CAPO I
Semplificazione dei procedimenti amministrativi
Art. 1
(Adozione di regolamenti per la semplificazione)
1. Con regolamenti di esecuzione della presente legge, da adottare previo parere vincolante della competente Commissione consiliare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della medesima, sono emanate misure per la semplificazione dei procedimenti amministrativi. La competente Commissione consiliare esprime il parere entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere; in tal caso la Giunta regionale valuta la discussione svolta in Commissione. I verbali sono inviati alla Giunta entro 15 giorni dalla scadenza del termine.
2. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con essi incompatibili.
3. I regolamenti si conformano, oltre che ai principi contenuti nell'
articolo 26 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, come modificato dall'articolo 12, ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) eliminazione o riduzione o sostituzione con autocertificazioni dei certificati o delle certificazioni richiesti ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati dall'Amministrazione regionale, dagli Enti regionali e dagli Enti strumentali della Regione;
b) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alla lettera a) al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino aggravi o ritardi per i cittadini nell'adozione del provvedimento amministrativo;
c) applicazione in materia di rendicontazione della spesa dei principi di cui al comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 29/1992, come sostituito dall'articolo 12. d) realizzazione dell'omogeneità dei termini di presentazione delle domande tendenti ad ottenere contributi, sussidi e sovvenzioni;
e) decentramento di procedure amministrative alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, al fine di comprimere i tempi di risposta ai cittadini.
Art. 2
(Soppressione di organi collegiali)
1. Gli organi di cui all'elenco n. 1, allegato alla presente legge, sono soppressi.
2. Le funzioni amministrative di natura non consultiva già esercitate dagli organi collegiali di cui al comma 1 sono trasferite alle Direzioni regionali e ai Servizi autonomi rispettivamente competenti per materia.
3. La costituzione delle commissioni, dei comitati e degli organi collegiali comunque denominati, previsti dall'
articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, come modificato dall'
articolo 85 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, con la partecipazione di uno o più componenti esterni, comportante spesa a carico dell'Amministrazione regionale, è consentita per una durata massima di sei mesi e, in caso di motivata necessità, è ammessa la proroga o la ricostituzione dell'organo per una sola volta e per non più di tre mesi.
4. Al termine dei lavori, il Presidente dell'organo collegiale presenta alla Giunta regionale, tramite l'Assessore competente, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti; copia di tale relazione è inviata, per opportuna conoscenza, alla Commissione consiliare competente.
5. Gli organi collegiali, di cui al comma 3 attualmente funzionanti devono concludere la propria attività entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o alla loro scadenza naturale, se precedente a tale termine. In caso di motivata necessità possono essere prorogati o ricostituiti una sola volta e per non più di tre mesi, ove ciò non sia già avvenuto.
6. I membri degli organi collegiali istituiti per legge ovvero ai sensi del comma 3, riferiscono alla Commissione consiliare competente ogni qual volta ne siano richiesti. Le audizioni delle Commissioni consiliari sono equiparate alle sedute dell'organo collegiale medesimo ai fini della determinazione del trattamento economico.
Art. 3
(Modifiche alle leggi regionali 79/1982 e 7/1992
in materia di cooperazione)
1.
L'
articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'
articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19, è ulteriormente sostituito dal seguente:
<< Art. 10
(Commissione regionale per la cooperazione)
1. È istituita presso la Direzione regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato, la Commissione regionale per la cooperazione, quale organismo consultivo dell'Amministrazione regionale in materia di cooperazione.
2. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) esprimere parere sui provvedimenti previsti dagli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile;
b) esprimere parere in merito alle iscrizioni e cancellazioni di società cooperative nel Registro regionale delle cooperative;
c) esprimere parere in merito ai ricorsi di cui agli articoli 8 e 9;
d) esprimere parere in tutte le questioni per le quali il parere sia prescritto da leggi o regolamenti oppure venga richiesto dalla competente Direzione regionale in ordine a progetti di legge e di regolamento, a studi in materia di cooperazione o ad altre iniziative nei confronti delle società cooperative;
e) proporre provvedimenti, indagini, studi e iniziative in materia di cooperazione.
