LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 settembre 1997, n. 32

Modifica dell'assetto del dipartimento dei servizi sociali di cui alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e altre norme in materia di sanità ed assistenza.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1997
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
310.02 - Assistenza sociale
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 1
 (Sostituzione dell'articolo 141 della
legge regionale 7/1988)
1.
L'articolo 141 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, è sostituito dal seguente:
<< Art. 141
 
1. Il Dipartimento per i servizi sociali comprende:
a) Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;
b) Direzione regionale dell' istruzione e della cultura;
c) Direzione regionale della formazione professionale;
d) Servizio delle attività ricreative e sportive;
e) Servizio del volontariato. >>.


Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 2
 (Sostituzione dei Capi I e II del Titolo VI della
Parte III della legge regionale 7/1988)
1.
Il Capo I ed il Capo II del Titolo VI della Parte III della legge regionale 7/1988 e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente:
<< Capo I
 Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali
Art. 142
 
1. La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali svolge le funzioni di alta amministrazione in materia sanitaria e in materia di assistenza sociale garantendo il governo unitario della sicurezza sociale e altresì perseguendo la tutela della salute di ciascuna persona, nonché prevenendo e rimuovendo le cause che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione. In particolare:
a) sovrintende alla pianificazione strategica in materia sanitaria e socio-assistenziale;
b) procede alla programmazione attuativa nel settore socio-assistenziale, d'intesa con gli altri Enti ove previsto dalla vigente legislazione regionale;
c) tratta gli affari istituzionali e giuridici e svolge le attività amministrative;
d) cura la gestione delle risorse finanziarie;
e) svolge gli adempimenti tecnico-amministrativi in materia di salute pubblica e del lavoro, e in materia di sanità pubblica veterinaria.

Art. 143
 
1. La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio della pianificazione sanitaria e sociale;
b) Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria;
c) Servizio amministrativo e degli affari istituzionali e giuridici;
d) Servizio finanziario;
e) Servizio per la salute pubblica e del lavoro;
f) Servizio della sanità pubblica veterinaria.

Art. 144
 
1. Il Servizio della pianificazione sanitaria e sociale:
a) elabora, garantendo una politica di integrazione sanitaria e sociale, gli elementi necessari alla definizione della pianificazione strategica, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale della sanità e del Servizio per le attività socio-assistenziali e sociali ad alta integrazione sanitaria;
b) opera per individuare gli obiettivi annuali e le risorse disponibili, elabora i criteri di finanziamento delle Aziende sanitarie regionali e degli enti ed istituzioni che operano nei settori sanitario e socio- assistenziale;
c) verifica la coerenza ed i risultati dei programmi con gli obiettivi e le risorse assegnate;
d) definisce gli obiettivi e i criteri in materia di formazione e riqualificazione del personale delle Aziende sanitarie regionali e di quello degli enti e istituzioni operanti nei settori sanitario e socio-assistenziale.

Art. 145
 
1. Il Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria:
a) svolge attività di supporto tecnico al Servizio della pianificazione sanitaria e sociale per la definizione degli obiettivi strategici nei settori socio-assistenziale e sociale ad alta integrazione sanitaria, ivi compresi quelli concernenti la formazione e riqualificazione del personale;
b) procede nell' ambito della pianificazione strategica, alla programmazione attuativa nel settore socio- assistenziale e in quello delle attività sociali ad alta integrazione sanitaria assistenziale, d'intesa con gli altri Enti ove previsto dalla vigente legislazione regionale;
c) svolge funzioni di indirizzo e coordinamento, supportando il sistema dei servizi sociali nell'attività di progettazione, di sperimentazione di modelli organizzativi innovativi e di promozione di iniziative in aree di particolare problematicità;
d) svolge ogni altra attività rivolta alla prevenzione, alla tutela sociale, al recupero degli stati di emarginazione e di disadattamento nonché alle problematiche sociali emergenti;
e) elabora progetti finalizzati a valorizzare e coordinare l'apporto del volontariato socio-assistenziale nonché del restante privato sociale;
f) gestisce il sistema informativo di governo finalizzato alle attività di monitoraggio, verifica e controllo del settore socio-assistenziale.

