LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6

Proroghe di termini, modifiche ed integrazioni di leggi regionali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/1997
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 1
 (Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge
regionale 4/1993)
1.
Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 4, è ulteriormente sostituito dal seguente:
<< 1. È autorizzata la prosecuzione dell'attività di sviluppo industriale in corso nelle forme consortili fra enti locali fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riforma in materia di disciplina dei consorzi di sviluppo industriale, e comunque non oltre il 30 giugno 1997. >>.

Art. 2
1.
Il comma 2 dell'articolo 2, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, è sostituito dal seguente:
<< 2. La gestione commissariale è prorogata fino alla sottoscrizione dei processi verbali di consegna di cui all'articolo 4 come modificato dall'articolo 4 della legge regionale n. 6/1997. >>.

Art. 3
 (Integrazione della legge regionale 26/1993)
1.
Dopo l'articolo 3 della legge regionale 26/1993, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 31/1996, sono inseriti i seguenti articoli:
<< Art. 3 bis
 (Opere della Regione)
1. È rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 1994, n. 4, e di quelle comunque di competenza della Direzione regionale delle foreste, per le quali alla data dell'1 gennaio 1997, il procedimento di espropriazione non sia stato concluso col negozio di cessione volontaria del bene o con l'emissione del decreto di espropriazione. È fatta salva l'efficacia degli atti pregressi dei procedimenti di espropriazione medesimi.
2. I procedimenti di cui al comma 1 devono essere conclusi entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'1 gennaio 1997.
Art. 3 ter
 (Acquisto di beni sottoposti a procedimenti di
espropriazione)
1. L'Amministrazione regionale ha facoltà di stipulare contratti di compravendita per l'acquisto di immobili già assoggettati ai procedimenti di espropriazione di cui all'articolo 3 bis, nei seguenti casi:
a) in costanza del procedimento di espropriazione, previa revoca degli atti procedimentali pregressi;
b) in caso di mancata conclusione del procedimento di espropriazione alla scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 3 bis.

2. Ai fini di cui al comma 1 il prezzo di compravendita viene determinato con la deliberazione della Giunta regionale autorizzativa del contratto, previa stima del valore dell'immobile operata, in deroga all'articolo 90 bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come inserito dall'articolo 3 della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio. >>.

Art. 4
1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 26/1993 è sostituito dal seguente: << In attesa del riordino delle Comunità montane, con decreto del Presidente della Giunta regionale, è disposto il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia dei beni mobili, dei beni immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti soppressi sulla base di apposita deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore regionale alle foreste d'intesa con l'Assessore regionale alle finanze, di presa d'atto dell'inventario dei beni da trasferire e del rendiconto della gestione commissariale redatti, entro il 30 giugno 1997, dai Commissari liquidatori e dal Presidente del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna. >>.
2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 26/1993 sono inseriti i seguenti:
<< 1 bis. In attuazione del comma 1 la consegna dei beni mobili ed immobili degli Enti soppressi avviene mediante processi verbali di consegna, sottoscritti dal Commissario liquidatore e dal rappresentante legale della Regione entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1. Detti processi verbali di consegna costituiscono titolo per le volturazioni catastali e le formalità pubblicitarie, al sensi del comma quarto dell'articolo 6 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.
1 ter. Ad avvenuta sottoscrizione dei processi verbali di consegna cessano le funzioni dei Commissari liquidatori. >>.

3. I commi 2, 3 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale 26/1993 sono abrogati.
Art. 5
 (Misure urgenti per il completamento delle opere di cui
all'articolo 4 della legge regionale 4/1994)
1. L'Amministrazione regionale per provvedere ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4/1994, al completamento delle opere in corso si avvale degli Uffici delle province di Udine e Pordenone, utilizzando il personale dei soppressi Consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26/1993 i cui oneri finanziari sono già sostenuti dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale medesima.
2. L'avvalimento avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale sentite le Province interessate.
Art. 6
1.
All'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, è aggiunto il seguente ultimo comma:
<< Non sono soggetti ad autorizzazione ne a dichiarazione, ai sensi delle norme sul vincolo idrogeologico i movimenti di terra e roccia finalizzati ai rilievi speleologici e geologici, eseguiti ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27. >>.

Art. 7
 (Proroga dei termini di cui all'articolo 1 della legge
regionale 11/1996)
1.
Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 è sostituito dal seguente:
<< 3. In attesa del provvedimento legislativo regionale di riforma e revisione di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30, quarto comma, della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, le concessioni provvisorie previste dallo stesso articolo 30 sono prorogate al 31 dicembre 1997. >>.

2.
Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 11/1996 è sostituito dal seguente:
<< 4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 30, quinto comma della legge regionale 41/1986, le concessioni definitive in scadenza al 31 dicembre 1995 e al 31 dicembre 1996 sono prorogate di diritto sino al 31 dicembre 1997 e se rinnovate hanno efficacia solo sino alla medesima data. >>.