3. La Direzione regionale dà notizia di volta in volta alla Commissione sull'andamento e sui principali problemi riscontrati nel settore, con particolare riguardo al numero delle revisioni ordinarie e straordinarie disposte e ai bilanci annuali presentati. >>.
2.
L'
articolo 11 della legge regionale 79/1982, come sostituito dall'
articolo 5 della legge regionale 19/1993, è sostituito dal seguente:
<< Art. 11
(Composizione della Commissione regionale per la
cooperazione e disposizioni sull'istituzione e sul
funzionamento)
1. La Commissione regionale per la cooperazione è composta:
a) dal Direttore regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato che svolge le funzioni di presidente;
b) dal Direttore del Servizio della cooperazione;
c) da rappresentanti effettivi e supplenti designati da ciascuna delle tre Associazioni regionali di cooperative più rappresentative che risultino aderenti alle Associazioni nazionali di cui al primo comma dell'articolo 16, nel seguente numero: quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti designati dall'Unione regionale delle Cooperative, tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati dalla Lega regionale delle Cooperative e Mutue e due rappresentanti effettivi e due supplenti designati dall'Associazione generale Cooperative Italiane - Federazione regionale del Friuli-Venezia Giulia.
2. Quando tratti argomenti attinenti alle cooperative sociali, la Commissione è integrata da un rappresentante designato dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili.
3. Il Presidente può far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, Dirigenti regionali o loro sostituti, nonché esperti.
4. La Commissione è costituita, su proposta dell'Assessore al lavoro, alla cooperazione e artigianato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
5. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.
6. La Commissione è convocata dal Presidente e per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti; la Commissione è altresì convocata su richiesta di almeno tre componenti, entro e non oltre otto giorni dalla richiesta stessa.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. I supplenti partecipano alle sedute in caso di assenza del rispettivo componente effettivo.
9. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente del Servizio della cooperazione di qualifica non inferiore a segretario. >>.
10. La Commissione regionale per la cooperazione costituita ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della
legge regionale 79/1982, come da ultimo modificati dalla
legge regionale 19/1993, nonché i Comitati costituiti ai sensi degli articoli 13 e 14 della medesima legge, continuano ad operare fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di costituzione della Commissione regionale per la cooperazione di cui al comma 1.
11. Tutte le volte che leggi, regolamenti o altre disposizioni, a partire dalla data indicata nel comma 10, indicano la Commissione regionale per la cooperazione o i Comitati regionali per le cooperative, l'indicazione deve intendersi riferita alla Commissione regionale per la cooperazione di cui al comma 1.
12. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al << Consorzio regionale garanzia fidi Scrl FINRECO - Finanziaria regionale della cooperazione >> contributi da utilizzare a favore delle cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui all'
articolo 4 della legge regionale 79/1982, come da ultimo modificato dal comma 3, con esclusione delle cooperative del settore edilizio ed agricolo, per i seguenti tipi di intervento:
a) interventi finanziari diretti ad apporti di capitale;
b) interventi finalizzati ad agevolare l'accesso al credito delle società cooperative;
c) interventi di attuazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica alle imprese cooperative, di attuazione di programmi di formazione e rafforzamento imprenditoriale nonché per l'acquisizione diretta di servizi finalizzati all'incremento dell'attività o funzionali al miglioramento delle capacità operative del Consorzio medesimo.
13. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla FINRECO, per le finalità di cui al comma 12, contributi da utilizzare a favore delle cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative del settore agricolo.
14. L' Amministrazione regionale emana direttive e criteri per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 12 con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato.
15. L' Amministrazione regionale emana direttive e criteri per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 13 con deliberazioni della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura.