2. Per le funzioni sociali ad alta integrazione sanitaria il Servizio opera in collegamento con l'Agenzia regionale della sanità.
Art. 146
 
1. Il Servizio amministrativo e degli affari istituzionali e giuridici svolge le attività amministrative di competenza della Direzione, ad eccezione di quelle specificamente attribuite agli altri servizi, tratta gli affari istituzionali e fornisce il supporto giuridico ai servizi ad indirizzo tecnico.
Art. 147
 
1. Il Servizio finanziario svolge le attività di natura finanziario-contabile della Direzione. In particolare, cura la gestione delle risorse finanziarie destinate ai settori sanitario e socio-assistenziale ed esplica, al riguardo, attività di indirizzo in materia finanziaria e contabile nei confronti delle Aziende sanitarie regionali e degli enti ed istituzioni che operano nei settori medesimi.
Art. 148
 
1. Il Servizio per la salute pubblica e del lavoro svolge le attività di coordinamento e di indirizzo nonché gli adempimenti tecnico-amministrativi in materia di igiene e sanità pubblica, di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, di igiene degli alimenti e della nutrizione e di medicina legale.
Art. 149
 
1. Il Servizio della sanità pubblica veterinaria svolge le attività di coordinamento e dì indirizzo nonché gli adempimenti tecnico-amministrativi in materia di sanità animale, di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. >>.

Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 3
 (Abrogazione dell'articolo 19 della legge regionale
21/1992 e disposizioni sull'organico
del ruolo unico regionale)
1. Le denominazioni "Direzione regionale della sanità" e "Direzione regionale dell'assistenza sociale", ovunque citate in leggi e regolamenti regionali, devono intendersi riferite alla "Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali".
2. L'articolo 19 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21 è abrogato, restando fissati, nel limite di tre unità, gli incarichi per compiti ispettivi o servizi speciali presso la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale di cui all'articolo 249, comma 2, della legge regionale 7/1988, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 8 e modificato dall'articolo 19 della legge regionale 21/1992.
3. L'organico del ruolo unico regionale è diminuito, con riferimento alla qualifica funzionale di dirigente, di cinque unità; è altresì ridotto di due unità il numero massimo degli incarichi di Direttore regionale.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 nonché quelle di cui agli articoli 1 e 2 hanno effetto dall'1 gennaio 1998.
Note:
1 Abrogate parole al comma 3 con D.G.R. 1283/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3bis, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 4
 (Modalità di finanziamento delle
Aziende sanitarie regionali)
1. Le Aziende sanitarie regionali, a partire dall'1 gennaio 2000, sono finanziate mediante attribuzione di quote pro capite, pesate per età, dal Fondo sanitario regionale. A partire dalla stessa data, le Aziende ospedaliere regionali, il Policlinico universitario a gestione diretta di Udine e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono finanziati integralmente a prestazione secondo le tariffe previste dalle norme vigenti.
2. La Giunta regionale definisce annualmente i criteri e le modalità di applicazione del comma 1.
3. Le Aziende sanitarie considerano le quote pro capite pesate per età, di cui al comma 1, per la determinazione del budget dei distretti.
4. L'Agenzia regionale della sanità, sentita l'Assemblea dei sindaci di cui all'articolo 40 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, come modificato dagli articoli 10 e 11, verifica periodicamente l'omogeneità dei livelli di assistenza assicurati, in relazione alle assegnazioni di cui ai commi 1 e 3.
Art. 5
 (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa degli Enti
che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, come sostituito dall'articolo 30 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, sono estese alle opere pubbliche di iniziativa delle Aziende sanitarie regionali, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e del Policlinico universitario di Udine.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli Enti interessati inoltrano apposita istanza alla Direzione regionale della sanità entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
1. Al comma 9 dell'articolo 21 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, dopo la parola "sentiti" sono inserite le parole << l'Assemblea dei sindaci di distretto >>.
Art. 7
1.
All'articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
<< 1 bis. I compiti di cui al comma 1 si estendono, in quanto compatibili, anche alle aree ad alta integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 41, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49. >>.