Art. 8
 (Proroga del termine e modifica dell'articolo 12 della legge
regionale 11/1996)
1.
Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 11/1996, è sostituito dal seguente:
<< 1. In deroga al disposto dell'articolo 61 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificato dall'articolo 197 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, in relazione all'oggettiva difficoltà di reperimento sul mercato di alloggi in locazione è consentito al Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP), fino al 31 dicembre 1997, di non disporre il rilascio dell'alloggio da parte dell'inquilino per le motivazioni indicate al primo comma, lettera e), dell'articolo 61 suddetto. In tali casi il canone di locazione da corrispondere è quello derivante dal computo ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, proporzionalmente maggiorato, fino al cento per cento del suddetto computo in relazione all'ultimo reddito comunicato allo IACP ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 75/1982. Qualora il reddito accertato per determinare le condizioni di revoca avesse subito una successiva diminuzione consentendo il rientro dei beneficiari nei limiti previsti dalla lettera e), primo comma, dell'articolo 61 della legge regionale 75/1982, il canone da applicare è quello previsto dall'articolo 65 e successive modificazioni ed integrazioni, della medesima legge regionale. >>.

2. La determinazione del canone prevista dal comma 1 ha decorrenza dall'entrata in vigore della legge regionale 11/1996.
Art. 9
 (Commissario straordinario dell'Azienda delle foreste e
proroga del termine previsto dall'articolo 79 della legge
regionale 42/1996)
1. Al fine di consentire la continuità dell'azione amministrativa, il completamento ed il perfezionamento delle procedure per il trasferimento del patrimonio regionale dei beni mobili ed immobili della soppressa Azienda delle foreste, il Commissario liquidatore di cui all'articolo 78 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, assume altresì le funzioni di organo di amministrazione della massa patrimoniale e dei rapporti giuridici attivi e passivi dall'1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997.
2. Il Commissario svolge in particolare tutte le funzioni necessarie alle finalità di cui al comma 1 e porta a compimento i procedimenti amministrativi non conclusi alla data del 31 dicembre 1996 dalla soppressa Azienda delle foreste ed essenziali alla prosecuzione dell'azione amministrativa. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 78, commi 6 e 9, della legge regionale 42/1996.
3. Il Commissario provvede alla gestione del personale operaio di cui all'articolo 79 della legge regionale 42/1996, per l'attuazione degli interventi necessari ed urgenti in amministrazione diretta.
4. Il termine dell'1 gennaio 1997, previsto dall'articolo 79 della legge regionale 42/1996, è prorogato al 31 marzo 1997.
5. Nelle more della definizione dei procedimenti di trasferimento al patrimonio regionale dei beni dell'Azienda delle foreste e del subentro da parte dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali ovvero alla Direzione regionale delle foreste nei rapporti di lavoro del personale operaio di cui all'articolo 79 della legge regionale 42/1996, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale e relativi al personale operaio ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili. A tal fine l'Azienda regionale dei parchi e delle foreste regionali può autorizzare aperture di credito a favore del Commissario, in qualità di funzionario delegato dell'Amministrazione regionale.
6. Il Commissario entro il 31 luglio 1997, ad avvenuta conclusione della propria attività in qualità di organo di amministrazione ai sensi del comma 1, provvede alla presentazione del consuntivo della gestione commissariale, provvedendo altresì entro tale data all'attribuzione alla Amministrazione regionale dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti e delle eventuali disponibilità liquide residue.
7. Il Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 6, primo comma, lettera d), della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, rimane in carica fino al 31 marzo 1997 per la conclusione dell'attività del Commissario liquidatore.
Art. 10
 (Contingente massimo di operai in amministrazione diretta di
cui alla legge regionale 9/1990)
1. Per l'anno 1997 il contingente massimo di operai necessari per l'esecuzione in economia nella forma dell'amministrazione diretta dei lavori - compresi quelli di manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale - di competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9, è fissato in 220 unità.
Art. 12
 (Modifica della legge regionale 52/1980)
1.
Dopo l'articolo 7 ter della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 29 ottobre 1996, n. 44, è aggiunto il seguente:
<< Art. 7 quater
 
1. Ai fini dell'assunzione con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, n. 2 bis il personale deve possedere i requisiti per l'accesso agli impieghi previsti dalla normativa regionale vigente o, in carenza, da quella statale con eccezione del limite massimo di età.
2. Per quanto concerne il titolo di studio e gli eventuali ulteriori titoli di servizio si fa riferimento a quanto previsto dal Capo II del Titolo II della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, per la qualifica regionale indicata nella richiesta del Presidente del gruppo.
3. Per la peculiarità della funzione da esercitarsi da parte del personale di cui al comma 1, si prescinde dall'attribuzione del profilo professionale all'interno della qualifica assegnata nonché, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di professionalità e del titolo di studio di cui al comma 2, della specificità di quest'ultimo. >>.

Art. 13
 (Efficacia della legge)
1. Gli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge decorrono dall'1 gennaio 1997.
Art. 14
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.