LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 1998, n. 6

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/03/1998
Allegati:
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

CAPO I
 ARPA: FUNZIONI E ASSETTO ORGANIZZATIVO
SEZIONE I
 ISTITUZIONE DELL'ARPA
Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, con legge 21 gennaio 1994, n. 61, sono finalizzate al mantenimento, sviluppo e potenziamento delle attività di tutela e di promozione della qualità degli ecosistemi naturali e degli ecosistemi antropizzati, al controllo ed alla prevenzione dei fattori di degrado che hanno o che potrebbero avere conseguenze dirette o indirette sulla salute umana. In tale contesto la Regione Friuli-Venezia Giulia persegue l'obiettivo della massima integrazione e coordinamento delle attività svolte in materia ambientale ed igienico-sanitaria dai diversi livelli istituzionali, in armonia con la legge 8 giugno 1990, n. 142, con il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.
2. Le disposizioni della presente legge disciplinano altresì il riordino ed il funzionamento delle strutture preposte ai controlli ambientali, le modalità di erogazione dei servizi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente alla Regione ed ai suoi enti strumentali, agli enti locali ed ai loro consorzi, società partecipate ed aziende speciali, alle Aziende per i servizi sanitari, agli altri enti pubblici, nonché ai privati.
3. Ai fini di cui al comma 1, l' istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, di seguito denominata ARPA, e la sua operatività coordinata ed integrata, nelle modalità previste dall'articolo 17, con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, costituiscono l'avvio di un sistema regionale della prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria.
4. Le finalità di cui al comma 1 e l'ulteriore definizione del sistema regionale della prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria sono inoltre perseguiti anche attraverso il riordino delle competenze e delle funzioni amministrative in materia ambientale nella Regione Friuli-Venezia Giulia, anche in attuazione del decreto legislativo 9/1997.
5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di efficacia del decreto di costituzione ed approvazione dello statuto dell'ARPA, di cui all'articolo 2, comma 4, sentite le associazioni degli enti locali, delle organizzazioni imprenditoriali e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale, presenta al Consiglio Regionale un apposito disegno di legge di riordino delle competenze e delle funzioni amministrative in materia ambientale, così come previsto dall'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, come integrato dagli articoli 52 e 55 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 ferme restando in capo alla Regione le funzioni di carattere unitario ed in particolare quelle di pianificazione, programmazione, indirizzo, promozione e coordinamento, nonché di raccordo con lo Stato.
6. Con regolamenti da adottare in base ai medesimi criteri, principi direttivi e procedure di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, la Giunta regionale procede, comunque non oltre dodici mesi dalla nomina del Direttore generale, alla semplificazione delle procedure amministrative previste dalle leggi regionali nelle materie interessate dall'articolo 3 della presente legge, nonché all'abrogazione o sostituzione di controlli tecnico-amministrativi.
7. Per le finalità di cui al comma 6 la Giunta regionale attua i seguenti indirizzi:
a) applicazione del silenzio assenso, eccezion fatta per i pareri di tipo ambientale, nelle procedure di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato di competenza della Regione e degli enti locali;
b) attuazione delle modalità necessarie per la costituzione ed il funzionamento dello << sportello unico >>;
c) definizione, anche utilizzando convenzioni ed accordi, dei rapporti tra i diversi enti titolari di funzioni amministrative al fine di garantire l'operatività dello << sportello unico >>;
d) indizione di conferenze di servizi ai sensi della legislazione vigente;
e) revisione e riordino delle procedure amministrative e della loro tempistica.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 1, comma 1, L. R. 16/1998
Art. 2
 (Istituzione, natura giuridica e finalità dell'ARPA)
1. È istituita l' ARPA quale ente di diritto pubblico, preposto all'esercizio delle funzioni e delle attività tecniche per la vigilanza e il controllo ambientale, all'esercizio delle attività di ricerca e di supporto tecnico-scientifico, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario.
2. L' ARPA è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile ed è sottoposta agli indirizzi ed alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 13.
3. L' ARPA esercita le sue attribuzioni nell'ambito degli indirizzi e delle direttive della Regione. Svolge attività di supporto e consulenza tecnico-scientifica alle funzioni amministrative e di pianificazione e programmazione in materia di prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria esercitate dalla Regione, dalle Province, dai Comuni singoli o associati, dalle Aziende per i servizi sanitari e dalle ulteriori istituzioni pubbliche operanti nel settore.
4. Entro e non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, nomina il Direttore generale e contestualmente costituisce l'ARPA e ne approva lo statuto.
5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 sono definite ulteriori norme transitorie relative all'avvio dell'operatività dell'ARPA, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 10, nonché quelle norme necessarie a garantire la continuità delle attività e dei servizi trasferiti all'ARPA medesima.
