<< Art.  89
       (Conformità urbanistica degli interventi da eseguirsi dalle
amministrazioni statali, da enti istituzionalmente
competenti, dall'Amministrazione regionale e da quelle
provinciali, nonché dai loro formali concessionari)
1.   Il  presente articolo disciplina i procedimenti  di localizzazione  delle  opere pubbliche,  che  non  siano  in contrasto  con  le  indicazioni  dei  programmi  di   lavori pubblici  di  cui  all'
articolo 14 della legge  11  febbraio 1994,  n.  109,  da eseguirsi da amministrazioni  statali  o comunque insistenti su aree del demanio statale, delle opere pubbliche  di  interesse statale da realizzarsi  dagli  enti istituzionalmente  competenti, delle opere  pubbliche  della Amministrazione  regionale e di quelle provinciali,  nonché delle   opere  pubbliche  da  eseguirsi  dai  loro   formali concessionari.
 2.   Per  le  opere  pubbliche statali  e  di  interesse statale  di  cui al comma 1 l'accertamento della conformità alle   prescrizioni  degli  strumenti  urbanistici   e   dei regolamenti  edilizi, salvo che per le opere destinate  alla difesa  militare,  è  fatto dallo  Stato  d'intesa  con  la Regione,  sentiti  gli enti locali nel cui  territorio  sono previsti  gli  interventi,  entro  centoventi  giorni  dalla richiesta da parte dell'amministrazione competente. Gli enti locali  esprimono il parere entro sessanta  giorni;  scaduto tale termine si prescinde da esso.
3.     Per   quanto   di   competenza   della   Regione, l'accertamento di cui al comma 2 spetta al Presidente  della Giunta  regionale,  il quale accerta altresì,  sentiti  gli enti  locali  territorialmente interessati,  la  conformità urbanistica   degli   interventi  da  eseguirsi   da   parte dell'Amministrazione  regionale  e  di  quelle  provinciali, nonché  dai  loro  formali  concessionari,  entro  sessanta giorni dalla richiesta. Il Presidente della Giunta regionale può delegare tale accertamento all'Assessore regionale alla pianificazione territoriale.
4.   Ai fini dell'accertamento di cui ai commi 2 e 3  le opere  e gli interventi sono da considerarsi conformi quando risultano compatibili con gli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati.
5.   L'accertamento di cui ai commi  2  e  3,  che  può comportare  le opportune prescrizioni esecutive, sostituisce la concessione o l'autorizzazione edilizia.
6.    Nei   casi  in  cui,  per  motivazioni   oggettive indipendenti  dalla volontà del richiedente l'accertamento, non sia possibile iniziare i lavori nel termine di efficacia del  provvedimento, o non sia possibile ultimarli  entro  il termine  fissato, il soggetto operatore può presentare  una istanza   finalizzata  alla  fissazione  di  nuovi  termini, sempreché  il  progetto  non  sia  stato  modificato  e  la situazione  urbanistica  delle  aree  interessate  non   sia variata,  presentando  le  opportune  dichiarazioni  in  tal senso.
7.   Qualora  l'accertamento di conformità  di  cui  ai commi 2 e 3 dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e  la  Regione non si perfezioni entro il termine stabilito, viene   convocata  una  conferenza  di  servizi   ai   sensi dell'
articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.  241, come da ultimo  modificato dall'
articolo 3 bis del decreto legge  12 maggio 1995, n.  163, convertito in legge, con modificazioni, dalla  
legge 11 luglio 1995, n.  273, su iniziativa dell'ente realizzatore   dell'opera.  Alla   conferenza   di   servizi partecipano la Regione e, previa deliberazione degli  organi rappresentativi,  il Comune o i Comuni interessati,  nonché le  altre  amministrazioni dello Stato e gli  enti  comunque tenuti  ad  adottare  atti di intesa o a rilasciare  pareri, autorizzazioni,  approvazioni, nulla  osta,  previsti  dalle leggi statali e regionali.
 8.    La   conferenza   valuta  i  progetti   definitivi relativi  alle  opere  da  realizzare,  nel  rispetto  delle disposizioni  relative  ai  vincoli  archeologici,  storici, artistici e ambientali.
9.   La  conferenza  si esprime sui progetti  definitivi entro  sessanta  giorni  dalla convocazione,  apportando  ad essi,  ove occorra, le opportune modifiche, senza  che  ciò comporti  la  necessità  di  ulteriori  deliberazioni   del soggetto proponente.
10.  L'approvazione dei progetti, nei  casi  in  cui  la decisione   sia   adottata  dalla  conferenza   di   servizi all'unanimità,  sostituisce ad ogni  effetto  gli  atti  di intesa,  i  pareri,  le  concessioni,  anche  edilizie,   le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta,  previsti  da leggi statali e regionali. In mancanza dell'unanimità,  per la  realizzazione  delle opere statali si procede  ai  sensi dell'
articolo  4,  comma  1, lettera  a),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n.  469.
 11.   Per  la  realizzazione  di  opere  statali  o   di interesse  statale non si applicano le disposizioni  di  cui agli  articoli  16, comma 3, e 17, comma 2,  della  
legge  7 agosto 1990, n.  241.
 12.  L'accertamento di conformità è  sostituito  dalla presentazione della denuncia allo Stato e alla Regione,  per quanto  di  rispettiva competenza, per la  realizzazione  di interventi  non  aventi  rilevanza  urbanistica,  ai   sensi dell'articolo  61,  comma  1,  elencati  nell'allegato  alla presente legge.
13.  Alla  denuncia di cui al comma 12  è  allegato  il parere  favorevole dei Comuni interessati sulla  conformità urbanistica  degli  interventi, da esprimersi  entro  trenta giorni dal ricevimento della richiesta; scaduto tale termine si prescinde dal parere.
14.  Nelle  zone  del  territorio  regionale  dichiarate sismiche  ai  sensi dell'
articolo 3 della legge  2  febbraio 1974,  n.  64, il parere di cui al comma 13 attesta altresì l'osservanza  delle  previsioni  contenute  all'articolo  4, primo  comma, lettere a) e b), della medesima 
legge 64/1974; in tal caso il parere è obbligatorio.
 15.  Per  definire  criteri uniformi  di  compatibilità nel  territorio regionale per gli interventi di cui al comma 12  da realizzare da parte di enti o società concessionarie di   pubblici  servizi,  l'Amministrazione  regionale   può individuare,   in   accordo  con   gli   stessi,   tipologie infrastrutturali   correlate   alle   singole   zonizzazioni urbanistiche  dei  PRGC.  I  criteri  e  i  loro   periodici aggiornamenti sono approvati con deliberazione della  Giunta regionale  e  costituiscono riferimento per la presentazione della denuncia.
17.  Per le opere da eseguire nel corso dello stato  di emergenza,  di  cui  al  comma 16,  contemporaneamente  alla realizzazione  dell'intervento,  che  può  avvenire   anche qualora   non   sussista  la  conformità  urbanistica,   va effettuata   la   comunicazione,  mentre  la  documentazione tecnica descrittiva va inviata a lavori ultimati.
18.  Per le opere di cui al presente articolo l'atto  di collaudo  finale  o  il certificato di  regolare  esecuzione tengono   luogo  del  certificato  di  abitabilità   o   di agibilità. >>.