LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 1998, n. 14

Assestamento del bilancio 1998 e del bilancio pluriennale 1998-2000 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/11/1998
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
220.01 - Industria

Art. 1
 (Assestamento di bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come da ultimo sostituito dall'articolo 81, comma 3, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, il saldo finanziario complessivo presunto di lire 380.344.549.190 - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e nel bilancio per l'anno 1998, in applicazione dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 81, comma 1, della legge regionale 29/1996 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1997, nell'importo di lire 592.925.872.301, con una differenza in aumento di lire 212.581.323.111.
Art. 2
 (Approvazione tabella variazioni dello stato di previsione
dell'entrata)
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella << A >>.
Art. 3
 (Approvazione tabella variazioni dello stato di previsione
della spesa)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella << B >>; sono altresì istituiti i capitoli e - nei relativi elenchi - le partite di fondo globale ivi indicati << di nuova istituzione >> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata.
Art. 4
 (Approvazione tabella variazioni relative ad assegnazioni
statali)
1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella << C >>; sono altresì istituiti i capitoli ivi indicati << di nuova istituzione >> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata.
Art. 5
 (Modificazioni di codici di finanza regionale)
1. Il codice di finanza regionale, relativo a Titolo, categoria e Voce economica dei sotto elencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è sostituito con quello a fianco di ciascuno indicato:
a) capitolo 4322 - codice 1.5.2. b) capitolo 7862 - codice 2.3.5. c) capitoli 1597, 3879, 6242, 6243, 6493, 7737, 7738, 7739, 7740, 7741, 7742, 7743, 7744, 7745, 7746, 7747, 7748, 7749, 7750, 7751, 7752, 7753, 7754, 7755, 7756, 7757, 8284 - codice 2.4.3. d) capitolo 1390 - codice 2.6.3.

2. Il codice di finanza regionale, relativo a Titolo, categoria e Voce economica dei sotto elencati capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è sostituito con quello a fianco di ciascuno indicato:
a) capitolo 90 - codice 1.1.6. b) capitoli 282, 284, 290, 336, 408, 434, 467 - codice 2.3.1. c) capitoli 208, 216, 223, 228, 257 - codice 2.3.2. d) capitoli 218, 409 - codice 2.3.3. e) capitoli 250, 251 - codice 2.3.4. f) capitoli 954, 958, 965 - codice 3.1.1. g) capitolo 1077 - codice 4.3.4. h) capitoli 857, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 1057, 1071, 1072, 1073, 1075, 1076, 1085, 1088, 1092, 1093, 1094, 1095 - codice 4.3.6.

Art. 6
 (Copertura finanziaria)
1. All'onere complessivo di lire 212.581.323.111 per l'anno 1998 derivante dalla presente legge in relazione ai seguenti elementi:
a) alla minore entrata di lire 101.939.817.276, derivante dal saldo delle variazioni previste dalla tabella << A >> approvata con l'articolo 2;
b) alla maggiore spesa di lire 5.439.725.822, derivante dal saldo delle variazioni previste dalla tabella << B >> approvata con l'articolo 3;
c) alle autorizzazioni di spesa, per complessive lire 105.201.780.013, previste dall'articolo 7, comma 4, dall'articolo 9, commi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, nonché dagli articoli 11, 14 e 15; si provvede con l'utilizzo del saldo finanziario di cuiall'articolo 1.

2. All'onere di lire 816 milioni per l'anno 1999 e di lire 855 milioni per l'anno 2000 derivanti dall'articolo 9, comma 2, si provvede per lire 300 milioni relativi all'anno 1999 con l'entrata di pari importo prevista dall'articolo 9, comma 7, e per lire 516 milioni relativi all'anno 1999, nonché lire 855 milioni relativi all'anno 2000 con la riduzione di spesa di pari importo prevista per gli anni medesimi dalla tabella << B >> approvata con l'articolo 3.
Art. 7
 (Riequilibrio delle assegnazioni ai Comuni)
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, è disposta l'assegnazione a favore dei Comuni della Regione della somma di lire 2.500 milioni.
2. Le assegnazioni previste dal comma 1 sono attribuite ai Comuni per l'esercizio delle funzioni proprie.
3. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni sulla base dei criteri definiti dal regolamento previsto dall'articolo 2 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10.
4. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 1729 (2.1.232.3.12.33), che si istituisce nella Rubrica n. 11 - programma 0.6.1. - spese d'investimento - categoria 2.3. - Sezione XII - con la denominazione << Fondo perequativo delle assegnazioni al sistema delle autonomie locali >> e con lo stanziamento di lire 2.500 milioni per l'anno 1998.
Art. 8
 (Autorizzazione alla rinegoziazione di mutui agevolati )
1. Le imprese beneficiarie di contributi in conto interessi sui mutui e finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965 n. 25, come da ultimo sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, sono autorizzate a rinegoziare con i medesimi istituti bancari le condizioni di tasso di mutuo oggetto dell'intervento agevolato, relativamente alle sole rate residuali mantenendone invariato il numero e le relative scadenze temporali.
2. Gli istituti bancari comunicano alla Direzione regionale dell'industria le condizioni della rinegoziazione, che può avvenire anche tramite novazione del contratto, ed in particolare del nuovo piano di ammortamento, ai fini della rideterminazione del contributo in conto interessi già concesso.
3. Resta a carico dell'impresa una percentuale non inferiore al 50 per cento della quota interessi della rata di ammortamento come rideterminata, fermo restando che la rideterminazione del contributo non può comunque essere superiore nel suo ammontare e durata a quanto già precedentemente concesso.
4. Nella rideterminazione del contributo sono calcolate le rate di mutuo scadute e pagate dall'impresa, prima della rinegoziazione e non ancora contribuite, a causa di eventuali disallineamenti tra il piano di ammortamento a suo tempo predisposto dalla banca e il piano di liquidazione del contributo.
5. I beneficiari sono autorizzati a rinegoziare con i medesimi istituti bancari i mutui assistiti da contributo regionale diversi da quelli di cui al comma 1, ovvero già disciplinati da apposita norma, relativamente alle sole rate residuali mantenendone invariato il numero e le relative scadenze temporali.
6. A fronte delle rinegoziazioni di cui al comma 5 l'Amministrazione regionale provvede a confermare i contributi stessi con le riduzioni derivanti dalle nuove condizioni applicate.
7. Ai fini della continuità del rapporto contributivo le rinegoziazioni sono preventivamente autorizzate dalle Direzioni competenti alla erogazione dei contributi, su domanda dei beneficiari corredata dalla lettera di adesione della banca.
8. Le eventuali garanzie prestate sui mutui oggetto di rinegoziazione vengono riconfermate a cura delle Direzioni regionali competenti negli importi ridotti derivanti dalla rinegoziazione stessa.
9. Le economie accertate in conseguenza delle riduzioni determinate ai sensi del presente articolo sono utilizzate per il finanziamento di capitoli di spesa iscritti nelle rubriche in cui le economie stesse si sono realizzate.
9 bis.  
( ABROGATO )
9 bis.1. 
( ABROGATO )
(6)
9 ter. 
( ABROGATO )
9 quater. 
( ABROGATO )
Note:
1Comma 9 bis aggiunto da art. 16, comma 23, L. R. 25/1999
2Comma 9 ter aggiunto da art. 16, comma 23, L. R. 25/1999
3Comma 9 quater aggiunto da art. 16, comma 23, L. R. 25/1999
4Aggiunto il comma 9 bis.1 da art. 6, comma 102, L.R. 3/2002.
5Comma 9 bis abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
6Comma 9 bis .1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
7Comma 9 ter abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
8Comma 9 quater abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 9
 (Altre norme finanziarie)
1. Al fine di assicurare, nel limite massimo di lire 3.000 milioni, la copertura del costo standardizzato dei servizi del trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere al ripiano dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1997 delle aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale, nei limiti della quota corrispondente all'ammontare del costo standard corrente dei suddetti servizi, riconosciuto per ciascuna azienda ai sensi dell'articolo 48, terzo comma, lettera a), della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, non coperto dai contributi di esercizio regionali a ciascuna assegnati ai sensi dell'articolo 50 della citata legge regionale 41/1986, nonché dai contributi statali correnti di settore e, comunque, dai proventi stabiliti di tutti i servizi svolti. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3994 (1.1.155.2.09.18), che si istituisce alla Rubrica n. 19 - programma 1.5.5.- spese correnti - categoria 1.5.- Sezione IX - con la denominazione << Contributi alle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano il trasporto pubblico locale a titolo di concorso al ripiano dei disavanzi di esercizio riferibili al servizio di trasporto pubblico locale per l'anno 1997 >> e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'anno 1998.
2.
Nel testo della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, dopo l'articolo 66 è aggiunto il seguente:
<< Art. 66 bis
 (Subentro dell'Amministrazione regionale nei rapporti
attivi e passivi)
1. L'Amministrazione regionale subentra nei rapporti attivi e passivi non cessati dell'Istituto regionale per la formazione professionale, connessi alle attività non rientranti nelle competenze dell'Istituto ai sensi dei precedenti articoli. >>.

