LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 1997, n. 27

Norme in materia di procedimento amministrativo nei settori delle attività commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande nonché modifiche alla legge regionale 34/1995.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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CAPO I
 PRINCIPI
Art. 1
 (Finalità)
1. Con la presente legge la Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia si adegua alle norme fondamentali contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, nei settori delle attività commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande.
CAPO II
 ATTIVITÀ COMMERCIALI
Art. 2
 (Denuncia preventiva di inizio attività)
1. La denuncia di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 241/1990, come sostituito dall'articolo 2 della legge 537/1993, sostituisce l'autorizzazione amministrativa nelle fattispecie relative all'esercizio di vendita al minuto, ed in particolare in quelle di cui all'allegata tabella A, quando il rilascio del titolo autorizzatorio si configuri quale atto dovuto, non sussistendo limitazioni di alcun genere e non implicando la benché minima valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione procedente.
2. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
Art. 3
 (Domande di titoli autorizzativi assoggettate
all'articolo 20 della legge 241/1990)
1. Sono elencate nelle tabelle B, C, D, E, le attività alla cui domanda di svolgimento da parte del privato si applica il silenzio-assenso previsto dall'articolo 20 della legge 241/1990, relativamente ai seguenti settori:
a) iscrizioni negli appositi registri o albi della Camera di commercio (tabella B);
b) commercio al minuto in sede fissa (tabella C);
c) commercio su aree pubbliche (tabella D);
d) rivendite di giornali e riviste (tabella E).

Art. 4
 (Vendita per corrispondenza e a domicilio)
1. L'iscrizione al registro degli esercenti il commercio (REC), istituito con l'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, come modificato dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1975, n. 320, è direttamente abilitante alla vendita per corrispondenza su catalogo e a domicilio.
2. La vendita a domicilio può essere svolta tramite incaricati oppure direttamente dal titolare della ditta esercente.
Art. 5
 (Soppressione delle Commissioni comunali di cui agli
articoli 15 e seguenti della legge 426/1971)
1. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge regionale 20 maggio 1977, n. 28.
CAPO III
 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Art. 6
 (Denuncia preventiva di inizio attività)
1. La denuncia di cui all'articolo 2 sostituisce l'autorizzazione amministrativa nelle fattispecie concernenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ed in particolare in quelle di cui all'allegata tabella F, quando il rilascio del titolo autorizzatorio si configuri quale atto dovuto, non sussistendo limitazioni di alcun genere e non implicando la benché minima valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione procedente.
2. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
Art. 7
 (Domande di titoli autorizzativi assoggettate
all'articolo 20 della legge 241/1990)
1. Sono elencate nella tabella G le attività di somministrazione di alimenti e bevande alla cui domanda di svolgimento da parte del privato si applica il silenzio- assenso previsto dall'articolo 20 della legge 241/1990.
Art. 8
 (Somministrazione nei locali non aperti al pubblico)
1. La somministrazione effettuata nei locali non aperti al pubblico e nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 6, lettere b), e), f) e g), della legge 25 agosto 1991, n. 287, non è soggetta alle norme sugli esercizi di somministrazione, ma solo a quelle igienico-sanitarie e, in quanto compatibili, a quelle di pubblica sicurezza.
Art. 9
 (Somministrazione mediante distributori automatici)
1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, nell'ipotesi di cui al sesto comma dell'articolo 58, del DPGR 30 dicembre 1977, n. 02277/Pres., è assoggettata al regime giuridico di cui all'articolo 6.
2. Nell'ipotesi di cui all'ottavo comma dell'articolo 58, del DPGR 30 dicembre 1977, n. 02277/Pres., è applicabile il regime di cui all'articolo 7.
3. Le fattispecie di cui ai commi settimo e nono dell'articolo 58, del DPGR 30 dicembre 1977, n. 02277/Pres., non sono assoggettate alle norme sugli esercizi di somministrazione, ma solo a quelle igienico-sanitarie, e, rispettivamente, a quelle di polizia stradale, ove occorra, e a quelle di pubblica sicurezza, in quanto compatibili.
CAPO IV
 NORME COMUNI
Art. 10
 (Regime delle denunce e delle domande)
1. Alle denunce ed alle domande disciplinate dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del DPR 26 aprile 1992, n. 300, con esclusione delle tabelle allegate, e del DPR 18 aprile 1994, n. 384.
Art. 11
 (Pareri)
1. Qualora nei procedimenti disciplinati dalla presente legge debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.
CAPO V
 MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 34/1995
Art. 12
1.
L'articolo 11 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 34, è sostituito dal seguente:
<< Art. 11
 (Commercio e somministrazione di alimenti e bevande)
1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 e della presente legge abilita sia alla vendita sia alla somministrazione di prodotti alimentari sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività.
2. Tanto l'abilitazione alla somministrazione quanto la tabella merceologica alimentare devono risultare dal titolo autorizzatorio.
3. Nel caso in cui sia posseduta esclusivamente l'abilitazione alla somministrazione o esclusivamente l'abilitazione al commercio di prodotti alimentari, l'autorizzazione può essere rilasciata per una sola delle due attività. >>.

Art. 13
1.
L'articolo 12 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 34, è sostituito dal seguente:
<< Art. 12
 (Applicabilità del DM 350/1996)
1. Nell'ordinamento del Friuli-Venezia Giulia trova applicazione il Decreto Ministeriale 15 maggio 1996, n. 350, concernente modificazioni al Decreto Ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, limitatamente all'articolo 2, con esclusione del primo periodo del comma 1 che modifica il comma 5 dell'articolo 6 del D.M. 248/1993, ed agli articoli 3, 4 e 5.
2. Nell'assegnazione dei posteggi nelle aree di cui all'articolo 2, comma 7, ed all'articolo 3, comma 6, della legge 112/1991, sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
a) titolarità dell' autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 112/1991;
b) maggior numero di presenze nella fiera o nel mercato per i quali viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
c) anzianità storica dell'operatore commerciale derivante dalla data di rilascio del precedente titolo ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398. >>.


Art. 14
 (Criteri di priorità nell'assegnazione dei posteggi)
1. Qualora in una fiera o mercato esistano posteggi disponibili o comunque non assegnati, è accolta con priorità la richiesta di trasferimento del titolare dell'attività già presente nella stessa fiera o mercato rispetto a nuove richieste di assegnazione.
2. Nella regione Friuli-Venezia Giulia non trova applicazione il comma 8 dell'articolo 7 del Decreto Ministeriale 4 giugno 1993 n. 248.
3. La Giunta regionale, nell'elaborazione dei criteri ed indirizzi programmatici di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge regionale 34/1995, può determinare i criteri di priorità nell'assegnazione dei posteggi nei mercati e fiere istituiti nelle aree di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), della legge 28 marzo 1991, n. 112.
Art. 15
 (Applicabilità della legge 77/1997)
1. L'articolo 6, comma 5, della legge 112/1991, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 25 marzo 1997, n. 77, in materia di sanzioni, non trova applicazione nell'ordinamento del Friuli-Venezia Giulia.
2. Trovano applicazione nell'ordinamento del Friuli- Venezia Giulia l'articolo 5, comma 2, e l'articolo 6 della legge 77/1997, relativi, rispettivamente, alla riapertura dei termini per le conversioni delle licenze rilasciate ai sensi dell'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398 ed all'uso illecito di mezzi pubblicitari e illecita occupazione di suolo pubblico, con l'ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 5, comma 2, come sopra ricordato, a trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 16
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.