LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 aprile 1997, n. 8

Disposizioni sul sistema della Tesoreria Unica nel territorio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/1997
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 1
 
1. In attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, le norme relative al sistema della Tesoreria Unica nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia si applicano agli enti locali beneficiari di trasferimenti statali, con esclusione dei fondi trasferiti per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite agli enti locali.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 38, comma 1, L. R. 1/2000
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 9, L. R. 3/2012
3Comma 1 interpretato da art. 1, comma 2, L. R. 13/2000