16. Con le stesse deliberazioni sono emanati direttive e criteri per l'utilizzo di mezzi finanziari già stanziati ma non ancora assegnati alla FINRECO, di quelli già assegnati ma non ancora utilizzati e di quelli derivanti dai rientri di fondi già erogati.
17. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base di precedenti disposizioni di legge.
18. Gli interventi attuati da FINRECO con fondi regionali devono rispettare i limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti alle imprese.
19.
All'
articolo 25 della legge regionale 79/1982, come modificato dall'
articolo 11 della legge regionale 19/1993, è aggiunto il seguente comma:
<< Parte della sovvenzione annualmente concessa per l'importo complessivo minimo di lire 20 milioni, da determinarsi in proporzione alle sovvenzioni percepite, deve essere destinata dalle predette Associazioni al << Centro regionale per la cooperazione nelle scuole >> con sede a Trieste, costituito sotto il patrocinio dell'Amministrazione regionale, quale contributo per il raggiungimento delle finalità dello stesso. >>.
20. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 a carico del capitolo 8114 (2.1.243.3.10.02) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 alla Rubrica n. 30 - programma 3.3.3. - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - con la denominazione << Contributi al Consorzio regionale garanzia fidi Scrl FINRECO - Finanziaria regionale della cooperazione per interventi a favore delle cooperative iscritte al Registro di cui all'
articolo 3 della legge regionale 79/1982 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
21. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 20 si provvede mediante storno di pari importo dello stanziamento del capitolo 8110 del citato stato di previsione, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.
22. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 6664 (2.1.243.3.10.10) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 alla Rubrica n. 28 - programma 3.1.6 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - con la denominazione << Contributi al Consorzio regionale garanzia fidi Scrl FINRECO - Finanziaria regionale della cooperazione per interventi a favore delle cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative del settore agricolo >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1997.
23. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 22 si provvede mediante storno di pari importo dello stanziamento del capitolo 8112 del citato stato di previsione, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.
Art. 4
(Compensi)
1. Ai componenti della Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, eletti dal Consiglio regionale, compete, per partecipare alle sedute di detta Commissione oltre al rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente, un gettone di presenza nella misura di lire 300.000.
2. Il gettone di cui al comma 1 non compete ai componenti eletti dal Consiglio regionale che siano dipendenti dell'Amministrazione regionale.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
Art. 5
1.
All'
articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'
articolo 5, comma 6, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<< 2 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, lettere a) e g), la concessione di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni per i quali la legge identifica direttamente il beneficiario e la quantificazione dell'intervento nonché l'effettuazione di spese obbligatorie e d'ordine e, limitatamente alle spese per il personale, quelle variabili, sono disposte dai Direttori di Servizio anche senza la definizione dei programmi e l'adozione dei progetti di cui agli articoli 6 e 51. >>.
Art. 7
(Rendicontazione della spesa)
1. Le disposizioni legislative che disciplinano le modalità di presentazione del rendiconto da parte di Comuni, Province, Comunità montane, Enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale, Consorzi fra enti locali, Università ed enti di ricerca di diritto pubblico per i contributi erogati ai medesimi enti da parte dell'Amministrazione regionale con fondi propri, sono abrogate.
2. Gli enti di cui al comma 1 cui siano stati erogati contributi dall'Amministrazione regionale devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente ed asseverata dal segretario comunale o provinciale o dal funzionario che svolge la funzione equipollente che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.
3. Per i contributi concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, il termine di presentazione della dichiarazione è quello previsto nelle disposizioni vigenti alla data di emanazione del decreto di concessione.
4. È in facoltà dell'Amministrazione regionale di disporre controlli ispettivi e di chiedere all'ente l'invio di documenti o la presentazione di chiarimenti che vanno trasmessi con le modalità previste per la dichiarazione di cui al comma 2.
5. Nel caso di contributi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 2, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.