Art. 8
 (Integrazione all'articolo 29 della
legge regionale 41/1996)
1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 sono aggiunte le seguenti parole: << In tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 41 ter della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, come inserito dall'articolo 12 della legge regionale n. 32/1997. >>.
Art. 9
 (Sostituzione dell'articolo 18 della
legge regionale 33/1988)
1.
L'articolo 18 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 è sostituito dal seguente:
<< Art. 18
 (Articolazione del sistema socio-assistenziale)
1. Il sistema regionale degli interventi socio- assistenziali è articolato nei seguenti livelli:
a) un primo livello, costituito dai servizi e dalle prestazioni di base, riferiti alle funzioni di analisi della domanda sociale, segretariato sociale, pronto intervento assistenziale, presa in carico del caso, verifica dell'efficacia degli interventi;
b) un secondo livello, costituito dai servizi e dalle strutture di area vasta, non inferiore all'ambito distrettuale, attivati ed operanti secondo modelli organizzativi definiti dalle leggi di settore. >>.


Art. 10
1. All'articolo 40, comma 5, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, la lettera a) è sostituita dalla seguente: << a) concorrere, in sede di predisposizione del piano annuale di ciascuna Azienda per i servizi sanitari, alla specificazione degli interventi nelle materie di cui all'articolo 41, comma 1, e verificarne l'attuazione; >>.
2. All'articolo 40, comma 5, lettera b) della legge regionale 49/1996, sono abrogate le parole "di base" e dopo la parola "definire" è aggiunta la parola << annualmente >>.
3. All'articolo 40, comma 5, della legge regionale 49/1996, dopo la lettera b) è inserita la seguente: << b bis) adottare, nell'ambito dell'attività di programmazione di cui alle lettere a) e b), il piano annuale di utilizzo delle risorse umane e finanziarie socio- assistenziali, anche quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12. >>.
Art. 11
 (Ulteriore modifica dell'articolo 40
della legge regionale 49/1996)
1.
Il comma 4 dell'articolo 40 della legge regionale 49/1996, è sostituito dal seguente:
<< 4. Alle riunioni dell' Assemblea prendono parte il Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari o un suo delegato, il coordinatore, ove presente, dei servizi sociali dell'Azienda medesima, il responsabile del servizio sociale di cui all'articolo 41 quater ed il responsabile di distretto; possono essere chiamati a partecipare rappresentanti dell'Amministrazione provinciale di pertinenza, di istituzioni e di formazioni sociali del territorio. >>.

2.
Dopo il comma 9 dell'articolo 40 della legge regionale 49/1996, è aggiunto il seguente:
<< 9 bis. Nell'ambito della provincia di Trieste l'Assemblea di cui al presente articolo è costituita dai sindaci o loro delegati del relativo territorio e svolge i suoi compiti unitariamente e nella medesima composizione per tutti i distretti. >>.

