CAPO I
        
       Semplificazione dei procedimenti amministrativi
        
        
        
          Art.   1
          
       (Adozione di regolamenti per la semplificazione)
          
          
          
            1.   Con  regolamenti  di  esecuzione  della  presente legge, da adottare previo parere vincolante della competente Commissione  consiliare  entro 180  giorni  dall'entrata  in vigore   della   medesima,  sono  emanate  misure   per   la semplificazione   dei   procedimenti   amministrativi.    La competente Commissione consiliare esprime il parere entro 30 giorni  dalla  data  di ricezione della relativa  richiesta. Decorso  tale  termine il regolamento è  emanato  anche  in mancanza del parere; in tal caso la Giunta regionale  valuta la discussione svolta in Commissione. I verbali sono inviati alla Giunta entro 15 giorni dalla scadenza del termine.
          
          
          
            2.   Con  la presente legge sono abrogate, a  decorrere dalla  data di entrata in vigore dei regolamenti di  cui  al comma  1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con  essi incompatibili.
          
          
          
            3.   I regolamenti si conformano, oltre che ai principi contenuti  nell'
articolo 26 della legge regionale 28  agosto 1992,  n.  29, come modificato dall'articolo 12, ai seguenti criteri e principi direttivi:
a)   eliminazione   o  riduzione  o  sostituzione  con autocertificazioni  dei certificati o  delle  certificazioni richiesti   ai   soggetti   interessati   all'adozione    di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici     economici    o    altre    utilità     erogati dall'Amministrazione regionale, dagli Enti regionali e dagli Enti strumentali della Regione;
b)   modificazione  delle  disposizioni  normative   e regolamentari sui procedimenti amministrativi in  attuazione dei criteri di cui alla lettera a) al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino aggravi o ritardi per i cittadini nell'adozione del provvedimento amministrativo;
c)   applicazione in materia  di rendicontazione della spesa  dei principi di cui al comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 29/1992, come sostituito dall'articolo 12.       d)   realizzazione  dell'omogeneità  dei  termini  di presentazione delle domande tendenti ad ottenere contributi, sussidi e sovvenzioni;
e)   decentramento  di  procedure  amministrative alle Province,  ai  Comuni  e  alle Comunità  montane  ai  sensi dell'articolo  11  dello  Statuto  speciale  della   Regione Autonoma  Friuli-Venezia Giulia, al  fine  di  comprimere  i tempi di risposta ai cittadini.
 
         
        
        
        
          Art.   2
          
       (Soppressione di organi collegiali)
          
          
          
            1.   Gli  organi di cui all'elenco n.  1, allegato alla presente legge, sono soppressi.
          
          
          
            2.   Le   funzioni   amministrative   di   natura   non consultiva già esercitate dagli organi collegiali di cui al comma  1  sono  trasferite  alle Direzioni  regionali  e  ai Servizi autonomi rispettivamente competenti per materia.
          
          
          
            3.   La costituzione delle commissioni, dei comitati  e degli   organi  collegiali  comunque  denominati,   previsti dall'
articolo  1 della legge regionale  23 agosto  1982,  n. 63, come modificato dall'
articolo 85 della legge regionale 1 febbraio  1991, n.  4, con la partecipazione di uno  o  più componenti    esterni,   comportante    spesa    a    carico dell'Amministrazione regionale, è consentita per una durata massima  di  sei mesi e, in caso di motivata necessità,  è ammessa  la proroga o la ricostituzione dell'organo per  una sola volta e per non più di tre mesi.
 
          
          
          
            4.   Al  termine dei lavori, il Presidente  dell'organo collegiale   presenta   alla   Giunta   regionale,   tramite l'Assessore competente, una relazione sull'attività  svolta e  sui  risultati  conseguiti; copia di  tale  relazione  è inviata,   per   opportuna  conoscenza,   alla   Commissione consiliare competente.
          
          
          
            5.   Gli  organi   collegiali,   di  cui  al  comma   3 attualmente   funzionanti  devono  concludere   la   propria attività  entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della presente  legge o alla loro scadenza naturale, se precedente a  tale  termine.  In  caso di motivata  necessità  possono essere  prorogati o ricostituiti una sola volta  e  per  non più di tre mesi, ove ciò non sia già avvenuto.
          
          
          
            6.   I  membri  degli organi collegiali  istituiti  per legge  ovvero  ai  sensi  del  comma  3,  riferiscono   alla Commissione consiliare competente ogni qual volta  ne  siano richiesti.  Le  audizioni delle Commissioni consiliari  sono equiparate  alle sedute dell'organo collegiale  medesimo  ai fini della determinazione del trattamento economico.
         
        
        
        
          Art.   3
          
       (Modifiche alle leggi regionali 79/1982 e 7/1992
in materia di cooperazione)
          
          
          
            1.
            