Art. 3
 (Attribuzioni ed attività tecnico-scientifica)
1. L'ARPA, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 01 del decreto legge 496/1993, come inserito dalla legge di conversione 61/1994, per quanto non espressamente indicato dal presente comma, svolge, anche attraverso le sue articolazioni territoriali ed i settori tecnici, le seguenti attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente in ambito regionale:
a) controllo dei fattori fisici, chimici e biologici che regolano gli ecosistemi naturali e antropizzati, al fine di qualificare, quantificare e prevenire i fattori di inquinamento;
b) funzioni tecniche, anche a supporto delle amministrazioni competenti, di controllo sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti;
c) controllo ambientale delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti;
d) controllo ambientale in materia di protezione dall'inquinamento elettromagnetico;
e) espletamento delle funzioni relative alla disciplina dell'igiene ambientale, comprese le diverse articolazioni funzionali dell'igiene del suolo, delle acque, dell'aria, nonché dell'igiene tecnica;
f) gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine, in collegamento con il sistema informativo dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari territoriali;
g) formulazione, su richiesta delle autorità amministrative competenti, di pareri concernenti gli aspetti tecnici e scientifici connessi alle funzioni di protezione e risanamento ambientale;
h) raccolta, elaborazione e diffusione dei dati e delle informazioni di interesse ambientale, nonché promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
i) educazione ambientale ed informazione pubblica sulla prevenzione dei rischi ambientali e sanitari, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, attivando anche adeguati sistemi informativi;
l) collaborazione alle attività di formazione, informazione ed aggiornamento professionale degli operatori del settore ambientale, con particolare riguardo ai dipendenti regionali e degli enti locali;
m) attività di studio, ricerca e controllo sui fenomeni fisici che caratterizzano l'ambiente marino e costiero;
n) attività di studio, ricerca e controllo per la tutela dall'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti termici in ambienti di vita;
o) realizzazione, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, di iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteoclimatologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
p) collaborazione con l' Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) ed altri enti ed istituzioni operanti nel settore della prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria;
q) collaborazione a livello tecnico-scientifico con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile ed ambientale nei casi di emergenza;
r) supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;
s) supporto tecnico-scientifico alla Regione ai fini dell'elaborazione dei piani regionali di intervento per la prevenzione ed il controllo ambientale e la verifica della salubrità degli ambienti di vita;
t) supporto tecnico di indirizzo generale alle amministrazioni competenti all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale;
u) supporto tecnico e validazione scientifica, ove richiesti, relativamente ai dati ambientali descritti nei progetti proposti, per gli uffici regionali incaricati dell'analisi degli studi di impatto ambientale e della gestione della procedura per la valutazione dell'impatto ambientale, di cui alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, nonché collaborazione alla redazione di manualistica, modellistica e linee-guida per l'elaborazione omogenea degli studi di impatto ambientale;
v) supporto tecnico-scientifico ai progetti di ricerca e diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, anche finalizzato all'attuazione del regolamento (CEE) n. 880/1992 del Consiglio, del 23 marzo 1992, sul marchio di qualità ecologica (ecolabel) e del regolamento (CEE) n. 1836/1993 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sul sistema di ecogestione ed audit;
z) supporto tecnico alla Regione ed agli enti locali, nell'esercizio delle funzioni inerenti la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale, di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
z bis) svolge le funzioni di supporto tecnico operativo del Centro funzionale decentrato (CFD) della Protezione civile, mediante la modellistica meteorologica previsionale a supporto delle attività di prevenzione della Protezione civile regionale.
(1)
2. L' ARPA può fornire prestazioni a favore di privati, purché compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 ad essa affidate, e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto. Su proposta del Direttore generale che individua le tipologie e disciplina l'esercizio delle suddette prestazioni, la Giunta regionale approva il tariffario per la remunerazione delle prestazioni stesse.
Note:
1Lettera z bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, L. R. 3/2014
Art. 4
 (Controllo e vigilanza)
1. Sono soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti e loro modificazioni:
a) i programmi annuali e pluriennali e i relativi bilanci preventivi;
b) i bilanci di esercizio;
c) il regolamento di organizzazione.
(2)
2. Ai fini del controllo gli atti di cui al comma 1 sono inviati entro cinque giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, che ne cura l'istruttoria anche avvalendosi di altri uffici regionali competenti per materia.
3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dal ricevimento.
4. I termini di cui al comma 3 sono interrotti per una sola volta se prima della loro scadenza sono richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.
5. Con provvedimento motivato, la Giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche nei confronti dell'ARPA.
6. Ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto legge 496/1993, come inserito dalla legge di conversione 61/1994, il Direttore generale dell'ARPA fornisce al Presidente della Giunta regionale, o se delegato all'Assessore all'ambiente, nei termini dallo stesso stabiliti, tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 3 da art. 12, comma 3, L. R. 16/2008
2Comma 1 sostituito da art. 137, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
3Parole sostituite al comma 2 da art. 137, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 17/2010
4Parole sostituite al comma 2 da art. 137, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 17/2010
5Comma 3 sostituito da art. 137, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
Art. 5
 (Rapporti con gli enti istituzionali)
1. L'ARPA svolge per la Regione, gli enti locali ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari della regione attività di consulenza, di supporto tecnico-scientifico ed analitiche.