3. In relazione al disposto di cui all'articolo 66 bis, comma 1, della legge regionale 1/1998, come aggiunto dal comma 2, per far fronte agli oneri derivanti dal subentro dell'Amministrazione regionale nelle posizioni debitorie dell'Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP) è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.838 milioni per gli anni dal 1998 al 2003, suddivisa in ragione di lire 1.231 milioni, per la parte interessi e lire 3.607 milioni, per la parte capitale, secondo la seguente ripartizione in quote annuali, a carico dei sotto specificati capitoli di spesa obbligatoria che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla Rubrica n. 10 - programma 0.2.1 - Sezione VI:
a) quota interessi: lire 161 milioni per l'anno 1998, lire 300 milioni per l'anno 1999, lire 270 milioni per l'anno 2000, lire 230 milioni per l'anno 2001, lire 170 milioni per l'anno 2002 e lire 100 milioni per l'anno 2003 a carico del capitolo 1279 (1.1.173.2.06.31) - spese correnti - categoria 1.7 - con la denominazione << Oneri in linea interessi derivanti dal subentro dell'Amministrazione regionale nelle posizioni debitorie dell'Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP) - (Spesa obbligatoria) >> e con lo stanziamento complessivo di lire 731 milioni, suddiviso in ragione di lire 161 milioni per l'anno 1998, lire 300 milioni per l'anno 1999 e lire 270 milioni per l'anno 2000, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni medesimi. Le quote autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi;
b) quota capitale: lire 235 milioni per l'anno 1998, lire 516 milioni per l'anno 1999, lire 585 milioni per l'anno 2000, lire 664 milioni per l'anno 2001, lire 753 milioni per l'anno 2002 e lire 854 milioni per l'anno 2003 a carico del capitolo 1319 (2.1.310.5.06.31) - spese d'investimento - categoria 3.1 - con la denominazione << Oneri in linea capitale derivanti dal subentro dell'Amministrazione regionale nelle posizioni debitorie dell'Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP) - (Spesa obbligatoria) >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.336 milioni, suddiviso in ragione di lire 235 milioni per l'anno 1998, lire 516 milioni per l'anno 1999 e lire 585 milioni per l'anno 2000, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni medesimi. Le quote autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