            
               L'
articolo  10 della legge regionale  20  novembre 1982,  n.  79, come sostituito dall'
articolo 4  della  legge regionale 11 maggio 1993, n.  19, è ulteriormente sostituito dal seguente:
<<  Art.  10
       (Commissione regionale per la cooperazione)
1.   È  istituita  presso la Direzione  regionale  del lavoro,   cooperazione   ed  artigianato,   la   Commissione regionale  per  la cooperazione, quale organismo  consultivo dell'Amministrazione regionale in materia di cooperazione.
2.   La Commissione ha i seguenti compiti:
a)  esprimere parere sui provvedimenti previsti dagli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile;
b)  esprimere  parere  in  merito  alle iscrizioni  e cancellazioni di società cooperative nel Registro regionale delle cooperative;
c)  esprimere parere in merito ai ricorsi di cui agli articoli 8 e 9;
d)  esprimere  parere in  tutte  le  questioni per le quali il parere sia prescritto da leggi o regolamenti oppure venga  richiesto  dalla  competente Direzione  regionale  in ordine  a  progetti di legge e di regolamento,  a  studi  in materia  di cooperazione o ad altre iniziative nei confronti delle società cooperative;
e)  proporre   provvedimenti,   indagini,   studi   e iniziative in materia di cooperazione.
 3.   La  Direzione regionale dà notizia  di  volta  in volta  alla  Commissione  sull'andamento  e  sui  principali problemi  riscontrati nel settore, con particolare  riguardo al numero delle revisioni ordinarie e straordinarie disposte e ai bilanci annuali presentati. >>.
  
            
           
          
          
          
            2.
            
            
               L'
articolo 11 della legge regionale 79/1982,  come sostituito dall'
articolo 5 della legge regionale 19/1993, è sostituito dal seguente:
<<  Art.  11
       (Composizione della Commissione regionale per la
cooperazione e disposizioni sull'istituzione e sul
funzionamento)
1.   La  Commissione regionale per la  cooperazione  è composta:
a)   dal  Direttore regionale del lavoro,  cooperazione ed artigianato che svolge le funzioni di presidente;
b)   dal Direttore del Servizio della cooperazione;
c)   da  rappresentanti effettivi e supplenti designati da  ciascuna delle tre Associazioni regionali di cooperative più    rappresentative   che   risultino   aderenti    alle Associazioni  nazionali di cui al primo comma  dell'articolo 16, nel seguente numero: quattro rappresentanti effettivi  e quattro  supplenti  designati  dall'Unione  regionale  delle Cooperative,  tre rappresentanti effettivi e  tre  supplenti designati dalla Lega regionale delle Cooperative e  Mutue  e due  rappresentanti  effettivi  e  due  supplenti  designati dall'Associazione    generale   Cooperative    Italiane    - Federazione regionale del Friuli-Venezia Giulia.
 2.   Quando tratti argomenti attinenti alle cooperative sociali,  la  Commissione è integrata da un  rappresentante designato  dalla  Consulta regionale delle associazioni  dei disabili.
3.   Il  Presidente può far intervenire  alle  sedute, senza diritto di voto, Dirigenti regionali o loro sostituti, nonché esperti.
4.   La   Commissione    è  costituita,  su   proposta dell'Assessore  al lavoro, alla cooperazione e  artigianato, con  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale,  su conforme deliberazione della Giunta regionale.
5.   I  componenti  durano in  carica  quattro  anni  e possono essere riconfermati per una sola volta.
6.   La Commissione è convocata dal Presidente  e  per la  validità  delle sedute è necessaria la presenza  della metà  più  uno dei componenti; la Commissione è  altresì convocata su richiesta di almeno tre componenti, entro e non oltre otto giorni dalla richiesta stessa.
7.   Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8.   I  supplenti partecipano alle sedute  in  caso  di assenza del rispettivo componente effettivo.
9.   Le  funzioni di segreteria della Commissione  sono svolte  da un dipendente del Servizio della cooperazione  di qualifica non inferiore a segretario. >>.
  
            
           
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
            10.   La   Commissione  regionale  per  la  cooperazione costituita  ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della  
legge regionale  79/1982,  come da ultimo modificati  dalla  
legge regionale  19/1993, nonché i Comitati costituiti  ai  sensi degli  articoli 13 e 14 della medesima legge, continuano  ad operare  fino  alla  data  di pubblicazione  nel  Bollettino Ufficiale  della  Regione del decreto di costituzione  della Commissione regionale per la cooperazione di cui al comma 1.
 
          
          
          
            11.   Tutte  le  volte  che leggi, regolamenti  o  altre disposizioni,  a partire dalla data indicata nel  comma  10, indicano  la Commissione regionale per la cooperazione  o  i Comitati  regionali  per le cooperative, l'indicazione  deve intendersi  riferita  alla  Commissione  regionale  per   la cooperazione di cui al comma 1.
          
          
          
            12.   L' Amministrazione  regionale  è  autorizzata  ad assegnare  al  << Consorzio  regionale  garanzia  fidi   Scrl FINRECO   -   Finanziaria  regionale  della   cooperazione >> contributi da utilizzare a favore delle cooperative iscritte al  Registro regionale delle cooperative di cui all'
articolo 4  della  legge regionale 79/1982, come da ultimo modificato dal  comma  3, con esclusione delle cooperative del  settore edilizio ed agricolo, per i seguenti tipi di intervento:
a)   interventi  finanziari  diretti  ad   apporti   di capitale;
b)   interventi finalizzati ad agevolare  l'accesso  al credito delle società cooperative;
c)   interventi di attuazione di servizi di  consulenza e   di  assistenza  tecnica  alle  imprese  cooperative,  di attuazione   di  programmi  di  formazione  e  rafforzamento imprenditoriale  nonché  per  l'acquisizione   diretta   di servizi   finalizzati   all'incremento   dell'attività    o funzionali  al  miglioramento delle capacità operative  del Consorzio medesimo.
 
