Art.   1
        
       (Oggetto)
        
        
        
          1.   Ai  sensi  dell'articolo 4, numero 1  bis),  dello Statuto  speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia,  come aggiunto  dall'
articolo  5  della  legge  costituzionale  23 settembre   1993,   n.  2,  la  presente  legge   disciplina l'attribuzione  dell'indennità degli amministratori  locali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
 
        
        
        
          2.   La  Regione  tutela il diritto di ogni  cittadino, chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, ad espletare il relativo mandato.
        
        
        
          3.   Per quanto non previsto dalla presente legge trova applicazione la normativa statale.
       
      
      
      
        Art.   2
        
       (Indennità di carica dei sindaci
e dei presidenti delle province)
        
        
        
          1.   Al sindaco spetta una indennità mensile di carica nella misura di seguito indicata:
a)  nei comuni capoluogo di provincia lire 9.430.000;
b)   nei  comuni con popolazione superiore ai  10  mila abitanti lire 5.400.000;
c)   nei  comuni con popolazione compresa tra  5.001  e 10.000 abitanti lire 3.630.000;
d)   nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e  i 5.000 abitanti lire 2.840.000;
e)   nei comuni con popolazione compresa tra i 1.001  e i 3.000 abitanti lire 2.240.000;
f)   nei  comuni con popolazione fino a 1.000  abitanti lire 1.500.000.
 
        
        
        
          2.   L'indennità  di  cui al  comma  1  può  altresì essere  aumentata  fino al limite del  100  per  cento,  con deliberazione motivata del consiglio comunale, nei comuni ad economia  turistica,  nei quali si  registri  un  numero  di turisti residenziali, nell'anno, pari ad almeno dieci  volte il   numero   della  popolazione  residente  nel  territorio comunale.
        
        
        
          3.   Al presidente della provincia spetta un'indennità mensile  di  carica  pari a quella del  sindaco  del  comune capoluogo della provincia.
       
      
      
      
        Art.   3
        
       (Indennità di carica dei vice sindaci, dei vice presidenti
delle province, degli assessori comunali e provinciali e
dei presidenti dei consigli comunali e provinciali)
        
        
        
          1.   Al  vice sindaco nei comuni capoluogo di provincia e  al  vice presidente della provincia, spetta un'indennità di  carica pari al 45 per cento di quella del sindaco o  del presidente  della provincia. Al vice sindaco, nei  rimanenti comuni, spetta un'indennità di carica pari al 40 per  cento di quella del sindaco.
        
        
        
          2.  Agli assessori nei comuni capoluogo di provincia  e nelle  province, spetta un'indennità di carica pari  al  40 per  cento  di  quella  del sindaco o del  presidente  della provincia.  Agli  assessori  nei  rimanenti  comuni   spetta un'indennità di carica pari al 30 per cento di  quella  del sindaco.
        
        
        
          3.   Ai  presidenti  dei consigli comunali  nei  comuni capoluogo   di  provincia  e  ai  presidenti  dei   consigli provinciali nelle province ove è previsto un presidente del consiglio  diverso  dal presidente della  provincia,  spetta un'indennità di carica pari al 30 per cento di  quella  del sindaco o del presidente della provincia. Ai presidenti  dei consigli  comunali nei rimanenti comuni, ove è previsto  un presidente   del  consiglio  diverso  dal  sindaco,   spetta un'indennità di carica pari al 15 per cento di  quella  del sindaco.
       
      
      
      
        Art.   4
        
       (Indennità di presenza
dei consiglieri comunali e provinciali)
        
        
        
          1.   Ai  consiglieri  comunali  e  provinciali  spetta un'indennità   giornaliera  di  presenza  per   l'effettiva partecipazione  ad  ogni  seduta  del  consiglio   o   delle commissioni consiliari previste dalla legge o dallo statuto, nella seguente misura:
a)   nei comuni fino a 5.000 abitanti: lire 70.000;
b)   nei  comuni  con  più  di  5.000  abitanti:  lire 100.000;
c)   nei  comuni  capoluogo  di  provincia   e    nelle province: lire 130.000.
 
        
        
        
          2.    L'indennità   giornaliera   di   presenza   per l'effettiva  partecipazione ad ogni seduta delle commissioni consiliari previste dalla legge o dallo statuto può  essere ridotta   con   deliberazione  del  consiglio   comunale   o provinciale.
       
