimo di 225 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione che dichiarino, a loro volta, la propria appartenenza alla minoranza slovena. Per la circoscrizione elettorale di Tolmezzo la dichiarazione deve essere sottoscritta da un minimo di 110 a un massimo di 165 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.
2. Possono sottoscrivere la dichiarazione di cui al comma 1 anche gli elettori che firmino, in base al comma 1 dell'articolo 10, per una lista purché sia la medesima del candidato appartenente alla minoranza slovena.
3. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate ai sensi del comma 4 dell'articolo 10.
4. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di cui al comma 1.
5. La dichiarazione di cui al comma 1, così come i certificati, singoli o collettivi, attestanti che i sottoscrittori sono iscritti alle liste elettorali dei comuni della circoscrizione, devono essere presentati congiuntamente all'accettazione della candidatura, formandone parte integrante. >>.

Art. 9
 
2. All'articolo 14, primo comma, punto 4), della legge regionale 20/1968, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 27/1992, le parole << e le dichiarazioni di collegamento >> sono soppresse.
Art. 10
 
1. Al primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 20/1968 le parole << da un notaio o da un sindaco della circoscrizione >> sono sostituite dalle parole << nella firma da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 >>.
2. Al quinto comma dell'articolo 17 della legge regionale 20/1968 dopo le parole << il notaio >> sono inserite le parole << o uno degli altri soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 >>.
Art. 11
 
1. I modelli A e B di cui all'articolo 22, comma 1, della legge regionale 20/1968, come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 27/1992, sono sostituiti dai modelli A e B allegati alla presente legge.
Art. 12
 
1.
Il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 20/1968, come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 27/1992, è ulteriormente sostituito dal seguente:
<< 2. Accanto ad ogni singolo contrassegno va lasciato uno spazio per l'espressione del voto di preferenza dell'elettore. Sono vietati altri segni ed indicazioni. >>.

Art. 13
 
1. All'articolo 25 della legge regionale 20/1968, le parole << da cinque scrutatori >> sono sostituite dalle parole << da quattro scrutatori >>.
Art. 14
 
1.
L'articolo 27 della legge regionale 20/1968 è sostituito dal seguente:
<< Art. 27
 
1. La nomina degli scrutatori è disciplinata dalle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53. >>.

Art. 15
 
1. Al primo comma dell'articolo 33 della legge regionale 20/1968, dopo le parole << secondo le disposizioni >> sono inserite le parole << , in quanto siano applicabili, >>.
Art. 16
 
1.
L'articolo 35 della legge regionale 20/1968, come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 27/1992, è sostituito dal seguente:
<< Art. 35
 
1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
2. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno con la matita sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. L'elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza.
3. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.
4. Il numero delle preferenze consentite è di una in ciascuna delle cinque circoscrizioni elettorali in cui è ripartito il territorio della regione.
5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo, nell'apposita riga a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o il solo cognome del candidato preferito. In caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
6. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.
7. Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo al candidato che, per effetto dell'ordine di precedenza indicato al punto 2) dell'articolo 14, sia in testa alla lista votata.
8. Si considera efficace la preferenza espressa nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno della lista votata, qualora la stessa si riferisca ad un candidato compreso nella lista medesima.
9. È inefficace la preferenza per un candidato compreso in una lista di altra circoscrizione. È altresì inefficace la preferenza per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata.
10. È nulla la preferenza nella quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
11. Le preferenze sono altresì nulle qualora le stesse siano espresse in eccedenza rispetto al numero stabilito.
12. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso una preferenza per un candidato compreso in una soltanto delle liste, il voto viene attribuito alla lista cui appartiene il candidato, anche qualora le preferenze siano nulle ai sensi del comma 11.
13. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno, anche qualora le preferenze siano nulle ai sensi del comma 11, purché il candidato indicato sia incluso nella lista cui il contrassegno si riferisce. >>.

Art. 17
 
1.
Dopo l'articolo 35 della legge regionale 20/1968, come sostituito dall'articolo 16, è aggiunto il seguente:
<< Art. 35 bis
 
1. Nelle operazioni di scrutinio, uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia il contrassegno della lista per la quale è dato il voto, nonché il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza e passa quindi la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
2. Il segretario proclama i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
3. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.
4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.
5. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35 e dall'articolo 70 del TU 30 marzo 1957, n. 361. >>.

Art. 18
 
1. All' articolo 38, della legge regionale 20/1968, come sostituito dall' articolo 19 della legge regionale 27/1992, il comma 1 è così modificato:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: << a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'articolo 73 del TU 30 marzo 1957, n. 361, osservando le disposizioni degli articoli 35 e 35 bis, nonché, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 67, 68, 70, 71, 72, 74 e 75 del TU 361/1957; >>;
b) alla lettera d), le parole << moltiplicato per il coefficiente 1,12 >> sono sostituite dalle parole << più 2 >> e le parole << con il coefficiente diminuito di 0,02 >> sono sostituite dalle parole << togliendovi una unità >>;
c) alla lettera e), le parole << per le liste collegate il numero dei voti residuali è dato dalla somma dei voti residuali di ogni lista collegata >> sono soppresse;
d) alla lettera f), le parole << Comunica, altresì, per ogni singolo insieme di liste collegate i voti residui e trasmette, inoltre, la graduatoria di cui alla lettera i) >> sono soppresse;
e) la lettera i) è soppressa.