          
          
          
            13.   L' Amministrazione  regionale  è  autorizzata  ad assegnare alla FINRECO, per le finalità di cui al comma 12, contributi da utilizzare a favore delle cooperative iscritte al   Registro   regionale  delle  cooperative  del   settore agricolo.
          
          
          
            14.   L' Amministrazione  regionale  emana  direttive  e criteri  per  l'utilizzo dei fondi di cui al  comma  12  con deliberazione   della   Giunta   regionale,   su    proposta dell'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato.
          
          
          
            15.   L' Amministrazione  regionale  emana  direttive  e criteri  per  l'utilizzo dei fondi di cui al  comma  13  con deliberazioni   della   Giunta   regionale,   su    proposta dell'Assessore all'agricoltura.
          
          
          
            16.   Con le stesse deliberazioni sono emanati direttive e criteri per l'utilizzo di mezzi finanziari  già stanziati ma  non  ancora  assegnati  alla  FINRECO,  di  quelli  già assegnati ma non ancora utilizzati e di quelli derivanti dai rientri di fondi già erogati.
          
          
          
            17.   Restano   validi   gli  atti  ed  i  provvedimenti adottati  e  sono  fatti  salvi gli effetti  prodotti  ed  i rapporti   giuridici   sorti  sulla   base   di   precedenti disposizioni di legge.
          
          
          
            18.   Gli   interventi  attuati  da  FINRECO  con  fondi regionali devono rispettare i limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti alle imprese.
          
          
          
            19.
            
            
               All'
articolo  25  della legge  regionale  79/1982, come  modificato  dall'
articolo  11  della  legge  regionale 19/1993, è aggiunto il seguente comma:
<< Parte  della  sovvenzione  annualmente  concessa  per l'importo   complessivo  minimo  di  lire  20  milioni,   da determinarsi in proporzione alle sovvenzioni percepite, deve essere  destinata  dalle predette Associazioni  al  << Centro regionale  per  la cooperazione nelle scuole >>  con  sede  a Trieste, costituito sotto il patrocinio dell'Amministrazione regionale,  quale  contributo per  il  raggiungimento  delle finalità dello stesso. >>.
 
            
           
          
          
          
            20.   Per   le  finalità  previste  dal  comma  12   è autorizzata  la  spesa  complessiva  di  lire  300  milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno  degli anni    1997   e   1998   a   carico   del   capitolo   8114 (2.1.243.3.10.02)   che  si  istituisce   nello   stato   di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 alla Rubrica n.  30 -  programma 3.3.3. - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione  X  - con la denominazione << Contributi al Consorzio regionale garanzia fidi Scrl FINRECO - Finanziaria regionale della cooperazione per interventi a favore delle cooperative iscritte  al  Registro  di cui all'
articolo  3  della  legge regionale  79/1982 >>  e con lo stanziamento  complessivo  di lire  300 milioni, suddivisi in ragione di lire 150  milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
 
          
          
          
            21.   All'onere derivante dall'autorizzazione  di  spesa di  cui  al  comma 20 si provvede mediante  storno  di  pari importo  dello  stanziamento del capitolo  8110  del  citato stato   di   previsione,  intendendosi   corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.
          
          
          
            22.   Per  le  finalità  previste   dal  comma  13   è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 6664 (2.1.243.3.10.10) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997   alla  Rubrica  n.  28  -  programma  3.1.6  -   spese d'investimento  -  Categoria  2.4  -  Sezione  X  -  con  la denominazione  << Contributi al Consorzio regionale  garanzia fidi Scrl FINRECO - Finanziaria regionale della cooperazione per  interventi  a  favore  delle  cooperative  iscritte  al Registro  regionale delle cooperative del settore agricolo >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1997.
          
          
          
            23.   All'onere derivante dall'autorizzazione  di  spesa di  cui  al  comma 22 si provvede mediante  storno  di  pari importo  dello  stanziamento del capitolo  8112  del  citato stato   di   previsione,  intendendosi   corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.
         
        
        
        
          Art.   4
          
       (Compensi)
          
          
          
            1.  Ai   componenti   della   Commissione   paritetica prevista  dall'articolo  65  dello  Statuto  speciale  della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, istituita presso  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, eletti dal  Consiglio regionale,  compete, per partecipare alle  sedute  di  detta Commissione  oltre al rimborso delle spese  sostenute  nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica  di dirigente,  un  gettone di presenza  nella  misura  di  lire 300.000.
          
          
          
            2.   Il  gettone  di cui  al comma  1  non  compete  ai componenti   eletti  dal  Consiglio  regionale   che   siano dipendenti dell'Amministrazione regionale.
          
          
          
            3.   Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma  1 fanno  carico  al  capitolo 150 dello  stato  di  previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
         
        
        
        
          Art.   5
          
          
          
          
            1.
            
            
               All'
articolo  52 della legge  regionale  27  marzo 1996,  n.  18,  come da ultimo modificato  dall'
articolo  5, comma 6, della legge regionale 8 aprile 1997, n.  10, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<< 2  bis.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51,  comma 1, lettere a) e g), la concessione di contributi, sussidi,  concorsi  e  sovvenzioni  per  i  quali  la  legge identifica direttamente il beneficiario e la quantificazione dell'intervento    nonché    l'effettuazione    di    spese obbligatorie e d'ordine e, limitatamente alle spese  per  il personale, quelle variabili, sono disposte dai Direttori  di Servizio   anche  senza  la  definizione  dei  programmi   e l'adozione dei progetti di cui agli articoli 6 e 51. >>.
 
