<< Art. 35
1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
2. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno con la matita sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. L'elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza.
3. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.
4. Il numero delle preferenze consentite è di una in ciascuna delle cinque circoscrizioni elettorali in cui è ripartito il territorio della regione.
5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo, nell'apposita riga a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o il solo cognome del candidato preferito. In caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
6. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.
7. Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo al candidato che, per effetto dell'ordine di precedenza indicato al punto 2) dell'articolo 14, sia in testa alla lista votata.
8. Si considera efficace la preferenza espressa nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno della lista votata, qualora la stessa si riferisca ad un candidato compreso nella lista medesima.
9. È inefficace la preferenza per un candidato compreso in una lista di altra circoscrizione. È altresì inefficace la preferenza per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata.
10. È nulla la preferenza nella quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
11. Le preferenze sono altresì nulle qualora le stesse siano espresse in eccedenza rispetto al numero stabilito.
12. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso una preferenza per un candidato compreso in una soltanto delle liste, il voto viene attribuito alla lista cui appartiene il candidato, anche qualora le preferenze siano nulle ai sensi del comma 11.
13. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno, anche qualora le preferenze siano nulle ai sensi del comma 11, purché il candidato indicato sia incluso nella lista cui il contrassegno si riferisce. >>.