      
      
      
        Art.   5
        
       (Indennità dei presidenti e dei consiglieri delle
circoscrizioni di decentramento comunale)
        
        
        
          1.     Ai   presidenti   delle   circoscrizioni    di decentramento  comunale,  previste  dall'
articolo  13  della legge 8 giugno 1990, n.  142, spetta un'indennità mensile di carica,  il  cui ammontare è fissato con deliberazione  del consiglio  comunale  nella  misura  massima  di   un   terzo dell'indennità mensile di carica del sindaco.
 
        
        
        
          2.   Ai  consiglieri  delle circoscrizioni  di  cui  al comma  1, spetta un'indennità giornaliera di presenza,  per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio,  il cui  ammontare  è fissato con deliberazione  del  consiglio comunale   nella   misura   massima   del   50   per   cento dell'indennità  giornaliera  di  presenza  dei  consiglieri comunali.
       
      
      
      
        Art.   6
        
       (Indennità degli amministratori
delle comunità montane)
        
        
        
          1.   Fino all'avvenuto riordinamento, al presidente  ed ai  componenti  l'organo esecutivo delle  comunità  montane spetta  una  indennità  di carica  pari  al  70  per  cento dell'indennità spettante, rispettivamente,  al  sindaco  ed agli   assessori  del  comune  avente  la  popolazione  più numerosa  tra  quelli  interamente compresi  nel  territorio della comunità montana.
        
        
        
          2.   Ai componenti l'assemblea generale delle comunità montane  spetta  un'indennità giornaliera di  presenza  per l'effettiva  partecipazione ad ogni seduta dell'assemblea  o delle  commissioni  previste dalla legge  o  dallo  statuto, nella   misura  corrispondente  a  quella  dei   consiglieri comunali del comune determinato ai sensi del comma 1.
        
        
        
          3.    L'indennità   giornaliera   di   presenza   per l'effettiva  partecipazione ad ogni seduta delle commissioni consiliari previste dalla legge o dallo statuto può  essere ridotta  con  deliberazione  dell'assemblea  generale  della comunità montana.
       
      
      
      
        Art.   7
        
       (Indennità degli amministratori
delle unioni di comuni)
        
        
        
          1.   Al  presidente e ai componenti l'organo  esecutivo dell'unione  di comuni, spetta un'indennità di  carica  non superiore all'indennità del sindaco e degli assessori di un comune  avente  popolazione pari a quella  del  comune  più popoloso tra quelli facenti parte dell'unione medesima.
        
        
        
          2.   Ai  componenti il consiglio dell'unione di  comuni spetta un'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione  ad  ogni  seduta  del  consiglio   o   delle commissioni  previste  dalla legge o  dallo  statuto,  nella misura corrispondente a quella dei consiglieri comunali  del comune determinato ai sensi del comma 1.
        
        
        
          3.    L'indennità   giornaliera   di   presenza   per l'effettiva  partecipazione ad ogni seduta delle commissioni consiliari previste dalla legge o dallo statuto può  essere ridotta  con  deliberazione  del  consiglio  dell'unione  di comuni.
       
      
      
      
        Art.   8
        
       (Indennità degli amministratori dei municipi)
        
        
        
          1.   Al prosindaco del  municipio, spetta un'indennità di  carica  pari al 40 per cento di quella del  sindaco  del comune.
        
        
        
          2.   Ai  consultori del municipio spetta  un'indennità di carica pari al 50 per cento di quella del prosindaco.
       
      
      
      
        Art.   9
        
       (Indennità degli amministratori
delle aziende speciali e delle istituzioni)
        
        
        
          1.    Al   presidente  dell'azienda  speciale   spetta un'indennità  di carica non superiore al 60  per  cento  di quella  del  sindaco  del  comune  o  del  presidente  della provincia.
        
        
        
          2.   Ai  componenti  il  consiglio  di  amministrazione dell'azienda  speciale spetta un'indennità  di  carica  non superiore al 40 per cento di quella dell'assessore  comunale o  provinciale  non  vice sindaco o  vice  presidente  della provincia.
        
