LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 1997, n. 37

Disciplina degli interventi << de minimis >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/12/1997
Materia:
220.01 - Industria

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Legge interpretata da art. 3, comma 42, L. R. 17/2008
Art. 1
 (Regola)
1. L'Amministrazione regionale, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti a favore delle imprese, è autorizzata a concedere contributi applicando la regola << de minimis >>.
2. Sono esclusi da questo regime di intervento le imprese appartenenti a settori oggetto di norme comunitarie speciali in materia di aiuti, adottate sulla base di trattati CEE e CECA, e gli aiuti alle esportazioni.
3. Possono beneficiare dei contributi << de minimis >> tutte le imprese a prescindere dalla loro dimensione, con priorità per le piccole imprese.
4. Gli aiuti << de minimis >> sono previsti e disciplinati da leggi di settore.
Art. 2
 (Limiti)
1. L'aiuto << de minimis >> può raggiungere un importo massimo, fissato dalle norme comunitarie, pari a complessivi 100.000 ECU in tre anni solari consecutivi.
2. L'ammontare massimo del contributo << de minimis >> può essere raggiunto in una o più assegnazioni.
3. L'ammontare dei benefici concessi a ciascuna impresa, ai sensi della presente legge o di altri regimi di aiuto non autorizzati espressamente dall'Unione europea, non può in alcun caso superare nell'arco temporale dei tre anni i limiti di importo indicati al comma 1.
Art. 3
 (Cumulo)
1. L'importo massimo del contributo << de minimis >> comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato a tale titolo e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dall'Unione europea senza limite di cumulo.
Art. 4
 (Aggiornamento massimali)
1. Le eventuali modifiche apportate dalla Commissione europea relativamente all'importo massimo del contributo << de minimis >> e al limite temporale vengono adottate con decreto del Presidente della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 5
 (Valore dell'ECU)
1. Il valore per la conversione Lira/ECU è quello stabilito con decreto del Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, riferito all'anno antecedente l'assegnazione.
Art. 6
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.