LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 2

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1997.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/01/1997
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, fino all'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge concernente il << Bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e Bilancio di previsione per l'anno 1997 >> e della legge concernente << Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997) >> e comunque non oltre il 30 aprile 1997, ad esercitare provvisoriamente il bilancio della Regione secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1997 presentato al Consiglio regionale il 12 dicembre 1996, come adeguato dalle disposizioni autorizzative di spesa della legge finanziaria per l'anno 1997 presentata al Consiglio regionale il 12 dicembre 1996, e come integrato in relazione agli atti di variazione al bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 divenuti esecutivi entro il 31 dicembre 1996.
2. Nel periodo di esercizio provvisorio di cui al comma 1 sono autorizzati l'accertamento e la riscossione delle entrate. Sono altresì autorizzati l'impegno, entro i limiti di un dodicesimo dello stanziamento di spesa per ciascun mese o nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spese obbligatorie e d'ordine non suscettibili di frazionamento in dodicesimi o di spese relative ad assegnazioni dello Stato o dell'Unione Europea con vincolo di destinazione non generico, o spese per partite di giro di cui al Titolo IV dello stato di previsione della spesa.
3. Nel periodo dell'esercizio provvisorio sono, altresì, autorizzati i pagamenti delle somme impegnate sia in conto residui sia in conto competenza.
4. Nel periodo di esercizio provvisorio di cui al comma 1 sono autorizzate, altresì, variazioni di bilancio mediante l'emanazione dei decreti previsti dagli articoli 6, terzo comma, 11, sesto comma, 12, 13, 15, 21, primo e secondo comma, e 24 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del disegno di legge regionale concernente il << Bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e Bilancio di previsione per l'anno 1997 >> presentato al Consiglio regionale il 12 dicembre 1996.
5. Le quote degli stanziamenti di spesa trasferite sulla competenza dei capitoli del bilancio per l'anno 1997, ai sensi del comma 4, sono impegnabili integralmente.
6. Ferma restando la validità degli impegni eventualmente già assunti entro il 31 dicembre 1996, ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 10/1982, gli stessi vengono computati al fine del rispetto del limite di impegnabilità di cui al comma 2 nel calcolo dei dodicesimi dello stanziamento per l'anno 1997 cui fanno carico.
Art. 2
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 1997.