            
           
         
        
        
        
        
        
        
          Art.   7
          
       (Rendicontazione della spesa)
          
          
          
            1.   Le  disposizioni legislative che  disciplinano  le modalità  di  presentazione  del  rendiconto  da  parte  di Comuni,  Province, Comunità montane, Enti che  svolgono  le funzioni del Servizio sanitario regionale, Consorzi fra enti locali,  Università ed enti di ricerca di diritto  pubblico per   i   contributi  erogati  ai  medesimi  enti  da  parte dell'Amministrazione  regionale  con  fondi   propri,   sono abrogate.
          
          
          
            2.   Gli enti di cui al comma 1 cui siano stati erogati contributi dall'Amministrazione regionale devono presentare, nei   termini  previsti  dal  decreto  di  concessione,  una dichiarazione   sottoscritta   dal   legale   rappresentante dell'ente   ed   asseverata  dal   segretario   comunale   o provinciale  o  dal  funzionario  che  svolge  la   funzione equipollente  che attesti che l'attività per  la  quale  il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle  disposizioni normative che disciplinano la materia  e delle   condizioni  eventualmente  poste  nel   decreto   di concessione.
          
          
          
            3.   Per  i  contributi concessi prima dell'entrata  in vigore  della  presente legge, il termine  di  presentazione della  dichiarazione è quello previsto  nelle  disposizioni vigenti alla data di emanazione del decreto di concessione.
          
          
          
            4.   È  in facoltà dell'Amministrazione regionale  di disporre controlli ispettivi e di chiedere all'ente  l'invio di  documenti  o la presentazione di chiarimenti  che  vanno trasmessi con le modalità previste per la dichiarazione  di cui al comma 2.
          
          
          
            5.   Nel  caso  di  contributi per la realizzazione  di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 2, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.
         
        
        
        
          Art.   8
          
       (Rendicontazione di contributi ad istituzioni, associazioni,
fondazioni e comitati)
          
          
          
            1.   Le  istituzioni,  le associazioni  senza  fine  di lucro,  le fondazioni e i comitati beneficiari di contributi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione  dei  contributi per spese  di  investimento  per acquisto  o  ristrutturazione di  immobili,  sono  tenuti  a presentare,  a  titolo  di  rendiconto,  soltanto   l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a  verifica  contabile  a campione a mezzo  di  un  apposito controllo disposto dall'Ufficio regionale che ha concesso il contributo.
          
          
          
            2.   Ai  beneficiari di cui al comma 1,  nei  casi  non previsti dal medesimo comma, è consentito di presentare per la    rendicontazione    copia   non    autenticata    della documentazione  di spesa annullata ai fini  del  contributo, corredata  di  una  dichiarazione  del  beneficiario  stesso attestante  la corrispondenza della documentazione  prodotta agli  originali. L'Amministrazione regionale ha facoltà  di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.
         
        
        
        
          Art.   9
          
          
          
          
            1.
            
            
               All'
articolo 6 della legge regionale 29/1992, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
<< 2  bis.  Il  termine  che  scade  in  un  giorno  non lavorativo  per l'ufficio competente è prorogato  al  primo giorno lavorativo seguente.
2   ter.   Le   domande   rivolte  all'Amministrazione regionale,  agli  Enti  regionali ed agli  Enti  strumentali della  Regione, devono pervenire all'ufficio competente  per materia  entro  il  termine  di  scadenza  stabilito   dalle disposizioni  vigenti.  Qualora siano  inviate  a  mezzo  di raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa  fede  la data  del  timbro  postale purché la raccomandata  pervenga all'ufficio  medesimo entro i trenta giorni successivi  alla scadenza   del   termine.  Sono  fatte  salve   le   diverse disposizioni di settore. >>.
 
            
           
         
        
        
        
          Art.  10
          
       (Norme transitorie in materia di termini)
          
          
          
          
          
          
         
        
        
        
          Art.  11
          
          
          
          
            1.
            
            
               Il  
comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 29/1992 è sostituito dal seguente:
<< 1.   Ove   non  sussistano  ragioni  di  impedimento derivanti   da   particolari  esigenze  di   celerità   del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, secondo  le modalità previste dall'articolo 16, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. >>.
 
            
           
          
          
          
            2.
            
            
               Il  comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 29/l992 è sostituito dal seguente:
<< 3. Nei procedimenti ad istanza di parte, l'avvio  del procedimento è comunicato agli eventuali soggetti di cui ai commi  1  e  2  diversi dal soggetto istante. A quest'ultimo sono   comunicate  le  indicazioni  di  cui   al   comma   2 dell'articolo 16. >>.
 
            
           
          
          
          
            3.
            
            
               All'
articolo  15  della legge  regionale  29/1992, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<< 3  bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3, resta salva    la    facoltà    di    adottare,    anche    prima dell'effettuazione   della  comunicazione   dell'avvio   del procedimento, provvedimenti cautelari. >>.
 
            
           
         
        
        
        
          Art.  12
          
          
          
          
            1.
            