2. Al comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 20/1968, come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 27/1992, le parole << nonché la graduatoria di cui al comma 1, lettera i) >> sono soppresse e le parole << sono trasmessi >> sono sostituite dalle parole << è trasmesso >>.
Art. 19
 
1. All'articolo 43 della legge regionale 20/1968, come sostituito dall'articolo 24 della legge regionale 27/1992, il comma 1 è così modificato:
a) le parole << e le graduatorie indicate all'articolo 38, comma 1, lettera i) >> sono soppresse;
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente: << a bis) determina la cifra elettorale totale di tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. La cifra elettorale totale è data dalla somma delle cifre elettorali ottenute dalle liste nelle singole circoscrizioni ai sensi dell'articolo 38, comma 1 lettera c). Successivamente procede al calcolo della percentuale elettorale di ciascuna lista avente lo stesso contrassegno; a tal fine divide la rispettiva cifra elettorale totale per il totale dei voti validi e moltiplica il risultato per cento; >>;
c) la lettera b) è sostituita dalla seguente: << b) determina per ogni lista il numero di voti residuali. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno che abbiano ottenuto una percentuale elettorale uguale o superiore a quattro e mezzo su base regionale e che siano state presentate in almeno quattro circoscrizioni elettorali; >>;
d) alle lettere c) e d) le parole << o di singoli insiemi di liste collegate >> sono soppresse.

2. All'articolo 43, comma 2, della legge regionale 20/1968, come sostituito dall'articolo 24 della legge regionale 27/1992, le parole << o di singoli insiemi di liste collegate >>, le parole << o ai singoli insiemi di liste collegate >> e le parole << o di ogni singolo insieme di liste collegate >> sono soppresse.
3. All'articolo 43, comma 3, della legge regionale 20/1968, come sostituito dall'articolo 24 della legge regionale 27/1997, le parole << o ad un singolo insieme di liste collegate >> e le parole << o al singolo insieme di liste collegate >> sono soppresse;
4. All'articolo 43 della legge regionale 20/1968, come sostituito dall'articolo 24 della legge regionale 27/1992, i commi 4 e 5 sono abrogati.
5. All'articolo 43, comma 6, della legge regionale 20/1968, come sostituito dall'articolo 24 della legge regionale 27/1992, le parole << o i singoli insiemi di liste collegate >> sono soppresse.
Art. 20
 
1. L'articolo 44 della legge regionale 20/1968, come sostituito dall'articolo 25 della legge regionale 27/1992, è così modificato:
a) i commi 2 e 3 sono abrogati;
b) al comma 5, le parole << ed ai commi 1, 2 e 3 >> sono sostituite dalle parole << ed al comma 1 >>.

Art. 21
 
1.
Dopo l' articolo 48 della legge regionale 20/1968 è inserito il seguente Titolo:
<< TITOLO III bis
 NORME DI COORDINAMENTO PER IL CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO
DELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE CON L'ELEZIONE DEGLI
ORGANI DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA
Art. 48 bis
 
1. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale possono aver luogo contemporaneamente all'elezione per il rinnovo degli organi del Comune e della Provincia.
2. La contemporaneità delle elezioni è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
3. Si osservano le norme concernenti l'elezione del Consiglio regionale quanto:
a) alle modalità di predisposizione, consegna e ritiro dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e dei relativi duplicati;
b) alla utilizzazione delle urne, delle matite copiative, del bollo di sezione nonché del restante arredo degli uffici di sezione;
c) alla costituzione e al funzionamento degli uffici di sezione nonché alla determinazione degli orari di votazione e di scrutinio.

4. Le funzioni dell'Ufficio di sezione sono svolte da quello costituito per l'elezione del Consiglio regionale.
5. Le operazioni di scrutinio concernenti l'elezione degli organi del Comune e della Provincia sono effettuate senza interruzione, immediatamente dopo che sono terminate le operazioni di scrutinio del Consiglio regionale.
Art. 48 ter
 
1. In qualunque caso di contemporaneità di elezioni del Consiglio regionale con l'elezione degli organi del Comune e della Provincia, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni che non fanno carico alla Regione sono ripartite in parti eguali tra gli enti interessati alle consultazioni, con conseguente proporzionale riduzione dell'assegnazione forfetaria di cui all'articolo 51, comma 2.
2. Sono comunque a carico della Regione le spese per la spedizione dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori del Comune e delle cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nonché le spese per la spedizione delle buste dei predetti uffici, comprese quelle per l'apertura degli uffici postali fuori dal normale orario di lavoro.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, tutte le spese inerenti all'attuazione dell'elezione dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi Comuni. >>.

Art. 22
 
1. All'articolo 51 della legge regionale 20/1968, come sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 27/1992, il comma 4 è abrogato.
Art. 23
 
1.
Dopo l'articolo 52 della legge regionale 20/1968, come sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, è aggiunto il seguente:
<< Art. 52 bis
 
1. L'articolo 10 bis troverà applicazione a seguito dell'approvazione di specifica legge regionale. >>.