Art. 69
(Inquadramento nel ruolo unico regionale)
1. Il personale che, ai sensi dell'
articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 514/1996, risulti in servizio alla data dell'1 gennaio 1997 presso gli Uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferiti alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'
articolo 1 del decreto legislativo 514/1996, e che non abbia esercitato l'opzione di cui al comma 3 entro il termine ivi previsto, purché formalmente assegnato agli uffici medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo l'equiparazione di cui all'allegata tabella B.
2. L'inquadramento ha effetto dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della facoltà di opzione di cui al comma 3 ed è riferito, senza valutare eventuali variazioni successive di qualifica o di livello apportati, anche con effetto retroattivo, dall'Amministrazione di provenienza alla situazione giuridica ed economica del personale all'1 gennaio 1997. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti carriere o qualifiche o livelli rivestiti presso l'Amministrazione di provenienza.
3. Il personale in servizio presso gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferiti alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'
articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 514/1996, ha diritto di chiedere il mantenimento in servizio presso l'Amministrazione dello Stato. Il personale che intenda esercitare tale diritto deve presentare apposita richiesta al Ministero di appartenenza, nonché, per conoscenza, alla Regione Friuli-Venezia Giulia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Al personale di cui al comma 1 spetta alla data d'inquadramento uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio in godimento alla medesima data presso l'ente di provenienza comprensivo degli aumenti periodici, nonché degli altri assegni fissi e continuativi;
b) quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.
5. Per la determinazione della quota di salario di riallineamento di cui al comma 4, lettera b), la data del 31 dicembre 1982 indicata al
secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 49/1984, va sostituita dalla data del 31 dicembre 1992. Per la determinazione del maturato in godimento di cui all'
articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984 per << stipendio in godimento al 31 dicembre 1982 >> si intende il trattamento economico in godimento alla data d'inquadramento di cui al comma 4, lettera a), e per << stipendio iniziale >> si intende lo stipendio iniziale individuato in base ai valori vigenti alla data di inquadramento indicati all'articolo 3, comma 4, del contratto collettivo di lavoro della Regione Friuli- Venezia Giulia relativo al biennio economico 1994-1995 e al biennio economico 1996-1997 stipulato in data 1 agosto 1997 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 dell'8 ottobre 1997. Al personale che viene inquadrato nella qualifica di dirigente per << stipendio iniziale >> si intende quello indicato dalla tabella B allegata alla
legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8.
6. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'
articolo 71 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44. Al fine dell'applicazione del
comma 3 dell'articolo 71 della legge regionale 44/1988 per << maturato in godimento >> si intende lo stipendio attribuito alla data di inquadramento ai sensi del comma 4, detratto lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza vigente alla data di inquadramento. Al medesimo personale viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'
articolo 1, comma 6, della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19, con riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993- 1994 presso l'Amministrazione di provenienza.
Art. 71
(Rapporto di lavoro a tempo parziale)
1. Il personale che al momento dell'inquadramento presta servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale mantiene la riduzione dell'orario, tranne espressa rinuncia, fino al 31 dicembre 1998, anche in deroga ai limiti numerici previsti dalla normativa regionale vigente. Con decorrenza 1 gennaio 1999 il personale inquadrato può usufruire della disciplina di lavoro a tempo parziale secondo i limiti e le modalità di applicazione previsti per il personale del ruolo unico regionale.
Art. 72
(Assunzioni di personale con contratto di lavoro
a tempo determinato)
1. Al fine di assicurare, a livello generale, la necessaria funzionalità degli uffici regionali e fronteggiare la grave situazione di carenza d'organico ed il conseguente accumulo di pratiche arretrate, nonché per consentire la corretta attuazione dei progetti obiettivo di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di 50 unità nella qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di consigliere giuridico-amministrativo- legale.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono finalizzate anche all'attuazione dei seguenti progetti obiettivo:
a) attuazione degli adempimenti connessi alle riforme fiscali previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 e dal decreto legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410;
b) attuazione degli adempimenti connessi alla riforma degli enti locali di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9;
c) attuazione degli adempimenti derivanti, in materia di sicurezza nel trattamento dei dati personali, dalle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675;
d) attuazione di adempimenti connessi ai programmi comunitari 2 e 5b;
e) attività delle Direzioni regionali particolarmente interessate da processi di riordino anche in relazione alla predisposizione di disegni di legge regionali;
f) attuazione degli adempimenti di cui all'articolo 42 della legge regionale 31/1997;
g) attuazione degli adempimenti connessi al decreto legislativo 514/1996.
4. Il rapporto di lavoro ha durata biennale prorogabile, per particolari esigenze, di un ulteriore biennio.
5. Al personale assunto ai sensi del presente articolo è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di assunzione. Trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla
legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, e successivi provvedimenti esecutivi, per il personale assunto con contratto di lavoro a termine.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 10/2001
2Comma 6 abrogato da art. 54, comma 1, lettera jj), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 73
(Assenze dal servizio)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere per il recupero delle somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell' articolo 3, commi 38, 39, 40 e 41, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e nell'articolo 22, commi 22, 23, 24, 25 e 26, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, con le modalità indicate dal
comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 31/1997 esclusivamente nei casi di assenza dal servizio non giustificata o usufruita in violazione dell'obbligo previsto dal
secondo comma dell'articolo 93 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come modificato dall'
articolo 13 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8.
2. La disposizione di cui al comma 1 esplica la propria efficacia con riferimento alle assenze verificatesi nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1994 e la data di disapplicazione delle disposizioni statali da parte dell'articolo 11 del contratto collettivo di lavoro della Regione Friuli-Venezia Giulia relativo ai bienni economici 1994-1995 e 1996-1997, sottoscritto l'1 agosto 1997 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 dell'8 ottobre 1997, e dell'
articolo 80, comma 7 bis, della legge regionale 18/1996, come introdotto dall'
articolo 7, comma 2, della legge regionale 31/1997.
3. La Regione è autorizzata alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a fronte di fattispecie di assenza diverse da quelle di cui al comma 1, da effettuarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 74
(Aggiornamento del personale dell'Agenzia)
1. Il Comitato di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), al fine di favorire l'aggiornamento del personale dell'Agenzia, propone un apposito programma formativo da realizzarsi a cura delle apposite strutture dell'Amministrazione regionale.
Art. 75
(Assegnazione e incarichi del personale)
1. Il personale del ruolo unico regionale già in servizio presso l'Agenzia regionale del lavoro rimane assegnato, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Agenzia regionale per l'impiego. Gli incarichi di preposizione alle strutture attribuiti ai dirigenti dell'Agenzia regionale del lavoro si intendono riferiti, dalla data di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 54, 55, 56, 57 e 58, alle strutture dell'Agenzia regionale per l'impiego corrispondenti per materia.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 40, 54, 55, 56, 57 e 58, hanno effetto decorso il termine previsto per l'esercizio della facoltà di opzione di cui al comma 3 dell'articolo 69.