        
        
          3.     Al    presidente    dell'istituzione    spetta un'indennità  di carica non superiore al 40  per  cento  di quella  del  sindaco  del  comune  o  del  presidente  della provincia.
        
        
        
          4.   Ai  componenti  il  consiglio  di  amministrazione dell'istituzione   spetta  un'indennità   di   carica   non superiore al 30 per cento di quella dell'assessore  comunale o provinciale non vice sindaco o vice presidente.
       
      
      
      
        Art.  10
        
       (Indennità degli amministratori
dei consorzi tra enti locali)
        
        
        
          1.    Gli   statuti  dei  consorzi  tra  enti   locali definiscono   i   criteri   e   l'organo   competente   alla determinazione  delle  indennità  di  carica  spettanti  al presidente ed ai componenti l'organo esecutivo dei  consorzi stessi, anche tenendo conto dei bilanci dei medesimi.
       
      
      
      
        Art.  11
        
       (Indennità degli amministratori delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)
        
        
        
          1.   La  corresponsione di indennità di  carica  o  di presenza  ai  presidenti ed ai componenti  dei  consigli  di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza  e beneficenza del Friuli-Venezia Giulia è ammessa qualora sia prevista dai rispettivi statuti, che ne stabiliscono criteri e modalità di determinazione.
        
        
        
          2.   In  via  di prima applicazione, gli statuti  delle istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza  sono adeguati entro il termine del 31 dicembre 1996.
        
        
        
          3.    Fino   all'entrata  in  vigore  della   modifica statutaria  di cui al comma 2 o, in caso di non  adeguamento statutario, fino al 31 dicembre 1996, continuano  a  trovare applicazione l'
articolo 11 della legge regionale  13  giugno 1988,  n.  45,  e le norme in esso richiamate. Decorso  tale termine,  e  fino a diversa espressa previsione  statutaria, agli   amministratori   delle   istituzioni   pubbliche   di assistenza  e beneficenza del Friuli-Venezia Giulia  non  è corrisposta alcuna indennità di carica o di presenza.
 
        
        
        
          4.   Si  applicano  alle  indennità  di  carica  e  di presenza degli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza  e  beneficenza  le disposizioni  in  materia  di divieto di cumulo previste negli articoli 14 e 15.
       
      
      
      
        Art.  12
        
       (Aumento delle indennità di carica)
        
        
        
          1.   Le indennità di carica previste dagli articoli  2 e  3, dall'articolo 6, comma 1, dall'articolo 7, comma 1,  e dagli  articoli 8, 9 e 10, sono aumentate del 35 per  cento, per gli amministratori che svolgano attività lavorativa non dipendente  ovvero  che, quali lavoratori dipendenti,  siano stati  collocati  in  aspettativa non  retribuita  ai  sensi dell'
articolo  2  della  legge 27  dicembre  1985,  n.  816, nonché di specifiche disposizioni legislative attinenti  il presidente del consiglio comunale o provinciale. Gli aumenti di indennità previsti dal presente articolo si applicano ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia e ai presidenti di provincia nella misura del 25 per cento.
 
        
        
        
          2.   Le  indennità di carica dei vice sindaci e  degli assessori  dei  comuni  capoluogo di provincia  e  dei  vice presidenti  ed  assessori provinciali che si  trovano  nelle condizioni di cui al comma 1 sono aumentate nella misura del 50 per cento.
       
      
      
      
        Art.  13
        
       (Limite massimo delle indennità mensili di carica)
        
        
        
          1.    Le   indennità   mensili   di   carica   degli amministratori  degli  enti  locali  non   possono  comunque superare l'importo indicato all'articolo 2, comma 1, lettera a), aumentato nella misura del 25 per cento.
       
      
      
      
        Art.  14
        
       (Divieto di cumulo fra indennità di carica)
        
        
        
          1.   Le indennità di carica degli amministratori degli enti  locali,  oltre  a  non poter essere  cumulate  con  le indennità   spettanti  ai  componenti  delle  Camere,   del Parlamento  europeo  e  del Consiglio  regionale,  non  sono cumulabili tra loro.
        
        
        
          2.   In  caso di cumulo di incarichi, consentito  dalla legge,  spetta all'amministratore l'indennità di  carica  a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre  indennità  di  carica, gli può  essere  corrisposta l'indennità  di  presenza per ogni  giornata  di  effettiva partecipazione   alle  sedute  degli  organi   istituzionali dell'ente e delle relative commissioni previste dalla  legge o dallo statuto dell'ente.
       