Art. 12
1.
Dopo l'articolo 41 della legge regionale 49/1996, sono inseriti i seguenti:
<< Art. 41 bis
 (Organizzazione del servizio sociale dei Comuni)
1. Il servizio sociale di base previsto dall'articolo 19 della legge regionale 33/1988 e successive modificazioni ed integrazioni, a seguito delle funzioni previste dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 3 e 5, comma 6, della legge regionale 26 luglio 1996, n. 26 e dall'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, assume la denominazione di servizio sociale dei Comuni ed è attivato negli ambiti dei distretti socio-sanitari di cui all'articolo 21 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12.
2. La Regione promuove e sostiene finanziariamente la gestione associata in ambito distrettuale del servizio di cui al comma 1, anche attraverso la delega delle funzioni all'Azienda per i servizi sanitari: l'organizzazione del servizio medesimo deve assicurare accessibilità e vicinanza agli utenti, tramite la coordinata attivazione nel distretto di più equipe di operatori, quando le richieda l'estensione del territorio o l'esigenza di perseguire obiettivi specifici.
3. Nei casi in cui l'articolazione territoriale includa più Comuni e non vi sia ricorso a delega della gestione del servizio sociale, l'assemblea dei sindaci di distretto di cui all'articolo 40 individua un comune capofila, referente organizzativo e contabile per il servizio sociale medesimo. Detto Comune provvede ai relativi adempimenti tramite un coordinamento tecnico-amministrativo, al quale fanno capo gli operatori riuniti nell' equipe prevista dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale 33/1988, come sostituito dall'articolo 62; al coordinamento è altresì attribuito il compito di dare attuazione alle determinazioni assunte dall'assemblea dei sindaci di cui all'articolo 40.
4. Al fine di garantire l'assolvimento delle funzioni di cui al comma 3, il comune capofila modifica, se necessario, la pianta organica del personale per adeguarla, per numero e per profilo professionale, al fabbisogno programmato.
5. Gli Enti locali della Provincia di Trieste definiscono di concerto le modalità di gestione associata del servizio sociale di cui al comma 1, assicurandone l'integrazione con i servizi dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina". È comunque salvaguardata, per il Comune capoluogo e nell'intero suo territorio, la pertinenza istituzionale del servizio sociale medesimo, anche se erogato in distretti socio-sanitari in cui insistano altri referenti organizzativi.
Art. 41 ter
 (Delega all'Azienda per i servizi sanitari)
1. In caso di delega all'Azienda per i servizi sanitari, il coordinamento di cui all'articolo 41 bis, comma 3, è costituito presso la struttura operativa distrettuale dell'Azienda di pertinenza; è altresì costituita presso l'Azienda, previa intesa con gli Enti locali deleganti, una pianta organica aggiuntiva, corrispondente per numero e per profilo professionale al fabbisogno programmato, nella quale è inquadrato il personale messo a disposizione dagli Enti locali, nonché quello di eventuale nuova assunzione. Le Aziende, cui è demandata la gestione di detto personale, osservano, anche in materia di assunzioni, le norme e gli ordinamenti in vigore nel settore degli Enti locali, nonché le disposizioni di apposito Regolamento adottato dall'Azienda competente, sentita l'assemblea dei sindaci di distretto. Il personale messo a disposizione dagli Enti locali conserva ad ogni effetto lo stato giuridico e il trattamento economico propri del profilo e della posizione funzionale rivestiti presso l'Ente locale di provenienza.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, restano ferme le previsioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 12/1994 in materia di contabilizzazione separata. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, si fa fronte con le quote messe a disposizione dagli enti locali e con i trasferimenti regionali di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51.
3. In caso di revoca della delega di cui al comma 1 il personale già inquadrato presso l'Azienda per i servizi sanitari è trasferito agli Enti deleganti, d'intesa fra le Amministrazioni interessate e previa integrazione, ove necessaria, delle relative piante organiche.
Art. 41 quater
 (Responsabili e coordinatori del Servizio sociale dei
Comuni)
1. Al coordinamento di cui all'articolo 41 bis, comma 3, è preposto un responsabile, nominato dall'ente gestore del servizio sociale, sentita l'assemblea dei sindaci di distretto, tra il personale a disposizione dello stesso ente gestore che abbia svolto attività almeno direttiva o di coordinamento per un periodo non inferiore ai cinque anni, e prescelto in base a requisiti di comprovata professionalità e qualificata esperienza, maturata nel settore socio- assistenziale. L'ente gestore provvede, altresì, sentita l'assemblea dei sindaci di distretto, alla nomina del coordinatore o dei coordinatori delle èquipe in cui può articolarsi il servizio, prescegliendoli con riguardo a requisiti di capacità professionale e di esperienza organizzativa tra il personale dipendente degli enti dell'ambito distrettuale, in possesso del titolo di assistente sociale e svolgimento delle relative funzioni per almeno tre anni.
2. Ai responsabili e ai coordinatori di cui al comma 1, previa costituzione di un apposito fondo, sono corrisposti dall'ente gestore del servizio sociale, a seguito di valutazione del medesimo, sentita l'Assemblea dei sindaci di distretto, i trattamenti accessori incentivanti previsti dai contratti collettivi di lavoro del comparto di pertinenza. L'onere derivante all'ente gestore dalla corresponsione degli emolumenti di cui al presente comma è rimborsato dall'Amministrazione regionale; a tal fine, l'Amministrazione medesima, sentite le Organizzazioni sindacali, individua gli obiettivi di interesse regionale cui correlare l'entità del finanziamento e formula indirizzi idonei a consentire una valutazione in termini omogenei dei risultati.
Art. 41 quinquies
 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 è abrogata la legge regionale 11 giugno 1990, n. 26 e successive modificazioni.
2. Fino al 31 dicembre 1997 ai coordinatori delle equipe di servizio sociale sono corrisposte le indennità di cui all'articolo 5 della legge regionale 26/1990 con le modalità ivi previste e rimane altresì fermo l'onere del rimborso da parte dell'Amministrazione regionale, anche successivamente al 31 dicembre 1997, per le indennità entro tale data erogate dagli enti da cui il personale interessato giuridicamente dipende.
3. Qualora, nel corso dell'anno 1997, si verifichi la necessità di nomina di nuovo coordinatore o di sostituzione del coordinatore temporaneamente assente e non abbia ancora trovato attuazione l'adeguamento istituzionale ed organizzativo previsto dall'articolo 21, comma 6 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, l'ente gestore provvede con riguardo ai requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 26/1990, nell'ambito delle graduatorie esistenti al 31 dicembre 1996 e assemblate nell'ambito distrettuale di pertinenza; ad avvenuto adeguamento istituzionale ed organizzativo, le nuove nomine o le sostituzioni dei coordinatori hanno luogo in osservanza del disposto dell'articolo 41 quater, comma 1. >>.