            
               All'
articolo 26 della legge regionale  29/1992  il comma 4 è sostituito dal seguente:
<< 4.  Ai  fini  dello snellimento delle procedure  sono definiti, con apposito regolamento, da emanarsi entro il  31 dicembre 1997, i casi e le modalità in cui è consentita la sostituzione  della  documentazione  cartacea  con   perizie asseverate   comprovanti  giudizi  tecnici   e   valutazioni inerenti   alle   spese   sostenute   dai   beneficiari   di sovvenzioni,   contributi,  sussidi,  ausili  finanziari   e vantaggi    economici    di   qualunque    genere    erogati dall'Amministrazione regionale con i propri fondi. >>.
 
            
           
         
        
        
        
          Art.  13
          
          
          
          
            1.
            
            
               L'
articolo  27  della legge regionale  29/1992  è sostituito dal seguente:
<<  Art.  27
       
1.   Entro  il  31  dicembre 1997, con regolamento,  si provvede   a  determinare,  con  riferimento  alle  funzioni amministrative  esercitate  dalle  Amministrazioni  di   cui all'articolo  2, le fattispecie alle quali si applicano  gli articoli 19 e 20 della 
legge 241/1990.
 2.   In caso di mancata adozione del regolamento di cui al  comma 1, decorso il termine previsto dal medesimo comma, è   facoltà   dei   soggetti   richiedenti   dare   inizio all'attività     dandone    notizia     all'Amministrazione interessata  ove sia decorso il termine stabilito  ai  sensi dell'articolo  5  per  l'adozione  o  il  diniego  dell'atto autorizzatorio.
3.    Le   disposizioni   legislative   regionali   che subordinano   l'esercizio  di  una  attività   privata   ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta,  permesso o altro atto di consenso comunque denominato nei casi di cui al   comma  1  sono  abrogate  con  effetto  dalla  data  di conseguimento  di  efficacia del  regolamento  previsto  dal medesimo comma.
4.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si applicano  agli  atti  di  consenso in  materia  ambientale, paesaggistico-territoriale o sanitaria. >>.
  
            
           
         
        
        
        
          Art.  14
          
       (Conferenza di servizi)
          
          
          
            1.
            
            
               All'
articolo  23  della legge  regionale  29/1992, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<< 2  bis.  Nella  prima riunione  della  conferenza  le Amministrazioni che vi partecipano stabiliscono  il  termine entro  cui è possibile pervenire ad una decisione. In  caso di  inutile decorso del termine, l'Amministrazione regionale procede ai sensi dei commi 3 bis e 5. >>.
 
            
           
          
          
          
            2.
            
            
               All'
articolo 23 della legge regionale 29/1992 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<< 3  bis.  Nel  caso  in  cui un'Amministrazione  abbia espresso,  anche  nel  corso della  conferenza,  il  proprio motivato  dissenso,  l'Amministrazione regionale  procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva  del procedimento  dandone  comunicazione, ove  l'Amministrazione dissenziente  sia un'Amministrazione statale, al  Presidente del  Consiglio  dei Ministri per il tramite del  Commissario del  Governo,  ovvero  al  Sindaco  o  al  Presidente  della Provincia  nel caso, rispettivamente, di una Amministrazione comunale  o provinciale. La determinazione diventa esecutiva qualora,  entro trenta giorni dalla ricezione della  stessa, il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri,  il  Presidente della   Provincia   previa   deliberazione   del   Consiglio provinciale, o il Sindaco previa deliberazione del Consiglio comunale,    non    comunichino   la    sospensione    della determinazione  inviata. La procedura  di  cui  al  presente comma  non si applica in caso di motivato dissenso  espresso da   un'Amministrazione  preposta  alla  tutela  ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini. >>.
 
            
           
          
          
          
            3.
            
            
               All'
articolo  23  della legge  regionale  29/1992, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
<< 5 bis. Il ricorso alla conferenza è obbligatorio nei casi  in  cui  l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o   programmi  operativi  di  importo  iniziale  complessivo superiore a lire 30 miliardi, richieda l'intervento di  più Amministrazioni  o Enti, anche attraverso intese,  concerti, nulla osta o assensi comunque denominati. >>.
 
            
           
         
        
        
        
          Art.  15
          
       (Incarichi di consulenza esterna)
          
          
          
            1.   L'Amministrazione  regionale  può  avvalersi  per approfondimenti di particolari tematiche relative a funzioni istituzionali   attraverso   incarichi   professionali    da svolgersi  in  un  tempo determinato aventi  ad  oggetto  lo studio  di  problemi legislativi, giuridici, amministrativi, fiscali  ovvero  aventi natura tecnica specialistica,  della collaborazione e della consulenza esterna di:
a)   docenti o ricercatori universitari, esperti  nella specifica materia oggetto della collaborazione o consulenza;
b)   professionisti esperti della specifica  materia  e con almeno otto anni di iscrizione al rispettivo ordine;
c)   istituti universitari;
d)   istituzioni scientifiche.
 
          
          
          
            2.   Gli  incarichi di cui al comma  1  possono  essere conferiti,  in via eccezionale, anche ad esperti in  materie non  rientranti nella competenza di nessun Ordine e  per  le quali  non  esiste  albo  professionale.  In  tal  caso   la specifica  competenza in relazione alla consulenza  affidata deve risultare da un apposito curriculum.
          