      
      
      
        Art.  15
        
       (Divieto di cumulo fra indennità di carica e
di presenza e fra indennità di presenza)
        
        
        
          1.   Agli  amministratori  ai quali  viene  corrisposta l'indennità di carica prevista dalla presente legge, non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente.
        
        
        
          2.   Le  indennità di presenza non sono mai cumulabili nella  stessa giornata, per la partecipazione ai  lavori  di più  organi collegiali appartenenti al medesimo  ente  o  a diversi enti locali, ancorché il cumulo degli incarichi sia consentito.
       
      
      
      
        Art.  16
        
       (Determinazione delle indennità
di carica e di presenza)
        
        
        
          1.   Le  indennità  di carica e di  presenza  previste dalla  presente  legge sono fissate al lordo delle  ritenute d'imposta   e   sono   corrisposte  a   dodicesimi   mensili posticipati.
       
      
      
      
        Art.  17
        
       (Aggiornamento periodico delle indennità)
        
        
        
          1.   I limiti delle indennità  previsti dalla presente legge  sono   aggiornati all'inizio  di  ogni  triennio  con decreto  del Presidente della Giunta regionale, su  conforme deliberazione  della  Giunta  stessa  adottata  su  proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali.
        
        
        
          2.   L'aggiornamento viene effettuato entro gli  indici rilevati  per  la maggiorazione dell'indennità  integrativa speciale  di cui agli articoli 1 e 2 della 
legge  27  maggio 1959, n.  324, e successive modificazioni ed integrazioni.
 
        
        
        
          3.  Il primo aggiornamento ha luogo l'1 gennaio 1999.
        
        
        
          4.   I  limiti delle indennità previsti dalla presente legge possono essere altresì aggiornati con la procedura di cui  al  comma  1,  qualora intervengano modificazioni  agli istituti giuridici riguardanti gli amministratori locali con disposizioni legislative di competenza dello Stato.
       
      
      
      
        Art.  18
        
       (Assicurazione contro i rischi conseguenti
all'espletamento del mandato)
        
        
        
          1.   I comuni e le province possono assicurare i propri amministratori  ed i propri rappresentanti contro  i  rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
       
      
      
      
        Art.  19
        
       (Riferimenti demografici)
        
        
        
          1.   Il  numero  degli  abitanti di  ciascun  comune  e provincia   è   desunto   dai  dati  ufficiali   definitivi dell'ultimo censimento generale della popolazione.
       
      
      
      
        Art.  20
        
       (Attività di aggiornamento degli amministratori locali)
        
        
        
          1.   La  Direzione  regionale per le  autonomie  locali promuove  attività  di aggiornamento  degli  amministratori locali  in  collaborazione con Università,  l'ANCI,  l'UPI, l'UNCEM ed istituti specializzati.
       
      
      
      
        Art.  21
        
       (Abrogazione di norme)
        
        
        
          1.   Salvo che la presente legge preveda tempi  diversi per  la  cessazione della loro efficacia, con effetto  dalla data di entrata in vigore della legge stessa sono abrogati:
a)   la  legge  regionale  8  gennaio  1987,  n.  1,  e successive modificazioni ed integrazioni;
b)   gli  articoli  11 e 12 della  legge  regionale  13 giugno 1988, n.  45.
 
       
      
      
      
        Art.  22
        
       (Copertura finanziaria)
        
        
        
          1.   Agli  oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono gli enti presso i quali sono espletate  le  funzioni, nei limiti delle disponibilità  di bilancio  e  con le minori spese conseguenti alla  riduzione del numero dei componenti degli esecutivi ed in coerenza con gli obiettivi di politica economica nazionale.
        
        
        
          2.  Per il finanziamento degli oneri di cui al comma  1 possono essere utilizzati anche i trasferimenti attribuiti a comuni  e  province ai sensi dell'articolo 54 dello  Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
       
      
      
      
        Art.  23
        
       (Entrata in vigore)
        
        
        
          1.   La presente legge entra in vigore il giorno  della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione  ed ha effetto dall'1 gennaio 1997.