2. Nelle materie di cui alla presente legge la Regione, gli enti locali e le Aziende per i servizi sanitari si avvalgono obbligatoriamente dell'ARPA per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.
2 bis. La Regione si avvale del supporto tecnico-scientifico di ARPA per l'attuazione di progetti comunitari che richiedono l'analisi e il monitoraggio degli impatti ambientali, nonché l'elaborazione di dati e di modelli ambientali anche dinamici.
3. L'ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari svolgono le proprie attività in maniera coordinata ed integrata, sulla base del Regolamento di cui all'articolo 22, comma 5, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, da assumersi, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente di concerto con l'Assessore regionale alla sanità, entro 150 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 4. Con tale regolamento sono altresì individuate le fattispecie soggette all'obbligo di cui al comma 2.
4. Le strutture laboratoristiche dell'ARPA svolgono funzioni di supporto tecnico-specialistico nei confronti della Regione, degli enti locali ed in particolare delle Aziende per i servizi sanitari, a cui pertanto non è consentito mantenere o attivare propri laboratori di analisi e gestire sistemi o apparecchiature destinati al controllo ambientale ed alla prevenzione collettiva per gli aspetti derivanti dai fattori di rischio ambientale.
5. Con apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 12, sono disciplinate le prestazioni erogate dall'ARPA ai sensi dei commi 1, 2, 2 bis e 4.
5 bis. Gli oneri connessi all'avvalimento di ARPA, da parte della Regione ai sensi del comma 2 bis, fanno carico ai capitoli di spesa del bilancio regionale istituiti a fronte della realizzazione dei singoli progetti comunitari.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 16/1998
2Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 44, lettera a), L. R. 11/2011
3Parole aggiunte al comma 5 da art. 12, comma 44, lettera b), L. R. 11/2011
4Comma 5 bis aggiunto da art. 5, comma 49, lettera a), L. R. 18/2011
SEZIONE II
 ORDINAMENTO DELL'ARPA
Art. 6
 (Organi dell'ARPA)
1. Sono organi dell'ARPA:
a) il Direttore generale;
b) il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 7
 (Direttore generale)
1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale o laurea specialistica o diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento;
b) comprovata esperienza dirigenziale almeno quinquennale;
c) elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale;
d) assenza delle situazioni di incompatibilità di cui all' articolo 8, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).
(7)
2. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPA ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARPA stessa e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e dal Comitato di indirizzo e verifica previsto dall'articolo 13, nonché della gestione dell'ARPA.
3. I compiti e le funzioni del Direttore generale sono stabiliti statutariamente. Lo stesso provvede in particolare:
a) alla definizione e adozione dei programmi annuali e pluriennali e dei relativi bilanci preventivi;
b) all'adozione del regolamento di organizzazione;
c) all'adozione del conto consuntivo;
d) alla nomina di un Direttore tecnico-scientifico e un Direttore amministrativo, assunti con provvedimento motivato e responsabili nei suoi confronti;
e) alla gestione del personale, compresa la definizione ed adozione della pianta organica e la stipula dei relativi contratti anche integrativi;
f) all' assegnazione delle risorse finanziarie ai Dipartimenti provinciali;
g) alla redazione della relazione annuale sulla gestione prevista dall'articolo 11, comma 8;
h) alla stipula di contratti e convenzioni;
i) ad assicurare l'uniformità dei livelli e della qualità dei servizi.
4.Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento i contenuti di tale contratto, ivi compresa la determinazione degli emolumenti, con riferimento ai criteri stabiliti per i direttori centrali dell'Amministrazione regionale. L'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con qualsiasi carica elettiva pubblica.
5. Il conferimento dell' incarico di Direttore generale a dirigenti pubblici determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.
6. Il contratto di lavoro del Direttore generale è rinnovabile una sola volta.
7. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di leggi, nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, può provvedere alla revoca del Direttore generale con conseguente risoluzione del contratto di lavoro.
8. Nell' ipotesi di revoca di cui al comma 7 ai Direttori tecnico-scientifico e amministrativo si applica la previsione di cui al comma 6 dell'articolo 9.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 14, L. R. 12/2006
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 39, L. R. 9/2008
3Lettera g) del comma 3 sostituita da art. 137, comma 2, L. R. 17/2010
4Lettera a) del comma 3 sostituita da art. 5, comma 49, lettera b), L. R. 18/2011
5Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 5, comma 49, lettera c), L. R. 18/2011
6Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 15, L. R. 15/2014
7Comma 1 sostituito da art. 4, comma 6, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8Parole soppresse al comma 4 da art. 84, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
9Parole sostituite al comma 4 da art. 84, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
Art. 8
 (Collegio dei revisori contabili)
1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione del Consiglio regionale espressa con voto limitato.
2. Il Collegio resta in carica per tre anni. I membri del Collegio possono essere revocati per giusta causa e possono rinunciare all'incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata al Presidente della Giunta regionale ed al Direttore generale dell'ARPA.