Art. 8
(Rendicontazione di contributi ad istituzioni, associazioni,
fondazioni e comitati)
1. Le istituzioni, le associazioni senza fine di lucro, le fondazioni e i comitati beneficiari di contributi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento per acquisto o ristrutturazione di immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'Ufficio regionale che ha concesso il contributo.
2. Ai beneficiari di cui al comma 1, nei casi non previsti dal medesimo comma, è consentito di presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa annullata ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Amministrazione regionale ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.
Art. 9
1.
All'
articolo 6 della legge regionale 29/1992, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
<< 2 bis. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'ufficio competente è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.
2 ter. Le domande rivolte all'Amministrazione regionale, agli Enti regionali ed agli Enti strumentali della Regione, devono pervenire all'ufficio competente per materia entro il termine di scadenza stabilito dalle disposizioni vigenti. Qualora siano inviate a mezzo di raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale purché la raccomandata pervenga all'ufficio medesimo entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine. Sono fatte salve le diverse disposizioni di settore. >>.
Art. 10
(Norme transitorie in materia di termini)
Art. 11
1.
Il
comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 29/1992 è sostituito dal seguente:
<< 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, secondo le modalità previste dall'articolo 16, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. >>.
2.
Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 29/l992 è sostituito dal seguente:
<< 3. Nei procedimenti ad istanza di parte, l'avvio del procedimento è comunicato agli eventuali soggetti di cui ai commi 1 e 2 diversi dal soggetto istante. A quest'ultimo sono comunicate le indicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 16. >>.
3.
All'
articolo 15 della legge regionale 29/1992, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<< 3 bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3, resta salva la facoltà di adottare, anche prima dell'effettuazione della comunicazione dell'avvio del procedimento, provvedimenti cautelari. >>.
Art. 12
1.
All'
articolo 26 della legge regionale 29/1992 il comma 4 è sostituito dal seguente:
<< 4. Ai fini dello snellimento delle procedure sono definiti, con apposito regolamento, da emanarsi entro il 31 dicembre 1997, i casi e le modalità in cui è consentita la sostituzione della documentazione cartacea con perizie asseverate comprovanti giudizi tecnici e valutazioni inerenti alle spese sostenute dai beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere erogati dall'Amministrazione regionale con i propri fondi. >>.
Art. 13
1.
L'
articolo 27 della legge regionale 29/1992 è sostituito dal seguente:
<< Art. 27
1. Entro il 31 dicembre 1997, con regolamento, si provvede a determinare, con riferimento alle funzioni amministrative esercitate dalle Amministrazioni di cui all'articolo 2, le fattispecie alle quali si applicano gli articoli 19 e 20 della
legge 241/1990.
2. In caso di mancata adozione del regolamento di cui al comma 1, decorso il termine previsto dal medesimo comma, è facoltà dei soggetti richiedenti dare inizio all'attività dandone notizia all'Amministrazione interessata ove sia decorso il termine stabilito ai sensi dell'articolo 5 per l'adozione o il diniego dell'atto autorizzatorio.
3. Le disposizioni legislative regionali che subordinano l'esercizio di una attività privata ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato nei casi di cui al comma 1 sono abrogate con effetto dalla data di conseguimento di efficacia del regolamento previsto dal medesimo comma.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti di consenso in materia ambientale, paesaggistico-territoriale o sanitaria. >>.
Art. 14
(Conferenza di servizi)
1.
All'
articolo 23 della legge regionale 29/1992, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<< 2 bis. Nella prima riunione della conferenza le Amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione regionale procede ai sensi dei commi 3 bis e 5. >>.
2.
All'
articolo 23 della legge regionale 29/1992 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<< 3 bis. Nel caso in cui un'Amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'Amministrazione regionale procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione, ove l'Amministrazione dissenziente sia un'Amministrazione statale, al Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite del Commissario del Governo, ovvero al Sindaco o al Presidente della Provincia nel caso, rispettivamente, di una Amministrazione comunale o provinciale. La determinazione diventa esecutiva qualora, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Provincia previa deliberazione del Consiglio provinciale, o il Sindaco previa deliberazione del Consiglio comunale, non comunichino la sospensione della determinazione inviata. La procedura di cui al presente comma non si applica in caso di motivato dissenso espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini. >>.