Art. 13
 (Trattamento accessorio di personale provinciale)
1. Il trattamento accessorio di cui all'articolo 41 quater, comma 2 della legge regionale 49/1996, come inserito dall'articolo 12, è erogato al personale delle Provincie con qualifica di assistente sociale, che svolga compiti di coordinamento, programmazione attuativa e sperimentazione previsti dalla vigente normativa regionale in materia socio- assistenziale.
2. L'onere derivante alle Amministrazioni provinciali dalla corresponsione del trattamento accessorio di cui al comma 1 è rimborsato dall'Amministrazione regionale con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 41 quater della legge regionale 49/1996.
Art. 14
 (Norma transitoria sulle modalità di finanziamento del
servizio sociale dei Comuni)
1. Ai fini del riparto per l'anno 1997 dei contributi rivolti al sostegno del servizio sociale dei Comuni ai sensi della vigente normativa regionale in materia, è condizione sufficiente per l'assegnazione l'avvenuta individuazione, da parte dell'Assemblea dei sindaci di distretto, del Comune referente organizzativo e contabile, unitamente all'attestazione che è già stato avviato il processo di adeguamento di cui all'articolo 21, comma 6, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12.
Art. 15
 (Linee guida per l'erogazione dei
servizi socio-assistenziali)
1. L'Amministrazione regionale, nell'ambito della sua funzione di indirizzo e coordinamento e con specifico riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, all'Allegato 3 A della medesima legge, nonché all'articolo 28 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, è autorizzata ad emanare linee guida finalizzate alla regolamentazione in sede locale:
a) dell'accesso ai servizi e alle prestazioni socio- assistenziali;
b) del livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali;
c) della contribuzione dell'utenza e delle persone civilmente obbligate agli alimenti.