3. Lo statuto dell' ARPA definisce i casi di decadenza, revoca e sostituzione dei membri effettivi, nonché le relative procedure.
4. Il Collegio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.
5. Per l' espletamento della propria attività al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio è dovuta un'indennità annuale da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale.
6. Il Collegio dei revisori contabili vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento. Il Collegio accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale sull'andamento dell'ARPA. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Art. 9
 (Direttore tecnico-scientifico e Direttore amministrativo)
1. Il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore tecnico-scientifico e da un Direttore amministrativo che sono preposti a specifiche strutture come funzionalmente individuate nel regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10.
2. Il Direttore tecnico-scientifico ed il Direttore amministrativo sono nominati con provvedimento motivato del Direttore generale e sono responsabili nei confronti dello stesso.
3. Il Direttore tecnico-scientifico è scelto tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche, abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico- scientifica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche o private.
4. Il Direttore amministrativo è scelto tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, abbiano svolto per almeno cinque anni qualificate attività in materia di direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche o private.
5. Il rapporto di lavoro del Direttore tecnico-scientifico e del Direttore amministrativo è regolato da un contratto di diritto privato di durata massima quinquennale il cui schema tipo è approvato dalla Giunta regionale. L'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con qualsiasi carica elettiva pubblica e, se conferito a dirigenti pubblici, ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il trattamento economico è determinato con riferimento ai criteri previsti per i vicedirettori centrali dell'Amministrazione regionale.
6. Essi cessano comunque dall' incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore generale e possono essere, anche singolarmente, riconfermati.
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 85, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 10
 (Regolamento di organizzazione)
1. Il Direttore generale adotta, sentiti i Direttori tecnico-scientifico ed amministrativo, i Direttori dei Dipartimenti provinciali ed i dirigenti preposti ai settori tecnici di cui all'articolo 14, il regolamento dell'ARPA entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto di cui all' articolo 7, comma 4. Il Regolamento può essere modificato con la medesima procedura. In sede di prima applicazione della presente legge il Direttore adotta il Regolamento, sentiti i Direttori tecnico-scientifico ed amministrativo ed i responsabili dei Presidi Multizonali di Prevenzione.
2. Il Regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPA ed in particolare definisce:
a) l' assetto organizzativo, articolato ai sensi dell'articolo 03, comma 3, del decreto legge 496/1993, come inserito dalla legge di conversione 61/1994, nonché i compiti, le dimensioni e le forme di direzione e di coordinamento delle strutture dell'ARPA sulla base della distribuzione di competenze di cui all'allegato 1;
b) le forme di consultazione e il diritto all'accesso alle informazioni di cui all'articolo 20;
c) le modalità per la prestazione da parte dell'ARPA di attività tecnico-scientifiche e di servizi di informazione e documentazione a favore di terzi, nonché quella a condizioni di particolare favore ad associazioni in particolare di protezione ambientale e di tutela dei consumatori prive di scopo di lucro rappresentative di istanze sociali;
d) le norme di contabilità, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, definendo, altresì, i centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico;
e) le modalità di acquisizione di specifiche consulenze professionali, collaborazioni esterne o di personale a contratto a tempo determinato;
f) l' organizzazione tecnica ed amministrativa, nonché l'attribuzione di specifiche competenze tecniche con valenza territoriale, interprovinciale o regionale, e la dotazione organica dei Dipartimenti provinciali e dei settori tecnici di cui all'articolo 14;
g) le modalità di collaborazione con le Università di Trieste ed Udine per la eventuale prosecuzione delle attività del Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale, in riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere i) ed l), previa valutazione dei risultati della fase di avvio.
3. Il Regolamento deve inoltre ispirarsi:
a) alla programmazione delle attività e degli interventi;
b) all' integrazione, al coordinamento e alla flessibilità di tutte le diverse articolazioni funzionali di cui all'articolo 14;
c) all'interdisciplinarietà e alla specializzazione, nonché alla responsabilità individuale rispetto al raggiungimento dei risultati attesi;
d) alla collaborazione dell'articolazione centrale e periferica con tutti i livelli istituzionali;
e) alla fissazione e alla verifica degli obiettivi di qualità delle attività tecniche e scientifiche;
f) all'efficacia ed all'omogeneità delle attività di prevenzione, vigilanza e controllo ambientale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 16/1998
Art. 11
 (Processo di programmazione e controllo)
1. Il processo di programmazione di ARPA, che si articola in programmazione annuale e triennale, si raccorda con il processo di programmazione della Regione e degli enti locali, nell'ambito delle priorità e degli indirizzi stabiliti dal Comitato di indirizzo e verifica ai sensi dell'articolo 13.
2. Costituiscono strumenti della programmazione triennale il programma triennale e il relativo bilancio pluriennale di previsione.