4. Al fine di garantire la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla rinegoziazione, prevista dall'articolo 1, commi 18 e 19, della legge regionale 10/1997, degli accordi di programma stipulati ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e finanziati con la legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e nel bilancio per l'anno 1998, alla Rubrica n. 7 - programma 0.6.2 - spese di investimento - categoria 2.3 - Sezione VIII - è istituito il capitolo 847 (2.1.233.3.08.15) con la denominazione << Fondo per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, nell'ambito degli accordi di programma - finanziato con contrazione di mutuo >> e con lo stanziamento complessivo di lire 37.685 milioni per l'anno 1998, cui si provvede mediante storno dai capitoli 841, 842 e 856 del medesimo stato di previsione rispettivamente degli importi di lire 35.240 milioni, di lire 1.445 milioni e di lire 1.000 milioni. Di dette somme, gli importi rispettivamente di lire 13.600 milioni, di lire 1.245 milioni e di lire 1.000 milioni corrispondono a somme non utilizzate al 31 dicembre 1997 e trasferite con decreto dell'Assessore alle finanze 12 febbraio 1998, n. 16. Agli effetti dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 11, gli impegni assunti sul citato capitolo 847 della spesa si intendono imputati prioritariamente alle somme trasferite dai capitoli per l'anno 1997, corrispondenti ai citati capitoli 841, 842 e 856 della spesa fino a completo esaurimento delle stesse. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposito atto aggiuntivo di modifica dei contratti di mutuo in essere relativamente ai citati capitoli 841, 842 e 856 della spesa, con il quale si preveda la stipula dei contratti definitivi relativamente alle poste del suddetto capitolo 847 della spesa anche nell'anno 2000 con riferimento agli impegni assunti sul capitolo medesimo nell'anno 1999.
5. In relazione ai maggiori rientri accertati al 31 dicembre 1997 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997- 1999, è autorizzata la spesa di lire 159.795.157 per l'anno 1998 a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, per interventi a favore delle cooperative edilizie, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
6. Al fine di concorrere alla copertura dei maggiori oneri 1998 derivanti dall'assistenza farmaceutica convenzionata, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario un finanziamento straordinario di lire 4.900 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.900 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 4358 (1.1.157.2.08.08), che si istituisce nella Rubrica n. 22 - programma 2.1.1. - spese correnti - categoria 1.5. - Sezione VIII - con la denominazione << Finanziamento straordinario agli enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario nazionale a sostegno dei maggiori oneri 1998 derivanti dall'assistenza farmaceutica convenzionata >> e con lo stanziamento di lire 4.900 milioni per l'anno 1998.
7. In applicazione dell'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, che prevede l'intervento delle Regioni per il coordinamento della raccolta e dell'elaborazione dei dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nel proprio ambito, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie con fondi aggiuntivi a quelli statali di cui all'articolo 5, comma 2, della citata legge 451/1997.
8. Per le finalità previste dall'articolo 88, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, limitatamente alla sovvenzione a favore dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli ed adulti subnormali - sezione di Pordenone, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 4976 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
9. Al fine di sopperire alle necessità di manutenzione straordinaria delle opere acquedottistiche nella destra Tagliamento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la progettazione e la realizzazione delle opere di risanamento all'interno della galleria Masarach dell'acquedotto della Val d'Arzino danneggiata in seguito a imprevedibili dissesti di origine geologica. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2359 (2.1.210.3.08.16), che si istituisce nella Rubrica n. 15 - programma 1.1.2. - spese di investimento - categoria 2.1. - Sezione VIII - con la denominazione << Spese per la progettazione e la realizzazione delle opere di risanamento all'interno della galleria Masarach dell'acquedotto della Val d'Arzino >> e con lo stanziamento di lire 250 milioni per l'anno 1998.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda di promozione turistica di Grado un contributo per la definizione delle partite debitorie nei confronti del Comune di Grado, risultanti da un accordo transattivo tra i due enti. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.410 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8138 (1.1.163.2.10.24), che si istituisce nella Rubrica n. 30 - programma 0.6.3. - di nuova istituzione nella Rubrica - spese correnti - categoria 1.6. - Sezione X - con la denominazione << Contributi all'Azienda di promozione turistica di Grado per la definizione delle partite debitorie nei confronti del Comune di Grado >> e con lo stanziamento di lire 2.410 milioni per l'anno 1998.
11. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, lettera f), della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, come sostituito dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 10/1997, è autorizzata la spesa di lire 3 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5444 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo. Al relativo onere si provvede mediante storno dello stanziamento di pari importo del capitolo 6045 del precitato stato di previsione della spesa, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 25 febbraio 1998, n. 18.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere al ristoro dei danni subiti dai privati e dalle imprese industriali, artigianali, commerciali e di servizi conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale il 5 e il 12 settembre 1998, per i quali è stato decretato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come integrato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 agosto 1992, n. 24, tramite il Fondo regionale per la protezione civile. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
13. Le disposizioni operative per la concessione di contributi a fondo perduto a favore dei privati e delle imprese, approvate con decreti dell'Assessore regionale alla protezione civile n. 506 e 507 del 10 giugno 1998, in esecuzione a quanto disposto dal decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con legge 31 dicembre 1996, n. 677, sono estese agli eventi alluvionali di cui al comma 12, l'Assessore regionale alla protezione civile, previa delibera della Giunta regionale, può provvedere con proprio decreto a definire ulteriori disposizioni operative di dettaglio per le finalità di cui al comma 12. Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali di emergenza e di rimozione del pericolo, resisi necessari a seguito degli eventi alluvionali di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
14. Nell'articolo 71 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, al comma 1, in fine sono aggiunte le parole << e quelle concernenti l'acquisizione di studi e progetti per la messa in sicurezza e sistemazione del comprensorio minerario >>.
15. Ad integrazione del disposto di cui all'articolo 42, comma 3, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 42, comma 2, della medesima legge regionale 31/1997 fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 qualora riguardanti il Consiglio regionale e al capitolo 400 del medesimo stato di previsione qualora riguardanti la Giunta regionale. Conseguentemente nella denominazione del citato capitolo 400 del citato stato di previsione della spesa sono aggiunte le parole << nonché per servizi di traduzione e interpretariato >>.
16. Nell'articolo 5 della legge regionale 3/1998, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole << presso altre regioni o paesi colpiti da eventi comunque calamitosi >> e al comma 3 sono aggiunte, in fine, le parole << ovvero per specifici programmi presentati da enti o soggetti privati alla Giunta regionale stessa >>.
17. Il capitolo 5018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è attribuito alla Rubrica n. 10.
18. Qualora interventi rendicontabili su programmi e progetti statali e comunitari approvati e iscritti a bilancio, ovvero interventi sostenibili a fronte di specifiche assegnazioni all'uopo finalizzate, corrispondano ad impegni già assunti su capitoli di bilancio diversi da quelli appositamente istituiti a fronte dei programmi, progetti e interventi medesimi, al fine della corretta contabilizzazione sono assunti impegni di pari importo sui capitoli pertinenti del programma o del progetto statale o comunitario di riferimento ovvero dell'intervento di riferimento e sono disposti i corrispondenti pagamenti con commutazione su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 12 da art. 11, comma 5, L. R. 4/1999
2Parole soppresse al comma 18 da art. 12, comma 1, L. R. 26/2001
3Comma 7 sostituito da art. 3, comma 10, L. R. 23/2002
4Comma 18 sostituito da art. 7, comma 16, L. R. 14/2003
Art. 10
 (Anticipazione regionale per la completa attuazione del
DOCUP obiettivo 5b e ulteriori norme speciali per
l'accelerazione della spesa relativa al DOCUP obiettivo 5b)
1. In attuazione dell'accordo stabilito nella Conferenza permanente Stato - Regioni relativamente alla riprogrammazione di alcuni programmi comunitari per contribuire al finanziamento della ricostruzione delle zone dell'Umbria e delle Marche colpite dal terremoto, nonché della deliberazione del Comitato di sorveglianza del 6 marzo 1998, il piano finanziario del DOCUP obiettivo 5 b, approvato con decisione della Commissione europea n. C(95) del 20 gennaio 1995 e autorizzato con il capo III della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, già ridefinito, a titolo di riprogrammazione parziale, con l'articolo 91, comma 1, della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12, in complessive lire 294.285.121.113, è nuovamente riprogrammato in complessive lire 290.075.905.980, di cui lire 38.094.534.000 a valere sul Fondo europeo orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA), lire 27.537.944.000 a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS), lire 7.862.176.000 a valere sul Fondo sociale europeo (FSE), nonché lire 155.483.530.720 a titolo di cofinanziamento statale e lire 61.097.721.260 a titolo di cofinanziamento regionale. Con l'articolo 15, commi da 9 a 27, sono conseguentemente variati gli stanziamenti di bilancio relativi al DOCUP obiettivo 5 b.
2. Per le finalità di cui all'articolo 91, comma 1, della legge regionale 12/1998, con riferimento alla riprogrammazione di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, con fondi propri, le quote di cofinanziamento statale e comunitario, ridotte a seguito della riprogrammazione, come risultanti dal piano finanziario ridefinito con la deliberazione richiamata al comma 1, nell'ulteriore misura di lire 38.293.564.645, a fronte del corrispondente cofinanziamento regionale che viene mantenuto nella misura di lire 7.210.516.943, per un ammontare complessivo di lire 45.504.081.588, di cui lire 19.824.935.968 per interventi cofinanziati dal FERS, lire 12.766.505.620 per interventi cofinanziati dal FEAOG e lire 12.912.640.000 per interventi cofinanziati dal FSE, secondo la ripartizione nelle quote di cofinanziamento individuate dall'articolo 15, commi da 29 a 37.
3. Gli impegni già assunti dall'ERSA a fronte del DOCUP obiettivo 5b antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 28 novembre 1997, n. 36, ma non rendicontabili alla Commissione delle Comunità europee entro il 31 dicembre 1997, nonché gli impegni comunque assunti dall'ERSA oltre le disponibilità del DOCUP obiettivo 5b, come riprogrammato a seguito dell'accordo di cui al comma 1, fino all'entrata in vigore della presente legge, si intendono assunti a fronte delle assegnazioni disposte con l'articolo 14, comma 27, della legge regionale 3/1998, e con l'articolo 17, comma 3, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 11, nonché rispettivamente a fronte delle anticipazioni di fondi disposte con il comma 2, che l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'ERSA sino alla concorrenza di lire 28 miliardi e rispettivamente di lire 18 miliardi, a copertura delle minori entrate accertate dall'Ente in corrispondenza alla correlata riduzione dei cofinanziamenti comunitario, statale e regionale.
4. In relazione al disposto di cui al comma 1, in sostituzione al disposto di cui all'articolo 91, comma 6, della legge regionale 12/1998 i residui attivi accertati sui seguenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata e gli stanziamenti iscritti sui correlati capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti - corrispondenti a parte delle quote non utilizzate al 31 dicembre 1997 e trasferite ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze del 25 febbraio 1998, n. 19 - in sede di accertamento dei dati di chiusura dell'esercizio 1998 sono ridotti degli importi a fianco di ciascuno indicati, nell'ammontare complessivo di lire 2.947.206.759:
a) capitoli 195 dell'entrata e 7002 della spesa - lire 2.336.728.992 (Fondi statali cofinanziamento FERS);
b) capitoli 198 dell'entrata e 7005 della spesa - lire 610.477.767 (Fondi FERS).

5. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse relative all'obiettivo 5b, ed in deroga alle vigenti disposizioni in materia di ordinamento contabile degli enti regionali, l'ERSA è autorizzato a costituire, nello stato di previsione della spesa del proprio bilancio, speciali fondi cui far affluire le somme resesi disponibili in corso d'esercizio per effetto di disimpegni relativi a rinunce, revoche o riduzioni dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'obiettivo 5b. I fondi speciali sono utilizzati per l'impinguamento dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa relativi all'attuazione del DOCUP obiettivo 5b. Il prelievo da detti fondi e l'impiguamento dei capitoli di spesa vengono disposti con la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 36/1997, ed i relativi atti divengono immediatamente esecutivi.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 45, comma 1, L. R. 1/2000
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 45, comma 1, L. R. 1/2000
Art. 11
 (Partecipazione della Regione ad interventi umanitari nel
Kosovo)
1. In considerazione della grave situazione sociale creatasi nel Kosovo a seguito del precipitare della situazione politica in questa regione nella Repubblica di Jugoslavia l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare ad iniziative aventi finalità di aiuto umanitario alle popolazioni colpite dagli eventi bellici. L'individuazione delle iniziative da sostenere, la concessione e contestuale erogazione dei finanziamenti è disposta previa deliberazione della Giunta regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 170 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 4105 (1.1.162.2.08.07), che si istituisce nella Rubrica n. 20 - programma 0.5.3. di nuova istituzione nella Rubrica - spese correnti - categoria 1.6. - Sezione VIII - con la denominazione << Conferimenti al Fondo regionale della protezione civile per le iniziative aventi finalità di aiuto umanitario alle popolazioni colpite dagli eventi bellici nella regione del Kosovo nella Repubblica di Jugoslavia >> e con lo stanziamento di lire 170 milioni per l'anno 1998.
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 18/1998
Art. 14
 (Rifinanziamento di leggi regionali)
1. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa:
Capitolo 743
Contributi agli enti senza finalità di lucro del Friuli- Venezia Giulia per progetti ammessi al finanziamento di programmi dell'unione europea gestiti direttamente dalla Commissione europea
Art. 16, comma 16, L.R. 8.4.1997 n. 10
1997--
1998- 250.000.000
1999--
2000--
TOTALE- 250.000.000


2. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata:
Capitolo 3955
Contributi di esercizio alle aziende di trasporto pubblico locale - fondi regionali
Art. 48 L.R. 21.10.1986, n. 41, come integrata dall'art. 34, comma 4, e dall'art. 36 L.R. 7.5.1997, n. 20, art. 10, comma 1, L.R. 8.4.1997, n. 10, art. 36, commi 1, 2, L.R. 7.5.1997, n. 20, art. 20, comma 18, L.R. 12.2.1998, n. 3
1997--
19983.000.000.000
1999--
2000--
TOTALE3.000.000.000


3. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata:
Capitolo 4009
Contributi alle aziende di trasporto pubbliche e private per l'acquisto di autobus nuovi di fabbrica o rigenerati nonché di altri mezzi di trasporto terrestre di persone - fondi regionali.
Art. 55, comma 1, punto 1), L.R. 21.10.1986, n. 41, art. 55, comma 3, lettera b), L.R. 21.10.1986, n. 41, come modificato dall'art. 36 L.R. 7.5.1997, n. 20, art. 56 L.R. 21.10.1986, n. 41, come modificato dall'art. 4 L.R. 7.11.1996, n. 45, e dall'art. 36 L.R. 7.5.1997, n. 20, art. 2, comma 1, L.R. 5.11.1997, n. 33
1997--
19985.000.000.000
1999--
2000--
TOTALE5.000.000.000


4. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata:
Capitolo 4355
Finanziamento agli enti che esercitano, nella regione, le funzioni del Servizio sanitario nazionale.
L. 23.12.1978, n. 833, Titolo I del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, art. 6, comma 1, L.R. 12.2.1998, n. 3
1997--
199850.100.000.000
1999--
2000--
TOTALE50.100.000.000


5. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata:
Capitolo 4391
Finanziamento integrativo regionale, in conto degli esercizi precedenti, di spese per funzioni specifiche del Servizio sanitario finanziate dal fondo sanitario nazionale
L. 23.12.1978, n. 833, art. 8, comma 5, L.R. 8.4.1997, n. 10, art. 6, comma 5, L.R. 12.2.1998, n. 3
1997--
1998170.000.000
1999--
2000--
TOTALE170.000.000


6. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa:
Capitolo 4393
Finanziamento agli enti che esercitano nella regione le funzioni del Servizio sanitario nazionale a copertura dei disavanzi a tutto il 31 dicembre 1994 - fondi regionali
Art. 6, comma 10, L.R. 12.2.1998, n. 3
1997--
1998- 4.548.000.000
1999--
2000--
TOTALE- 4.548.000.000


7. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata:
Capitolo 4398
Finanziamenti di investimenti nella regione per il Servizio sanitario nazionale - fondi regionali.
Art. 51 l. 23.12.1978, n. 833, art. 44, comma 1, L.R. 7.2.1990, n. 3, art. 5, comma 1, L.R. 14.7.1995, n. 27
1997--
19984.300.000.000
1999--
2000--
TOTALE4.300.000.000


8. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata:
Capitolo 4399
Finanziamenti di investimenti nella regione per il Servizio sanitario nazionale - finanziato con contrazione di mutuo.
Art. 51 l. 23.12.1978, n. 833, art. 44, comma 1, L.R. 7.2.1990, n. 3, art. 5, comma 1, L.R. 14.7.1995, n. 27
1997--
19982.200.000.000
1999--
2000--
TOTALE2.200.000.000


9. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa:
Capitolo 2454
Spese per interventi a carattere sperimentale, di particolare rilevanza finanziaria, o ad elevato rischio, per il recupero di aree degradate da attività di smaltimento rifiuti o estrattive - finanziato con contrazione di mutuo.
Art. 2, comma 1, lettere c), d), L.R. 4.9.1991, n. 42
1997- 2.200.000.000
1998--
1999--
2000--
TOTALE- 2.200.000.000


10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposito atto aggiuntivo di modifica del contratto di mutuo in essere relativamente al capitolo 2454 dello stato di previsione della spesa, di cui al comma 9 con il quale si preveda la stipula dei contratti definitivi relativamente alle poste del capitolo 4399 dello stato di previsione della spesa, di cui al comma 8, anche nell'anno 2000 con riferimento agli impegni assunti sul capitolo medesimo nell'anno 1999.
11. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata:
Capitolo 6640
Contributi per la costituzione ed il funzionamento dei consorzi di garanzia fidi per le imprese agricole.
Art. 12, comma 3, lettera a), L.R. 12.2.1998, n. 3
1997--
1998200.000.000
1999--
2000--
TOTALE200.000.000


12. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata:
Capitolo 6641
Contributi per la formazione ed integrazione del fondo rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione di garanzie alle imprese agricole socie.
Art. 12, comma 3, lettera b), L.R. 12.2.1998, n. 3
1997--
19981.800.000.000
1999--
2000--
TOTALE1.800.000.000


13. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata:
Capitolo 1051
(di nuova istituzione - Rubrica n. 9 - programma 0.7.3 - spese d'investimento - categoria 2.1 - Sezione I) Finanziamenti del << Fondo regionale per lo sviluppo della montagna >> - fondi statali d.l. 1998, n. 1
1997--
19982.357.830.000
1999--
2000--
TOTALE2.357.830.000


14. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa:
Capitolo 2272
Spese per il contenimento degli effetti dei fenomeni di eutrofizzazione del Mare Adriatico
Art. 1 L.R. 28.8.1989, n. 22, come integrato dall'art. 1 L.R. 26.4.1990, n. 18
1997--
1998- 450.000.000
1999--
2000--
TOTALE- 450.000.000


15. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata:
Capitolo 2373
Spese per gli oneri della gestione transitoria delle opere acquedottistiche in destra Tagliamento.
Art. 9, comma 29, L.R. 12.2.1998, n. 3
1997--
1998250.000.000
1999--
2000--
TOTALE250.000.000


16. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa:
Capitolo 2430
Finanziamenti per la realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti previsti dal sistema integrato o dal programma d'emergenza di cui alla l. 475/88.
Art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 4.9.1991, n. 41
1997--
1998-2.000.000.000
1999--
2000--
TOTALE-2.000.000.000


17. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata:
Capitolo 4439
Finanziamento straordinario alle aziende sanitarie regionali per l'acquisto di attrezzature sanitarie, informatiche e tecnico-economali da destinare agli stabilimenti ospedalieri attivati nell'ambito del programma di investimenti di cui all'art. 20 della l. 11 marzo 1988, n. 67.
Art. 6, comma 7, L.R. 12.2.1998, n. 3
1997--
19981.000.000.000
1999--
2000--
TOTALE1.000.000.000


18. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata:
Capitolo 6173
Contributi alle Comunità montane per la concessione ai proprietari di fondi agricoli e forestali residenti nei territori dei Comuni delle zone di montagna e svantaggiate di sussidi corrispondenti alle spese connesse ad operazioni di permuta e compravendita dei fondi medesimi.
Art. 3 L.R. 7.2.1992, n. 8
1997--
1998760.868.891
1999--
2000--
TOTALE760.868.891


19. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata :
Capitolo 6616
Interventi diretti ad agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina.
Art. 2 L.R. 29.12.1965, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni
1997--
1998200.000.000
1999--
2000--
TOTALE200.000.000


20. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa:
Capitolo 6187
Assegnazione alle Comunità montane di fondi per la concessione agli imprenditori singoli od associati, alle cooperative, alle società semplici ed alle società di persone operanti nel settore agricolo, di un'indennità compensativa degli svantaggi naturali insiti nei territori nei quali operano - interventi extra obiettivo comunitario 5 a).
Artt. 1, 2, 3, 4, 5 L.R. 13.8.1986, n. 34, art. 6 L.R. 13.8.1986, n. 34, come modificati dall'art. 2 L.R. 28.8.1991, n. 38, dall'art. 3 L.R. 6.11.1995, n. 42, e dall'art. 14 L.R. 10.1.1996, n. 6
1997-560.868.891
1998-200.000.000
1999--
2000--
TOTALE-760.868.891


21. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa:
Capitolo 6779
Contributo straordinario all'ERSA per la formazione e l'ampliamento di aziende di coltivatori diretti.
Art. 3 L.R. 26.8.1983, n. 75 come sostituito dall'art. 1 L.R. 12.3.1985, n. 12
1997-720.000.000
1998--
1999--
2000--
TOTALE-720.000.000


22. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa:
Capitolo 7824
Contributi in conto capitale alle imprese artigiane per incentivi agli investimenti produttivi nei territori montani - fondi statali.
Art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 25.6.1993, n. 50
1997-2.357.830.000
1998--
1999--
2000--
TOTALE-2.357.830.000


23. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa:
Capitolo 7856
Spese per l'assicurazione delle persone che svolgono esclusivamente lavoro domestico contro i rischi infortunistici domestici.
Art. 24 L.R. 24.6.1993, n. 49, come modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 26.8.1996, n. 34
1997--
1998-670.000.000
1999--
2000--
TOTALE-670.000.000


24. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata:
Capitolo 8147
Finanziamento al comitato promotore locale per le Olimpiadi invernali del 2006 per la realizzazione di iniziative promozionali di carattere culturale, sociale e sportivo.
Art. 6, comma 1, lettera g), L.R. 15.7.1997, n. 25
1997--
1998300.000.000
1999--
2000--
TOTALE300.000.000


25. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata:
Capitolo 8148
Finanziamento alla società consortile << Tarvisio 2006 >> SpA per l'attuazione del programma promozionale per la candidatura alle Olimpiadi invernali del 2006.
Art. 6, comma 1, lettera f), L.R. 15.7.1997, n. 25
1997--
19982.000.000.000
1999--
2000--
TOTALE2.000.000.000


26. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa:
Capitolo 8180
Contributi pluriennali in conto ammortamento dei mutui contratti dalla << Promotur >> SpA per la realizzazione di un programma straordinario di investimenti nei territori dei poli turistici invernali.
Art. 4, comma 14, L.R. 8.4.1997, n. 10
1997--
1998-2.500.000.000
1999-2.500.000.000
2000-2.500.000.000
TOTALE-7.500.000.000

Limite 1:1998-2007-2.500.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

27. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato:
Capitolo 8180
Contributi pluriennali in conto ammortamento dei mutui contratti dalla << Promotur >> SpA per la realizzazione di un programma straordinario di investimenti nei territori dei poli turistici invernali.
Art. 4, comma 14, L.R. 8.4.1997, n. 10
1997--
1998--
19992.500.000.000
20002.500.000.000
TOTALE5.000.000.000

Limite 2: 1999-20082.500.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

28. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa:
Capitolo 3770
Spese per interventi nei porti e negli approdi marittimi, lagunari, lacuali e fluviali anche ad uso turistico, nei canali marittimi, nelle vie di navigazione interna e per le opere marittime di competenza regionale.
Art. 21 L.R. 14.8.1987, n. 22, come integrato dall'art. 3 L.R. 23.7.1990, n. 30
1997--
1998-2.900.000.000
1999--
2000--
TOTALE-2.900.000.000


29. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa:
Capitolo 1755
Contributi pluriennali alle Province a sollievo degli oneri per l'ammortamento dei mutui contratti per l'adeguamento degli impianti di edifici pubblici alle norme di sicurezza di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46.
Art. 5, comma 1, L.R. 14.2.1995, n. 8, come sostituito dall'art. 1 L.R. 11.4.1995, n. 17
1997--
1998-1.262.420.840
1999--
2000--
TOTALE-1.262.420.840

Limite 1: 1998-1998-1.262.420.840


30. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata:
Capitolo 6798
Finanziamenti per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di intervento per la lotta contro l'ipofecondità del bestiame e la mortalità neo e post-natale - fondi regionali.
Art. 4, comma 2, lettera b), l. 8.11.1986, n. 752, art. 12, comma 1, L.R. 6.11.1995, n. 42
1997--
1998500.000.000
1999--
2000--
TOTALE500.000.000


31. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la
relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 6658
Finanziamenti e contributi alle cooperative agricole e loro consorzi a titolo di concorso alla ricapitalizzazione.
Art. 31, comma 1, L.R. 17.7.1992, n. 20
1997--
1998-500.000.000
1999--
2000--
TOTALE-500.000.000


32. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata:
Capitolo 6080
Contributi per iniziative sportive di rilievo nazionale ed internazionale o di particolare interesse sociale ed educativo promosse da organismi pubblici e privati.
Art. 16, comma 52, L.R. 12.2.1998, n. 3
1997--
1998100.000.000
1999--
2000--
TOTALE100.000.000


33. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa:
Capitolo 1140
Contributo per l'avvio della società immobiliare per la gestione e la utilizzazione del patrimonio disponibile dell'Amministrazione regionale.
Art. 3, comma 7, L.R. 12.2.1998, n. 3
1997--
1998-300.000.000
1999--
2000--
TOTALE-300.000.000


34. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa:
Capitolo 5920
Contributi straordinari in conto capitale a favore dell'Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP) per il potenziamento dei centri di formazione professionale.
Art. 1, L.R. 8.4.1982, n. 26, art. 39, comma 3, L.R. 5.2.1992, n. 4
1997-350.000.000
1998-180.000.000
1999--
2000--
TOTALE-530.000.000


35. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata:
Capitolo 4985
Finanziamenti per favorire l'attività delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini menomati, disabili ed handicappati.
Art. 35, comma 3, L.R. 9.3.1988, n. 10, come sostituito dall'articolo 2, L.R. 16.12.1996, n. 48
1997--
1998300.000.000
1999--
2000--
TOTALE300.000.000


36. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata:
Capitolo 4100
Conferimenti al Fondo regionale per la protezione civile per le iniziative relative al Fondo regionale per gli interventi di solidarietà internazionale.
Art. 52, comma 1, L.R. 7.9.1992, n. 30, art. 108, commi 1, 3 e 5, L.R. 1.2.1993, n. 1, artt. 1, 2, 3 e 4, L.R. 30.12.1993, n. 56
1997--
1998330.000.000
1999--
2000--
TOTALE330.000.000


Art. 15
 (Assestamento di programmi comunitari)
1. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata:
Capitolo 7738
Conferimento a favore della << Finanziaria regionale Friuli- Venezia Giulia - Friulia SpA >> per la costituzione del << Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999 >> - fondi regionali, cofinanziamento FSE.
Art. 1 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2081, art. 5L.R. 28.8.1995, n. 35, art. 14, comma 1, L.R. 12.2.1998, n. 3
1997--
199875.000.000
1999--
2000--
TOTALE75.000.000


2. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato:
Capitolo 7740 (E/ 172)
Conferimento a favore della << Finanziaria regionale Friuli- Venezia Giulia - Friulia SpA >> per la costituzione del << Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999 >> - fondi statali, cofinanziamento FSE.
Art. 1 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2081, art. 5L.R. 28.8.1995, n. 35, art. 14, comma 1, L.R. 12.2.1998, n. 3
1997--
1998301.440.000
1999--
2000--
TOTALE301.440.000


3. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato:
Capitolo 7742 (E/ 174)
Conferimento a favore della << Finanziaria regionale Friuli- Venezia Giulia - Friulia SpA >> per la costituzione del << Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999 >> - fondi FSE.
Art. 1 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2081, art. 5L.R. 28.8.1995, n. 35, art. 14, comma 2, L.R. 12.2.1998, n. 3
1997--
1998348.400.000
1999--
2000--
TOTALE348.400.000


4. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa:
Capitolo 7743
Conferimento a favore della << Finanziaria regionale Friuli- Venezia Giulia - Friulia SpA >> per la costituzione del << Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999 >> - piano 1994- 1996 riprogrammato per la fase 1997-1999 - fondi regionali, cofinanziamento FERS.
Art. 1 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 2, art. 14, comma 3, L.R. 12.2.1998, n. 3
1997-384.000.000
1998--
1999--
2000--
TOTALE-384.000.000


5. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa:
Capitolo 7744
Conferimento a favore della << Finanziaria regionale Friuli- Venezia Giulia - Friulia SpA >> per la costituzione del << Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999 >> - piano 1994- 1996 riprogrammato per la fase 1997-1999 - fondi regionali, cofinanziamento FSE.
Art. 1 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 2, art. 14, comma 3, L.R. 12.2.1998, n. 3
1997- 478.000.000
1998--
1999--
2000--
TOTALE- 478.000.000


6. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato:
Capitolo 7746 (E/ 223)
Conferimento a favore della << Finanziaria regionale Friuli- Venezia Giulia - Friulia SpA >> per la costituzione del << Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999 >> - piano 1994- 1996 riprogrammato per la fase 1997-1999 - fondi statali, cofinanziamento FSE.
Art. 1 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 2, art. 14, comma 3, L.R. 12.2.1998, n. 3
1997--
1998668.000.000
1999--
2000--
TOTALE668.000.000


7. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato:
Capitolo 7747 (E/ 224)
Conferimento a favore della << Finanziaria regionale Friuli- Venezia Giulia - Friulia SpA >> per la costituzione del << fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999 >> - piano 1994- 1996 riprogrammato per la fase 1997-1999 - fondi FERS.
Art. 1 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 2, art. 14, comma 3, L.R. 12.2.1998, n. 3
1997--
199867.840.000
1999--
2000--
TOTALE67.840.000


8. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato:
Capitolo 7748 (E/ 225)
Conferimento a favore della << Finanziaria regionale Friuli- Venezia Giulia - Friulia SpA >> per la costituzione del << Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999 >> - piano 1994- 1996 riprogrammato per la fase 1997-1999 - fondi FSE.
Art. 1 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 2, art. 14, comma 3, L.R. 12.2.1998, n. 3
1997--
1998160.000.000
1999--
2000--
TOTALE160.000.000


9. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata:
Capitolo 6998
Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 - fondi regionali, cofinaziamento FEAOG.
Art. 1 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5b), art. 117, comma 2, L.R. 28.4.1994, n. 5, art. 15 L.R. 28.8.1995, n. 35, come modificato dall'art. 16, comma 15, L.R. 8.4.1997, n. 10
1997--
19982.867.686.389
1999--
2000--
TOTALE2.867.686.389


10. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata:
Capitolo 6999
Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 - fondi regionali, cofinaziamento FERS.
Art. 1 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5b), art. 117, comma 2, L.R. 28.4.1994, n. 5, art. 15 L.R. 28.8.1995, n. 35, come modificato dall'art. 16, comma 15, L.R. 8.4.1997, n. 10
1997--
19984.370.689.575
1999--
2000--
TOTALE4.370.689.575


11. La spesa autorizzata dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è variata e così autorizzata nella misura di seguito indicata:
Capitolo 7000
Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 2081/93 - fondi regionali, cofinanziamento FSE.
Art. 1 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5b), art. 117, comma 2, L.R. 28.4.1994, n. 5, art. 15 L.R. 28.8.1995, n. 35, come modificato dall'art. 16, comma 15, L.R. 8.4.1997, n. 10
1997--
19981.142.202.388
1999-1.239.000.000
2000--
TOTALE-96.797.612


12. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa e del correlato capitolo dello stato di previsione dell'entrata sottospecificato è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa:
Capitolo 7002 (E/ 195)
Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 - fondi statali, cofinanziamento FERS.
Art. 1 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5b), art. 15 L.R. 28.8.1995, n. 35, come modificato dall'art. 16, comma 15, L.R. 8.4.1997, n. 10
1997--
1998-1.766.319.388
1999--
2000--
TOTALE-1.766.319.388


13. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa e del correlato capitolo dello stato di previsione dell'entrata sottospecificato è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa:
Capitolo 7003 (E/ 196)
Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 - fondi statali, cofinanziamento FSE.
Art. 1 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5b), art. 15 L.R. 28.8.1995, n. 35, come modificato dall'art. 16, comma 15, L.R. 8.4.1997, n. 10
1997--
1998-3.172.777.940
1999-4.953.000.000
2000--
TOTALE-8.125.777.940


14. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa e del correlato capitolo dello stato di previsione dell'entrata sottospecificato è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa:
Capitolo 7005 (E/ 198)
Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 - fondi FERS.
Art. 1 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5b), art. 15 L.R. 28.8.1995, n. 35, come modificato dall'art. 16, comma 15, L.R. 8.4.1997, n. 10
1997--
1998-1.350.578.233
1999--
2000--
TOTALE-1.350.578.233


15. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa e del correlato capitolo dello stato di previsione dell'entrata sottospecificato è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa:
Capitolo 7006 (E/ 199)
Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 - fondi FSE.
Art. 1 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5b), art. 15 L.R. 28.8.1995, n. 35, come modificato dall'art. 16, comma 15, L.R. 8.4.1997, n. 10
1997--
1998- 1.321.824.000
1999- 2.064.000.000
2000--
TOTALE-3.385.824.000


16. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa:
Capitolo 7007
Finanziamento all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93, a titolo di anticipazione delle successive annualità del piano finanziario del DOCUP 5b) - anticipo cofinanziamento statale FEAOG.
Art. 1 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5b), art. 15 L.R. 28.8.1995, n. 35, come modificato dall'art. 16, comma 15, L.R. 8.4.1997, n. 10, art. 16 L.R. 28.11.1997, n. 36, art. 14, comma 24, lettera a), L.R. 12.2.1998, n. 3
1997--
1998- 7.891.642.960
1999--
2000--
TOTALE- 7.891.642.960


17. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa:
Capitolo 7008
Finanziamento all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93, a titolo di anticipazione delle successive annualità del piano finanziario del DOCUP 5b) - anticipo cofinanziamento statale FERS.
Art. 1 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5b), art. 15 L.R. 28.8.1995, n. 35, come modificato dall'art. 16, comma 15, L.R. 8.4.1997, n. 10, art. 16 L.R. 28.11.1997, n. 36, art. 14, comma 24, lettera a), L.R. 12.2.1998, n. 3
1997- 10.500.000.000
1998- 3.087.000.000
1999--
2000--
TOTALE- 13.587.000.000


18. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa:
Capitolo 7009
Finanziamento all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93, a titolo di anticipazione delle successive annualità del piano finanziario del DOCUP 5b) - anticipo cofinanziamento FEAOG.
Art. 1 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5b), art. 15 L.R. 28.8.1995, n. 35, come modificato dall'art. 16, comma 15, L.R. 8.4.1997, n. 10, art. 16 L.R. 28.11.1997, n. 36, art. 14, comma 24, lettera a), L.R. 12.2.1998, n. 3
1997--.
1998- 3.801.466.000
1999--
2000--
TOTALE- 3.801.466.000


19. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa:
Capitolo 7010
Finanziamento all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93, a titolo di anticipazione delle successive annualità del piano finanziario del DOCUP 5b) - anticipo cofinanziamento FERS.
Art. 1 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5b), art. 15 L.R. 28.8.1995, n. 35, come modificato dall'art. 16, comma 15, L.R. 8.4.1997, n. 10, art. 16 L.R. 28.11.1997, n. 36, art. 14, comma 24, lettera a), L.R. 12.2.1998, n. 3
1997-5.000.000.000
1998-1.528.000.000
1999--
2000--
TOTALE-6.528.000.000


20. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa:
Capitolo 7011
Finanziamento all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93, a titolo di anticipazione delle successive annualità del piano finanziario del DOCUP 5b) - anticipo cofinanziamento regionale FEAOG.
Art. 1 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5b), art. 15 L.R. 28.8.1995, n. 35, come modificato dall'art. 16, comma 15, L.R. 8.4.1997, n. 10, art. 16 L.R. 28.11.1997, n. 36, art. 14, comma 24, lettera a), L.R. 12.2.1998, n. 3
1997--
1998- 3.246.964.660
1999--
2000--
TOTALE- 3.246.964.660


21. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa:
Capitolo 7012
Finanziamento all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93, a titolo di anticipazione delle successive annualità del piano finanziario del DOCUP 5b) - anticipo cofinanziamento regionale FERS.
Art. 1 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5b), art. 15 L.R. 28.8.1995, n. 35, come modificato dall'art. 16, comma 15, L.R. 8.4.1997, n. 10, art. 16 L.R. 28.11.1997, n. 36, art. 14, comma 24, lettera a), L.R. 12.2.1998, n. 3
1997- 4.500.000.000
1998- 395.000.000
1999--
2000--
TOTALE- 4.895.000.000


22. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è variato nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa:
Capitolo 7013
Finanziamento all'ERSA per la realizzazione di interventi in attuazione dell'obiettivo comunitario 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 in conformità al DOCUP 5b).
Art. 1 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5b), art. 12 L.R. 28.8.1995, n. 35, art. 14, comma 24, lettera b), L.R. 12.2.1998, n. 3
1997--
19981.639.108.960
1999- 1.639.108.960
2000--
TOTALE--


23. Le entrate previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione dell'entrata sono variate nella misura di seguito indicata:
Capitolo 885
Rimborsi da parte dello Stato per interventi realizzati in attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 - cofinanziamento FEAOG - orientamento.
Art. 1 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5b), art. 5 l. 16.4.1987, n. 183, art. 14, comma 29, lettera a), L.R. 12.2.1998, n. 3
1997--
1998--
1999- 7.891.642.960
2000--
TOTALE- 7.891.642.960


24. Le entrate previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione dell'entrata sono variate nella misura di seguito indicata:
Capitolo 886
Rimborsi da parte dello Stato per interventi realizzati in attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 - cofinanziamento FERS.
Art. 1 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5b), art. 5 l. 16.4.1987, n. 183, art. 14, comma 29, lettera b), L.R. 12.2.1998, n. 3
1997--
1998--
1999- 13.587.000.000
2000--
TOTALE- 13.587.000.000


25. Le entrate previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione dell'entrata sono variate nella misura di seguito indicata:
Capitolo 887
Rimborsi da parte dell'Unione europea a valere sul FEAOG - orientamento per interventi realizzati in attuazione dell'obiettivo comunitario 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93.
Art. 1 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5b), art. 14, comma 29, lettera c), L.R. 12.2.1998, n. 3
1997--
1998--
1999- 3.801.466.000
2000--
TOTALE- 3.801.466.000


26. Le entrate previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione dell'entrata sono variate nella misura di seguito indicata:
Capitolo 888
Rimborsi da parte dell'Unione europea a valere sul FERS per interventi realizzati in attuazione dell'obiettivo comunitario 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93.
Art. 1 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5b), art. 14, comma 29, lettera d), L.R. 12.2.1998, n. 3
1997--
1998--
1999- 6.528.000.000
2000--
TOTALE- 6.528.000.000


27. Le entrate previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione dell'entrata sono variate nella misura di seguito indicata:
Capitolo 1536
(di nuova istituzione - Titolo IV - categoria 3)
Rimborsi da parte dello Stato delle somme anticipate sulle quote comunitaria e statale ridotte nel DOCUP 5b) a seguito della riprogrammazione pro terremoto Marche e Umbria.
1997--
1998--
1999--
20009.850.289.584
TOTALE9.850.289.584


28. La spesa autorizzata dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è variata e così autorizzata nella misura di seguito indicata:
Capitolo 2495
Spese per la prosecuzione, il completamento e l'esecuzione di opere di sistemazione idrogeologica nei bacini montani ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 dicembre 1986, n. 879 - ripristino fondi statali disimpegnati.
Art. 2, comma 1, l. 1.12.1986, n. 879, art. 19, comma 4, L.R. 28.11.1997, n. 36
1997--
199819.079.710.416
1999- 28.930.000.000
20009.850.289.584
TOTALE--


29. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata:
Capitolo 7015
(modifica denominazione)
Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 a titolo di anticipazione della quota statale di cofinanziamento FERS conseguente alla riprogrammazione pro terremoto - fondi regionali.
Art. 91, comma 2, L.R. 13.7.1998, n. 12, art. 1 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5b) art. 15, L.R. 28.8.1995, n. 35, come modificato dall'art. 16, comma 15, L.R. 8.4.1997, n. 10
1997--
19989.433.959.745
1999--
2000--
TOTALE9.433.959.745


30. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata:
Capitolo 7016
Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 a titolo di cofinanziamento regionale delle quote statale e comunitaria FERS anticipate a seguito della riprogrammazione pro terremoto - fondi regionali.
Art. 91, comma 2, L.R. 13.7.1998, n. 12, art. 1 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5b), art. 15, L.R.28.8.1995, n. 35, come modificato dall'art. 16, comma 15, L.R. 8.4.1997, n. 10
1997--
19982.405.936.223
1999--
2000--
TOTALE2.405.936.223


31. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata:
Capitolo 7018
(di nuova istituzione - Rubrica n. 27 - programma 4.1.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - Sezione X)
Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 a titolo di anticipazione della quota FERS conseguente alla riprogrammazione pro terremoto - fondi regionali.
Art. 91, comma 2, L.R. 13.7.1998, n. 12, art. 1 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5b), art. 15, L.R. 28.8.1995, n. 35, come modificato dall'art. 16, comma 15,
L.R. 8.4.1997, n. 10
1997--
19987.985.040.000
1999--
2000--
TOTALE7.985.040.000


32. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata:
Capitolo 7019
(di nuova istituzione - Rubrica n. 27 - programma 4.1.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - Sezione X)
Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 a titolo di cofinanziamento regionale delle quote statale e comunitaria FEAOG anticipate a seguito della riprogrammazione pro terremoto - fondi regionali.
Art. 1 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5b), art. 15 L.R. 28.8.1995, n. 35, come modificato dall'art. 16, comma 15, L.R. 8.4.1997, n. 10
1997--
19982.867.686.660
1999--
2000--
TOTALE2.867.686.660


33. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata:
Capitolo 7020
(di nuova istituzione - Rubrica n. 27 - programma 4.1.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - Sezione X)
Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 a titolo di anticipazione della quota statale di cofinanziamento FEAOG conseguente alla riprogrammazione pro terremoto - fondi regionali.
Art. 1 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5b), art. 15 L.R. 28.8.1995, n. 35, come modificato dall'art. 16, comma 15, L.R. 8.4.1997, n. 10
1997--
19986.680.358.960
1999--
2000--
TOTALE6.680.358.960


34. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata:
Capitolo 7021
(di nuova istituzione - Rubrica n. 27 - programma 4.1.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - Sezione X)
Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 a titolo di anticipazione della quota FEAOG conseguente alla riprogrammazione pro terremoto - fondi regionali.
Art. 1 Regolamento CEE 20.7.1993 n. 2081 obiettivo 5b), art. 15 L.R. 28.8.1995, n. 35, come modificato dall'art. 16, comma 15, L.R. 8.4.1997, n. 10
1997--
19983.218.460.000
1999--
2000--
TOTALE3.218.460.000


35. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata:
Capitolo 7022
(di nuova istituzione - Rubrica n. 27 - programma 4.1.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - Sezione X)
Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 a titolo di cofinanziamento regionale delle quote statale e comunitaria FSE anticipate a seguito della riprogrammazione pro terremoto - fondi regionali.
Art. 1 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5b), art. 15 L.R. 28.8.1995, n. 35, come modificato dall'art. 16, comma 15, L.R. 8.4.1997, n. 10
1997--
19981.936.894.060
1999--
2000--
TOTALE1.936.894.060


36. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata:
Capitolo 7023
(di nuova istituzione - Rubrica n. 27 - programma 4.1.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - Sezione X)
Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 a titolo di anticipazione della quota statale di cofinanziamento FSE conseguente alla riprogrammazione pro terremoto - fondi regionali.
Art. 1 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5b), art. 15 L.R. 28.8.1995, n. 35, come modificato dall'art. 16, comma 15, L.R. 8.4.1997, n. 10
1997--
19987.747.585.940
1999--
2000--
TOTALE7.747.585.940


37. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata:
Capitolo 7024
(di nuova istituzione - Rubrica n. 27 - programma 4.1.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - Sezione X)
Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 a titolo di anticipazione della quota FSE conseguente alla riprogrammazione pro terremoto - fondi regionali.
Art. 1 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5b), art. 15 L.R. 28.8.1995, n. 35, come modificato dall'art. 16, comma 15, L.R. 8.4.1997, n. 10
1997--
19983.228.160.000
1999--
2000--
TOTALE3.228.160.000


38. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata:
Capitolo 800
Interventi per la cooperazione culturale e le manifestazioni transfrontaliere nell'ambito della iniziativa comunitaria Interreg II Italia-Slovenia - misura 2.1.2 - fondi regionali cofinanziamento FESR.
Art. 11 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2082, art. 13 terL.R. 20.1.1982, n. 10, come aggiunto dall'art. 14, comma 49, L.R. 12.2.1998, n. 3
1997--
199817.280.000
1999--
2000--
TOTALE17.280.000


39. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 801
Interventi per la cooperazione culturale e le manifestazioni transfrontaliere nell'ambito della iniziativa comunitaria Interreg II Italia-Slovenia - misura 2.1.2 - fondi statali cofinanziamento FESR.
Art. 11 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2082
1997--
199840.320.000
1999--
2000--
TOTALE40.320.000


40. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata:
Capitolo 802
Interventi per la cooperazione culturale e le manifestazioni transfrontaliere nell'ambito della iniziativa comunitaria Interreg II Italia-Slovenia - misura 2.1.2 - finanziamento FESR.
Art. 11 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2082
1997--
199857.600.000
1999--
2000--
TOTALE57.600.000


41. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa:
Capitolo 5480
Interventi per la cooperazione culturale e le manifestazioni transfrontaliere nell'ambito della iniziativa comunitaria Interreg II Italia-Slovenia - misura 2.1.1 - fondi regionali cofinanziamento FESR.
Art. 11 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2082, art. 13 terL.R. 20.1.1982, n. 10, come aggiunto dall'art. 14, comma 49, L.R. 12.2.1998, n. 3
1997--
1998- 17.280.000
1999--
2000--
TOTALE- 17.280.000


42. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa:
Capitolo 5481
Interventi per la cooperazione culturale e le manifestazioni transfrontaliere nell'ambito della iniziativa comunitaria Interreg II Italia-Slovenia - misura 2.1.1 - fondi statali cofinanziamento FESR.
Art. 11 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2082
1997--
1998- 40.320.000
1999--
2000--
TOTALE- 40.320.000


43. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa:
Capitolo 5482
Interventi per la cooperazione culturale e le manifestazioni transfrontaliere nell'ambito della iniziativa comunitaria Interreg II Italia-Slovenia - misura 2.1.1 - finanziamento FESR.
Art. 11 Regolamento CEE 20.7.1993, n. 2082
1997--
1998- 57.600.000
1999--
2000--
TOTALE- 57.600.000


Art. 16
1. All'articolo 16, comma 11, della legge regionale 3/1998, le parole << comma 4 >> sono sostituite dalle parole << comma 6 >>.
Art. 17
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.