3.
All'
articolo 23 della legge regionale 29/1992, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
<< 5 bis. Il ricorso alla conferenza è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi, richieda l'intervento di più Amministrazioni o Enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati. >>.
Art. 15
(Incarichi di consulenza esterna)
1. L'Amministrazione regionale può avvalersi per approfondimenti di particolari tematiche relative a funzioni istituzionali attraverso incarichi professionali da svolgersi in un tempo determinato aventi ad oggetto lo studio di problemi legislativi, giuridici, amministrativi, fiscali ovvero aventi natura tecnica specialistica, della collaborazione e della consulenza esterna di:
a) docenti o ricercatori universitari, esperti nella specifica materia oggetto della collaborazione o consulenza;
b) professionisti esperti della specifica materia e con almeno otto anni di iscrizione al rispettivo ordine;
c) istituti universitari;
d) istituzioni scientifiche.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, in via eccezionale, anche ad esperti in materie non rientranti nella competenza di nessun Ordine e per le quali non esiste albo professionale. In tal caso la specifica competenza in relazione alla consulenza affidata deve risultare da un apposito curriculum.
3. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dalle Direzioni regionali per i settori di competenza, individua gli incarichi di cui al comma 1 attraverso un programma annuale ed, ove necessari, i relativi aggiornamenti, da adottarsi ai sensi dell'
articolo 6 della legge regionale 18/1996. Il medesimo programma può anche indicare i casi in cui la Giunta regionale, per motivi di urgenza, è autorizzata a conferire incarichi non preventivamente previsti.
Art. 16
(Delegazione amministrativa in materia ambientale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare a soggetti pubblici ovvero a prevalente partecipazione pubblica, costituiti nelle forme previste dall'
articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le funzioni amministrative relative all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, idraulico-forestale nonché di lavori ed opere di prevenzione o conseguenti a calamità naturali, di competenza della Direzione regionale dell'ambiente, ivi inclusi gli interventi finanziati direttamente o con il concorso di stanziamenti statali.
2. Con il provvedimento di affidamento degli interventi mediante delegazione amministrativa si provvede al contestuale impegno della relativa spesa e alla regolamentazione dei rapporti tra Amministrazione delegante ed ente delegato.
Art. 17
1.
All'
articolo 6 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 25, il comma 6 è sostituito dal seguente:
<< 6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono definite le tariffe dei costi di riproduzione, le modalità della loro riscossione nonché l'importo al di sotto del quale il rimborso non è dovuto. >>.
Art. 18
2. Con deliberazione della Giunta regionale, l'importo di cui al comma 1 viene aggiornato in conformità alla variazione dell'indice del costo della vita, desumibile dagli indici ISTAT.
Art. 19
(Concessione in uso di beni immobili previo accollo delle
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria)
Art. 20
(Disposizioni per la pubblicità della situazione
patrimoniale dei dipendenti regionali con qualifica di
dirigente)
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, sono depositate e conservate a cura della Segreteria Generale della Presidenza della Giunta regionale, la quale provvede altresì alla pubblicazione delle medesime sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 21
(Deroghe all'articolo 84, comma 1, della legge regionale
8/1990 e pubblicità del giornale per atti tavolari non
automatizzato)
1. In deroga alle disposizioni di cui all'
articolo 84, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 8, le disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 43, 44, 47 e 48, comma 1, della medesima legge regionale, si applicano, compatibilmente allo stato di informatizzazione raggiunto, anche prima dell'apertura dei nuovi libri fondiari.
2. I dati relativi alla tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica sono consultabili da chiunque anche prima dell'apertura dei nuovi libri fondiari.
