LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 aprile 1997, n. 9

Modifiche alla legge regionale 22 giugno 1976, n. 22, recante: << Provvidenze a favore delle Associazioni di Enti Locali >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/1997
Materia:
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 1
 (Modifiche alla legge regionale 22/1976)
1.
Nella legge regionale 22 giugno 1976, n. 22, dopo l'articolo 1, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 12 maggio 1979, n. 20, è inserito il seguente:
<< Art. 1 bis
 
1. Le spese ammissibili ai sensi dell'articolo 1 sono quelle direttamente legate all'attività istituzionale di ciascuna Associazione.
2. Non sono comunque ammissibili le spese per l'organizzazione di convegni o incontri e per pubblicazioni in materia estranea alla competenza degli enti locali.
3. Non sono ammissibili le spese per le attività di propaganda o informazione nei sessanta giorni precedenti alle tornate elettorali nazionali amministrative o regionali.
4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano al Comitato regionale delle imprese pubbliche degli enti locali (CRIPEL). >>.