LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 gennaio 1996, n. 4

Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4 << Disposizioni concernenti i Consorzi di sviluppo industriale e norme attuative della legge 22 ottobre 1971, n. 865 >> e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 36 << Attività di controllo e vigilanza nei confronti degli Enti regionali per lo sviluppo industriale >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/01/1996
Materia:
220.01 - Industria

Art. 1
 
1.
Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1994, n. 18, è ulteriormente sostituito dal seguente:
<< 1. È autorizzata la prosecuzione dell'attività di sviluppo industriale in corso nelle forme consortili fra enti locali fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riforma in materia di promozione dello sviluppo industriale e di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e in particolare dell'articolo 36, comma 4, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996. >>.

Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 3
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.