          
          
            3.   La  Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite   dalle  Direzioni  regionali  per  i   settori   di competenza,  individua  gli incarichi  di  cui  al  comma  1 attraverso  un  programma  annuale  ed,  ove  necessari,   i relativi  aggiornamenti, da adottarsi ai sensi dell'
articolo 6  della legge regionale 18/1996. Il medesimo programma può anche indicare i casi in cui la Giunta regionale, per motivi di   urgenza,  è  autorizzata  a  conferire  incarichi  non preventivamente previsti.
 
         
        
        
        
          Art.  16
          
       (Delegazione amministrativa in materia ambientale)
          
          
          
            1.    L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a delegare   a   soggetti   pubblici   ovvero   a   prevalente partecipazione  pubblica, costituiti  nelle  forme  previste dall'
articolo  22  della legge 8 giugno  1990,  n.  142,  le funzioni    amministrative   relative    all'esecuzione    e manutenzione   di   opere  idrauliche  e   di   sistemazione idrogeologica,  idraulico-forestale  nonché  di  lavori  ed opere di prevenzione o conseguenti a calamità naturali,  di competenza  della  Direzione  regionale  dell'ambiente,  ivi inclusi  gli  interventi finanziati direttamente  o  con  il concorso di stanziamenti statali.
 
          
          
          
            2.    Con   il  provvedimento  di  affidamento   degli interventi  mediante delegazione amministrativa si  provvede al   contestuale  impegno  della  relativa  spesa   e   alla regolamentazione dei rapporti tra Amministrazione  delegante ed ente delegato.
         
        
        
        
          Art.  17
          
          
          
          
            1.
            
            
               All'
articolo  6  della legge regionale  18  maggio 1993, n.  25, il comma 6 è sostituito dal seguente:
<< 6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da  pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono definite  le tariffe dei costi di riproduzione, le modalità della  loro  riscossione nonché l'importo al di  sotto  del quale il rimborso non è dovuto. >>.
 
            
           
          
          
          
         
        
        
        
          Art.  18
          
          
          
          
          
          
          
            2.    Con   deliberazione  della   Giunta   regionale, l'importo  di cui al comma 1 viene aggiornato in conformità alla variazione dell'indice del costo della vita, desumibile dagli indici ISTAT.
         
        
        
        
          Art.  19
          
       (Concessione in uso di beni immobili previo accollo delle
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria)
          
          
          
         
        
        
        
          Art.  20
          
       (Disposizioni per la pubblicità della situazione
patrimoniale dei dipendenti regionali con qualifica di
dirigente)
          
          
          
          
          
          
            2.   Le  dichiarazioni  di  cui   al   comma  1,   sono depositate e conservate a  cura  della  Segreteria  Generale della Presidenza della Giunta  regionale,  la quale provvede altresì alla pubblicazione  delle medesime  sul  Bollettino Ufficiale della Regione.
          
          
          
         
        
        
        
          Art.  21
          
       (Deroghe all'articolo 84, comma 1, della legge regionale
8/1990 e pubblicità del giornale per atti tavolari non
automatizzato)
          
          
          
            1.   In  deroga  alle disposizioni di cui  all'
articolo 84,  comma 1, della legge regionale 19 febbraio 1990, n.  8, le  disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 43, 44,  47  e 48,  comma  1, della medesima legge regionale, si applicano, compatibilmente  allo stato di informatizzazione  raggiunto, anche prima dell'apertura dei nuovi libri fondiari.
 
          
          
          
            2.   I dati relativi alla tenuta del giornale per  atti tavolari mediante elaborazione informatica sono consultabili da  chiunque  anche  prima  dell'apertura  dei  nuovi  libri fondiari.
          
          
          
            3.   I  dati  di cui al giornale per atti tavolari  non automatizzato, con esclusione di quelli relativi  al  giorno corrente, sono messi a disposizione di chiunque. I dati  del giornale per atti tavolari relativi al giorno corrente e  la ricerca  delle domande sulle quali deve ancora  pronunciarsi il  giudice  tavolare,  ove la relativa  documentazione  non risulti  acquisita  a  livello  informatico,  è  consentita compatibilmente con le esigenze di servizio.
          
          
          
            4.   Il  Servizio per il sistema informativo  regionale è  autorizzato a collegare alla banca dati sperimentale del libro fondiario, per attività esclusiva d'interrogazione, i Comuni  e  gli Uffici ministeriali che hanno competenza  sui territori  in  cui  vige  il sistema  del  libro  fondiario, nonché gli Uffici regionali.
         
        
        
        
          Art.  22
          
       (Proroga di termini)
          
          
          
         
       
      
        CAPO II
        
       Norme in materia di autonomie locali
        
        
        
          Art.  23
          
       (Organi regionali competenti al controllo
sugli organi degli enti locali)
          
          
          
            1.   Ai  sensi dell'articolo 4, primo comma,  numero  1 bis),  dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli- Venezia  Giulia, come aggiunto dall'
articolo 5  della  legge costituzionale 23 settembre 1993, n.  2, per lo scioglimento e  la  sospensione  dei  consigli  comunali  e  provinciali, nonché   per   la   rimozione  e   la   sospensione   degli amministratori  degli  enti locali, fino  a  quando  non  è diversamente disciplinato con legge regionale, continuano  a trovare applicazione gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40  della 
legge 8 giugno 1990, n.  142, e gli articoli 36, 80 e 93 del 
decreto  legislativo 25 febbraio 1995, n.  77, salvo  quanto diversamente disposto dal presente articolo.
 
