Art.   5
        
        
        
        
        
        
        
          2.    L'avvalimento avviene con decreto del  Presidente della  Giunta  regionale  su  conforme  deliberazione  della Giunta regionale sentite le Province interessate.
       
      
        Art.   9
        
       (Commissario straordinario dell'Azienda delle foreste e
proroga del termine previsto dall'articolo 79 della legge
regionale 42/1996)
        
        
        
          1.    Al  fine di consentire la continuità dell'azione amministrativa, il completamento ed il perfezionamento delle procedure per il trasferimento del patrimonio regionale  dei beni  mobili  ed  immobili  della  soppressa  Azienda  delle foreste,  il Commissario liquidatore di cui all'
articolo  78 della  legge  regionale 30 settembre  1996,  n.  42,  assume altresì  le  funzioni  di organo di  amministrazione  della massa patrimoniale e dei rapporti giuridici attivi e passivi dall'1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997.
 
        
        
        
          2.    Il  Commissario  svolge in particolare  tutte  le funzioni necessarie alle finalità di cui al comma 1 e porta a compimento i procedimenti amministrativi non conclusi alla data  del  31  dicembre 1996 dalla soppressa  Azienda  delle foreste   ed   essenziali   alla  prosecuzione   dell'azione amministrativa. Trovano applicazione le disposizioni di  cui all'articolo 78, commi 6 e 9, della 
legge regionale 42/1996.
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          5.    Nelle more della definizione dei procedimenti  di trasferimento al patrimonio regionale dei beni  dell'Azienda delle  foreste  e  del  subentro da parte  dell'Azienda  dei parchi  e  delle  foreste regionali  ovvero  alla  Direzione regionale delle foreste nei rapporti di lavoro del personale operaio   di  cui  all'
articolo  79  della  legge  regionale 42/1996,  l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   ad assumere  a  proprio  carico gli eventuali  oneri  derivanti dalla gestione commissariale e relativi al personale operaio ed  alla  manutenzione  ordinaria e straordinaria  dei  beni immobili. A tal fine l'Azienda regionale dei parchi e  delle foreste  regionali può autorizzare aperture  di  credito  a favore  del Commissario, in qualità di funzionario delegato dell'Amministrazione regionale.
 
        
        
        
          6.    Il  Commissario  entro  il  31  luglio  1997,  ad avvenuta conclusione della propria attività in qualità  di organo  di  amministrazione ai sensi del comma  1,  provvede alla    presentazione   del   consuntivo   della    gestione commissariale,   provvedendo  altresì   entro   tale   data all'attribuzione alla Amministrazione regionale dei rapporti giuridici  attivi  e  passivi  pendenti  e  delle  eventuali disponibilità liquide residue.