3. Costituiscono strumenti della programmazione annuale il programma annuale e il relativo bilancio di previsione.
4. Entro il 15 agosto di ogni anno il Direttore generale di ARPA predispone il progetto degli strumenti di programmazione annuale e triennale e lo trasmette, per il tramite della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, al Comitato di indirizzo e verifica di ARPA al fine di acquisirne il parere.
4 bis. La Giunta regionale, entro il 15 dicembre di ogni anno, approva le linee di indirizzo per ARPA con le quali sono definiti gli obiettivi generali e le priorità di intervento per la stesura del programma annuale e triennale dell'Agenzia.
5. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Direttore generale di ARPA, in coerenza con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, in armonia con le convenzioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto delle proposte dei Comitati tecnici provinciali di coordinamento di cui all'articolo 15, adotta contestualmente gli atti di programmazione annuale e triennale e li trasmette, corredati del parere del Collegio dei revisori contabili di ARPA, alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
6. Qualora il bilancio economico preventivo di ARPA non sia approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ARPA può sostenere costi nei limiti di un dodicesimo di quanto previsto nel bilancio adottato per ogni mese di pendenza del procedimento.
7. Nel contesto del processo di controllo della gestione, il Direttore generale è responsabile del risultato della gestione aziendale. Il Direttore generale verifica mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse di cui dispone, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. A tal fine valuta, con periodicità almeno trimestrale, l'andamento dei costi rispetto agli obiettivi di budget.
8. Il bilancio d'esercizio, costituito dalla relazione del Direttore generale sulla gestione, dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario è adottato entro il 30 aprile di ciascun anno ed è trasmesso, corredato della relazione del Collegio dei revisori contabili di ARPA, alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.
Note:
1Articolo sostituito da art. 137, comma 3, L. R. 17/2010
2Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 49, lettera d), L. R. 18/2011
3Comma 4 bis aggiunto da art. 5, comma 49, lettera e), L. R. 18/2011
4Parole sostituite al comma 5 da art. 5, comma 49, lettera f), L. R. 18/2011
5Parole soppresse al comma 4 bis da art. 1, comma 18, L. R. 5/2017
Art. 12
 (Convenzioni con enti pubblici)
1. Per l' esercizio delle funzioni tecniche in materia ambientale di competenza ai sensi dell'articolo 14 della legge 142/1990 le Province si avvalgono delle strutture provinciali dell'ARPA. Con apposite convenzioni da stipularsi tra la Regione e le Province, sentito il Direttore generale dell'ARPA, vengono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle strutture tecniche dell'ARPA.
2. Per l' esercizio delle funzioni tecniche delle Aziende per i servizi sanitari regionali, ferma restando la regolamentazione di cui all'articolo 5, comma 3, l'ARPA stipula apposite convenzioni con le Aziende medesime.
3. I Comuni singoli o associati o consorziati ovvero le Comunità montane e collinare nell'esercizio delle funzioni in materia ambientale attribuite ai sensi della legge 142/1990, si avvalgono delle strutture dell'ARPA secondo apposite convenzioni da stipularsi sulla base di una convenzione-tipo elaborata dalla Regione.
4. L' ARPA ed i soggetti pubblici interessati possono stipulare convenzioni o contratti, anche circoscritti per ambiti territoriali, funzionali e temporali, per prestazioni aggiuntive e per altre attività rispetto a quelle di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Le convenzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, da definirsi, in sede di prima applicazione, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, individuano le attività tecniche a supporto degli enti interessati, nonché i livelli qualitativi e quantitativi, i tempi e i costi delle prestazioni erogate, precisando quali debbano essere obbligatoriamente rese a titolo gratuito.
SEZIONE III
 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLA PREVENZIONE
Art. 13
 (Comitato di indirizzo e verifica)
1. La Regione, per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo nella definizione degli obiettivi e dei programmi dell'ARPA, nell'ambito del coordinamento ed integrazione dei diversi livelli istituzionali, istituisce, con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Comitato di indirizzo e di verifica composto da:
a) l'Assessore regionale all' ambiente con funzioni di Presidente;
b) l'Assessore regionale alla sanità o suo delegato;
c) l'Assessore regionale alle foreste o suo delegato;
d) l'Assessore regionale all' agricoltura o suo delegato;
e) l'Assessore regionale alla protezione civile o suo delegato;
f) l'Assessore regionale all' industria o suo delegato;
g) i Presidenti delle Province o loro delegati;
h) un rappresentante designato dalla Associazione Nazionale Comuni Italiani in rappresentanza delle amministrazioni comunali;
i) un rappresentante designato d' intesa tra le organizzazioni imprenditoriali del settore agricolo, artigianale e industriale;
l) un rappresentante designato d' intesa tra le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 133, comma 2 bis, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come modificato dall'articolo 62 della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34, e le associazioni per la difesa dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. In caso di mancata designazione dei componenti di cui alle lettere i) ed l) del comma 1 entro 30 giorni dalla data della richiesta, provvede direttamente il Presidente della Giunta regionale.