3. I dati di cui al giornale per atti tavolari non automatizzato, con esclusione di quelli relativi al giorno corrente, sono messi a disposizione di chiunque. I dati del giornale per atti tavolari relativi al giorno corrente e la ricerca delle domande sulle quali deve ancora pronunciarsi il giudice tavolare, ove la relativa documentazione non risulti acquisita a livello informatico, è consentita compatibilmente con le esigenze di servizio.
4. Il Servizio per il sistema informativo regionale è autorizzato a collegare alla banca dati sperimentale del libro fondiario, per attività esclusiva d'interrogazione, i Comuni e gli Uffici ministeriali che hanno competenza sui territori in cui vige il sistema del libro fondiario, nonché gli Uffici regionali.
Art. 22
(Proroga di termini)
CAPO II
Norme in materia di autonomie locali
Art. 23
(Organi regionali competenti al controllo
sugli organi degli enti locali)
1. Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia, come aggiunto dall'
articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, per lo scioglimento e la sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonché per la rimozione e la sospensione degli amministratori degli enti locali, fino a quando non è diversamente disciplinato con legge regionale, continuano a trovare applicazione gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e gli articoli 36, 80 e 93 del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.
2. Salvo i provvedimenti adottati dagli organi dello Stato per gravi motivi di ordine pubblico o in forza della normativa antimafia, i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonché di rimozione degli amministratori locali, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali. I provvedimenti di sospensione dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonché di sospensione degli amministratori locali, sono adottati dall'Assessore regionale per le autonomie locali.
3. I decreti di scioglimento e di sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonché i decreti di rimozione e di sospensione degli amministratori locali sono immediatamente trasmessi al Commissario del Governo nella Regione e alla Prefettura competente per territorio, nonché pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Ai commissari di cui al comma 2, spetta una indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico dell'ente commissariato.
5. I commi 2, 3 e 4 si applicano, per quanto compatibili, anche agli organi degli altri enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
6. Fuori dei casi previsti dal comma 1, quando gli organi degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non possono, per qualsiasi ragione, funzionare, l'Assessore regionale per le autonomie locali invia appositi commissari che provvedono a reggerle per il periodo di tempo strettamente necessario.
8. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali.
Art. 24
1.
L'
articolo 28 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è sostituito dal seguente:
<< Art. 28
(Deliberazioni soggette al controllo preventivo
necessario di legittimità)
1. Sono soggette al controllo preventivo necessario di legittimità le deliberazioni dei consigli comunali e provinciali e delle assemblee delle comunità montane, limitatamente ai seguenti oggetti:
a) statuti e regolamenti;
b) bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
c) rendiconti della gestione;
d) costituzione e modificazione di consorzi, aziende speciali e unioni di comuni, nonché costituzione, modificazione e partecipazione di società.
2. Sono, altresì, soggette al controllo preventivo necessario di legittimità le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, della Provincia o della Comunità montana diversi dai consigli e dall'assemblea.
3. Sono soggette al controllo preventivo necessario di legittimità le deliberazioni delle Unioni dei Comuni e dei Consorzi tra enti locali, limitatamente ai seguenti oggetti:
a) regolamenti;
b) bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
c) rendiconti della gestione.
4. Sono soggette al controllo preventivo necessario di legittimità le deliberazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concernenti i bilanci, le relative variazioni e i conti consuntivi. >>.
2.
