<< Art. 41 bis
(Organizzazione del servizio sociale dei Comuni)
1. Il servizio sociale di base previsto dall'
articolo 19 della legge regionale 33/1988 e successive modificazioni ed integrazioni, a seguito delle funzioni previste dall'
articolo 23, comma 5, della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 3 e 5, comma 6, della
legge regionale 26 luglio 1996, n. 26 e dall'
articolo 6, comma 2, lettera a), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, assume la denominazione di servizio sociale dei Comuni ed è attivato negli ambiti dei distretti socio-sanitari di cui all'
articolo 21 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12.
2. La Regione promuove e sostiene finanziariamente la gestione associata in ambito distrettuale del servizio di cui al comma 1, anche attraverso la delega delle funzioni all'Azienda per i servizi sanitari: l'organizzazione del servizio medesimo deve assicurare accessibilità e vicinanza agli utenti, tramite la coordinata attivazione nel distretto di più equipe di operatori, quando le richieda l'estensione del territorio o l'esigenza di perseguire obiettivi specifici.
3. Nei casi in cui l'articolazione territoriale includa più Comuni e non vi sia ricorso a delega della gestione del servizio sociale, l'assemblea dei sindaci di distretto di cui all'articolo 40 individua un comune capofila, referente organizzativo e contabile per il servizio sociale medesimo. Detto Comune provvede ai relativi adempimenti tramite un coordinamento tecnico-amministrativo, al quale fanno capo gli operatori riuniti nell' equipe prevista dall'
articolo 19, comma 2, della legge regionale 33/1988, come sostituito dall'articolo 62; al coordinamento è altresì attribuito il compito di dare attuazione alle determinazioni assunte dall'assemblea dei sindaci di cui all'articolo 40.
4. Al fine di garantire l'assolvimento delle funzioni di cui al comma 3, il comune capofila modifica, se necessario, la pianta organica del personale per adeguarla, per numero e per profilo professionale, al fabbisogno programmato.
5. Gli Enti locali della Provincia di Trieste definiscono di concerto le modalità di gestione associata del servizio sociale di cui al comma 1, assicurandone l'integrazione con i servizi dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina". È comunque salvaguardata, per il Comune capoluogo e nell'intero suo territorio, la pertinenza istituzionale del servizio sociale medesimo, anche se erogato in distretti socio-sanitari in cui insistano altri referenti organizzativi.