3. In caso di votazione paritaria prevale il voto del Presidente.
4. Alle sedute del Comitato partecipa il Direttore generale dell'ARPA. Possono essere altresì invitati i Direttori dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA e i responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, nonché altri direttori di strutture regionali eventualmente interessate.
5. Al Comitato compete indirizzare le attività dell'ARPA al fine di raggiungere gli obiettivi e realizzare i programmi delineati, nonché verificare l'andamento generale dell'attività della stessa e l'uniformità dei livelli e della qualità dei servizi, esprimendo alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte.
6. Il Comitato dura in carica 5 anni e si riunisce di norma ogni quadrimestre ed ogni qualvolta il suo Presidente ne chieda la convocazione, ovvero quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 5 da art. 4, comma 10, L. R. 12/2006
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 2, L. R. 16/2008
Art. 14
 (Articolazione organizzativa dell'ARPA)
1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge l'ARPA è organizzata a livello centrale anche in settori tecnici corrispondenti alle principali aree d'intervento, individuati dal Regolamento di cui all'articolo 10, e articolata in Dipartimenti provinciali a livello territoriale.
2. L' organizzazione centrale, retta dal Direttore generale, deve svolgere almeno le seguenti funzioni:
a) le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, alla formazione ed aggiornamento del personale, al coordinamento tecnico delle attività, nonché ogni altra attività utile al fine di dare omogeneità ed unitarietà ai servizi su scala regionale;
b) i rapporti di coordinamento, ai fini della programmazione dell'attività, con l'Agenzia regionale della sanità e le Aziende per i servizi sanitari;
c) le attività connesse a specifiche attribuzioni previste dall'articolo 3 e realizzabili nel modo più efficace su scala regionale;
d) le attività relative alla gestione dei dati, alla documentazione ed informazione rivolte alla generalità degli utenti.
3. In relazione al grado di complessità delle funzioni, alla direzione dei settori di cui al comma 1 può essere preposto personale appartenente al livello dirigenziale.
4. Le strutture territoriali sono costituite dai Dipartimenti provinciali, deputati all'espletamento delle attività tecnico-strumentali e di quelle operative di vigilanza e controllo sul territorio, nonché alla realizzazione di programmi di competenza o di compiti ulteriormente attribuiti dal Regolamento di cui all'articolo 10, godendo di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal Direttore generale. I Dipartimenti provinciali si articolano in Servizi che possono essere organizzati anche in riferimento alla strutturazione territoriale delle Aziende per i servizi sanitari. Presso ogni Dipartimento è previsto inoltre un Servizio riguardante l'igiene tecnica ed ambientale con il compito di valutare i dati ambientali. In relazione al grado di complessità delle funzioni, alla direzione dei Servizi può essere preposto personale appartenente al livello dirigenziale.
5. Ad ogni Dipartimento provinciale è preposto un direttore, nominato dal Direttore generale e responsabile nei confronti dello stesso.
6. Il personale di cui ai commi 3 e 5 può essere assunto anche con contratto di lavoro di diritto privato.
7. Le articolazioni funzionali sono individuate, a livello sia centrale sia provinciale, sulla base delle principali aree di intervento dell'ARPA.
8. La dotazione organica dei Dipartimenti, l'organizzazione tecnica ed amministrativa, nonché l'attribuzione di specifiche competenze tecniche con valenza territoriale interprovinciale o regionale sono definite dal Regolamento di cui all'articolo 10. Con il medesimo Regolamento viene altresì:
a) istituito, in considerazione della consistenza territoriale e demografica, un coordinamento tra i Dipartimenti provinciali di Gorizia e di Trieste finalizzato al miglior utilizzo delle risorse attraverso l'unificazione di alcuni servizi generali che consenta l'abbattimento dei costi fissi;
b) individuata una struttura di pronto intervento al fine di garantire, ventiquattro ore su ventiquattro, l'immediata valutazione di situazioni a rischio.
Art. 15
 (Comitati tecnici provinciali di coordinamento)
1. Al fine di garantire il necessario coordinamento tecnico delle attività dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA con i Servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali e comunali, nonché con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, ciascuna Provincia costituisce un Comitato tecnico provinciale di coordinamento con il compito di:
a) elaborare proposte relative al programma annuale di attività del relativo Dipartimento ed alla sua migliore attuazione;
b) formulare proposte in ordine ai contenuti delle convenzioni di cui all'articolo 12 ed al loro aggiornamento;
c) fornire al Direttore generale eventuali elementi ritenuti sostanziali per il miglior coordinamento a livello provinciale.
2. Tale Comitato è composto da:
a) il dirigente della struttura competente in materia ambientale della Provincia, che lo presiede;
b) il Direttore del Dipartimento provinciale dell'ARPA;
c) i responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari della provincia.
3. Partecipano alle sedute i Direttori tecnico- scientifico e amministrativo dell'ARPA.
4. Il Comitato tecnico provinciale di coordinamento è convocato dal suo Presidente almeno tre volte l'anno o su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Direttore generale dell'ARPA.
