Art. 6
(Denuncia preventiva di inizio attività)
1. La denuncia di cui all'articolo 2 sostituisce l'autorizzazione amministrativa nelle fattispecie concernenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ed in particolare in quelle di cui all'allegata tabella F, quando il rilascio del titolo autorizzatorio si configuri quale atto dovuto, non sussistendo limitazioni di alcun genere e non implicando la benché minima valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione procedente.
2. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
Art. 8
(Somministrazione nei locali non aperti al pubblico)
1. La somministrazione effettuata nei locali non aperti al pubblico e nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 6, lettere b), e), f) e g), della
legge 25 agosto 1991, n. 287, non è soggetta alle norme sugli esercizi di somministrazione, ma solo a quelle igienico-sanitarie e, in quanto compatibili, a quelle di pubblica sicurezza.
Art. 9
(Somministrazione mediante distributori automatici)
1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, nell'ipotesi di cui al sesto comma dell'articolo 58, del DPGR 30 dicembre 1977, n. 02277/Pres., è assoggettata al regime giuridico di cui all'articolo 6.
2. Nell'ipotesi di cui all'ottavo comma dell'articolo 58, del DPGR 30 dicembre 1977, n. 02277/Pres., è applicabile il regime di cui all'articolo 7.
3. Le fattispecie di cui ai commi settimo e nono dell'articolo 58, del DPGR 30 dicembre 1977, n. 02277/Pres., non sono assoggettate alle norme sugli esercizi di somministrazione, ma solo a quelle igienico-sanitarie, e, rispettivamente, a quelle di polizia stradale, ove occorra, e a quelle di pubblica sicurezza, in quanto compatibili.