          
          
          
            2.   Salvo i provvedimenti adottati dagli organi  dello Stato  per gravi motivi di ordine pubblico o in forza  della normativa  antimafia, i provvedimenti  di  scioglimento  dei consigli  comunali  e provinciali e di nomina  dei  relativi commissari,   nonché  di  rimozione  degli   amministratori locali, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale, su  conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata  su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali. I provvedimenti  di  sospensione  dei  consigli   comunali   e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonché  di sospensione  degli  amministratori  locali,  sono   adottati dall'Assessore regionale per le autonomie locali.
          
          
          
            3.   I  decreti  di scioglimento e di  sospensione  dei consigli  comunali  e  provinciali,  nonché  i  decreti  di rimozione e di sospensione degli amministratori locali  sono immediatamente  trasmessi al Commissario del  Governo  nella Regione e alla Prefettura competente per territorio, nonché pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
          
          
          
            4.   Ai  commissari  di  cui al  comma  2,  spetta  una indennità  di  carica  pari a quella attribuita  all'organo monocratico dell'ente commissariato.
          
          
          
            5.   I  commi  2,  3  e  4  si  applicano,  per  quanto compatibili,  anche agli organi degli altri  enti  locali  e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
          
          
          
            6.   Fuori  dei casi previsti dal comma 1,  quando  gli organi  degli  enti locali e delle istituzioni pubbliche  di assistenza e beneficenza non possono, per qualsiasi ragione, funzionare,  l'Assessore regionale per le  autonomie  locali invia  appositi commissari che provvedono a reggerle per  il periodo di tempo strettamente necessario.
          
          
          
          
          
          
            8.   La  trattazione  e gli adempimenti  relativi  agli affari  e  ai  provvedimenti previsti dal presente  articolo sono  curati  dal Servizio ispettivo e della polizia  locale della Direzione regionale per le autonomie locali.
         
        
        
        
          Art.  24
          
          
          
          
            1.
            
            
               L'
articolo 28 della legge regionale  12  settembre 1991, n.  49, è sostituito dal seguente:
<<  Art.  28
       (Deliberazioni soggette al controllo preventivo
necessario di legittimità)
1.   Sono  soggette al controllo preventivo  necessario di  legittimità  le deliberazioni dei consigli  comunali  e provinciali  e  delle  assemblee  delle  comunità  montane, limitatamente ai seguenti oggetti:
a)  statuti e regolamenti;
b)  bilanci    annuali   e    pluriennali   e   relative variazioni;
c)  rendiconti della gestione;
d)  costituzione  e  modificazione di consorzi,  aziende speciali   e   unioni   di  comuni,  nonché   costituzione, modificazione e partecipazione di società.
 2.   Sono,  altresì, soggette al controllo  preventivo necessario  di legittimità le deliberazioni attinenti  alle variazioni di bilancio, adottate in via d'urgenza  da  altri organi del Comune, della Provincia o della Comunità montana diversi dai consigli e dall'assemblea.
3.   Sono  soggette al controllo preventivo  necessario di  legittimità le deliberazioni delle Unioni dei Comuni  e dei  Consorzi  tra  enti locali, limitatamente  ai  seguenti oggetti:
a)  regolamenti;
b)  bilanci    annuali    e   pluriennali   e   relative variazioni;
c)  rendiconti della gestione.
 4.   Sono  soggette al controllo preventivo  necessario di legittimità le deliberazioni delle istituzioni pubbliche di  assistenza  e  beneficenza  concernenti  i  bilanci,  le relative variazioni e i conti consuntivi. >>.
  
            
           
          
          
          
            2.
            