Art. 16
 (Attività di vigilanza dell'ARPA)
1. Ai sensi dell' articolo 2 bis del decreto legge 496/1993, come aggiunto dalla legge di conversione 61/1994, nell' espletamento delle attività tecniche di controllo e di vigilanza di cui alla presente legge il personale dell'ARPA accede agli impianti ed alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni ed i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti.
2. Il Direttore generale dell' ARPA, con proprio atto, individua il personale che svolge le funzioni di cui al comma 1. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPA. Il Direttore generale può inoltre, con proprio atto, individuare fra tale personale chi deve disporre anche della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e ne fa proposta al Prefetto competente.
3. Il personale di cui al comma 2 collabora con il personale del Corpo forestale regionale nell'attività di accertamento e repressione delle violazioni in materia ambientale.
4. Il Direttore generale dell' ARPA predispone il programma annuale di attività, di cui all'articolo 11, per la parte relativa alla vigilanza ed ai controlli ambientali, sentito il Direttore regionale delle foreste.
SEZIONE IV
 RAPPORTI ISTITUZIONALI E CONSULTIVI DELL'ARPA
Art. 17
 (Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra l'ARPA
e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi
sanitari)
1. L' ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari svolgono in modo coordinato ed integrato le rispettive funzioni ed attività secondo le disposizioni contenute nel Regolamento di cui all'articolo 5, comma 3, nonché secondo il riparto delle competenze di cui all'allegato 1, che individua le responsabilità prevalenti ed il soggetto referente per l'esercizio delle competenze che presentino valenza sia ambientale che sanitaria.
2. Al soggetto cui è assegnata la competenza prevalente spetta la responsabilità del procedimento, che, di norma, è svolto con il concorso esplicito dell'altro soggetto per quanto di propria competenza.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta congiunta degli Assessori regionali all'ambiente ed alla sanità, può specificare, integrare ed aggiornare il riparto di competenze di cui all'allegato 1 e la correlata individuazione della responsabilità prevalente del soggetto referente.
Art. 18
 (Consulenza e collaborazioni)
1. L' ARPA stabilisce, secondo le modalità individuate dallo statuto, rapporti di collaborazione ed interscambio con le Università, con altri enti o soggetti operanti nel campo della ricerca ambientale ovvero con enti o soggetti specializzati in possesso di particolari competenze tecniche, ivi compresi quelli operanti nella Comunità di Lavoro di Alpe-Adria.
Art. 19
 (Coordinamento con l'Agenzia europea per l'ambiente,
l'ANPA e gli altri istituti operanti nel settore)
1. La Regione stipula con l' Agenzia europea per l'ambiente, di cui al regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, con l'ANPA, di cui al decreto legge 496/1993, convertito dalla legge 61/1994, e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attività dell'ARPA.
2. L' ARPA collabora con l' Agenzia europea per l'ambiente e con l'ANPA in attuazione delle convenzioni di cui al comma 1.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti ed istituti pubblici ed i consorzi a prevalente partecipazione pubblica aventi carattere scientifico, istituiti in ambito regionale e svolgenti attività rientranti tra quelle di cui all'articolo 3, possono richiedere il loro assorbimento o inserimento nell'ARPA.
4. La Giunta regionale con specifico provvedimento, previo parere del Direttore generale dell'ARPA, assente alle precitate richieste determinandone le modalità di attuazione.
Art. 20
 (Consultazioni e diritto di accesso
all'informazione ed alla documentazione)
1. Il Regolamento dell' ARPA disciplina le forme di consultazione per la formulazione del programma annuale di attività da parte delle associazioni imprenditoriali di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste e di tutela degli interessi diffusi.
2. Per il diritto di accesso all' informazione ed alla documentazione si applicano le disposizioni di cui alla legislazione vigente in materia che saranno esplicitamente indicate nel Regolamento di cui all'articolo 10. In sede di prima applicazione dello stesso per disposizioni vigenti si intendono la legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabile, nonché il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39. Il Regolamento di cui all'articolo 10 deve altresì prevedere la creazione, presso ciascun Dipartimento provinciale, di un ufficio specificamente addetto anche a garantire la disponibilità delle informazioni e della documentazione disponibile in tutte le strutture dell'ARPA.
3. Ai fini della sensibilizzazione della popolazione l'ARPA formula e divulga, anche attraverso organi di informazione, una relazione annuale sullo stato dell'ambiente in base ai dati e alle informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività di competenza nell'anno precedente.
