LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 settembre 1997, n. 30

Autorizzazione alla stipula di una convenzione con Autovie Venete SpA per la liberalizzazione del traffico leggero nella tratta Trieste Lisert - Villesse.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 1
 
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alla Società Autovie Venete SpA gli oneri conseguenti alla liberalizzazione tariffaria del tratto autostradale Redipuglia-Villesse con origine e termine nelle stazioni predette, disposta nell'anno 1997 per fronteggiare la situazione di pubblica necessità conseguente alle opere di manutenzione straordinaria del ponte sulla strada statale n. 305 in località Sagrado.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle liberalizzazioni tariffarie disposte con riferimento agli automezzi pesanti in attuazione dell'articolo 17, comma 14, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10.
3. Per le finalità previste dal presente articolo l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con la Società Autovie Venete SpA, nella quale sono fissati i termini e le modalità di rimborso, che è comunque erogato in via posticipata sulla base delle ricevute attestanti il costo dei rimborsi.
4. Per le finalità previste dal presente articolo è destinata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
Art. 2
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.