            
               L'
articolo 29 della legge regionale 49/1991,  come da  ultimo  modificato dall'
articolo 7 della legge regionale 9 marzo 1995, n.  14 è sostituito dal seguente:
<<  Art.  29
       (Deliberazioni soggette al controllo preventivo
eventuale di legittimità)
1.    Sono  sottoposte,  altresì,  al  controllo   di legittimità:
a)    le   deliberazioni   dei   consigli   comunali   e provinciali  e  delle  assemblee  delle  Comunità  montane, diverse  da  quelle indicate dall'articolo  28,  qualora  lo decida  il  relativo  consiglio  comunale  e  provinciale  o l'assemblea delle Comunità montane;
b)    le   deliberazioni  di  competenza  dei   consigli comunali  e  provinciali e delle assemblee  delle  Comunità montane,  nonché  le deliberazioni delle  giunte  comunali, provinciali  e  delle  Unioni di  Comuni,  dei  consigli  di amministrazione dei Consorzi tra enti locali e dei  consigli direttivi  delle Comunità montane, qualora  un  quarto  dei consiglieri   provinciali  o  un   quarto   dei   componenti dell'assemblea  della  Comunità montana,  del  Consorzio  o dell'Unione  di comuni o un quarto dei consiglieri  comunali nei  Comuni  con  popolazione superiore  a  5.000  abitanti, ovvero  un quinto dei consiglieri nei Comuni con popolazione sino  a  5.000  abitanti, ne facciano  richiesta  scritta  e motivata,   entro  dieci  giorni  dall'affissione   all'albo pretorio,  ritenendole viziate di incompetenza o assunte  in contrasto  con atti fondamentali del Consiglio o dell'organo assembleare;
c)    le    deliberazioni    delle   giunte    comunali, provinciali  e  delle  Unioni dei Comuni,  dei  consigli  di amministrazione dei Consorzi tra enti locali e dei  consigli direttivi  delle  Comunità montane, qualora  lo  decida  la relativa  giunta o consiglio di amministrazione o  consiglio direttivo.
 2.   Il  controllo  di cui al comma 1,  lettera  b)  è limitato alle illegittimità denunciate.
3.   Contestualmente  all' affissione   all' albo,   le deliberazioni di cui al comma 1, lettera b), sono comunicate ai capigruppo consiliari.
4.   La richiesta, ai sensi del comma 1, lettera b,  va inoltrata direttamente al Comitato regionale di controllo  e ne  va data contestuale comunicazione all'ente, che provvede entro  tre  giorni  dalla  fine  della  pubblicazione   alla trasmissione  dell'atto deliberativo al  Comitato  medesimo, nonché  all'affissione  di  idonea  comunicazione  all'albo pretorio.
5.   Le  deliberazioni di cui al comma 1,  lettera  b), diventano   esecutive   alla   scadenza   del   termine   di pubblicazione,  qualora  siano  decorsi  infruttuosamente  i termini per la richiesta di controllo.
6.   Il  presente  articolo non trova applicazione  per gli  atti  delle  Istituzioni  pubbliche  di  assistenza   e beneficenza. >>.
  
            
           
         
        
        
        
          Art.  25
          
       (Giuramento del Presidente della Provincia)
          
          
          
          
          
          
            2.   Il  giuramento  è prestato prima  dell'assunzione delle  funzioni e immediatamente dopo la proclamazione degli eletti.
          
          
          
            3.   La  formula del giuramento è la seguente: << Giuro di  essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione  e  le  leggi dello Stato e della  Regione,  di adempiere   ai   doveri   del  mio  ufficio   nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene >>.
          
          
          
            4.   La  trattazione  e gli adempimenti  relativi  agli affari  e  ai  provvedimenti previsti dal presente  articolo sono  curati  dal Servizio ispettivo e della polizia  locale della Direzione regionale per le autonomie locali.
          
          
          
            5.   Dell' avvenuto   giuramento   è   data   formale comunicazione,  entro  dieci  giorni,  al  Commissario   del Governo  nella  Regione,  alla  Prefettura  competente   per territorio  e  al  Presidente  del  Comitato  regionale   di controllo.
          
          
          
            6.   Il Presidente della Provincia, dopo aver prestato giuramento   in   lingua  italiana,   può   formulare   una dichiarazione  analoga  nelle lingue  minoritarie  e  locali presenti nella provincia medesima.
         
        
        
        
          Art.  26
          
       (Inosservanza degli obblighi di convocazione dei consigli
comunali e provinciali)
          
          
          
            1.   Ai  sensi dell'
articolo 3 del decreto  legislativo 9/1977  nella  regione Friuli-Venezia  Giulia,  in  caso  di inosservanza  degli obblighi di convocazione  del  Consiglio comunale e provinciale, previa diffida, provvede l'Assessore regionale per le autonomie locali.
 
          
          
          
            2.   La  trattazione  e gli adempimenti  relativi  agli affari  e  ai  provvedimenti previsti dal presente  articolo sono  curati  dal Servizio ispettivo e della polizia  locale della Direzione regionale per le autonomie locali.
         
        
        
        
          Art.  27
          
       (Organi regionali competenti all'esercizio delle funzioni
amministrative concernenti gli enti locali)
          
          
          
            1.   Le  attribuzioni in materia  di  enti  locali  che siano state trasferite alla Regione in forza delle norme  di attuazione  dello Statuto speciale di autonomia  e  che  non siano dalla legge regionale assegnate ad altri organi,  sono esercitate:
a)   Dal  Presidente della Giunta regionale se  già  di competenza degli organi centrali dello Stato;
b)   dall'Assessore  regionale per le  autonomie  locali se già di competenza degli organi periferici dello Stato.
 
          
          
          
            2.   La  trattazione  e gli adempimenti  relativi  agli affari e ai provvedimenti riguardanti le attribuzioni di cui al  comma  1, sono curati dalla Direzione regionale  per  le autonomie locali.
          
          
          
         
        
        
        
          Art.  28
          
       (Uso del gonfalone)
          
          
          
            1.   I  Comuni  e  le  Province hanno  le  facoltà  di esporre,  accanto  al  tricolore,  bandiera  nazionale,   il gonfalone  della  Regione Autonoma Friuli-Venezia  Giulia  e quello  municipale  o provinciale, sugli  edifici  pubblici, oltre che nelle ricorrenze nazionali anche in ogni occasione che  gli stessi predetti enti locali ritengano significativa per le loro comunità.
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          Art.  31
          
       (Norma finale)
          
          
          
            1.   Le  norme  regionali  che prevedano  controlli  di legittimità  su  atti  di  enti locali  diversi  da  quelli previsti  dagli  articoli  28 e  29  della  
legge  regionale 49/1991, come sostituiti dall'articolo 24, sono abrogate.