1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a supportare la predisposizione e la realizzazione della candidatura e del relativo programma promozionale mediante:
a) il raccordo, anche a supporto delle iniziative dei Comuni, con il Land della Carinzia e con la Repubblica di Slovenia per le eventuali necessità di coordinamento della pianificazione territoriale, della infrastrutturazione, dei programmi comunitari;
b) il mantenimento dei rapporti con il Governo nazionale e con il CONI per il raggiungimento di accordi internazionali diretti a garantire il rispetto delle prescrizioni del Comitato Olimpico Internazionale;
c) l'elaborazione di un documento di programmazione e di indirizzo per la valorizzazione delle risorse socio- economiche della Val Canale e del Canal del Ferro, in sintonia con le caratteristiche della candidatura di cui all'articolo 4 e coerente con le scelte di sviluppo delle aree contermini anche allo scopo di facilitare l'accesso ai finanziamenti comunitari, con particolare priorità per quelli a sostegno dello sviluppo rurale e del turismo sostenibile; alla predisposizione del documento di programmazione può sovrintendere un gruppo di lavoro intersettoriale da costituirsi presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale;
d) qualora necessario, la promozione e sostegno anche finanziario di forme di partenariato con soggetti sociali sui distinti aspetti di impiantistica sportiva, di sviluppo socio-economico, di impatto ambientale della preparazione, promozione e realizzazione della candidatura, con particolare riguardo all'associazionismo ambientalista nonché al Club Alpino Italiano, sia in riferimento a quanto previsto dalla lettera c), sia in riferimento alla eventuale realizzazione di una specifica struttura volontaria ed indipendente di garanzia della qualità ambientale della candidatura;
e) la realizzazione di accordi di programma, in attuazione del documento di cui alla lettera c) e del piano territoriale regionale particolareggiato, con gli enti locali ed i soggetti privati nonché i soggetti gestori di proprietà comuni interessati;
f) l'assegnazione di specifici finanziamenti alla società consortile Tarvisio 2006 SpA, finalizzati allo svolgimento del programma di cui all'articolo 5, comprensivi anche degli oneri già sostenuti dalla società consortile a tale scopo, nonché diretti al sostegno delle future iniziative;
g) l'assegnazione ad un Comitato promotore locale, promosso dal Comune di Tarvisio, dalla Comunità Montana Canal del Ferro e della Val Canale e dal Consorzio servizi turistici del Tarvisiano e di Sella Nevea e aperto alla partecipazione delle diverse realtà socio-culturali, associative e di volontariato locali, di uno specifico finanziamento per la realizzazione di iniziative promozionali di carattere culturale, sociale e sportivo con specifico riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera b); le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento sono determinate ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.