CAPO II
 GESTIONE FINANZIARIO-CONTABILE
Art. 21
 (Dotazione finanziaria dell'ARPA)
1. Le entrate dell'ARPA sono costituite da:
a) un finanziamento annuale della Regione, destinato alla copertura dei costi di funzionamento dell'Agenzia per l'espletamento sul territorio regionale delle attività istituzionali connesse alle funzioni di protezione e controllo ambientali e di prevenzione igienico sanitaria, determinato ai sensi dell' articolo 4, comma 10, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006);
a bis)   ( ABROGATA )
b) gli introiti derivanti dalle tariffe indicate e stabilite con le modalità di cui all'articolo 02, comma 4, del decreto legge 496/1993, come inserito dalla legge di conversione 61/1994;
c) la quota parte del fondo di cui all'articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5, come determinata annualmente dalla Giunta regionale;
d) ulteriori finanziamenti previsti dal bilancio regionale;
e) finanziamenti finalizzati dallo Stato per le attività svolte dall'ARPA;
f) ulteriori finanziamenti delle Province e dei Comuni non compresi nelle quote di cui alla lettera b);
g) eventuali finanziamenti della Comunità europea per progetti specifici;
h) proventi derivanti da attività svolte nei confronti di terzi;
i) eventuali lasciti e donazioni.
2. Per consentire l' impianto, nonché il primo avvio dell'ARPA l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla stessa un finanziamento di lire 3.000 milioni, per il cui utilizzo, da effettuarsi entro il 31 dicembre 1999 da parte del Direttore generale, si prescinde, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, dall'approvazione di un bilancio preventivo di spesa con l'obbligo della sola rendicontazione, da trasmettere entro il 30 aprile 2000.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 16/1998
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 7, L. R. 18/2000
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 12, L. R. 12/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 12, comma 9, L. R. 16/2008
4Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 6, L. R. 16/2008
5Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 12, comma 7, L. R. 16/2008
6Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 12, comma 8, L. R. 16/2008
7Parole sostituite alla lettera a bis) del comma 1 da art. 5, comma 81, L. R. 18/2011
8Lettera a bis) del comma 1 sostituita da art. 178, comma 1, L. R. 26/2012
9Integrata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2013
10Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2013
11Vedi la disciplina transitoria della lettera a bis) del comma 1, stabilita da art. 3, comma 1, L. R. 23/2013
12Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 14, L. R. 23/2013
13Lettera a bis) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 15, L. R. 23/2013
Art. 22
 (Gestione economico-patrimoniale)
1. L' ARPA ha un patrimonio ed un bilancio proprio.
2. Per la gestione economico - patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio e contabilità in vigore per le Aziende per i servizi sanitari della Regione Friuli-Venezia Giulia.
3. Il Regolamento di cui all' articolo 10 disciplina anche la contabilità dell'ARPA, definendo i centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico.
4. L'esercizio finanziario di ARPA coincide con l'anno solare.
5. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 16/1998
2Comma 4 sostituito da art. 137, comma 4, L. R. 17/2010
CAPO III
 NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 16/1998
2Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 2, L. R. 16/1998
3Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 3, L. R. 16/1998
4Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 4, L. R. 16/1998
5Comma 6 bis aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 16/1998
6Comma 6 ter aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 16/1998
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/1999
8Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 24

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 3, L. R. 21/2001
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 13, comma 1, L. R. 20/2002
3Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 26

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 1, L. R. 16/1998
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 28

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 29

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 16/1998
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 30
 (Norme transitorie)
1. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale, in relazione al disposto di cui al comma 3 dell'articolo 23, fino alla data del 1° luglio 1999 valgono le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto legge 496/1993, convertito con modificazioni dalla legge 61/1994.
2. In attesa dell' emanazione delle relative norme di settore, l'esercizio dell'attività di controllo da parte dell'ARPA, è limitato alla fase dell'accertamento, con segnalazione all'autorità preposta all'irrogazione delle relative sanzioni.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 1, L. R. 16/1998
Art. 31
 (Norma finale)
1. Dall' entrata in vigore della presente legge cessa la competenza del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (CRIA) a svolgere le funzioni analoghe a quelle previste dal comma 1 dell'articolo 3.
Art. 32
 (Sede dell'ARPA)
1. La sede dell' ARPA sarà individuata dallo Statuto, come approvato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, in base a criteri di economicità, baricentricità ed efficienza.
Art. 33
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, lettera a), nello stato di previsione della spesa dei bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 è istituito per memoria, a decorrere dal 1999, alla Rubrica n. 15 - programma 1.1.1 - spese correnti - Categoria 1.5 - il capitolo 2255 (1.1.155.2.08.29) con la denominazione << Finanziamento all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) per le spese di funzionamento e l'attività istituzionale >>.
2. La quota annua di finanziamento dell'ARPA a valere sul fondo di cui all'articolo 11 della legge regionale 5/1997, come prevista dall'articolo 9, comma 19, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, approvata dal Consiglio regionale il 29 dicembre 1997 e dall' articolo 21, comma 1, lettera c), è a carico del capitolo 2259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 e del bilancio per l' anno 1998 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
3. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2254 (1.1.155.2.08.29) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla Rubrica n. 15 - programma 1.1.1 - spese correnti - Categoria 1.5 - con la denominazione << Finanziamento per l'impianto e il primo avvio dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) >> e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'anno 1998.
4. All'onere di lire 3.000 milioni per l'anno 1998, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 30 dell'elenco n. 6 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 27 gennaio 1998, n. 7.
5. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 del precitato stato di previsione della spesa.
Art. 34
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.