2. Il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali dei singoli e dei nuclei familiari è individuato prendendo come parametro di riferimento una quota base; viene aggiunto, sino ad un massimo prestabilito, l'ammontare di dati oneri.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 33/1988, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 51/1993 e modificato dall'articolo 206 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, la contribuzione dell'utenza e delle persone civilmente obbligate agli alimenti riguarda i costi relativi alla gestione di strutture di accoglimento e servizi nonché gli oneri inerenti ad attività di carattere accessorio.
Art. 16
1. All'articolo 4, comma 4, della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, le parole "Per l'ottenimento dei contributi di cui al commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle parole << Per l'ottenimento dei contributi da ripartire secondo i criteri di cui al comma 2, lettere b) e c) e comma 3 >>.
Art. 17
 (Integrazione all'articolo 13 della
legge regionale 12/1994)
1.
All'articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<< 2 bis. Alle riunioni della rappresentanza di cui al comma 2 partecipano i Presidenti delle Assemblee dei sindaci dei distretti di pertinenza, qualora non già componenti della rappresentanza medesima. >>.

Art. 18
 (Integrazioni alla legge regionale 19/1997)
1.
Dopo l'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 19 è aggiunto il seguente:
<< Art. 2 bis
 (Sanzioni e revoca dell'autorizzazione)
1. Lo svolgimento di attività contemplate dalla presente legge, in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e l'immediata cessazione dell'attività stessa.
2. Per le violazioni alle altre norme previste dalla presente legge, diverse da quella contemplata nel comma 1, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 10 milioni.
3. Per le violazioni alle disposizioni del regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 2 è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 9 milioni.
4. Qualora vengano rilevate contemporaneamente più violazioni o omissioni delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, si applicano le sanzioni così come previste dall'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. In caso di recidiva delle infrazioni di cui ai commi 2 e 3 l'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 è revocata.
6. La pubblicità contenente false indicazioni sulle rette e sulle prestazioni comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 2 milioni.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo vengono applicate nell'osservanza delle disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'ente competente in materia di autorizzazione e vigilanza. >>.

Art. 19
1. All'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 2 settembre 1981, n 59, le parole "una giornata eventualmente frazionabile" sono sostituite dalle parole << una mezza o intera giornata >>.
Art. 20
1.
La rubrica dell'articolo 9 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59 è sostituita dalla seguente:
 << Chiusura annuale delle farmacie >>

2.
Il primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 59/1981 è sostituito dal seguente:
<< Le farmacie devono osservare una chiusura annuale per un periodo che va da tre a quattro settimane, da fruire anche in più soluzioni settimanali >>.

3.
Il secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 59/1981 è sostituito dal seguente:
<< Le farmacie rurali od uniche nel Comune possono ridurre la chiusura annuale obbligatoria ad una settimana >>.

4.
Il terzo comma dell'articolo 9 della legge regionale 59/1981 è sostituito dal seguente:
<< Il dispensario farmaceutico rimane chiuso nel periodo di chiusura annuale della rispettiva farmacia >>.

Art. 21
 (Indennizzo forfetario ai Direttori generali,
amministrativi e sanitari delle AASSRR)
1. Le Aziende sanitarie regionali sono autorizzate a corrispondere, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ai Direttori generali, ai Direttori amministrativi ed ai Direttori sanitari che provengono da fuori Regione, un indennizzo forfetario in relazione alle spese sostenute e ai disagi connessi all'ubicazione della residenza o della dimora rispetto alla sede dell'azienda presso cui i predetti sono nominati.
2. Qualora ricorrano le condizioni di disagio previste al comma 1, l'indennizzo forfetario spetta anche al Direttore generale ed ai Direttori delle strutture operative e di Servizi di supporto dell'Agenzia regionale della Sanità, nominati con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37.
3. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento la misura dell'indennizzo di cui al comma 1.