L'
articolo 29 della legge regionale 49/1991, come da ultimo modificato dall'
articolo 7 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 è sostituito dal seguente:
<< Art. 29
(Deliberazioni soggette al controllo preventivo
eventuale di legittimità)
1. Sono sottoposte, altresì, al controllo di legittimità:
a) le deliberazioni dei consigli comunali e provinciali e delle assemblee delle Comunità montane, diverse da quelle indicate dall'articolo 28, qualora lo decida il relativo consiglio comunale e provinciale o l'assemblea delle Comunità montane;
b) le deliberazioni di competenza dei consigli comunali e provinciali e delle assemblee delle Comunità montane, nonché le deliberazioni delle giunte comunali, provinciali e delle Unioni di Comuni, dei consigli di amministrazione dei Consorzi tra enti locali e dei consigli direttivi delle Comunità montane, qualora un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei componenti dell'assemblea della Comunità montana, del Consorzio o dell'Unione di comuni o un quarto dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ovvero un quinto dei consiglieri nei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, ne facciano richiesta scritta e motivata, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, ritenendole viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio o dell'organo assembleare;
c) le deliberazioni delle giunte comunali, provinciali e delle Unioni dei Comuni, dei consigli di amministrazione dei Consorzi tra enti locali e dei consigli direttivi delle Comunità montane, qualora lo decida la relativa giunta o consiglio di amministrazione o consiglio direttivo.
2. Il controllo di cui al comma 1, lettera b) è limitato alle illegittimità denunciate.
3. Contestualmente all' affissione all' albo, le deliberazioni di cui al comma 1, lettera b), sono comunicate ai capigruppo consiliari.
4. La richiesta, ai sensi del comma 1, lettera b, va inoltrata direttamente al Comitato regionale di controllo e ne va data contestuale comunicazione all'ente, che provvede entro tre giorni dalla fine della pubblicazione alla trasmissione dell'atto deliberativo al Comitato medesimo, nonché all'affissione di idonea comunicazione all'albo pretorio.
5. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettera b), diventano esecutive alla scadenza del termine di pubblicazione, qualora siano decorsi infruttuosamente i termini per la richiesta di controllo.
6. Il presente articolo non trova applicazione per gli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. >>.
Art. 25
(Giuramento del Presidente della Provincia)
2. Il giuramento è prestato prima dell'assunzione delle funzioni e immediatamente dopo la proclamazione degli eletti.
3. La formula del giuramento è la seguente: << Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene >>.
4. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali.
5. Dell' avvenuto giuramento è data formale comunicazione, entro dieci giorni, al Commissario del Governo nella Regione, alla Prefettura competente per territorio e al Presidente del Comitato regionale di controllo.
6. Il Presidente della Provincia, dopo aver prestato giuramento in lingua italiana, può formulare una dichiarazione analoga nelle lingue minoritarie e locali presenti nella provincia medesima.
Art. 26
(Inosservanza degli obblighi di convocazione dei consigli
comunali e provinciali)
1. Ai sensi dell'
articolo 3 del decreto legislativo 9/1977 nella regione Friuli-Venezia Giulia, in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio comunale e provinciale, previa diffida, provvede l'Assessore regionale per le autonomie locali.
2. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali.
Art. 27
(Organi regionali competenti all'esercizio delle funzioni
amministrative concernenti gli enti locali)
1. Le attribuzioni in materia di enti locali che siano state trasferite alla Regione in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia e che non siano dalla legge regionale assegnate ad altri organi, sono esercitate:
a) Dal Presidente della Giunta regionale se già di competenza degli organi centrali dello Stato;
b) dall'Assessore regionale per le autonomie locali se già di competenza degli organi periferici dello Stato.
2. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti riguardanti le attribuzioni di cui al comma 1, sono curati dalla Direzione regionale per le autonomie locali.
Art. 28
(Uso del gonfalone)
1. I Comuni e le Province hanno le facoltà di esporre, accanto al tricolore, bandiera nazionale, il gonfalone della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e quello municipale o provinciale, sugli edifici pubblici, oltre che nelle ricorrenze nazionali anche in ogni occasione che gli stessi predetti enti locali ritengano significativa per le loro comunità.
Art. 31
(Norma finale)
1. Le norme regionali che prevedano controlli di legittimità su atti di enti locali diversi da quelli previsti dagli articoli 28 e 29 della
legge regionale 49/1991, come sostituiti dall'articolo 24, sono abrogate.